Sentenza 23 giugno 2011
Massime • 1
È ammissibile, nel giudizio di appello proposto dal collaboratore di giustizia avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare, la produzione difensiva del parere del Procuratore Nazionale Antimafia intervenuto nelle more dell'impugnazione, e il giudice è tenuto a valutare tale parere ai fini del perfezionamento della fattispecie procedimentale di cui all'art. 16 octies l. n. 82 del 1991.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2011, n. 27073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27073 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 23/06/2011
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1001
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 18530/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Spagnuolo Oreste, n. a Napoli il 5.5.1979;
contro l'ordinanza ex art. 310 c.p.p. del tribunale di Napoli, emessa il 31.3.2011;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. MONETTI V., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Spagnuolo Oreste avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 14.2.2011, con cui era stata rigettata l'istanza volta ad ottenere la revoca o la sostituzione con gli arresti domiciliari della misura di custodia cautelare in carcere, emessa in relazione al delitto di cui agli artt. 81 e 110 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3, e art. 629 c.p., aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 ai danni del caseificio "ponte a mare".
2. Propone ricorso il difensore dello Spagnuolo, che - tra gli altri motivi formulati ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) - denuncia violazione dell'art. 299 c.p.p., commi 1 e 2, e relativo vizio di motivazione, per avere il Tribunale omesso di prendere in considerazione, quale elemento nuovo, il parere espresso, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, ex art. 16 octies (convertito con mod. in L. 15 marzo 1991, n. 82) dal Procuratore Nazionale Antimafia nelle more della pendenza del giudizio d'appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto in relazione al motivo sopra indicato.
2. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di c.d. "giudicato cautelare" e la mancanza di elementi nuovi rispetto ad analoga decisione precedentemente emessa, avendo ritenuto l'inammissibilità delle valutazioni formulate da parte del P.N.A, le quali - "costituendo elemento costitutivo della particolare fattispecie procedimentale prevista dalla L. n. 82 del 1991, art. 16 octies dovevano essere ritualmente proposte al giudice di prime cure, non potendosi ad esso sostituirsi... il Tribunale adito in grado di appello".
3. Il Collegio rileva l'illegittimità di tale conclusione, fondata su un assunto errato.
3.1. Sulla questione se, nel procedimento di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, sia consentita l'acquisizione e l'utilizzazione di elementi probatori sopravvenuti all'adozione del provvedimento impugnato e addotti dalle parti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, anche a Sezioni unite, che è possibile introdurre "nuovi" elementi fattuali, preesistenti o sopravvenuti, utili all'apprezzamento dei punti della decisione sulle misure cautelari oggetto dell'appello, purché ciò avvenga nel rispetto dei confini tipici della devoluzione e del diritto al contraddittorio (Cass. S.U. sent. 18339/2004, Donelli). Tale indirizzo è stato recentemente ribadito sia con riferimento all'iniziativa del pubblico ministero (Cass. Sez. U, n. 7931/2011, Testini), sia con riferimento a procedimento promosso dall'indagato (o dall'imputato).
In particolare, è stato affermato che, nel procedimento conseguente all'appello proposto dall'indagato contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di revoca della misura cautelare personale, è legittima, in applicazione dei principi del favor libertatis e della ragionevole durata del processo, la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, sempre che, nell'ambito dei confini segnati dal "devolutum", quelli prodotti dalla parte riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare e in ordine ad essi sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti, anche mediante la concessione di un congruo termine anche a favore del P.M., e siano idonei a dimostrare che non sussistono le condizioni e i presupposti di applicabilità della misura cautelare richiesta (Cass. Sez. 2^, n. 6728 del 09/02/2006, Ianno).
3.2. Condividendo tali approdi giurisprudenziali, il Collegio ritiene l'illegittimità del rifiuto del Tribunale di prendere in considerazione le valutazioni formulate - nelle more della pendenza dell'appello - da parte del P.N.A., sull'assunto che le stesse "dovevano essere ritualmente proposte al giudice di prime cure, non potendosi ad esso sostituirsi ... il Tribunale adito in grado di appello".
L'applicazione dei principi del favor libertatis e della ragionevole durata del processo impongono, invece, al Tribunale, anche in fase d'appello, di integrare la fattispecie procedimentale prevista dal D.L. 15 gennaio 1991, art. 16 octies con il dovere di esaminare, ex 310 c.p.p., tutti gli elementi probatori nuovi, preesistenti o sopravvenuti, all'adozione del provvedimento impugnato, utili all'apprezzamento, purché ciò avvenga nel rispetto dei confini tipici della devoluzione e del diritto al contraddittorio.
4. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al giudice di merito che, in sede d'appello, dovrà prendere in esame il parere espresso dal Procuratore nazionale antimafia.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2011