Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2017, n. 30139
CASS
Sentenza 12 aprile 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nei reati tributari la causa di non punibilità ex art. 13 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come modificato ad opera della legge n. 158 del 2015, trova applicazione ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore e ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015, anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento di primo grado se i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e interessi, risultano essere stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti anche se a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previsto dalle norme tributarie.

Commentari3

  • 1La nuova tipicità dell’omesso versamento IVA e la funzione selettiva della rateizzazione (Cass. Pen. n. 38438/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 10 dicembre 2025

    La pronuncia in commento offre un contributo significativo alla ricostruzione sistematica della fattispecie di omesso versamento IVA nel contesto del recente intervento riformatore operato con il D.Lgs. 87/2024. La Terza Sezione della Corte di cassazione ne valorizza, con particolare rigore argomentativo, la funzione selettiva, ancorando la punibilità non più al mero inadempimento della prestazione tributaria oltre soglia, ma alla manifestazione di un consapevole distacco dall'obbligazione fiscale. L'art. 10-ter, nella sua formulazione precedente, configurava il mancato versamento dell'imposta oltre l'importo di € 250.000 quale evento sufficiente a definire la consumazione del reato, …

     Leggi di più…

  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, su concorde richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., ha applicato a G. Girolamo la pena sospesa di anni uno, mesi dieci e giorni sei di reclusione, in relazione ai reati di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, di cui ai capi a) e b) dell'imputazione. 2. Ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore generale deducendo due motivi di ricorso. - Violazione di legge in relazione all'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione alla mancanza del presupposto di ammissibilità di accesso al rito del patteggiamento costituito dal pagamento del …

     Leggi di più…

  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 6 settembre 2024

    RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, su concorde richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., ha applicato a G. Girolamo la pena sospesa di anni uno, mesi dieci e giorni sei di reclusione, in relazione ai reati di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, di cui ai capi a) e b) dell'imputazione. 2. Ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore generale deducendo due motivi di ricorso. - Violazione di legge in relazione all'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione alla mancanza del presupposto di ammissibilità di accesso al rito del patteggiamento costituito dal pagamento del …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/2017, n. 30139
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30139
Data del deposito : 12 aprile 2017

Testo completo