Sentenza 10 novembre 2004
Massime • 1
La competenza a disporre la restituzione delle cose sequestrate è attribuita dall'art. 263, primo comma, cod. proc. pen. al giudice, tranne che per la fase delle indagini preliminari durante le quali solamente è prevista in via eccezionale (e con la facoltà per le parti di proporre opposizione davanti al giudice) la competenza del P.M.; ne consegue che dopo l'emissione del decreto di archiviazione, che chiude la fase delle indagini, tutti i poteri in materia conferiti alla pubblica accusa cessano. (La Corte ha ritenuto che tale medesima ripartizione di competenze valga anche nell'ipotesi di cui all'art.151 del d.P.R. n.115 del 2002, in tema di spese di giustizia: ha ritenuto pertanto abnorme, per la stasi processuale derivatane, il decreto del Gip il quale aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta del P.M. con restituzione degli atti al suo ufficio).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2004, n. 3674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3674 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 10/11/2004
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1554
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - N. 10430/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PM presso la Procura della Repubblica di Tivoli;
avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Tivoli in data 5 marzo 2004, con cui è stato dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di confisca e distruzione di un veicolo in giudiziale sequestro nei confronti di ignoti ordinando la restituzione degli atti all'ufficio del pubblico ministero in sede.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il PM presso la Procura della Repubblica di Tivoli ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Tivoli in data 5 marzo 2004, con cui è stato dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di confisca e distruzione di un veicolo in giudiziale sequestro, con contestuale restituzione degli atti all'ufficio del pubblico ministero in sede.
A sostegno dell'impugnazione il PM ricorrente ha dedotto:
b) Abnormità del provvedimento del G.I.P..
Il PM ricorrente ha rilevato come all'interno del sistema processuale, sia in caso di sequestro probatorio, una volta concluse le indagini preliminari, che in caso di sequestro preventivo, è sempre il gip a provvedere in ordine al sequestro.
Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Dal tenore delle disposizioni contenute nell'art. 263 c.p.p. si desume con chiarezza che la competenza a provvedere, in ordine all'eventuale restituzione delle cose in sequestro, spetta al giudice, a meno che non siano in corso le indagini preliminari, durante le quali solamente è prevista in via eccezionale (e con possibilità per le parti di proporre opposizione davanti al giudice), la competenza dell'ufficio del p.m..
Poiché con il decreto di archiviazione le indagini preliminari sono chiuse, deve ritenersi che dopo tale provvedimento vengano a cessare tutti i poteri del p.m. che presuppongono la pendenza delle indagini, e quindi la competenza prevista dall'art. 263, comma 4 c.p.p., (v. Cass., sez. 3^, 13 novembre 2000, n. 3170, ric. P.M. v/s Trib. Roma;
Cass., sez. 1^, 30 marzo 2001, n. 250, Fermanelli). Ritiene la Corte che la stessa ripartizione delle competenze deve valere nell'ipotesi in cui si tratti di dare applicazione all'art. 151 T.U. 115/2002, cosicché il provvedimento impugnato, con riferimento alla decisione adottata, si pone al di fuori di tale schema normativo ed è idoneo a determinare una situazione di stasi, da prevenire mediante l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Tivoli per il prosieguo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli per il prosieguo.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2005