Sentenza 12 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di delitto di falsità ideologica dell'esercente un servizio di pubblica necessità, non rientrano nella nozione di "certificati" quegli atti che, nell'ambito di un procedimento amministrativo per il rilascio di un'autorizzazione, non hanno la funzione di dare all'Amministrazione un'esatta informazione su circostanze di fatto e, quindi, di provare la verità di quanto in essi affermato, ma sono espressivi di un giudizio, di valutazioni e convincimenti soggettivi, sia pure erronei, ma che non alterano i fatti. (Fattispecie in cui si è esclusa la natura di "certificati" agli atti prodotti a sostegno della domanda di autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di una centrale termoelettrica, asseritamente falsi perché alcuni denominati "progetti preliminari" ed uno "tracciato di fattibilità", oltre che per l'omessa attestazione di conformità urbanistica, quando erano tutti in realtà "meri studi di fattibilità", i primi per la mancanza dei documenti richiesti dal regolamento attuativo della legge quadro sui lavori pubblici, e l'altro per la mancanza di elaborati grafici relativi a sezioni significative di una parte della costruenda opera e di una relazione geognostica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2006, n. 3628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3628 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 12/12/2006
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - N. 1742
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 21705/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN VA, nella qualità di legale rappresentante della EN PL s.p.a., avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno, in data 28 gennaio 2006, in sede di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. presso lo stesso Tribunale, in data 21 dicembre 2005;
Visti gli atti, la ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita in Camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. FIANDANESE Franco;
Sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Uditi i difensori, avv.ti Krogh Massimo e Cavalli Luigi, che hanno illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il Tribunale di Salerno, con ordinanza in data 28 gennaio 2006, decidendo sull'istanza di riesame presentata nell'interesse di IN VA, quale legale rappresentante della società EN PL, annullava il provvedimento di sequestro preventivo adottato dal G.I.P. presso lo stesso Tribunale il 21 dicembre 2005, limitatamente ai conti correnti intestati ed in uso alla predetta società, confermando, invece, il provvedimento medesimo con riferimento alle quote sociali ed ai beni aziendali della EN PL, nonché ai suoli, appartenenti a terzi, che erano stati individuati per la realizzazione da parte della stessa società di una centrale termoelettrica.
Il provvedimento ha riferimento ad una complessa ed articolata vicenda originata dalla chiusura dello Stabilimento dell'Ideai Standard di Salerno, avvenuta nel mese di Dicembre del 1998. Secondo la prospettazione accusatoria, in parte fatta propria dal g.i.p., a seguito della chiusura del suddetto stabilimento sarebbe stata prospettata una soluzione che avrebbe garantito la ricollocazione della maggior parte delle maestranze presso l'azienda AM (poi Seafarm e successivamente Seapark) avente come oggetto sociale la realizzazione e gestione di un parco tematico marino e delle connesse strutture destinate all'attività turistica e dello spettacolo, che si obbligava ad acquisire le aree immobiliari sede dell'Ideai Standard, garantendo la riassunzione di tutti i dipendenti che non avessero, nel frattempo, maturato il diritto al trattamento pensionistico. Il successivo sviluppo degli avvenimenti avrebbe evidenziato, tuttavia, come la intera operazione negoziale e finanziaria fosse solo fittizia e formale, in realtà sorretta da un intento di natura speculativa, caratterizzato da una sequenza di obiettivi: chiusura dell'azienda, alienazione dei suoli, mancata esecuzione dell'iniziativa del cd. Parco Acquatico, frazionamento e vendita dei suoli già sede dell'opificio industriale. L'utilizzo, pertanto, del collegamento fra le società che si sono succedute nel tempo (in ragione della comunanza di organi costitutivi e gestori e della sostanziale coincidenza di strutture aziendali), nel progetto di realizzazione del parco acquatico ovvero di attività ad esso connesse, con la creazione e la operatività di un gruppo di società di comodo appositamente costituite per simulare l'avvio di programmi di reindustrializzazione del parco marino, ma in realtà strumentali all'indebito conseguimento del trattamento di integrazione salariale della CI.G.S., delle indennità di mobilità e degli altri benefici di cui alla L. n. 223 del 1991, nonché alla acquisizione di aree destinate ad insediamenti edilizi, commerciali, industriali a prezzi inferiori all'effettivo valore, hanno comportato la contestazione di molteplici condotte criminose.
In tale contesto di tipo investigativo si inserisce la vicenda della EN PL, trasfusa nei capi di incolpazione, con i quali si contesta un'associazione a delinquere (capo A della terza richiesta del P.M. di applicazione della misura cautelare), un abuso d'ufficio (capo B), una falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (capo C), molteplici delitti di falsi in atti pubblici, autorizzazioni amministrative ed attestazioni (capo D), truffa aggravata ai danni dello Stato (capo E). Fatta eccezione per la imputazione di cui al capo A della rubrica afferente il delitto associativo rispetto al quale il G.I.P. non ravvisava gravi indizi di colpevolezza e nemmeno la astratta configurabilità del reato, lo stesso G.I.P., invece, riteneva la astratta ipotizzabilità dei reati e, quanto alle imputazioni di cui ai capi D) ed E) della rubrica, anche gravi indizi di reità (difettando quanto ai capi B) e C) un profilo di sussistenza o meno di gravi indizi per mancanza di limiti edittali che giustificassero la adozione di una misura cautelare personale pure richiesta dal P.m.). La società EN PL aveva operato per la realizzazione di una centrale termoelettrica ed opere annesse, localizzate nel sito ex Ideai Standard. Secondo la contestazione tale iniziativa sarebbe frutto di un'illecita concertazione tra i vertici del gruppo imprenditoriale interessato alla costruzione della centrale ed esponenti politici ed amministrativi locali. Dalle indagini sarebbero emerse gravi carenze negli elaborati progettuali presentati agli organi ministeriali e reiterate gravi illegittimità nelle diverse fasi di espletamento delle istruttorie volte al rilascio del parere della Commissione VIA, del decreto di compatibilità ambientale del ministero dell'Ambiente, nonché del provvedimento autorizzativo di cui alla L. 9 aprile 2002, n. 55, atti che sarebbero stati, secondo la prospettazione accusatoria, non conformi al dettato delle regole generali disciplinanti l'espletamento del procedimento amministrativo, delle speciali normative vigenti in materia e della disciplina sulle costruzioni delle opere pubbliche. Ulteriori macroscopiche illegittimità, secondo le contestazioni, riguarderebbero l'avvio e l'espletamento del procedimento per la espropriazione delle aree interessate dalla realizzazione della centrale termoelettrica ed opere annesse ai sensi della L. n. 55 del 2002, con violazione delle disposizioni normative all'uopo richiamate. A dette macroscopiche illegittimità si sarebbero aggiunte gravi omissioni nelle istruttorie ministeriali, nelle verifiche della compagine societaria e della capacità patrimoniale della società investitrice EN PL alla effettiva realizzazione dell'investimento. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione ministeriale alla costruzione e all'esercizio della centrale termoelettrica in territorio Salernitano, in data 3 settembre 2004, tutte le azioni della società EN PL venivano trasferite alla società EGL con sede in Zurigo, in data 13 ottobre 2004, e ciò evidenzierebbe, secondo l'impostazione accusatoria, l'interesse di grandi gruppi imprenditoriali collegati, esteri ed italiani, ad acquisire, in violazione delle regole di concorrenza disciplinanti il libero mercato, una situazione dominante nella produzione e vendita di energia elettrica.
