Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2020, n. 1229
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Sentenza 11 novembre 2020

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Nel procedimento introdotto da un incidente d'esecuzione è ammissibile la precisazione o l'integrazione della domanda, che sia incompleta o carente nell'indicazione dell'oggetto materiale del "petitum", effettuata dalla parte interessata, d'iniziativa o su sollecitazione del giudice dell'esecuzione, in un momento successivo alla sua proposizione, atteso che siffatto procedimento, ancorché sottoposto alla disciplina del giudizio d'impugnazione in quanto compatibile, secondo la previsione di cui all'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., non ha natura d'un tale giudizio e quindi non è improntato al rispetto né del principio devolutivo né delle specifiche formalità di proposizione dei mezzi d'impugnazione, trattandosi, invece, d'un procedimento di prima istanza avente la mera finalità di stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell'esecuzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2020, n. 1229
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1229
    Data del deposito : 11 novembre 2020

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