Sentenza 11 dicembre 2009
Massime • 1
Non causa nullità alcuna il mancato svolgimento dell'esame dell'imputato che ne abbia fatto preventiva richiesta e che non si sia opposto alla chiusura dell'istruzione dibattimentale senza che si procedesse all'incombente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2009, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 11/12/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 2192
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 37121/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA LLOR AO, nato il [...];
avverso la sentenza 6 marzo 2007 della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza 28 marzo 2003 del Tribunale di Milano, gli ha ridotto la pena ad anni 5 e mesi 10 di reclusione per reati D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
AO CA LLOR ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 6 marzo 2007 della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza 28 marzo 2003 del Tribunale di Milano, gli ha ridotto la pena ad anni 5 e mesi 10 di reclusione per reati D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73. Con un primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce inosservanza delle norme processuali in materia di esame dell'imputato nonché violazione dell'art. 420 quater c.p.p. in punto di declaratoria di contumacia, in riferimento all'art. 484 c.p.p., comma 2 bis e art.513 c.p.p. per le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari.
Nella specie si prospetta nullità della sentenza per illegittima utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'imputato avanti alla Polizia giudiziaria, nel verbale di interrogatorio reso il 4.12.1998.
Risulta agli atti, secondo la ricostruzione fattane in ricorso, quanto segue.
a) all'udienza del 14.02.2003, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, nella contumacia di gran parte degli imputati, tra cui l'imputato ricorrente, il Tribunale, udita la relativa richiesta del pubblico ministero, sentito il parere delle parti, acquisiva, ai sensi dell'art. 513 c.p.p., comma 1, i verbali di interrogatorio resi da tutti gli imputati: gli imputati presenti prestavano il proprio consenso, mentre lo negavano i difensori degli imputati dichiarati contumaci, sicché, a mente del medesimo art. 513 c.p.p., le relative dichiarazioni venivano acquisite al fascicolo per il dibattimento;
b) all'udienza del 14 marzo 2003, comparso il CA LLorto AO, la contumacia veniva revocata e l'imputato chiedeva di essere sottoposto all'esame di cui all'art. 503 c.p.p., subordinando la propria audizione all'avvenuto deposito della totalità delle trascrizioni delle intercettazioni ambientali e telefoniche e chiedendo anche la espunzione dal fascicolo del dibattimento del verbale di interrogatorio acquisito in data 14.02.2003;
c) Il Tribunale, ammetteva il chiesto esame, rigettando la seconda richiesta;
l'imputato rifiutava di sottoporsi all'esame. Secondo la prospettazione difensiva la mancata espunzione dagli atti del processo dell'interrogatorio reso dal ricorrente in data 4.12.1998 e la conseguente illegittima utilizzazione ai fini della decisione, renderebbe nulla la sentenza impugnata. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art. 150 disp. att. c.p.p. in quanto l'imputato non avrebbe affatto condizionato o subordinato il proprio esame. I due motivi, per la loro correlazione, vanno congiuntamente esaminati.
Entrambi peraltro sono inammissibili.
La loro palese infondatezza emerge da due distinti profili. Il nuovo codice di rito distingue nettamente l'interrogatorio dall'esame: infatti, mentre il primo è reso nella fase delle indagini preliminari, ed è uno strumento offerto all'indagato per confutare le tesi dell'accusa, l'esame avviene invece nel dibattimento ed è considerato un mezzo di prova per cui dipende dalla disponibilità del soggetto che deve subirlo (Corte Costituzionale 221/1991). In tale cornice, in primo luogo, va pacificamente ribadita la regola - affermata dalla corte distrettuale - che l'esame dell'imputato (contumace tardivamente comparso), su sua richiesta o su suo consenso, ai sensi dell'art. 503 c.p.p., nella sua qualità e funzione di mezzo di prova non può essere gravato e subordinato ad alcuna condizione da parte del richiedente, con la conseguenza che, avendo l'imputato, successivamente alla richiesta, rifiutato di sottoporsi all'esame stesso, correttamente il Tribunale ha utilizzato il verbale di interrogatorio in data 4/12/98 in applicazione della disposizione di cui all'art. 513 c.p.p.. In secondo luogo, esclusa la possibilità di condizionare l'esame ad alcunché, va comunque e conclusivamente rammentato che, anche quando l'esame, richiesto dall'imputato, sia stato ammesso, la parte ha l'onere manifestare la persistenza del suo interesse all'effettiva assunzione dello stesso, opponendosi se del caso alla chiusura del dibattimento, e ciò a pena di implicita rinuncia dell'incombente, considerato che la mancata assunzione dei mezzi di prova già ammessi non produce alcuna nullità del procedimento, laddove - come nella specie - non sia stata manifestata alcuna riserva alla chiusura dell'istruzione dibattimentale da parte di chi tali mezzi aveva richiesti, ne' opposizione delle altre parti processuali (Cass. Pen. Sez. 3, 9135/2008 Rv. 239054 Fontolan - Massime precedenti Conformi:
N. 9712 del 1995 Rv. 202348, N. 9712 del 1996 Rv. 206015, N. 9628 del 1998 Rv. 211280).
Invero, la mancata assunzione dell'esame dell'imputato, che ne ha fatto richiesta (condizionata o meno), non produce - a prescindere dalla ritualità della richiesta stessa - nessuna violazione di legge suscettibile di censura in questa sede, con conseguente declaratoria di inammissibilità delle relative doglianze, apprezzato altresì quell'orientamento giurisprudenziale (Cass. Pen. sez. 6, 42442/2003) per il quale, in ipotesi di mancato esame dell'imputato, nessuna violazione del diritto di difesa, idonea a determinare nullità, si viene a realizzare in quanto l'imputato stesso può chiedere in ogni momento di rendere dichiarazioni.
Con un terzo motivo il difensore prospetta violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza delle norme in tema di formazione della prova. Mancata sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi.
Con un quarto motivo si sostiene violazione di legge e vizio di motivazione sul punto dell'omesso riconoscimento dell'attenuante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5. Entrambi i motivi risultano inammissibili.
Le doglianze, per come prospettate e sviluppate, al di là dello schermo di una pretesa violazione di legge, sono in concreto finalizzate ad ottenere una non consentita rivalutazione degli esiti proba tori, nei termini quali pesati ed analiticamente argomentati dai giudici di merito, e si risolvono nella sostanziale ed inaccettabile richiesta di rivisitazione degli elementi di fatto, posti a base della ragionevole decisione della Corte distrettuale, la quale, proprio perché logicamente sostenuta e adeguatamente correlata ai dati probatori, non può essere censurata sotto il profilo della possibile prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più favorevole valutazione delle emergenze processuali (cfr. in termini: Cass. Penale sez. 2, 15077/2007, Toffolo;
Sent. 0 7569/1999, Jovino, Conf. Asn 199610751 Riv. 206335-Conf. Asn 199801354 Riv. 210658, Conf. Asn 199707113 Riv. 208241-Conf. Asn 199800803 Riv. 210016 Conf. S.U. Asn 199600930 Riv. 203428-Vedi S.U.Asn 199706402 Riv. 207944).
All'inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010