In definitiva, la ricostruzione della vicenda effettuata dall'accusa, accolta dal G.i.p. e, poi, dal Tribunale in sede di riesame, affermava che L'area ex Ideai Standard di Salerno aveva continuato sin dal lontano 1998 a costituire oggetto di una illecita gestione politico amministrativa volta a favorire l'insediamento e gli interessi criminosi di operatori economici promotori di fittizi programmi di investimento (Seafarm Separk, Memaf, S. Marco Immobiliare), ovvero, nel caso di EN PL S.p.A., di gruppi imprenditoriali interessati ad acquisire posizioni di dominio economico - commerciale in settori specializzati (energetico ed ambientale), in dispregio alle regole di tutela della libera concorrenza.
Con riferimento specifico ai reati contestati, il g.i.p. escludeva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e, per quanto riguarda la richiesta di applicazione di misura cautelare reale, lo stesso fumus del reato ipotizzato, per quanto riguarda il reato associativo. Il Tribunale, dal canto suo, escludeva il fumus del reato di cui all'art. 323 c.p., osservando che, sulla base della contestazione emergerebbe che detta fattispecie criminosa risulta ascritta oltre ai soggetti ivi analiticamente indicati, anche ai funzionari del Ministero delle Attività produttive, del Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio di Roma, che avevano proceduto al rilascio sia della Valutazione di Impatto Ambientale che dell'autorizzazione finale in violazione di legge e di regolamento "in corso di identificazione". Poiché si è in presenza di un reato proprio, il Tribunale riteneva che l'individuazione del pubblico ufficiale autore dell'abuso fosse indispensabile anche in termini di astratta configurabilità della condotta. Nella specie, gli atti amministrativi in cui sarebbe espresso l'abuso della funzione amministrativa non sarebbero riconducibile ad alcuni degli indagati individuati, chiamati, pertanto, a rispondere della condotta in base alla previsione dell'art. 110 c.p.. Quanto al delitto contestato al capo C) (falsità ex art. 481 c.p.), e concernente il gruppo di elaborati definiti Studi di Impatto Ambientale, Progetti Preliminari, Sintesi Non Tecnica, a corredo della domanda con la quale la società trasmetteva al Ministero delle Attività Produttive la domanda di autorizzazione unica ai sensi della L. n. 55 del 2002, art. 1, con il progetto delle opere da eseguire per la realizzazione e l'esercizio di una centrale termoelettrica nel comune di Salerno, il Tribunale ravvisava illegittimità soltanto in alcuni degli atti elencati nel capo di imputazione e ritenuti illegittimi dal G.I.P.. Sul punto il Tribunale, precisava che la legge fondamentale che disciplina la costruzione e l'esercizio di centrali termoelettriche è la L. n. 55 del 2002, come novellata dalla L. n. 290 del 2003, e dal D.L. n. 25 del 2003, art. 3, convertito in L. n. 83 del 2003, e non invece la L. n. 109 del 1994, normativa quadro sulle opere pubbliche;
riteneva,
tuttavia, che, al fine di dare un contenuto normativo al concetto di progetto preliminare di cui alla legge di settore (L. n. 55 del 2002), nell'ambito di un'interpretazione sistematica delle norme,
fosse pertinente il richiamo alla nozione offerta dal combinato disposto della L. n. 109 del 1994, art. 16, e art. 18 disp. att. c.p.p.. Su tale base il Tribunale affermava che gli atti contenenti una attestazione di fatti contrari al vero sarebbero 1) quelli che prospettano i progetti come "preliminari" laddove tale qualificazione difettava per essere i predetti progetti "meri studi di fattibilità" in quanto privi dei documenti richiesti dall'art. 18 disp. att. c.p.p., della succitata legge quadro;
2) l'elaborato denominato
"tracciato di fattibilità", da ritenersi un "mero studio di fattibilità", in quanto del tutto privo di elaborati grafici relativi a sezioni significative del tracciato medesimo e di un profilo del metanodotto, nonché privo di una relazione geognostica. Relativamente alle fattispecie di reato di cui al capo D) della rubrica afferenti diverse ipotesi di falso, con le quali si contesta "la formazione di falsi atti pubblici ed autorizzazioni amministrative" contenenti attestazioni contrarie al vero di fatti dei quali gli atti e le certificazioni medesime erano destinati a provare la verità, il Tribunale, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P., ravvisava falsità nella omissione afferente la mancanza di una espressa dichiarazione di delocalizzabilità di alcuni tratti del metanodotto e la mancanza di alcuni pareri di enti interessati al procedimento (Enti gestori raccordo autostradale Salerno - Avellino, Autostrada A3 Sa - RC, Ente Ferrovie, Comunità Montana Serinese - Solofrana).
Quanto alla contestazione di truffa aggravata di cui al capo E) la prospettazione accusatoria attribuiva una condotta truffaldina e decettiva rappresentata dalle falsità e dalle illegittimità trasfuse nei capi precedenti (con richiamo quanto a tali capi anche al reato di abuso) all'esito della quale si induceva in errore lo Stato, il Ministero delle Attività Produttive ed il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, con l'ingiusto profitto derivante dal conseguimento del diritto di procedere alla costruzione ed all'esercizio della centrale termoelettrica e delle opere connesse con danno degli enti medesimi.
