Sentenza 11 novembre 2020
Massime • 1
Nel procedimento introdotto da un incidente d'esecuzione è ammissibile la precisazione o l'integrazione della domanda, che sia incompleta o carente nell'indicazione dell'oggetto materiale del "petitum", effettuata dalla parte interessata, d'iniziativa o su sollecitazione del giudice dell'esecuzione, in un momento successivo alla sua proposizione, atteso che siffatto procedimento, ancorché sottoposto alla disciplina del giudizio d'impugnazione in quanto compatibile, secondo la previsione di cui all'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., non ha natura d'un tale giudizio e quindi non è improntato al rispetto né del principio devolutivo né delle specifiche formalità di proposizione dei mezzi d'impugnazione, trattandosi, invece, d'un procedimento di prima istanza avente la mera finalità di stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2020, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2020 |
Testo completo
0 1229-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: AN DI OM - Presidente Sent. n. sez. 2976/2020 CC 11/11/2020- VINCENZO SIANI R.G.N. 10714/2020 MICHELE BIANCHI MONICA BONI Relatore - ROBERTO BINENTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GL ON PP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/07/2017 del GIP TRIBUNALE di BARI lette/sentite de conclusioni del PG AT. Mares Doll His che ho chiest udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI l'au mento con m io dell' up infuperate. Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 8 luglio 2017 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, su richiesta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sede di Bari, dichiarava la falsità di: manifesto delle merci arrivate a bordo della M/n "Mazal II" il 29 maggio 1991; manifesto di partenza delle merci a bordo della M/n "Mazal II" il 29 maggio 1991; manifesto delle merci arrivate a bordo della M/n "Katerina T" il 21 ottobre 1991; manifesto di partenza delle merci a bordo della M/n "Katerina T" il 21 ottobre 1991. A fondamento della decisione rilevava che la falsità di tali documenti era stata accertata con la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari dell'8 gennaio 2003, che aveva prosciolto l'imputato SE DO AR per essere i reati ascrittigli estinti per prescrizione, ma che aveva omesso di riportare la statuizione di falsità nel dispositivo e che l'interesse alla pronuncia nasceva dal fatto che gli stessi erano stati prodotti nel giudizio intentato dall'imputato e pendente presso la Commissione tributaria regionale di Bari.
2.Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso SE DO AR a mezzo del difensore, avv.to Domenico Di Terlizzi, il quale ne ha chiesto l'annullamento per: a) inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 675 e 537, comma 4, cod. proc. pen. e 129 cod. proc. pen. per avere il giudice dell'esecuzione affermato che la falsità dei documenti sarebbe stata accertata nella sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bari, sebbene ciò non risponda al vero, poiché la stessa aveva disposto il non luogo a procedere per la complessità del costrutto accusatorio sulla base di quanto emerso dalle indagini preliminari, desunto dall'ordinanza applicativa di misura cautelare, senza contenere accenni a quanto dedotto e dimostrato dalla difesa per conseguire una pronuncia di assoluzione con formula piena. Del resto anche le imputazioni non addebitavano reati di falso materiale in atto pubblico o ideologico in scrittura privata, sicchè tale accertamento non era nemmeno richiesto dagli adempimenti devoluti a quel giudice. b) Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere il giudice dell'esecuzione arrestato la propria disamina alla sentenza n. 799/2002 senza prendere in esame, né le deduzioni difensive, né le due pronunce con le quali si era definito il procedimento penale nr. 2934/99 r.g.n.r.; anche la sentenza del Tribunale di Bari n. 1612/2004 è priva di qualsiasi accertamento della falsità dei documenti, avendo soltanto disposto il proscioglimento in assenza di prove per disporre l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e quella emessa nel secondo grado dalla Corte di appello di Bari ha confermato parzialmente 1 tale pronuncia sul presupposto della mancata dimostrazione dell'evidente innocenza dell'imputato. L'impossibilità di condurre il completo accertamento dei fatti a causa della complessità del procedimento e del rilievo della causa estintiva dei reati preclude anche al giudice dell'esecuzione di rendere l'accertamento di falsità dei documenti. c) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 675, comma 1, cod. proc. pen. in riferimento alla genericità, e conseguente inammissibilità, dell'istanza dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli e dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. per avere consentito il giudice dell'esecuzione all'istante, nonostante l'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla difesa, di sanare l'originaria formulazione generica della richiesta, contenente soltanto il richiamo a quanto esposto alle pagg. 27-29 della sentenza n. 799/2002, cui solo in un momento successivo era seguita l'indicazione puntuale dei documenti di cui aveva chiesto la declaratoria di falsità.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Marco Dall'Olio, ha chiesto annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, condividendo i motivi di ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento.
