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Sentenza 27 marzo 2026
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/03/2026, n. 11748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11748 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR US nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/10/2025 del Tribunale del Riesame di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
sentito il Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori Avv. Saverio Campana e Dario Vannetiello, che hanno concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l’impugnazione proposta nell’interesse di OR US avverso l’ordinanza del G.I.P. del 10/9/2025, che aveva applicato la custodia cautelare in carcere in relazione al capo 1) di imputazione provvisoria concernente la partecipazione ad associazione finalizzata alla gestione del traffico e dello spaccio di cocaina, eroina e marijuana operante tra Bari, AL del Colle e Bitonto, con ruoli apicali e organizzativi riferiti – tra gli altri – a Telegrafo Donato (promotore e dirigente del gruppo collegato al clan Strisciuglio) e allo stesso OR (indicato quale organizzatore e referente per il rifornimento e la gestione dello Penale Sent. Sez. 4 Num. 11748 Anno 2026 Presidente: NA LU Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 10/03/2026 2 spaccio nell’area di AL del Colle, in collaborazione con i fratelli OP e con l’ausilio di fiduciari, in Bari, Bitonto e AL del Colle dal mese di luglio 2019 con permanenza), nonché al capo 61) concernente il reato di cui agli artt. 56, 81, 110, 605 cod. pen., 2,4 e 7 l. 895/67 per aver organizzato e compiuto un raid armato e con l’utilizzo di autovettura con targhe rubate in Japigia, finalizzato al sequestro di persona di AN CC, allorquando sono stati esplosi numerosi colpi di arma da fuoco, con almeno due diverse armi, all’indirizzo del caseggiato ivi presente, non portato a termine per cause indipendenti dalla volontà degli agenti (in Bari il 6 novembre 2019). 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 606, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen.; 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 309/1990; 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; omessa motivazione sul devoluto;
travisamento della prova per omissione;
motivazione manifestamente illogica e contraddittoria rispetto agli atti del procedimento. La difesa deduce che il Tribunale ha omesso di valutare un passaggio decisivo del dialogo intercorso tra gli emissari del clan Strisciuglio, De AL NI e ER OL, e gli altri interlocutori, tra i quali lo stesso ricorrente. Sostiene che la motivazione presenti manifesta illogicità e integri travisamento della prova, nella parte in cui è stato attribuito al OR un ruolo di primo piano rispetto ai soggetti con i quali egli interagiva nel corso dei dialoghi intercettati. La difesa lamenta, inoltre, un deficit motivazionale in ordine alla ritenuta impossibilità di attribuire al ricorrente un ruolo apicale o verticistico, nonché un travisamento della prova per omissione, avendo il Tribunale valorizzato un’unica conversazione, trascurando invece l’intero complesso dei dialoghi intercettati, dei soggetti coinvolti e del quadro delle contestazioni mosse. Nel primo motivo di ricorso, al terzo punto, si deduce altresì omessa motivazione sul devoluto e violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., poiché il Tribunale non avrebbe risolto le criticità evidenziate dalla difesa circa la contraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e l’assenza di qualsiasi prova idonea a dimostrare il ruolo di fornitore di stupefacenti riconducibile al OR. La motivazione sarebbe, dunque, manifestamente illogica e contraddittoria rispetto agli atti del procedimento, giacché il quadro accusatorio delineato dalla contestazione individua sei organizzatori diversi dal ricorrente e cinque fornitori stabili indicati da Telegrafo Donato, tutti soggetti diversi dal OR. Di 3 conseguenza – conclude la difesa – il Tribunale del riesame avrebbe dovuto concentrarsi sulla natura effettiva e stabile del contributo attribuibile al ricorrente, anziché assumere, in assenza di riscontri, una funzione organizzativa che non troverebbe corrispondenza negli elementi acquisiti. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 273, commi 1 e 1‑bis, cod. proc. pen.; 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56 e 605 cod. pen.; 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; omessa motivazione in ordine al devoluto;