Il Tribunale riteneva che anche in relazione a tale contestazione si profilasse possibile la configurabilità in via meramente astratta del reato nei limiti in cui era stata ravvisata la sussistenza del fumus delle condotte di falso che, quindi, integrerebbero quegli artifici e raggiri richiesti dalla norma in esame;
nella specie essi si sostanzierebbero, proprio, nelle false rappresentazioni in ordine al regolare svolgimento della procedura ovvero in ordine alla corrispondenza alla normativa di settore degli atti adottati. La attitudine dei mezzi impiegati al fine della induzione in errore, non sarebbe esclusa dalla eventuale mancanza di diligenza nel controllo e nella verifica da parte del soggetto destinatario di esso e quindi soggetto passivo, atteso che solo la grossolanità o la incredibilità dell'artificio e del raggiro possono fare dubitare della idoneità del mezzo impiegato ad indurre in errore. Con riferimento alla sussistenza di un profitto ingiusto, il Tribunale rilevava che a seguito del rilascio di autorizzazione unica in capo all'EN PL ne sarebbe conseguito un incremento suscettibile di valutazione economica proprio consistente nel diritto a costruire e gestire la centrale termoelettrica e le strutture connesse. Quanto, poi, all'ulteriore elemento richiesto rappresentato dal danno ingiusto evidenziava, sempre in via meramente astratta, che la realizzazione dell'impianto rappresentato dalla centrale e dalle opere connesse, in carenza della perfetta rispondenza agli schemi normativi, sarebbe idonea a produrre danni diretti e connessi alla tutela degli interessi di cui l'Ente danneggiato è portatore, suscettibili di valutazione economica, come ad esempio il danno all'ambiente, all'assetto idrogeologico del territorio, alla salute cui conseguono anche dispendi patrimoniali per il ripristino dello stato dei luoghi ovvero per il risanamento ambientale e sanitario. Il Tribunale, infine, ritenuta la astratta configurabilità dei reati contestati, nei limiti sopra esposti, escludeva la sussistenza di un vincolo di pertinenza diretta e immediata ai reati contestati dei conti correnti bancari della società, di cui, pertanto, ordinava la restituzione all'avente diritto, ed affermava, invece, la configurabilità di tale vincolo con riferimento alle quote sociali e ai beni aziendali della EN PL, nonché con riferimento ai suoli ex Ideai Standard. Con riguardo a detti suoli il Tribunale osservava che essi erano stati già individuati per la realizzazione della Centrale e che la relativa procedura di esproprio, finalizzata alla acquisizione definitiva degli stessi, era ancora in itinere, così che sussisteva il periculum in mora, che sarebbe reso ancora concreto ed attuale dalla operatività della autorizzazione unica non annullata o revocata in sede di autotutela o a seguito di giudizi amministrativi, con la conseguenza che la libera disponibilità dei suoli, ove restituiti, con conseguente realizzabilità della centrale, comporterebbe una protrazione od aggravamento delle conseguenze degli ipotizzati reati attraverso il conseguimento dell'ingiusto profitto.
Analoghe considerazioni il Tribunale svolgeva in relazione alle quote della società EN PL ed ai relativi beni aziendali, considerando che si tratterebbe di società di scopo costituita al precipuo ed unico fine di costruire e gestire la centrale termoelettrica nel territorio di Salerno. Propone ricorso per Cassazione il difensore di IN VA, deducendo: a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettere b) e c), in relazione agli artt. 125 e 275 c.p.p., per avere il Tribunale, nel confermare parzialmente il provvedimento ablativo oggetto di riesame, violato i principi di adeguatezza e proporzionalità ed aver omesso ogni motivazione sul punto.
Il ricorrente rileva che il provvedimento impugnato ha escluso l'ipotesi associativa, indicata al capo a) (già esclusa dal GIP), per tutti i molteplici profili di abuso, prefigurati nel capo b); la quasi totalità delle ipotesi di falsità articolate ai capi c) ed e) (rectius d); e con ciò stesso quasi tutti gli artifici e/o raggiri ipotizzati nel capo f) (rectius e) della contestazione provvisoria;
il medesimo Tribunale, nel respingere l'appello proposto dal P.M. avverso l'ordinanza di rigetto delle richieste misure cautelari personali nei confronti di tutti gli indagati indicati nella terza richiesta, ha ritenuto l'insussistenza degli indizi di reità in relazione a tutti i capi di imputazione. La discrasia tra le due distinte decisioni, relative ai medesimi indagati delle identiche imputazioni ed in relazione alla medesima vicenda processuale, viene giustificata dal Tribunale alla stregua della diversità dei presupposti necessari per la legittima adozione delle distinte misure, ma tale giustificazione, ad avviso del ricorrente, darebbe una "connotazione quasi virtuale" al concetto di fumus commissi delicti, con conseguente lesione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza che, secondo la tesi difensiva, dovrebbero orientare la decisione del Giudice nell'adozione delle misure cautelari sia reali che personali;
vero sarebbe che l'ordinanza impugnata ometterebbe qualsiasi motivazione sul difetto di obiettive condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione unica in favore di EN PL, nel senso che soltanto nel caso nel quale la EN PL -
indipendentemente dai vizi formali della procedura, veri o supposti che siano - non avesse avuto la possibilità di conseguire l'autorizzazione unica, si sarebbe potuto configurare una ipotesi di obiettiva situazione tale da giustificare un provvedimento ablativo di così ampia portata da risultare esiziale per la sopravvivenza della società.
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma, 1, lettera a) e b), dell'art. 606 c.p.p., per avere il Tribunale esercitato una potestà riservata dalla legge agli organi della giurisdizione amministrativa e per erronea, e falsa interpretazione della L. n. 224 del 1865, artt. 4 e 5, allinea E in relazione, all'art. 323 c.p., (capo B)
della imputazione provvisoria).
Il ricorrente rileva che il Tribunale ha riconosciuto in relazione alla violazione dell'art. 323 c.p., la ontologica impossibilità di ravvisare, nel caso in esame, "anche il solo fumus del reato ipotizzato", riconoscendo la prevalenza delle disposizioni della disciplina speciale di settore (D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, cd. decreto sblocca centrali, convertito in Legge n. 9 aprile 2002, n. 55, novellata dalla L. n. 290 del 2003, dal D.L. n. 25 del 2003, art.3, convertito in L. n. 33 del 2003) su ogni altra disciplina, in particolare sui principi fissati dalla L. n. 241 del 1990, così che l'ordinanza del Tribunale, nel confermare nel resto - ad esclusione del sequestro dei conti correnti della società - l'impugnata ordinanza del g.i.p., senza operare alcuna limitazione dei capi di imputazione in relazione ai quali il provvedimento veniva confermato, farebbe registrare una vistosa discrasia tra motivazione e decisione adottata, in quanto il venir meno della norma incriminatrice prevista dall'art. 323 c.p., non consentirebbe il sindacato di legittimità, sia pure incidenter tantum, sull'autorizzazione unica del MAP, così che il provvedimento impugnato o conterrebbe un errore materiale, per avere omesso il riferimento a quale delle ipotesi contestate venisse confermata l'ordinanza del g.i.p. oppure avrebbe fatto un uso strumentale del sindacato di legittimità, che sarebbe stato esercitato al di fuori dei limiti consentiti al Giudice penale. Il ricorrente, comunque, esamina i singoli profili di illegittimità dell'atto amministrativo così come affermati dal Tribunale, pur ritenendo tale indagine "del tutto spuria all'economia processuale":
