Sentenza 10 febbraio 1998
Massime • 1
Il principio di specialità previsto dalla Convenzione Europea di estradizione e dall'art. 721 cod. proc. pen. non opera in tema di misure di prevenzione, atteso che queste sono applicate sulla base di un giudizio di pericolosità attuale del soggetto, ai cui fini l'esistenza di precedenti fatti specifici, eventualmente costituenti reato, rappresenta soltanto uno degli elementi presi in considerazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/1998, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 10.2.1998
1. Dott. Luigi SANSONE Consigliere SENTENZA
2. " Francesco ROMANO " N. 464
3. " Giuseppe LA GRECA " REGISTRO GENERALE
4. " UL UA " N. 35838/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da MA BR, nato a [...] l'[...] avverso il decreto della Corte di appello di Milano in data 11.6/6.8.97 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Sansone Letta la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del Dott. Vincenzo Verderosa che ha concluso per il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge, osserva in
Fatto e diritto
MA BR ricorre avverso il decreto della Corte di Appello di Milano 11.6/6.8.97, in pratica confermativo di quello 8/18.6.96 del Tribunale della stessa città che aveva applicato nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di abituale dimora per la durata di tre anni.
A sostegno del ricorso deduce la violazione del "principio di specialità" previsto dalla Convenzione Europea di estradizione del 13.12.957, ratificata con la L. 13.1.1963, n. 300 e dall'art. 721 c.p.p., secondo il quale l'estradizione passiva o attiva è sempre subordinata alla condizione, non derogabile per analogia, per cui l'estradato non può essere sottoposto a pene o misure di sicurezza limitativa della libertà personale diverse da quelle conseguenti a fatti presi in considerazione per concedere l'estradizione, per cui, non essendo state contemplate le misure di prevenzione nel provvedimento che aveva autorizzato la consegna di esso MA alle Autorità italiane, non potevano le stesse essere applicate nei suoi confronti.
Il ricorso non ha, però, alcun fondamento.
Ed invero presupposto indispensabile per l'applicazione di una misura di prevenzione è l'accertamento della sussistenza di una pericolosità attuale del proposto la quale non è collegata al compimento di un fatto specifico, eventualmente costituente reato, ma alla condizione soggettiva di pericolosità sociale di cui le vaie condotte concrete costituiscono semplicemente forme di rivelazione;
perciò nel giudizio di pericolosità di genere di vita antecedente, comprensivo della commissione di illeciti in genere, è preso in considerazione soltanto per qualificare meglio la pericolosità attuale del soggetto, ma è solo quest'ultima che giustifica l'applicazione della misura di prevenzione e che, proprio in considerazione della sua "attualità", la quale prescinde le circostanze anteriori all'estradizione e diverse da quelle per le quali questa è stata concesse, rende importante in concreto il principio di specialità in questione.
Evidente, quindi, sotto tale aspetto l'infondatezza delle doglianze del ricorrente il cui ricorso va, perciò, rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e segg. c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 1998