Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2016, n. 10509
CASS
Sentenza 16 dicembre 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di giudizio di appello, una volta che l'imputato lamenti con l'atto di gravame la mancanza di prova in ordine alla sussistenza in uno o più elementi costitutivi del reato, nessun rilievo può avere il fatto che, nel corso del giudizio di primo grado, detta mancanza di prova non sia stata espressamente contestata dall'imputato, nessuna preclusione in tal senso prevedendo le norme (ferma restando, ovviamente, la necessità di impugnare il relativo punto della sentenza), e non essendo previsto, nell'ordinamento processuale penale, un onere probatorio a carico dell'imputato modellato sui principi propri del processo civile. (Fattispecie di omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti - di cui all'art.10-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art.7 del D.Lgs. n. 158 del 2015 che ha esteso la penale rilevanza della condotta, anteriormente limitata alle sole ritenute "certificate", anche alle ritenute "dovute" sulla base della dichiarazione annuale di sostituto di imposta - nella quale la Corte ha escluso che la mancata contestazione da parte dell'imputato, nel corso del giudizio di primo grado, dell'avvenuto rilascio della certificazione, esonerasse per ciò solo la Pubblica Accusa dall'onere di prova e il giudice dell'appello dal relativo accertamento).

In tema di omesso versamento di ritenute certificate, alla luce della modifica apportata dall'art. 7 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, all'art. 10 bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che ha esteso l'ambito di operatività della norma alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione proveniente dal datore di lavoro (c.d. mod. 770), deve ritenersi che per i fatti pregressi la prova dell'elemento costitutivo del reato non può essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione, essendo necessario dimostrare l'avvenuto rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto di imposta. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'estensione del reato, operata dalla novella, anche alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della sola dichiarazione mod. 770 va intepretata, "a contrario", come dimostrazione che la precedente formulazione del citato art. 10-bis non soltanto racchiudesse nel proprio parametro di tipicità solo l'omesso versamento di ritenute risultanti dalla predetta certificazione, ma richiedesse anche, sotto il profilo probatorio, la necessità di una prova del suo rilascio ai sostituiti).

Commentario1

  • 1Omesso versamento delle ritenute: non è sufficiente la sola acquisizione della dichiarazione mod.770 (Cass. Pen. n. 24782/18)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 settembre 2023

    La massima In tema di omesso versamento di ritenute certificate, alla luce della modifica apportata dall' art. 7, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 , all' art. 10-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che ha esteso l'ambito di operatività della norma alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione proveniente dal datore di lavoro (c.d. mod. 770), deve ritenersi che, per i fatti pregressi, ai fini della prova del rilascio al sostituito delle certificazioni attestanti le ritenute operate, non è sufficiente la sola acquisizione della dichiarazione mod. 770. (Cassazione penale , sez. un. , 22/03/2018 , n. 24782) Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2016, n. 10509
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10509
Data del deposito : 16 dicembre 2016

Testo completo