1) con riferimento alla presunta illegittimità dei pareri dell'Autorità di bacino per l'assenza della dichiarazione di non delocalizzabilità dell'opera da parte dell'Ente proponente, si osserva che la non delocalizzabilità equivale alla assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili per le infrastrutture di rete progettate, ma non esige una dichiarazione resa in forma specifica, essendo sufficiente che, comunque, sia stata manifestata e, nel caso specifico, ciò emergerebbe dalle norme di attuazione del P.A.I. (art. 26, comma 1, lett. f)) alle quali sarebbe riconducibile il metanodotto in discussione, e sarebbe evidenziato anche nel "rapporto sintetico sulla verifica in campo di tracciati alternativi" redatto dalla SNAM progetti, che dimostrerebbe l'impossibilità tecnica di realizzare altrove l'opera, integrando, quindi, il presupposto tecnico indispensabile a consentire l'esecuzione dei lavori;
2) con riferimento alla mancata partecipazione dell'ASI di Salerno nonché degli Enti Gestori della Società Autostrade e Ferrovie, interessati al procedimento in quanto coinvolti dal progetto predisposto, afferma che il meccanismo partecipativo prescritto dal D.L. n. 7 del 2002, convertito dalla L. n. 55 del 2002, così come interpretato sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 2004 e come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa, pronunciatasi in sede cautelare su quattro ricorsi proposti
contro
EN PL ed il MAP per l'annullamento dell'autorizzazione alla costruzione della centrale, deve escludersi la necessità di coinvolgimento di soggetti diversi dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune;
si osserva, inoltre, che il Consorzio ASI, pur essendo stato sempre informato dalla società EN PL della istanza di autorizzazione alla costruzione di una centrale elettrica sull'area ASI presentata al MAP e della relativa conferenza di servizi in corso, non ha mai ritenuto di esercitare gli strumenti di partecipazione e di intervento al procedimento amministrativo che pure la L. n. 241 del 1990, riconosce ai soggetti interessati, mentre per quanto concerne la mancata partecipazione degli Enti Gestori della Società Autostrade e Ferrovie, in realtà il tracciato di metanodotto revisionato in data 30 dicembre 2003 non attraverserebbe in alcun punto la rete ferroviaria esistente e, comunque, l'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive sostituirebbe, alla luce della L. n. 55 del 2002, la competenza ordinaria relativa ad autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso previsti dalle normative vigenti, ad eccezione della valutazione di impatto ambientale riservata ancora, da espressa previsione di quella stessa leggerai Ministero dell'Ambiente; 3) con riferimento alla illegittimità dell'avvio delle procedure espropriative, identificabile sostanzialmente nella mancanza dell'autorizzazione unica, quale atto avente, ai sensi della L. n. 55 del 2002, valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, si osserva che il Tribunale sostiene che l'inizio dell'iter espropriativo coincide con l'adozione da parte del MAP della nota del 20.05.2004, mediante la quale si invitava EN PL a predisporre un piano particolareggiato di esecuzione delle opere connesse (metanodotto ed elettrodotto) alla centrale termoelettrica, senza che la società avesse ancora ottenuto alla data del 20 maggio 2004 l'autorizzazione unica, intervenuta solo in data 3 settembre 2004, e il Decreto di compatibilità ambientale, emanato in data 23 giugno 2004; si afferma, poi, che si deve distinguere l'espropriazione del sito di ubicazione della centrale termoelettrica dall'espropriazione delle aree attraversate dal metanodotto e dall'elettrodotto, quali opere connesse alla suddetta centrale e si osserva che l'invito rivolto alla EN PL dal MAP con la suddetta nota del 20 maggio 2004 e con riferimento alle infrastrutture lineari energetiche è stato adottato in conformità alle disposizioni normative di cui alla L. n. 2359 del 1865, ritenuto dal Tribunale non più vigente sulla base di un'errata interpretazione dell'inizio di vigenza del D.P.R. n. 327 del 2001, in contrasto con quanto previsto dalla L. n. 290 del 2003, art. 1 sexies, comma 7, nonché dalla L. 23 agosto 2004, N.239, art. 1, comma 25, mentre la nota del 17 giugno 2004, inviata dal
MAP sia al Comune di Salerno che alla Cereal Sas proprietaria dell'immobile, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 327 del 2001, con la quale si comunicava l'avvio della fase procedimentale di espropriazione relativa al terreno destinato alla costruzione della centrale termoelettrica, risulta legittima anteriormente alla dichiarazione di pubblica utilità, in quanto diretta all'attivazione di garanzie partecipative dei soggetti destinati a subire l'espropriazione, risultando la suddetta dichiarazione presupposto necessario e indefettibile non per l'avvio del procedimento ablatorio, ma per la sua definizione;
4) con riferimento ai profili di falsità ritenuti dal Tribunale in merito ai progetti preliminari presentati dalla EN PL nell'ambito del procedimento autorizzatorio, si osserva che lo stesso Tribunale ha affermato che la legge fondamentale che disciplina la costruzione e l'esercizio di centrali termoelettriche è la L. n. 55 del 2002, e che non è applicabile la normativa di cui alla L. n. 109 del 1994, così che sarebbe contraddittoria la tesi sostenuta dallo stesso Tribunale secondo la quale, al fine di dare un contenuto normativo al concetto di progetto preliminare di cui alla legge di settore (L. n. 55 del 2002) nell'ambito di una interpretazione sistematica delle norme,
sarebbe pertinente il richiamo alla nozione offerta dal combinato disposto della L. n. 109 del 1994, art. 16, e 18 disp. att. c.p.p., invece, secondo il ricorrente, la norma di riferimento per il concetto di progetto preliminare ed il suo contenuto normativo indispensabile ai fini autorizzatori dovrebbero essere ricercati e definiti esclusivamente all'interno del procedimento unico in cui è destinato ad operare, assumendo come parametri normativi solamente quelli indicati dalla L. n. 55 del 2002, che costituisce un cd. sistema normativo di settore, con esclusione, anche a livello di applicazione analogica, di ogni altra normativa, tanto più che la definizione del progetto preliminare si rinviene nella normativa tecnica del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, che rinvia per il contenuto del suddetto progetto a quello necessario per ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti termici di cui alla L. 18 dicembre 1973, n. 880, art.
5. c) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza ed erronea interpretazione della L. n. 55 del 2002, art.1, comma, 2; D.P.C.M. 27 dicembre 1988, art. 2, comma 1, (Norme
tecniche per Studi di impatto ambientale) e D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, art. 2, comma 1, (Regolamentazione delle pronunce di regolarità ambientale) in relazione all'art. 481 c.p., (contestazione di cui al capo c) della terza ordinanza di misure cautelari), per avere il Tribunale del Riesame ritenuto erroneamente che l'esattezza della definizione tecnico - giuridica del progetto di massima, allegata alla istanza del proponente, costituisse una attestazione di un fatto, del quale la dichiarazione giurata resa dal professionista iscritto agli albi professionali, ove esistente, ovvero dagli esperti che firmarono lo studio di impatto ambientale, ai sensi del D.P.C.M. 27 dicembre 1998, art. 3, "costituisse un fatto del quale l'attestazione era destinata a provare la falsità". Il ricorrente osserva che il reato previsto dall'art. 481 c.p., è un reato proprio, in quanto soltanto l'incaricato di un servizio di pubblica necessità può commetterlo e che a nessuno dei 16 imputati noti è attribuibile siffatta qualificazione soggettiva, così che non si comprenderebbe a quale soggetto venga riferita la materialità della condotta descritta dall'art. 481 c.p., ne' quale sia l'atto di certificazione asseritamente falso.