1.Per ragioni di ordine logico è pregiudiziale e va esaminato in via prioritaria il terzo motivo di ricorso.
1.1 Premesso in punto di fatto che l'Agenzia delle Dogane con l'istanza proposta nelle forme dell'incidente di esecuzione aveva chiesto la declaratoria di falsità di documenti, non specificati con riferimento ad autorità e data di emissione, ma indicati mediante rinvio al numero delle pagine della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Bari, che in data 19 ottobre 2002 aveva prosciolto il AR ed altri imputati dagli addebiti loro mossi nell'ambito del procedimento penale n. 2934/99 r.g.n.r., dagli atti processuali emerge che il giudice dell'esecuzione, al fine di fare chiarezza sull'oggetto della domanda, aveva disposto che la parte precisasse meglio cosa avesse inteso chiedere, l'Agenzia istante con successiva nota del 6 novembre 2015 aveva individuato i documenti da dichiarare falsi e li aveva trasmessi in copia in allegato. L'integrazione così operata ha consentito al giudice ed anche alle altre parti di comprendere l'ambito oggettivo della richiesta avanzata e di poter controdedurre nel merito senza che sia rinvenibile il vizio processuale denunciato.
1.2 In punto di diritto deve escludersi che una incompleta o carente indicazione iniziale dell'oggetto materiale del "petitum" giuridico abbia compromesso l'ammissibilità della domanda. Ciò in quanto il procedimento introdotto da incidente di esecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione, 2 seppur sottoposto alla relativa disciplina in quanto applicabile e compatibile, secondo la previsione di cui all'art. 666, comma 6, cod. proc. pen.: si tratta di un procedimento di prima istanza, che risponde alla "finalità di stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell'esecuzione" (Corte cost., n. 45 del 10/02/1997), non improntato al rispetto del principio devolutivo quanto alla delimitazione del concreto contenuto della esecuzione e nemmeno delle formalità di proposizione di un mezzo d'impugnazione (sez. 1, n. 51053 del 13/07/2017, Palau Giovannetti, rv. 271457; sez. 1, n. 39321 del 18/07/2017, Hercules, rv. 270840; sez. 3, n. 47266 del 04/11/2005, Conversano, rv. 233261; sez. 4, n. 1622 del 22/05/1998, PM in proc. Sciarabba, rv. 211627; sez. 1, n. 14358 del 04/12/2000, dep. 2001, Fontanella, rv. 218633). La definizione nei termini esposti ha condotto a ritenere che, esentato dall'obbligo dell'introduzione mediante forme precise e tassative e da vincoli contenutistici in relazione a punti o capi del provvedimento giudiziale, costituente il titolo esecutivo, ossia dagli oneri deduttivi stabiliti dall'ordinamento per la valida proposizione di appello e ricorso per cassazione, l'incidente di esecuzione possa proporsi mediante memoria difensiva nell'ambito di un giudizio esecutivo già pendente, oppure direttamente all'udienza camerale per la trattazione di altra istanza (sez. 3, n. 47266 del 04/11/2005, Conversano, rv. 233261) e che non sia indispensabile l'enunciazione di motivi specifici a sostegno della domanda (sez. 1, n. 118 del 15/01/1992, Centello, rv. 189229; sez. 1, n. 3252 del 08/05/1997, Nikolic, rv. 208394). Per le medesime ragioni è stata esclusa la possibilità per la parte proponente di esercitare la facoltà di rinuncia all'impugnazione, riconosciuta alle parti dall'art. 589 cod. proc. pen. (sez. 1, n. 37046 del 23/03/2018, Cavicchioli, rv. 273666). L'unica condizione che deve essere necessariamente rispettata riguarda l'esplicazione del contraddittorio mediante la possibilità per la parte che non ha proposto l'incidente di esecuzione di esaminare la richiesta e gli atti su cui si basa e di esporre le proprie controdeduzioni prima dell'assunzione della decisione. Dall'esclusione dell'incidente di esecuzione dalla categoria delle impugnazioni discende anche l'ulteriore conseguenza, rilevante per il caso in esame, della ammissibilità di una precisazione o integrazione, operata dalla parte d'iniziativa o sollecitata dal giudice dell'esecuzione, in un momento successivo alla proposizione della richiesta, non essendo ravvisabile un onere deduttivo, collegato all'atto introduttivo del giudizio e sanzionabile con la decadenza o l'inammissibilità a fronte di una specificazione posteriore nell'assenza di una disposizione di legge che lo sancisca, non rinvenibile nella disciplina dettata per il processo di esecuzione penale, né in altri corpi normativi.
