Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2004, n. 3674
CASS
Sentenza 10 novembre 2004

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La competenza a disporre la restituzione delle cose sequestrate è attribuita dall'art. 263, primo comma, cod. proc. pen. al giudice, tranne che per la fase delle indagini preliminari durante le quali solamente è prevista in via eccezionale (e con la facoltà per le parti di proporre opposizione davanti al giudice) la competenza del P.M.; ne consegue che dopo l'emissione del decreto di archiviazione, che chiude la fase delle indagini, tutti i poteri in materia conferiti alla pubblica accusa cessano. (La Corte ha ritenuto che tale medesima ripartizione di competenze valga anche nell'ipotesi di cui all'art.151 del d.P.R. n.115 del 2002, in tema di spese di giustizia: ha ritenuto pertanto abnorme, per la stasi processuale derivatane, il decreto del Gip il quale aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta del P.M. con restituzione degli atti al suo ufficio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2004, n. 3674
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3674
    Data del deposito : 10 novembre 2004

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