Il Tribunale del riesame confonderebbe la istanza della EN PL, atto di scrittura privata non sussumibile nella previsione normativa dell'art. 481 c.p., con la dichiarazione giurata dell'esperto richiesta dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988, art. 2, comma 3, e rilasciata dal Dott. Favara Francesco, la cui identità risultava in maniera evidente dagli atti. Con riferimento a tale dichiarazione giurata, si osserva da parte del ricorrente che gli elaborati di progetto non vengono definiti come progetto preliminare, non essendovi peraltro nessuna necessità di definirli tali, atteso che, ai fini dello studio di impatto ambientale, il citato D.P.C.M. richiede esclusivamente un programma di massima e che, comunque, la attestazione di veridicità riguarda l'esattezza delle allegazioni e non già la esatta qualificazione giuridica delle medesime, di guisa che sarebbe falso ideologicamente il documento se nelle relative allegazioni fossero state riprodotte situazioni difformi dalla realtà, ma tale evenienza non viene prospettata neppure in via di ipotesi dall'accusa.
d) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea interpretazione di legge, in relazione all'art. 479 c.p.p., (rectius c.p.: contestazione di cui al capo d)), per avere il Tribunale erroneamente ritenuto di poter ravvisare una ipotesi di falsità ideologica del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 23 giugno 2004 e dell'autorizzazione unica del 3 settembre 2004 per omissione afferente una circostanza rilevante ai fini della valutazione dell'impatto ambientale, sia pure nei limiti di una astratta configurabilità del reato, con riferimento "alla omessa dichiarazione formale di delocalizzabilità delle opere per le parti ricorrenti in area a rischio idrogeologico"; nonché, violazione dell'art. 125 c.p.p., avendo omesso il Tribunale di prendere in considerazioni le deduzioni difensive. Il Tribunale ometterebbe di considerare che la norma incriminatrice contempla fattispecie plurime a condotte tipiche e che un falso per omissione potrebbe, in astratto, ricondursi nell'ipotesi residuale della falsa attestazione dei fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, a condizione, però, che la formale dichiarazione omessa sia espressamente prevista dalla legge, mentre, nel caso di specie, la previsione legislativa non impone, come sostenuto dal ricorrente in altro motivo di ricorso, una dichiarazione formale in proposito. e) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c), per inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli elementi costitutivi del delitto di truffa (art. 640 c.p.); nonché per violazione ed erronea applicazione dell'art. 125 c.p.p., per motivazione solo apparente, avendo il Tribunale omesso di valutare le considerazioni difensive in ordine al fumus del delitto contestato al capo e). Il ricorrente denuncia il difetto di tutti gli elementi tipici del delitto di riferimento. Quanto alla condotta materiale consistente negli artifici e raggiri, e che, secondo l'articolazione dell'accusa, sarebbero consistiti nelle falsità e nelle illegittimità specificate negli altri capi delle contestazioni, il ricorrente osserva che essendo le condotte materiali (ravvisabile ora in abusi in atti d'ufficio, ora in falsità in atti pubblici, ovvero in false certificazioni di privati incaricati di un pubblico servizio) attribuibili a soggetti diversi dagli indagati riportati nel capo d'imputazione, il Tribunale - anche nella prospettiva di una astratta configurabilità del reato di truffa - avrebbe dovuto quanto meno indicare in base a quali elementi di fatto, sia pure in ipotesi, poteva desumersi un accordo fra tutti gli indagati, ciascuno consapevole delle falsità e degli abusi perpetrati e trasfusi nei capi d'imputazione che precedono, costituenti gli artifici e raggiri dell'imputazione di truffa;
ma su tale apporto cosciente e volontario dei privati offerto alla commissione di detti falsi - ad opera di soggetti non identificati e rimasti ignoti - la sentenza risulterebbe priva di motivazione. In particolare, con riferimento alla condotta indicata nel capo e) (falsità ideologica in certificati commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità), il ricorrente osserva ancora che nell'atto certificativo gli elaborati di progetto non vengono definiti come progettazione preliminare, e che, in ogni caso, in presenza di una terminologia ambigua adottata dal legislatore, che ora si riferisce ad una progettazione preliminare, ora ad una progettazione di massima, nel fatto di aver qualificato come preliminare una progettazione di massima non sarebbe ravvisabile, neppure in astratto, alcun comportamento simulatorio o dissimulatorio ovvero un espediente subdolo atto a sorprendere la buona fede altrui. Il ricorrente denuncia, inoltre, come soltanto apparente la motivazione in ordine al danno di natura economica dei due ministeri citati in contestazione, in quanto il provvedimento impugnato porrebbe sullo stesso piano l'eventuale danno all'ambiente, all'assetto idrogeologico del territorio, alla salute (che sono danni non patrimoniali) e l'eventuale dispendio patrimoniale per il ripristino dello stato dei luoghi ovvero per il risanamento ambientale e sanitario che potrebbe conseguire ad un'eventuale provvedimento di autotutela della pubblica amministrazione ovvero a un provvedimento di annullamento dell'Autorità Giudiziaria, senza considerare che tale tipo di eventuale danno non costituirebbe un effetto immediato e diretto connesso all'istanza presentata da EN PL. In realtà, ad avviso del ricorrente, la fattispecie in esame non sarebbe paragonabile a quei casi nei quali l'autorizzazione viene concessa su semplice domanda della parte, perché nel caso dell'autorizzazione unica difetterebbe addirittura una domanda in senso proprio, tanto che il privato viene definito dalla norma non come parte istante bensì come proponente, proprio perché l'istanza presentata dalla società privata che intende realizzare la centrale termoelettrica si limita a prospettare una semplice proposta su di una idea progettuale che deve essere valutata da una pluralità di soggetti. Il ricorrente censura l'ordinanza impugnata anche nel punto in cui ravvisa un profitto ingiusto nella circostanza che con l'autorizzazione unica accordata sarebbe intervenuta una rimozione dell'ostacolo all'esercizio del diritto preesistente di costruire la centrale. Il ricorrente non disconosce l'indubbio vantaggio anche di carattere patrimoniale derivante dall'autorizzazione unica, ma contesta che tale vantaggio in assenza di obiettive condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione unica in favore di EN PL, indipendentemente da eventuali vizi che inficiano l'atto, possa essere qualificato ingiusto: soltanto nel caso in cui la EN PL - indipendentemente dai vizi formali della procedura, veri o supposti che siano - non avesse avuto la possibilità di conseguire l'autorizzazione unica si sarebbe potuto configurare una ipotesi di profitto ingiusto f) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per inosservanza di legge e falsa interpretazione della norma di cui all'art. 321 c.p.p., per erronea interpretazione circa i presupposti di legittimazione dell'ordinanza del sequestro preventivo. Il Tribunale avrebbe assunto una decisione abnorme con riferimento al sequestro dei suoli, avendo accolto la istanza di riesame presentata nell'interesse di AI ON, proprietario dei suoli, e, per l'effetto, avendo annullato nei confronti del predetto il provvedimento impugnato, ma ritenendo che permanesse il vincolo in relazione alle altre posizioni processuali. Tale decisione sarebbe abnorme, in primo luogo, perché il vincolo del sequestro è di natura reale e non personale, pertanto avrebbe valenza oggettiva ed erga omnes;
in secondo luogo, poiché non è ancora intervenuto alcun decreto di occupazione del suolo in favore di EN PL, sicché difetterebbe il presupposto della libera disponibilità della res da parte della stessa società, di guisa che il provvedimento sarebbe stato adottato non in funzione della libera disponibilità del suolo da parte di EN PL e di un pericolo attuale e concreto, bensì in vista di una eventuale disponibilità futura. Il ricorrente, infine, denuncia il difetto del vincolo di pertinenzialità, che deve essere necessariamente diretto ed immediato, tra la società EN PL, le relative quote ed i beni aziendali, e le fattispecie di reato oggetto di contestazione, in quanto, allorché il Tribunale ritiene di poter giustificare giuridicamente la imposizione della misura, perché la res - benché in sè lecita - rivestirebbe un carattere di illiceità in quanto oggettivamente e specificamente predisposta per un'attività criminosa, avrebbe dovuto enucleare e dimostrare l'esistenza di obiettive condizioni ostative a che EN PL costruisse la centrale termoelettrica e provvedesse al relativo esercizio, soltanto in presenza delle quali lo scopo sociale avrebbe potuto ritenersi predisposto finalisticamente all'espletamento di una attività illecita.