1.3 Nel caso in esame l'integrazione della domanda, operata dalla parte istante, e la produzione dei documenti che ne costituiscono oggetto, sono state 3 uf compiute un anno e mezzo prima dell'assunzione della decisione e hanno consentito al ricorrente la più ampia attivazione delle facoltà difensive, il che esclude la fondatezza dell'eccezione con la quale si è lamentata la indebita sanatoria del vizio presente nell'istanza originaria, che è stato superato grazie alla tempestiva attivazione della parte interessata. Non può quindi giovare all'accoglimento del ricorso il richiamo a precedente decisione di questa Corte, peraltro citata in modo incompleto e quindi non verificabile, che ha riscontrato l'inammissibilità di una richiesta rivolta al giudice dell'esecuzione in termini generici ed eventuali, non emendati nella fase di trattazione dell'incidente, perché richiedente il compimento di accertamenti fattuali, senza prospettare una questione delineata in modo certo e puntuale sul titolo esecutivo. La vicenda esecutiva risolta con l'ordinanza impugnata differisce nettamente da quella giudicata nel caso citato, poiché l'oggetto giuridico è stato chiaramente prospettato e quello materiale è stato determinato con indicazioni precise, comprensibili e verificabili, suscettibili di contestazione nell'ambito delle facoltà difensive che il ricorrente ha in concreto esercitato.
2. Va in via altrettanto preliminare esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'istanza a ragione della preclusione, stabilita dall'art. 675, comma 1, cod. proc.pen.. Assume il ricorrente che il Ministero delle Finanze, di cui l'Agenzia delle Dogane costituisce emanazione ai sensi dell'art. 63 D.lgs. n. 300 del 1999, si era costituito parte civile nel processo definito con sentenza della Corte di appello di Bari n. 169/04, ma non era poi comparso in secondo grado. Pur consapevoli che la disposizione di cui all'art. 675 citata subordina possibilità di dichiarare la falsità da parte del giudice dell'esecuzione alla duplice condizione che la falsità di un atto o di un documento, accertata ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen., non sia stata dichiarata nel dispositivo della sentenza e non sia stata proposta impugnazione per questo capo, nel caso specifico non si comprende se quest'ultimo presupposto si sia verificato ed in base a quali emergenze fattuali, stante la totale assenza di informazioni al riguardo, non fornite dal ricorrente.
3. I restanti motivi sono privi di fondamento. L'ordinanza in esame ha correttamente riscontrato che, seppur non dichiarata con espressa determinazione inserita nel dispositivo, la falsità dei documenti che ha provveduto a dichiarare era stata già accertata in fase di cognizione nella sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bari del 19/10/2002, che aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti del ricorrente e di altri coimputati perché il fatto non è previsto dalla legge come reato quanto agli illeciti di cui ai capi C), D) e I) e perché i restanti di cui ai capi E), F), G), H) e L) erano estinti per prescrizione. In pari data il medesimo giudice aveva emesso decreto che dispone il giudizio nei riguardi di DO SE AR ed altri imputati per rispondere dei reati di cui ai capi A), B) e M), ossia di partecipazione ad associazione a delinquere, contrabbando e truffa comunitaria. ह व 3.1 In particolare, gli illeciti di cui ai capi E), F), G), H) e L) erano stati contestati ai sensi dell'art. 4 lett. d) e f) della legge n. 516 del 1982 per avere AR in concorso con altri, allo scopo di conseguire utilità rappresentate dalla indebita percezione di contributi comunitari e di benefici fiscali e tributari, emesso e contribuito all'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di Oleifici Italiani s.p.a. nei confronti di varie imprese per cessioni fittizie di partite di olio di semi di girasole raffinato sesamato o grezzo nei quantitativi specificati ai capi E), F), G), e di olio vergine lampante nei quantitativi indicati al capo H) e per avere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1991 componenti negative di reddito secondo quanto documentato in fatture per operazioni inesistenti di cui al capo L).
