Sentenza 26 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2002, n. 4292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4292 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
IN 042 9 2/02 REPUBBLICA IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 21310/99 - Consigliere Cron. 10074 Dott. Alessandro CRISCUOLO Rep.983 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere Ud. 20/11/01 Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studic IL SOLE 24 ORE dal Sig. S E NTENZA per diritti 3.10 26 MAR. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERS QUINZI PIETRO, nella qualità di procuratore generale 0,77 11500 di ULRIKE VOSS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 7/A, presso l'avvocato FOSCO POMPONI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI MAGGIORE, giusta delega a margine del ricorso;
1030988 ricorrente - 1030913 contro 1039963 SAGGIOMO RENATA;
- intimata avverso la sentenza n. 330/99 della Corte d'Appello di 2001 MESSINA, depositata il 28/06/99; 2382 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 20/11/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso preliminarmente: per l'integrazione del contraddittorio;
nel merito l'accoglimento del primo del secondo motivo del motivo e l'assorbimento ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 7.6.1988 Renata AG, premesso di essere proprietaria, in forza di decreto di trasferimento del giudice delle esecuzioni immobiliari del 22.3.1984, di un immobile sito nella via Cugno dell'isola di Stromboli e che all'atto dell'immissione in possesso aveva constatato che il bene era occupato da ON UP il quale aveva proceduto anche ad opere non autorizzate (piccolo servizio igienico ed una chiusura in muratura) ed 4 operato altresì lo sconvolgimento dei confini con la proprietà della confinante VO Uirike, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di chiedendo laMessina il UP e la VO, regolamentazione dei confini con l'immobile di quest'ultima e la demolizione delle opere abusivamente eseguite dal UP sul proprio immobile o esistenti sull'immobile della VO. Si costituivano in giudizio il UP e IE QU, nella qualità quest'ultimo di procuratore generale della VO, dichiarando, il primo, di essere estraneo a quanto attribuitogli ed, il secondo, che le opere abusive erano state realizzate da circa sei anni sul terreno di sua 3 G proprietà, che si era verificata l'accessione invertita ai sensi dell'art. 936 C.C., essendo gli eventuali sconfinamenti avvenuti in buona fede, e comunque che le istanze di demolizione dovevano ritenersi ormai decadute. Con sentenza dell'11.1.1997 il Tribunale di Messina rigettava l'eccezione di incompetenza per sollevata dal QU,territorio successivamente delimitava la linea di confine e condannava la VO e per essa il QU alla demolizione delle opere abusivamente realizzate nonchè al ripristino della f situazione preesistente, rigettando la domanda riconvenzionale proposta dalla VO nonché quella della AG nei confronti del UP, compensando fra questi ultimi le spese processuali. Proponevano impugnazione il QU ed 11 UP ed all'esito del giudizio, nel quale si di costituiva la AG, la Corte d'Appello sentenza del 13.5-28.6.1999 la Messina con rigettava. Relativamente alle questioni che sarebbero state poi oggetto di ricorso per cassazione, riteneva in primo luogo tardiva l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Messina in favore del Tribunale di Barcellona Pozzo Gotto, 4 istituito nollc moro del giudizio, in quanto sollevata per la prima volta solo all'udienza collegiale del 13.3.1006 invece che alla prima udionza utilc dcl 2.11.1992 successiva all'entrata in funzione (23.5.1992) di detto Tribunalo istituito con Legge 26.7.1991 n. .246, trovando pur sempre applicazione, anche in presenza di una incompetenza sopravvenuta, l'art. 38 comma 3 C.P.C.. Riteneva altresì infondato il vizio di ultrapetizione dedotto dal QU in ordine alla disposta demolizione di alcune opere sul presupposto che la richiesta formulata in citazione dalla AG fosse stata proposta unicamente nei confronti del UP. Al riguardo Osservava che dall'atto introduttivo si riscontrava invece che l'attrice aveva richiesto anche nei confronti della VO la condanna alla demolizione delle opere eseguite sul fondo della stessa. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il QU, nella qualità, deducendo due motivi di censura. La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva. 5 ch MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente deve essore rigettata richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di UP ON espressa dal Procuratore Generale in udienza. Il Tribunale infatti aveva respinto la domanda proposta contro di lui e sul punto si era formato il giudicato, essendo stata al riguardo la sentenza impugnata solo dallo stesso UP relativamente alla statuizione sulle spese, dichiarate in quella sede compensate. в Rimane in tal modo precluso ogni suo ulteriore coinvolgimento nel giudizio anche in presenza delle censure di carattere processuale dedotte con i motivi