I difensori del ricorrente hanno depositato motivi nuovi, con i quali si rileva che il terreno ex Ideai Standard è parso come l'elemento catalizzatore delle fattispecie criminose ipotizzate dal P.M. e dal G.I.P., nel senso che nella ricostruzione accusatoria detto terreno viene abbinato alla ricollocazione dei dipendenti messi in mobilità, dunque "un affare da non perdere". In questa prospettiva anche l'idea di costruire una centrale elettrica e di farlo per il tramite della società EN PL sarebbe stata originata esclusivamente dall'obiettivo di acquisire comunque il terreno. Ciò rilevato, i difensori ricorrenti osservano che la decisione di progettare e costruire una centrale termoelettrica non dipende dalla convenienza ad acquistare - seppur a buon prezzo - il terreno sul quale dovrà essere installato l'impianto, poiché la centrale elettrica è per definizione della L. n. 55 del 2002, un'opera di pubblica utilità e ciò significa che l'Ente autorizzante (cioè il MAP) è titolare anche del potere di espropriare il terreno sul quale il soggetto privato autorizzato dovrà costruire la centrale. Quindi, se l'opera di pubblica utilità merita di essere autorizzata (sulla base di requisiti ambientali e di compatibilità con la politica energetica nazionale e regionale), non è importante che il soggetto autorizzato (EN PL) abbia o meno la proprietà del terreno;
tale terreno verrebbe, infatti, in ogni caso espropriato, con obbligo di pagamento a favore dell'espropriato (Cereal di AI) di un indennizzo commisurato - per giurisprudenza ormai unanime - al valore di mercato del terreno. I difensori ricorrenti ricostruiscono l'iter attraverso il quale l'EN PL è giunta ad individuare l'area costiera di Salerno per la realizzazione di una centrale elettrica, evidenziando come tale scelta corrisponda a criteri di politica energetica emergenti dalla L. n. 55 del 2002, cd. sblocca centrali, ed elaborati a livello locale dalla Regione Campania, in modo autonomo rispetto alle iniziative della EN PL, una regione con il più alto scompenso tra produzione e consumo di energia elettrica e con una provincia, quella di Salerno, che non ha mai ospitato una centrale elettrica, pur essendo la seconda provincia con i più elevati consumi. Proprio la chiara attestazione di conformità della centrale termoelettrica di Salerno agli indirizzi ed agli obiettivi programmatici in materia di politica energetica regionale avrebbe determinato la Regione Campania a formulare, con la deliberazione G.R. n. 1514/2004, l'intesa con il Ministero delle Attività Produttive, indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione unica a favore di EN PL.
I difensori ricorrenti aggiungono che, contrariamente a quanto prospettato dal P.M. e dal G.I.P., l'insediamento della centrale termoelettrica nell'area ASI di Salerno non è stato condizionato dall'esigenza di reimpiegare i lavoratori ex Ideai - Standard, dismessi al 31 dicembre 1998, al fine di ottenere l'indebito conseguimento del trattamento di integrazione salariale della cassa integrazione guadagni, delle indennità di mobilità e degli altri benefici di cui alla L. n. 223 del 1991, in quanto EN PL non ha assunto alcun impegno in merito alle misure di compensazione sociali ed occupazionali. Con riferimento ai reati contestati i difensori ricorrenti osservano:
a) la falsità costituita, secondo la contestazione, dalla falsa attestazione sull'esistenza di progetti preliminari laddove si tratterebbe di meri studi di fattibilità non sarebbe astrattamente configurabile, poiché non potrebbe ravvisarsi un'ipotesi di falsità penalmente rilevante rispetto alla definizione o al giudizio che s'esprime circa la natura d'un atto, salvo che non si enuncino, per sostenerne la correttezza, fatti, che ne costituiscono il presupposto, alterati nella loro esistenza storica e ciò non sarebbe avvenuto nella specie;
d'altro canto, non potrebbe parlarsi di falso, laddove il progetto allegato è agevolmente verificabile da chiunque e soprattutto da chi ne è destinatario, in altri termini la compromissione della pubblica fede, nel caso concreto, sarebbe inverosimile.
b) Con riferimento all'altra falsità, consistente, secondo l'accusa, nel fatto d'essere stata omessa la menzione, in un decreto ministeriale e nella conseguente autorizzazione, della mancanza della dichiarazione formale di non delocalizzabilità dell'opera, i difensori ricorrenti, fermo rimanendo che nel merito tale omissione non si ritiene sussistente, come evidenziato nei motivi di ricorso, lamentano che non si comprenda quale connessione soggettiva possa concretamente ipotizzarsi fra EN PL, intervenuta in un momento conclusivo dell'iniziativa di riconversione industriale, e il Ministero che emise il decreto, e che non venga spiegato quali comportamenti concorsuali sarebbero riconducibili all'amministratore della società; anche perché, non risultando chi sarebbe l'autore materiale del falso, sarebbe impossibile trovare una traccia di concorso personale nel reato e non potrebbero che formularsi congetture. Sul punto, pertanto, l'ordinanza impugnata sarebbe viziata da mancanza totale di motivazione.
c) Con riferimento alla truffa, poiché il Tribunale considera artifici e raggiri idonei a realizzare l'evento truffaldino sia i falsi contestati sia i vari aspetti di illegittimità della procedura richiamati nel capo di incolpazione di cui all'art. 323 c.p., i difensori ricorrenti affermano che, ferma l'insussistenza di falsi penalmente rilevanti ed attribuibili a EN PL, essendo stata esclusa la rilevanza penale dei pretesi vizi enunciati con riferimento al reato di abuso d'ufficio, il Tribunale non sarebbe stato legittimato ad apprezzarne i contenuti e le forme se non realizzando un'invasione istituzionale nelle competenze della Pubblica Amministrazione. Non si comprenderebbe, poi, chi e come sarebbe stato indotto in errore dalla società. Neppure potrebbe parlarsi di profitto ingiusto, poiché l'autorizzazione ad esercitare un diritto, di cui si sia titolari, non potrebbe considerarsi come un ingiusto profitto.
