Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2014, n. 6203
CASS
Sentenza 29 ottobre 2014

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Massime1

In tema di omesso versamento di ritenute certificate, la presentazione del modello 770 può costituire indizio sufficiente o prova dell'avvenuto versamento delle retribuzioni e della effettuazione delle ritenute, ma non può costituire elemento dimostrativo del tempestivo rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate, in quanto tale modello non contiene alcuna dichiarazione in tal senso.

Commentari2

  • 1Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis del D.Lgs.
    Enrico Andolfatto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

  • 2Omesso versamento delle ritenute: non è sufficiente la sola acquisizione della dichiarazione mod.770 (Cass. Pen. n. 24782/18)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 settembre 2023

    La massima In tema di omesso versamento di ritenute certificate, alla luce della modifica apportata dall' art. 7, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 , all' art. 10-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che ha esteso l'ambito di operatività della norma alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione proveniente dal datore di lavoro (c.d. mod. 770), deve ritenersi che, per i fatti pregressi, ai fini della prova del rilascio al sostituito delle certificazioni attestanti le ritenute operate, non è sufficiente la sola acquisizione della dichiarazione mod. 770. (Cassazione penale , sez. un. , 22/03/2018 , n. 24782) Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2014, n. 6203
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6203
Data del deposito : 29 ottobre 2014

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