motivazione manifestamente illogica e contraddittoria rispetto agli atti del procedimento. La difesa si duole che il Tribunale del riesame abbia operato un malgoverno del giudizio di convergenza delle dichiarazioni dei propalanti, i quali avrebbero indicato finalità tra loro differenti del raid armato del 6 novembre 2019, prospettando versioni non sovrapponibili circa lo scopo dell’azione e, in particolare, con riferimento al tentativo di sequestro di persona. Ne deriverebbe, secondo il ricorrente, una motivazione carente rispetto al thema decidendum, oltre che manifestamente illogica e contraddittoria rispetto agli atti, per non avere il Tribunale chiarito la riconducibilità unitaria dell’episodio ai requisiti del tentativo di cui agli artt. 56 e 605 cod. pen., né aver spiegato in modo conforme ai canoni dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. le ragioni della ritenuta convergenza intrinseca ed estrinseca delle chiamate, nonostante le descritte divergenze sulle finalità concrete dell’azione delittuosa. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 606, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.; 606, lett. e), cod. proc. pen., omessa motivazione in ordine al devoluto proposto con i motivi di riesame;
manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Si assume, in particolare, la violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. poiché il Tribunale avrebbe ritenuto operante la doppia presunzione di pericolosità qualificata prevista da tale disposizione con riferimento ai reati di cui all’art. 416 bis cod. pen., mentre, per i reati per cui si procede, opererebbe esclusivamente la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, e non anche quella concernente la necessaria adeguatezza e proporzionalità della sola custodia cautelare in carcere. Il ricorrente lamenta, inoltre, che il Tribunale non avrebbe valutato gli elementi offerti dalla difesa, ritenuti idonei a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dai quali sarebbe potuta derivare l’applicazione di una misura meno afflittiva, quale quella degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo. 4 Tale motivo, sostiene la difesa, sarebbe stato disatteso con motivazione inadeguata, atteso che non potrebbero ritenersi rilevanti le presunte condotte di spaccio, che si assumerebbero consumate dal ricorrente in costanza di detenzione, in assenza di riscontri alle dichiarazioni rese dai collaboratori. La motivazione risulterebbe, pertanto, manifestamente contraddittoria laddove valorizza l’asserita affiliazione del ricorrente al clan Strisciuglio, mentre il procedimento in esame concerne la partecipazione a un’organizzazione dedita al narcotraffico. Si censura, inoltre, la valutazione del presunto coinvolgimento del ricorrente nel delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, accertato in data 7 agosto 2024, fondato su un’informativa rispetto alla quale egli non risulta destinatario di misura cautelare né imputato. La difesa contesta, altresì, la valorizzazione della vicenda associativa riferita alla partecipazione al clan Parisi‑Palermiti, relativa a fatti interrotti il 31 dicembre 2017, ritenuti non idonei a neutralizzare l’incidenza del cosiddetto “tempo silente” sulla valutazione attuale delle esigenze cautelari. Con specifico riferimento alla contestazione di cui al capo 61), la motivazione del Tribunale viene definita del tutto aspecifica, per non aver offerto un adeguato vaglio individualizzante delle esigenze cautelari correlate a tale episodio. 3. All’odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. L’interpretazione fornita dai giudici del riesame in ordine alla conversazione intercettata all’interno della Lancia Delta in uso a ER OL (Rit. 2162/19, progressivo 3140) risulta tutt’altro che manifestamente illogica, poiché pienamente coerente con la domanda rivolta a OR da De AL NI. La difesa propone, sul punto, una lettura alternativa del contenuto del dialogo, che tuttavia non è idonea a sostenere il dedotto vizio di travisamento della prova per omissione. Va evidenziato, in particolare, come nel ricorso siano stati valorizzati taluni passaggi dell’intercettazione, con riferimento alla marijuana, che tuttavia non escludono la rilevanza della conversazione ai fini della ricostruzione del traffico di cocaina, sostanza cui i conversanti fanno espresso riferimento nel prosieguo del dialogo. La difesa richiama un’asserita equivocità 5 dell’espressione «la stiamo facendo noi la piazza», mentre i giudici del riesame ne hanno fornito una lettura piana, coerente con l’intero contesto comunicativo e con la dinamica del colloquio. Le deduzioni