3.2 Nella motivazione della predetta sentenza si sono richiamati gli esiti degli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza e compendiati nell'informativa del 9 febbraio 1996, nonchè dell'indagine amministrativa effettuata dall'Unità di coordinamento della lotta antifrodi della Commissione CEE, secondo i quali AR in accordo con i coimputati aveva realizzato un complesso meccanismo di frode, consistente nell'importazione di olio d'oliva lampante di produzione tunisina, indicato in documenti fiscali e doganali quale olio di semi di girasole di origine comunitaria, -documenti da ritenersi fittizi quanto all'oggetto materiale delle relative operazioni commerciali e di carico e trasporto via mare-, con sottrazione al pagamento dei diritti doganali e percezione indebita dei contributi erogati dalla Comunità europea per la commercializzazione di olio di oliva di produzione comunitaria. In particolare l'acquisizione del prodotto di contrabbando si è accertato essere avvenuta a seguito dei due viaggi, effettuati con partenza dalla Francia e puntualmente ricostruiti in tutti i passaggi, dalle due navi "Mazal II" e "Katerina T", che, prelevato la prima dai porti tunisini, la seconda da un porto francese, olio di oliva lampante fornito dalle società del gruppo Azria ad Oleifici Italiani s.p.a. ed altro quantitativo di olio di semi di girasole, avevano scaricato in Italia a Monopoli soltanto l'olio di oliva lampante, mentre dai documenti commerciali e doganali risultava pervenuto alla destinataria olio di semi di girasole grezzo di provenienza comunitaria, in realtà successivamente trasportato e scaricato nel porto israeliano di Haifa in entrambi i casi ed in parte a Mersin in Turchia nel secondo caso. Da tali premesse nella sentenza in questione si è dedotta la falsità, quanto al trasporto effettuato da "Mazal II": della dichiarazione COM 4 presentata dall'Agenzia marittima raccomandataria di spedizioni doganali "Rag. Luciana Dormio s.r.l." per conto di Oleifici Italiani s.p.a.; della distinta dei buoni emessi per merci visitate;
del nulla osta sanitario;
del manifesto delle merci arrivate-copia sbarco a bordo della M/n "Mazal II" il 29 maggio 1991; del piano di carico dello stesso natante;
del manifesto di partenza delle merci a bordo della stessa imbarcazione;
del certificato 5 مشهر di analisi del campione di olio prelevato;
della fattura emessa da Unifoods s.a. di Losanna del 24 maggio 1991 relativa alla cessione di 1.700 tonnellate di olio di girasole grezzo. Quanto al carico della "Katerina T", spedito da Belmoil Traders s.a. di Losanna ad Oleifici Italiani s.r.a., si è accertata la falsità dei seguenti documenti: statement of fact dell'Agenzia marittima raccomandataria di spedizioni doganali "Rag. Luciana Dormio s.r.l."; richiesta di prelievo di campioni;
certificato di analisi relativo ad olio di girasole;
nulla osta sanitario;
manifesto delle merci arrivate- copia sbarco a bordo della M/n "Katerina T" il 21 ottobre 1991; manifesto di partenza delle merci a bordo della stessa imbarcazione il 21 ottobre 1991; fattura n, 91/1134 del 17 ottobre 1991. 3.3 Siffatta ricostruzione risulta essere stata compiuta mediante la considerazione della copiosa documentazione acquisita e degli esiti dell'attività di intercettazione telefonica, condotta su utenze intestate a Oleifici Italiani s.p.a. di Monopoli, dimostrativi dei rapporti commerciali e personali tra AR, suoi collaboratori ed i fratelli Azria, il timore per le indagini in corso, la fitta rete di relazioni commerciali per la rivendita del prodotto apparentemente importato quale olio di semi di girasole, ma in realtà costituente olio di oliva, oggetto di contrabbando, successivamente commercializzato in Italia e fatto risultare oggetto di lavorazioni altrettanto apparenti sulla scorta di bolle di accompagnamento, fatture e annotazioni contabili false, volte a celare l'illiceità dell'intero sistema frodatorio posto in essere in danno dell'Erario da un lato e dell'AIMA