I difensori ricorrenti censurano, infine, il punto dell'ordinanza impugnata in cui è stato ritenuto sussistente un rapporto di pertinenzialità con i reati contestati dei suoli individuati come adatti alla realizzazione della centrale elettrica nell'ambito della procedura di esproprio in itinere;
non sarebbe ammissibile, ad avviso dei difensori ricorrenti, sequestrare un terreno non per la sua attuale ed intrinseca pericolosità, ma in quanto assunta in un progetto investito di sospetto e, quindi, solo occasionalmente in connessione con fatti asseritamene ascritti come reati. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono fondati nei limiti e per le argomentazioni di seguito espresse. Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, in sede di impugnazione dei provvedimenti cautelari reali, l'accertamento della sussistenza del fumus criminis è limitato alla verifica della configurabilità, quale fattispecie astratta di reato, del fatto contestato, così come può essere desunto dalla imputazione, senza che sia possibile alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa ed alla probabilità di una pronunzia sfavorevole per l'indagato. È stato anche chiarito, però, che tale astrattezza non limita i poteri del Giudice nel senso che questi deve esclusivamente prendere atto della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il potere - dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. In tal modo il Giudice dell'impugnazione, senza instaurare un processo nel processo, svolge l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro.
Di tali principi ha fatto corretta applicazione l'ordinanza impugnata con riferimento al contestato delitto di cui all'art. 323 c.p., di cui è stata esclusa la configurabilità, in quanto, poiché si è in presenza di un reato proprio, "l'individuazione del pubblico ufficiale autore dell'abuso è indispensabile anche in termini di astratta configurabilità della condotta" e, nella specie, "premesso che i funzionar che hanno emesso i provvedimenti amministrativi oggetto di incriminazione sono agevolmente identificati, nondimeno agli stessi, sulla base della articolazione della contestazione, non risulta ascritto il reato, onde se ne può o deve desumere che altri siano i funzionari ministeriali collusi, allo stato in corso di identificazione. Tanto già pregiudica qualsivoglia verifica di collusione tra i privati beneficiari e i pubblici ufficiali si da poter ritenere che le illegittimità amministrative che viziano i procedimenti e gli atti finali non si risolvano in mere illegittimità, ma piuttosto esprimano la collusione e la compiacenza del funzionario rispetto al privato beneficiario, quid pluris necessario per poter inferire anche solo l'astratta configurabilità dell'ipotesi di abuso di ufficio". La stessa ordinanza, pur dando atto che dalle risultanze investigative risulta che "i responsabili della EN tentavano di intrattenere rapporti con funzionari ministeriali ovvero esponenti politici a livello regionale e centrale", riconosce che "nondimeno non sono risultati, allo stato degli atti, profili di illiceità in tali contatti che afferivano piuttosto all'andamento del procedimento", così che "in buona sostanza, difettano, per i motivi suindicati, elementi che possano consentire di apprezzare e ravvisare una collusione tra i privati ed i funzionari- si ribadisce non identificati- onde ritenere che gli atti illegittimi siano stati adottati per accordare un ingiusto profitto ai rappresentanti della EN PL".
Tali condivisibili affermazioni potrebbero valere anche con riferimento ad altri reati di cui alle contestazioni. Il reato di cui all'art. 481 c.p., (capo C) della contestazione) è anch'esso un reato proprio, in quanto può essere commesso solo da un esercente un servizio di pubblica necessità. Tale qualifica può essere riconosciuta, nell'ambito di un procedimento di autorizzazione o concessione, soltanto a colui che abbia un titolo di abilitazione per redigere un atto professionale necessario per la documentazione del procedimento medesimo e che sia vietato a chi non è autorizzato all'esercizio della professione specifica (cfr. Sez. 5^, 7 maggio 1986, n. 9821, Borghi, riv. 173807; Sez. 3^, 9 febbraio 2006, n. 8303, Cardini, riv. 233564). Orbene, tale qualifica, con riferimento agli atti ritenuti "falsi", non si ravvisa in alcuno dei soggetti indagati, sebbene nel capo di imputazione vengano individuati i tecnici sottoscrittori dei progetti e degli elaborati (prof. Paolo Pinceti, ing. Ercolani); sul punto manca totalmente qualsiasi chiarimento non solo nell'ordinanza impugnata, ma anche nel provvedimento del g.i.p.. Analoghi rilievi possono essere sollevati con riferimento all'imputazione di cui al capo D) e ai pubblici ufficiali non identificati, posto che nessuno di quelli indagati è tale (salvo il sindaco De Biase, che non risulta avere posto in essere alcun atto del procedimento indicato come falso). La carenza della contestazione e l'assenza di qualsiasi motivazione sul punto nell'ordinanza impugnata è ancora più grave ove si evidenzi che il capo di imputazione indica promiscuamente e confusamente una serie di norme incriminatici (artt. 476, 477, 479, 480, 482, 483 c.p.) di falsità di tipo materiale e di tipo ideologico concernenti atti pubblici o certificati o autorizzazioni ed anche falsità materiali e ideologiche commesse da privato, senza che siano in alcun modo precisate in maniera analitica le componenti non solo soggettive, ma anche di fatto che consentano di ricondurre le varie ipotesi alle corrispondenti fattispecie criminose, costringendo il Giudice dell'impugnazione ad un'inammissibile opera ricostruttiva ed integrativa della prospettazione accusatoria.