circa l’inidoneità della conversazione a dimostrare l’attribuzione a OR di un ruolo verticistico postulano una rivisitazione del compendio intercettivo che, a fronte di una motivazione logicamente coerente, non può trovare spazio in sede di legittimità. Alle pagg. 8‑9 dell’ordinanza impugnata, inoltre, sono riportati brani significativi del dialogo che evidenziano il ruolo attribuito al OR, la cui valutazione, rimessa al giudice del merito cautelare, non è viziata da manifesta illogicità. Tale vizio, come ricordato, consiste in incongruenze macroscopiche o fratture logiche, non ravvisabili nel caso di specie. Quanto all’asserito travisamento della prova per omissione, la doglianza risulta aspecifica, poiché la difesa lamenta l’omesso esame del complesso dei dialoghi intercettati, dei soggetti coinvolti e delle contestazioni mosse, senza tuttavia indicare quali specifici elementi avrebbero potuto incidere in senso liberatorio sulla valutazione del contenuto della conversazione valorizzata dal Tribunale. 2. La terza parte del primo motivo e il secondo motivo di ricorso devono essere esaminati congiuntamente, poiché l’ordinanza impugnata, a pag. 11, correla il ruolo organizzativo del OR nell’ambito dell’associazione dedita al narcotraffico capeggiata da Telegrafo Donato, referente dell’organizzazione facente capo al clan Strisciuglio, al suo coinvolgimento nella contrapposizione armata per il controllo del quartiere Japigia. Tale scontro aveva visto opporsi, da un lato, il clan Parisi, al quale il OR risultava originariamente affiliato, e, dall’altro, il gruppo facente capo a IL NI, cui era seguita la successiva affiliazione del OR al clan Strisciuglio, dedito allo spaccio di stupefacenti. Ciò sulla base delle dichiarazioni rese dal Telegrafo, già nel 2020 da AO AM, pusher del gruppo, e, successivamente, da De AL NI nel 2025 e da LL EL nel 2024. Le suddette dichiarazioni, costituenti chiamate in correità, descrivono l’affiliazione del OR al clan Strisciuglio quale conseguenza dello scontro verificatosi nel quartiere Japigia tra il clan Parisi‑Misceo e il gruppo facente capo al IL. Come indicato a pag. 12 dell’ordinanza, il Telegrafo ha fornito una dettagliata ricostruzione dell’ideazione criminosa sottesa all’agguato contestato al capo 61) della rubrica. L’ordinanza riporta un significativo stralcio del suo interrogatorio e precisa, a pag. 17, che quanto dichiarato dallo stesso ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese da De AL NI, intraneo al clan Strisciuglio, nel febbraio 2025. 6 La difesa ripropone, nel ricorso, la questione della contraddittorietà delle chiamate in correità in relazione al ruolo attribuito al OR nell’associazione, lamentando che il Tribunale avrebbe omesso di affrontare le criticità dedotte circa l’asserita mancanza di una base informativa idonea a definire epoca, entità e numero delle forniture di stupefacente da lui destinate al sodalizio. Tuttavia, la doglianza trascura che i giudici del riesame hanno concentrato l’analisi sulla contestata partecipazione attiva del OR all’organizzazione dello spaccio in AL del Colle, svolta in collaborazione con i fratelli OP. Come si legge a pag. 17, il Tribunale ha richiamato l’ordinanza genetica, sottolineando la sovrapponibilità delle dichiarazioni dei collaboratori circa il ruolo centrale del OR nella gestione dello spaccio sul territorio di AL del Colle, specie nel periodo in cui la droga veniva acquistata da OP FR CE. Durante la latitanza del OR presso la casa di campagna dei fratelli OP, De AL riferiva che lo stesso avesse continuato a sovraintendere alle attività di spaccio mediante comunicazioni telefoniche dal luogo ove si nascondeva e che il gruppo garantiva la sua protezione con controlli a vista dell’abitazione. Si aggiunge che il OR si avvaleva di AR OD, suo braccio destro e uomo di fiducia, per la movimentazione dello stupefacente da e per AL del Colle. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l’indicazione dei fratelli OP quali organizzatori dell’associazione non contrasta con il ruolo attribuito al OR;
in tale contesto ne costituisce, anzi, elemento di ulteriore conferma. Il collaboratore AM aveva riferito, infatti, che «US è il boss» e, interrogato sulle sue attività, aveva precisato: «cocaina. Lui è il tramite del carico grosso». De AL, da parte sua, come riportato a pag. 45, aveva spiegato che, in un primo tempo, la droga veniva acquistata direttamente da OP FR CE, in quanto collegato a un canale di approvvigionamento particolarmente conveniente;