dall'altro, indotti in errore con gli artifici contabili e documentali sopra descritti per conseguire ingenti agevolazioni economiche in termini di esenzione dal pagamento dei dazi doganali e dell'i.v.a.. 3.4 La sentenza del G.u.p. di Bari, solo dopo avere riscontrato la sussistenza degli illeciti contestati nei termini sopra riassunti e la falsità, fra l'altro, dei documenti di carico dei due trasporti effettuati dalle motonavi "Mazal II" e "Katerina T", è pervenuta al proscioglimento di AR ed altri coimputati in ordine al delitto di truffa aggravata di cui all'art. 640-bis cod. pen. (capo M) ed ai reati fiscali per la maturata prescrizione.
3.5 Esito analogo ha sortito il processo celebrato dinanzi al Tribunale di Bari conclusosi con la sentenza del 22 dicembre 2004 e quello definito dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 30 gennaio 2004 nel giudizio di appello avverso sentenza G.u.p. del Tribunale di Bari del 19 ottobre 2002, che, sul presupposto della sussistenza dei fatti e della loro ascrivibilità agli imputati, li ha prosciolti dal delitto associativo per prescrizione, osservando al fg. 280 della motivazione "basti osservare il percorso decisamente strano delle navi che trasportavano olio emergente dalle indagini della guardia di finanza e dai documenti della commissione 6 europea e dalla non corrispondenza tra effettivi partners commerciali ed emittenti delle fatture. Dagli atti allegati alle indagini della guardia di finanza risulta anche l'esame incrociato delle scritture contabili ed in particolare di bolle di accompagnamento e fatture, che ha dimostrato la fittizietà delle operazioni di compravendita di olio per cui è processo. Fittizietà che emerge anche dalla impossibilità materiale che i quantitativi di prodotto fatturati potessero essere introdotti nei magazzini degli apparenti acquirenti, atteso l'esubero riscontrato sulla capienza complessiva dei depositi di costoro....non rileva in contrario la circostanza dell'esistenza di documenti pubblici a base delle operazioni ritenute fittizie stante la falsità sottostante".
3.6 Quanto esposto avvalora la correttezza della decisione impugnata, che ha offerto soluzione aderente al disposto dell'art. 537, comma 4, cod. proc. pen. e che trova giustificazione negli accertamenti condotti dalla sentenza di proscioglimento emessa all'udienza preliminare, nonché in quelle successiva emessa nella fase dibattimentale. Resta dunque smentito l'assunto difensivo, secondo il quale in fase di cognizione sarebbe mancato un accertamento dei reati e della falsità dei documenti ad essi inerenti, quale esito della valutazione del materiale probatorio offerto in contraddittorio dalle parti: al contrario, l'applicazione della causa estintiva dei reati E), F), G), H) e L) è stata possibile solo per la verifica della fondatezza dell'ipotesi accusatoria, non già per la complessità delle indagini o l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio, come del resto dimostrato dalla contestuale pronuncia di proscioglimento con la formula liberatoria perché il fatto non è previsto come reato per le condotte contestate ai capi C), D) ed I). E' generica e non sufficientemente illustrata anche l'ulteriore deduzione, secondo la quale nel giudizio definito dalla predetta sentenza della Corte di appello di Bari n. 169/04, sarebbe stato confermato il proscioglimento degli imputati appellanti per effetto della prescrizione già rilevata dal G.u.p. barese, ma soltanto per la mancanza della prova evidente della loro innocenza: per affermazione contenuta in ricorso non era sfuggito al giudice distrettuale l'apprezzamento delle argomentazioni difensive volte a contestare la sussistenza dei reati riscontrata nella sentenza in quella sede impugnata, che aveva però respinto anche sulla base del rilievo del mancato espletamento delle richieste rogatorie internazionali. Né è dato però comprendere, perché non dedotto in modo puntuale e verificabile, quale portata dimostrativa presentassero le deduzioni e soprattutto i documenti prodotti a discarico e ciò non tanto per condurre in questa sede un controllo sulla reale divergenza dal vero degli atti ritenuti falsi, operazione doppiamente preclusa al giudice di legittimità, quanto per comprendere se realmente mancato il relativo accertamento nella fase del giudizio di cognizione. 