Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/1999, n. 6312
CASS
Sentenza 22 giugno 1999

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Il requisito della "sommaria esposizione dei fatti" richiesto dall'articolo 342 cod. proc. civ. non esige una parte espositiva formalmente autonoma ed unitaria, ma, in quanto funzionale all'individuazione delle censure mosse dall'appellante, può emergere anche indirettamente dalle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, ove questi forniscano gli elementi idonei a consentire l'individuazione dell'oggetto della controversia e delle ragioni del gravame.

Nella materia dell'affidamento di figli minori, in cui il giudice della separazione e del divorzio devono attenersi al criterio fondamentale dell'interesse della prole, la circostanza che uno dei genitori risieda all'estero non limita di per sè l'affidamento del figlio a questi ma comporta una più complessa e delicata indagine circa l'interesse del minore, stante l'inevitabile compressione dei rapporti che il genitore non affidatario dovrà subire e le difficoltà che al medesimo deriveranno nell'espletamento del suo diritto - dovere di concorrere all'istruzione ed all'educazione del figlio.

In materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, a fronte del quale la posizione dei genitori non si configura come diritto ma come "munus"; compito del giudice è individuare il genitore più idoneo a ridurre i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, nel contesto di vita più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche; ciò deve fare sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.

Il giudice della separazione e del divorzio, nel disciplinare il diritto - dovere del genitore non affidatario di mantenere, istruire ed educare la prole, ha quale misura e limite l'attuazione del preminente interesse del figlio e può legittimamente imporre quelle cautele e restrizioni che siano necessarie ad evitare un pregiudizio alla salute psicofisica dello stesso, arrivando anche a sospendere gli incontri allorquando la continuazione dei rapporti genitore - figlio esporrebbe il minore a rischi gravi e comprovati per la sua crescita serena ed equilibrata (nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito che, in un caso di genitore non affidatario residente all'estero, aveva disposto che le visite di questi al minore, per evitare il nocumento derivatogli in passato dai continui trasferimenti, si svolgessero in Italia e che il minore potesse espatriare solo col consenso della madre affidataria).

Nel giudizio di separazione e divorzio, i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, tra i quali rientrano anche quelli di attribuzione e determinazione di un assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, possono essere adottati d'ufficio.

Nella materia dell'affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio, tra i vari elementi che fondano l'individuazione del genitore affidatario, deve valorizzare il criterio della stabilità del rapporto del bambino con i luoghi in cui si esplicano quotidianamente i suoi legami affettivi ed i suoi principali interessi e che costituiscono l'"ambiente" del minore, inteso come contesto materiale e psicologico in cui si sviluppa la sua personalità, in sintonia con i principi adottati dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 che, all'articolo 8, garantisce il diritto del minore "a preservare ... le sue relazioni familiari", assunte come elementi integranti della sua identità.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/1999, n. 6312
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6312
Data del deposito : 22 giugno 1999

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