successivamente era subentrato il OR, avvalendosi della collaborazione di AR OD. Ne deriva che il ricorso non si confronta con la centralità del ruolo organizzativo attribuito al OR dai giudici del merito cautelare, rendendo non decisiva la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori sulle modalità e sui tempi delle forniture. Quanto alla partecipazione del OR al raid armato di cui al capo 61) dell’imputazione, il giudizio di gravità indiziaria trova fondamento, oltre che nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in un’intercettazione ambientale all’interno della Lancia Delta in uso a ER OL, nonché nelle sommarie informazioni rese dal testimone Leleuso CE. Non corrisponde, infine, al vero che il Tribunale del riesame abbia omesso di esaminare le doglianze difensive sulle incongruenze rilevabili nelle 7 dichiarazioni dei collaboratori. Sia con riferimento all’attività di organizzazione del traffico di stupefacenti, sia con riguardo al reato di cui al capo 61) della contestazione provvisoria, il Tribunale – alle pagg. 38 e 48‑51 – ha evidenziato la marginalità delle contraddizioni, ritenute non idonee a incidere sulla gravità indiziaria, alla luce della precedente valutazione irrevocabile circa la piena attendibilità dei collaboratori evincibile dal giudicato cautelare nel proc. n.5028/24 R.G. DDA. È stato, inoltre, sottolineato come la presenza di discordanze non determini, di per sé, l’inattendibilità della chiamata in correità. Con particolare riferimento alle finalità del raid armato del 6 novembre 2019, il Tribunale ha spiegato, in modo puntuale, che le dichiarazioni rese da IL NI, provenienti da soggetto che non aveva preso parte personalmente all’azione, non potevano essere perfettamente sovrapponibili a quelle degli altri propalanti che ne erano stati i diretti protagonisti. Va ribadito che, in sede di legittimità, il sindacato è circoscritto alla violazione di legge e alla manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato;
non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa lettura del materiale indiziario o in rivalutazioni di merito precluse alla Corte di cassazione ove il giudice cautelare abbia dato conto, con argomenti non manifestamente illogici, delle ragioni del convincimento. 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Occorre, in via preliminare, evidenziare come la doppia presunzione relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla necessità della misura custodiale di massimo rigore sia stata correttamente riferita al reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Ciò in quanto l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trova applicazione per tutti i reati contemplati dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., tra i quali rientra anche la fattispecie associativa dedita al narcotraffico sopra richiamata. Il motivo di ricorso si limita, in realtà, a sollecitare una diversa valutazione degli elementi posti a fondamento dell’ordinanza impugnata, richiesta inammissibile in fase di legittimità. Peraltro, la censura difensiva non si confronta con la motivazione resa dal Tribunale alle pagg. 54‑57 dell’ordinanza, nella quale, lungi dall’ignorare gli argomenti difensivi volti a superare la presunzione, il giudice ha puntualmente esaminato ogni allegazione, sia con riguardo al cosiddetto “tempo silente”, sia con riferimento alla dedotta cessazione della condotta criminosa, sia, infine, con riguardo alla sopravvenuta detenzione dei capi del sodalizio. Sul punto, il Tribunale ha valorizzato, quale dato emblematico, la vicenda relativa al OR, 8 rilevando come egli avesse continuato a dirigere le attività di traffico di stupefacenti nell’area di AL del Colle nonostante la detenzione carceraria, avvalendosi di apparecchi cellulari introdotti clandestinamente nell’istituto penitenziario e mantenendo costanti contatti telefonici con i fiduciari in libertà. Il ricorso, peraltro, omette qualsiasi confronto con quanto riportato nell’ordinanza in ordine al fatto che, nel corso del periodo di detenzione, il OR si è reso protagonista di numerosi episodi di aggressione all’interno delle case circondariali di Bari, Melfi e Matera, che hanno coinvolto detenuti appartenenti a consorterie criminali antagoniste, in un contesto pienamente riconducibile a dinamiche di clan e di appartenenza. A ciò si aggiunga che egli risulta essersi reso responsabile di reiterate e gravi violazioni disciplinari e di condotte di rilievo penale, ulteriormente indicative della perdurante pericolosità. Parimenti specifica è la motivazione resa dal Tribunale con riferimento alla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Il