7 ло In tal modo la difesa pare contestare la completezza e la congruità delle verifiche effettuate sul piano probatorio dai giudici occupatisi delle vicende criminose predette, perché frutto di una considerazione parziale del materiale di prova, ma non riesce ad offrire dimostrazione dell'assenza nel corpo motivazionale delle sentenze del positivo riscontro della falsità dei documenti che è stata poi dichiarata con il provvedimento impugnato in termini che rispettano anche l'insegnamento di questa Corte, per il quale "In tema di sentenza dichiarativa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la falsità di un documento può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen., solo se le risultanze processuali siano tali da consentire di affermare che essa sia stata positivamente accertata sulla base delle norme che regolano l'acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale e richiede che l'accertamento del fatto e la colpevolezza dell'imputato siano adeguatamente motivati" (sez. 3, n. 15767 del 14/02/2020, Denuccio ed altri, rv. 279658; sez. 1, n. 20237 del 22/04/2013, Abate, rv. 256175; sez. 5, n. 17283 del 26/11/2008, dep.2009, Pg in proc. Valiante, rv. 243593; Sez. U., n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, rv. 214638, che ha riconosciuto la possibilità di pronunciare la falsità dei documenti ex art. 537 cod. proc. pen. anche con la sentenza di patteggiamento, nonostante il limitato ambito cognitivo che è demandato al giudice).
3.7 Infine, resta da aggiungere che a nulla rileva che, come sostenuto dalla difesa, nessuno dei capi d'imputazione riguardasse fatti di falso materiale o ideologico, ragione per la quale la mancata declaratoria di falsità sarebbe frutto di una scelta legittima del giudice di cognizione, non superabile da un intervento post giudicato del giudice dell'esecuzione. La tesi difensiva è infondata per un duplice ordine di ragioni. Da un lato le imputazioni, come riportate nelle sentenze agli atti, indicano con precisione la commissione delle condotte di contrabbando (capo B) mediante "formazione ed utilizzazione di documenti commerciali falsi" relativi all'acquisto di partite di olio di oliva vergine lampante di origine extracomunitaria "introdotto in Italia con documenti doganali ideologicamente falsi" mediante le due motonavi "Mazal II" e "Katerina T", nonché la realizzazione degli illeciti fiscali e della truffa comunitaria (capi E, F), G), H), L) e M)) grazie a documenti falsi ed a fatture per operazioni commerciali inesistenti;
dall'altro, la norma di riferimento, ossia l'art. 537 cod. proc. pen., richiamata per la fase esecutiva dall'art. 675 cod. proc. pen., non limita la possibilità della declaratoria di falsità documentale ai casi in cui con l'esercizio dell'azione penale sia contestato un delitto contro la fede pubblica, potendo riguardare qualsiasi situazione criminosa penalmente rilevante, nella quale vengano realizzati o utilizzati atti non genuini o non veritieri, che l'ordinamento vieta possano ancora circolare e produrre effetti a dispetto della verifica della loro riscontrata falsità. Va dunque affermato che l'attivazione 8 dell'intervento suppletivo del giudice dell'esecuzione non esige che la falsità costituisca l'oggetto del giudizio penale di cognizione, ma soltanto il suo accertamento. Per le considerazioni svolte il ricorso, infondato in tutte le sue deduzioni, va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, l'11 novembre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Mariastefania Di Tomassi Monica Boni Com DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 GEN 2021 DI CASA E R CANCELLIERE P U Piero Die 9