di ricorso ё suscettibili di dar luogo, in caso di accoglimento, all'annullamento dell'intero procedimento fra le rimanenti parti. Con il primo motivo di ricorso IE QU, nella qualità di procuratore generale di LR VO, denuncia violazione delle norme sulla competenza, deducendo che la Corte d'Appello, nel ritenere che l'eccezione doveva considerarsi tardiva ai sensi dell'art. 38 comma 3 C.P.C. in quanto non proposta alla prima udienza utile successiva all'istituzione del Tribunale di Barcellona P.G., non ha considerato che tale norma ch 6 non può trovare applicazione qualora, come nel caso in esame, l'incompetenza sopravvenga nel corso del giudizio a seguito di una disposizione legislativa istitutiva del nuovo tribunale che fra l'altro stabilisce espressamente la devoluzione ad esso di tutte le cause civili e penali pendenti avanti al Tribunale di Messina, con la conseguenza che allo spostamento della competenza, divenuta inderogabile, dovevasi provvedere d'ufficio. Deduce altresì che non potevasi ravvisare nemmeno un'ipotesi di deroga alla competenza ai sensi в dell'art. 29 C.P.C., dovendo tale deroga risultare da atto scritto. La censura è fondata. Viene riproposta avanti a questa Corte la della riievabilità della questione d'ufficio territoriale a seguito della competenza devoluzione al Tribunale di Barcellona Pozzo Gotto, disposta con la Legge 26.7.1991 n.246 che l'ha istituito, delle cause civili pendenti a quella data avanti al Tribunale di Messina e riguardanti il territorio del nuovo circondario. Sul punto il Collegio ritiene di dare di questa continuità alla precedente pronuncia rilevabilità e laCorte che ha concluso per la 7 devoluzione d'ufficio di dette cause al nuovo Tribunale (Cass. 3572/99). Dopo aver delineato il territorio di competenza di detto Tribunale, la richiamata legge si оссира espressamente all'art. 3 delle cause pendenti, disponendo, relativamente a quelle civili riguardanti il Suo territorio, che esse sono devolute alla cognizione del Tribunale ordinario di Barcellona Pozzo Gotto". Evidente è la finalità della norma, diretta a sollevare con effetto immediato il Tribunale di Messina dal carico dei procedimenti che, secondo la в nuova ripartizione circondariale, sarebbero rientrati nella competenza territoriale di nuova istituzione. Del pari evidente quindi la sua dovendosi in essa ravvisare inderogabilità, conseguentemente una disposizione di ordine pubblico riguardante una diversa ripartizione degli affari civili nel territorio per una migliore efficienza del settore. Si configura e si giustifica così una deroga al criterio generale sancito dall'art. 5 C.P.C. in base al quale "la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo 8 stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge e dello stato medesimo". Pertanto nel caso in esame, non essendo contestato che la causa rientri, secondo la nuova ripartizione territoriale, nella competenza del Tribunale di Barcellona Pozzo Gotto, avrebbe dovuto il Tribunale di Messina, anche d'ufficio, rilevare l'inderogabilità della norma transitoria in esame e Tribunale, rimettere la causa al nuovo processuale в indipendentemente dal comportamento delle parti, i cui eventuali accordi al riguardo o l'omessa od intempestiva deduzione nessun effetto possono spiegare. Tutto ciò non significa ovviamente che in relazione alle cause promosse avanti a quel Tribunale la competenza territoriale non potrà in futuro essere derogata nelle forme e con le modalità previste dal C.P.C. e quindi anche con comportamenti omissivi, ma in sede di prima applicazione della legge e relativamente alle cause pendenti avanti al Tribunale di Messina la devoluzione al Tribunale di nuova istituzione dovrà, qualora ne ricorrano le condizioni, essere 9 disposta inderogabilmente dal giudice, con conseguente nullità, in caso di inosservanza, dell'intero procedimento. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, relativo al dedotto vizio di ultrapetizione in ordine alla disposta demolizione nei confronti del QU, C per esso della VO, delle opere eseguite sul fondo della stessa. L'impugnata sentenza, che ritenendo tardiva l'eccezione di incompetenza sollevata dall'attuale ricorrente ha respinto sul punto l'appello confermando la decisione del Tribunale, deve essere pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo Gotto che dovrà quindi occuparsi del merito, facendo salvi gli atti compiuti o le operazioni disposte prima dell'entrata in vigore della Legge 246/91, e provvedere anche alle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo. Dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Barcellona di Pozzo Gotto. 10 انک Roma, 20.11.2001 Il Consigliere est. Идо Ricardo Толибному DEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggi, _ MAR. 2002 CEL ь дного CORTE SUPREMA OADBAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2 ilA 1. 2012 serie 4 al n. 2127 Versate € 166.0 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 11 Rf. 21310/99 Il Presidente IL CANT RE Mane glarie ді одного 30 pp LAST TOT. 160,10 600 8065 166,10