giudice ha correttamente ricordato che la mera disponibilità all’adozione dello strumento elettronico non è sufficiente a superare la presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria. Benché a pag. 57 dell’ordinanza sia presente un riferimento, errato in diritto alla luce della sentenza Corte Cost. n.231 del 2011, alla presunzione assoluta di adeguatezza della misura custodiale in carcere, ciò non incide sulla tenuta complessiva della decisione. Il Tribunale, infatti, ha comunque fornito una motivazione specifica e autonoma circa le ragioni per le quali, nel caso concreto, le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte mediante misure diverse da quella custodiale di massimo rigore. Il ricorrente lamenta, inoltre, un’asserita carenza di motivazione con riguardo alle esigenze cautelari correlate alla contestazione di cui al capo 61). Anche tale doglianza non ha pregio. Le esigenze cautelari riferibili a tale episodio sono chiaramente riconducibili a quanto illustrato a pag. 54 dell’ordinanza, ove si dà conto delle concordi dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, escussi anche nel 2024. Costoro hanno riferito che il OR, oltre a militare stabilmente nel sodalizio mafioso degli Strisciuglio del quartiere San Paolo di Bari, sotto la guida di UT SA, mantiene tuttora fermi propositi di vendetta nei confronti degli ex sodali e che, oltre all’attentato commesso il 6 novembre 2019, egli sarebbe “disposto a scatenare una guerra”. Tale compendio dichiarativo, pienamente valorizzato dal Tribunale, dimostra la linearità del giudizio circa la persistenza di un elevato livello di pericolosità e rende del tutto infondate le deduzioni difensive prospettate nel ricorso. 9 4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato;
segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 10/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO LU NA
sentito il Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori Avv. Saverio Campana e Dario Vannetiello, che hanno concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l’impugnazione proposta nell’interesse di OR US avverso l’ordinanza del G.I.P. del 10/9/2025, che aveva applicato la custodia cautelare in carcere in relazione al capo 1) di imputazione provvisoria concernente la partecipazione ad associazione finalizzata alla gestione del traffico e dello spaccio di cocaina, eroina e marijuana operante tra Bari, AL del Colle e Bitonto, con ruoli apicali e organizzativi riferiti – tra gli altri – a Telegrafo Donato (promotore e dirigente del gruppo collegato al clan Strisciuglio) e allo stesso OR (indicato quale organizzatore e referente per il rifornimento e la gestione dello Penale Sent. Sez. 4 Num. 11748 Anno 2026 Presidente: NA LU Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 10/03/2026 2 spaccio nell’area di AL del Colle, in collaborazione con i fratelli OP e con l’ausilio di fiduciari, in Bari, Bitonto e AL del Colle dal mese di luglio 2019 con permanenza), nonché al capo 61) concernente il reato di cui agli artt. 56, 81, 110, 605 cod. pen., 2,4 e 7 l. 895/67 per aver organizzato e compiuto un raid armato e con l’utilizzo di autovettura con targhe rubate in Japigia, finalizzato al sequestro di persona di AN CC, allorquando sono stati esplosi numerosi colpi di arma da fuoco, con almeno due diverse armi, all’indirizzo del caseggiato ivi presente, non portato a termine per cause indipendenti dalla volontà degli agenti (in Bari il 6 novembre 2019). 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 606, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen.; 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 309/1990; 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; omessa motivazione sul devoluto;
travisamento della prova per omissione;
motivazione manifestamente illogica e contraddittoria rispetto agli atti del procedimento. La difesa deduce che il Tribunale ha omesso di valutare un passaggio decisivo del dialogo intercorso tra gli emissari del clan Strisciuglio, De AL NI e ER OL, e gli altri interlocutori, tra i quali lo stesso ricorrente. Sostiene che la motivazione presenti manifesta illogicità e integri travisamento della prova, nella parte in cui è stato attribuito al OR un ruolo di primo piano rispetto ai soggetti con i quali egli interagiva nel corso dei dialoghi intercettati. La difesa lamenta, inoltre, un deficit motivazionale in ordine alla ritenuta impossibilità di attribuire al ricorrente un ruolo apicale o verticistico, nonché un travisamento della prova per omissione, avendo il Tribunale