Ma le ragioni per le quali non può affermarsi neppure la astratta configurabilità dei contestati reati di falso sono addirittura preliminari rispetto a quelle ora evidenziate. Le falsità di cui all'art. 481 c.p., (capo C) delle 43 imputazioni) consisterebbero, secondo l'ordinanza del Tribunale, nella denominazione dei progetti presentati come "preliminari", mentre si trattava di "meri studi di fattibilità", nella presentazione di un elaborato denominato "tracciato di fattibilità" da ritenersi, invece, un "mero studio di fattibilità" e, infine, nella omessa attestazione di conformità urbanistica dell'intervento (pagg. 48 ss. ordinanza impugnata). Deve, però, osservarsi che il reato di cui all'art. 481 c.p., sussiste solo in quanto si tratti di falsa attestazione di "fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità" contenuta in un "certificato". Nel caso di specie deve escludersi la natura di certificati degli atti ritenuti falsi dal Tribunale. Infatti, nell'ambito di un procedimento autorizzatorio, i certificati sono atti che assolvono la funzione di dare alla Pubblica Amministrazione una esatta informazione su circostanze di "fatto" e, quindi, di provare la oggettiva verità di quanto in esso affermato, manifestando la conoscenza dell'esistenza o della conformità al vero di un fatto, mentre non può ritenersi tale un atto che esprima un giudizio, una valutazione, un convincimento soggettivo di colui che lo ha redatto, sia pure erronei, ma senza alterazione di fatti, non essendo rilevante, inoltre, ai fini della fattispecie criminosa in esame, se ciò sia dovuto a malafede o a difetto di diligenza. Se ciò è vero, l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione, non può esimersi dal valutare, nell'ambito del procedimento autorizzatorio, la sussistenza di tutte le condizioni e i presupposti di legge, non potendo basare le proprie determinazioni su un atto di tipo valutativo e non certificativo del richiedente, così come non può esimersi dal verificare se la documentazione a corredo dell'istanza sia completa secondo le prescrizioni di legge. È evidente, pertanto, che in tal caso la rilevanza penale del fatto si sposta dal piano della falsità a quello dell'abuso d'ufficio, peraltro, escluso, nel caso di specie, dall'ordinanza impugnata. Con riferimento alle falsità contestate al capo D), l'ordinanza impugnata esclude la configurabilità di molte delle affermate falsità, riducendo quelle astrattamente configurabili, in definitiva, ad alcune false attestazioni per omissioni afferenti l'esistenza di tutte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione (pagg. 52 e 53 dell'ordinanza impugnata). La stessa ordinanza, però, non chiarisce quello che nel capo di imputazione è assolutamente indeterminato, cioè quale sia la fattispecie criminosa alla quale siano riconducibili le affermate omissioni. Sembrerebbe trattarsi di una falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale. Sul punto, però, è bene ribadire quanto già affermato da questa Suprema Corte, cioè che integrano gli estremi della falsità ideologica soltanto le false (o le omesse) attestazioni del pubblico ufficiale che abbiano ad oggetto fatti da lui compiuti o caduti sotto la sua diretta e personale percezione. Restano, pertanto, al di fuori della fattispecie criminosa di cui all'art. 479 c.p., tutte le manifestazioni di giudizio, a condizione, però, che esse non richiamino espressamente o non postulino, implicitamente ma in modo univoco, attività che si assume essere state realizzate dal pubblico ufficiale che procede alla formazione dell'atto pubblico (Sez. 6^, 18 marzo 1992, n. 6018, Francia, riv. 190482). È stato anche affermato che "il reato di falso in atto pubblico (art. 479 c.p.) non è concepibile con riferimento agli atti a contenuto dispositivo (come, nel caso di specie, le autorizzazioni), in quanto essi non contengono attestazioni di attività compiute dal pubblico ufficiale o cadute sotto la sua percezione, ma consistono in manifestazioni di volontà in ordine ad un determinato oggetto. Ciò vale anche nel caso in cui la volontà del pubblico ufficiale si sia illecitamente determinata (in tal caso, infatti, possono, semmai, ravvisarsi reati quali l'abuso di ufficio, la corruzione, la concussione od altri), non essendo concepibile, neanche in tal caso, la possibilità di false attestazioni in ordine al contenuto ed alle modalità di formazione dell'atto, in quanto esso viene necessariamente ad esistenza con le forme, i tempi e le regole individuati dalla legge, che disciplina il relativo procedimento di formazione e di manifestazione della volontà della pubblica amministrazione" (Sez. V, 18 giugno 1999, n. 9135, Lecci, riv. 213964).
Anche con riferimento alla fattispecie criminosa di cui all'art. 480 c.p., la falsità è sempre integrata dalla attestazione dell'esistenza di "fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità" oppure anche dalla mendace negazione dell'esistenza di un fatto, sia pure per omissione, quando dall'omissione stessa o dall'incompletezza dei dati illustrati, il contesto espositivo sia tale che la parzialità dell'informazione si risolva nel suddetto mendacio. Con riferimento, pertanto, alla documentazione necessaria per il rilascio di un'autorizzazione la falsità potrebbe ravvisarsi soltanto nella attestazione da parte del pubblico ufficiale competente dell'esistenza di documentazione in realtà mancante o della artificiosa omessa indicazione della sua inesistenza che sia idonea ad influire sulla conoscenza e sulle determinazioni della P.A.. Quelle indicate nel capo di imputazione e ritenute falsità dall'ordinanza impugnata, in realtà, così come emerge dal contesto motivazionale dell'ordinanza stessa, sono piuttosto incompletezze, carenze o genericamente illegittimità nella procedura amministrativa di rilascio di un'autorizzazione che potrebbero essere apprezzate, se inquadrate nel delitto previsto dall'art. 323 c.p., che punisce l'attività commissiva o omissiva del pubblico ufficiale (e dell'incaricato di pubblico servizio) che, avvalendosi illegittimamente dei mezzi messigli a disposizione dalla pubblica amministrazione e delle facoltà attribuitegli dall'ordinamento giuridico, viola i principi di legalità e di buona amministrazione e strumentalizza l'ufficio o il servizio, a proprio vantaggio non patrimoniale oppure a vantaggio patrimoniale altrui, con atti e comportamenti diretti oggettivamente a superare, frustrare o alterare le finalità funzionali perseguite dalla norma. Ma di tale reato è stata esclusa la configurabilità anche in astratto dalla stessa ordinanza impugnata.
Con riferimento, infine, al delitto di truffa aggravata contestato al capo E) delle imputazioni, poiché gli artifici e raggiri sarebbero consistiti nelle condotte descritte "nei capi di imputazione che precedono" e la configurabilità in via meramente astratta del reato è stata ritenuta "nei limiti" in cui il Tribunale afferma di "ravvisare la sussistenza del fumus delle condotte di falso" (pag. 53 dell'ordinanza impugnata), è evidente che, una volta esclusa la configurabilità in astratto dei reati di cui ai precedenti capi, viene a mancare un elemento essenziale del delitto contestato. Nè le eventuali generiche illegittimità del procedimento amministrativo possono di per sè sole giustificare la contestazione del reato di truffa, in assenza di una valutazione attinente alla finalizzazione di tali illegittimità ad incidere sulla determinazione volitiva della P.A.. Tutti gli altri motivi di ricorso sono assorbiti in quelli accolti.
In definitiva, non essendo configurabili, allo stato degli atti, neppure in astratto i delitti contestati, devono essere annullati senza rinvio sia l'ordinanza impugnata che il decreto di sequestro del g.i.p. del Tribunale di Salerno del 21/12/2005, disponendo la restituzione dei beni sequestrati agli aventi diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del g.i.p. del Tribunale di Salerno del 21/12/2005, disponendo la restituzione dei beni sequestrati agli aventi diritto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2007