valorizzato un’unica conversazione, trascurando invece l’intero complesso dei dialoghi intercettati, dei soggetti coinvolti e del quadro delle contestazioni mosse. Nel primo motivo di ricorso, al terzo punto, si deduce altresì omessa motivazione sul devoluto e violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., poiché il Tribunale non avrebbe risolto le criticità evidenziate dalla difesa circa la contraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e l’assenza di qualsiasi prova idonea a dimostrare il ruolo di fornitore di stupefacenti riconducibile al OR. La motivazione sarebbe, dunque, manifestamente illogica e contraddittoria rispetto agli atti del procedimento, giacché il quadro accusatorio delineato dalla contestazione individua sei organizzatori diversi dal ricorrente e cinque fornitori stabili indicati da Telegrafo Donato, tutti soggetti diversi dal OR. Di 3 conseguenza – conclude la difesa – il Tribunale del riesame avrebbe dovuto concentrarsi sulla natura effettiva e stabile del contributo attribuibile al ricorrente, anziché assumere, in assenza di riscontri, una funzione organizzativa che non troverebbe corrispondenza negli elementi acquisiti. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 273, commi 1 e 1‑bis, cod. proc. pen.; 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56 e 605 cod. pen.; 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; omessa motivazione in ordine al devoluto;
motivazione manifestamente illogica e contraddittoria rispetto agli atti del procedimento. La difesa si duole che il Tribunale del riesame abbia operato un malgoverno del giudizio di convergenza delle dichiarazioni dei propalanti, i quali avrebbero indicato finalità tra loro differenti del raid armato del 6 novembre 2019, prospettando versioni non sovrapponibili circa lo scopo dell’azione e, in particolare, con riferimento al tentativo di sequestro di persona. Ne deriverebbe, secondo il ricorrente, una motivazione carente rispetto al thema decidendum, oltre che manifestamente illogica e contraddittoria rispetto agli atti, per non avere il Tribunale chiarito la riconducibilità unitaria dell’episodio ai requisiti del tentativo di cui agli artt. 56 e 605 cod. pen., né aver spiegato in modo conforme ai canoni dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. le ragioni della ritenuta convergenza intrinseca ed estrinseca delle chiamate, nonostante le descritte divergenze sulle finalità concrete dell’azione delittuosa. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 606, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.; 606, lett. e), cod. proc. pen., omessa motivazione in ordine al devoluto proposto con i motivi di riesame;
manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Si assume, in particolare, la violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. poiché il Tribunale avrebbe ritenuto operante la doppia presunzione di pericolosità qualificata prevista da tale disposizione con riferimento ai reati di cui all’art. 416 bis cod. pen., mentre, per i reati per cui si procede, opererebbe esclusivamente la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, e non anche quella concernente la necessaria adeguatezza e proporzionalità della sola custodia cautelare in carcere. Il ricorrente lamenta, inoltre, che il Tribunale non avrebbe valutato gli elementi offerti dalla difesa, ritenuti idonei a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dai quali sarebbe potuta derivare l’applicazione di una misura meno afflittiva, quale quella degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo. 4 Tale motivo, sostiene la difesa, sarebbe stato disatteso con motivazione inadeguata, atteso che non potrebbero ritenersi rilevanti le presunte condotte di spaccio, che si assumerebbero consumate dal ricorrente in costanza di detenzione, in assenza di riscontri alle dichiarazioni rese dai collaboratori. La motivazione risulterebbe, pertanto, manifestamente contraddittoria laddove valorizza l’asserita affiliazione del ricorrente al clan Strisciuglio, mentre il procedimento in esame concerne la partecipazione a un’organizzazione dedita al narcotraffico. Si censura, inoltre, la valutazione del presunto coinvolgimento del ricorrente nel delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, accertato in data 7 agosto 2024, fondato su un’informativa rispetto alla quale egli non risulta destinatario di misura cautelare né imputato. La difesa contesta, altresì, la valorizzazione della vicenda associativa riferita alla partecipazione al clan Parisi‑Palermiti, relativa a fatti interrotti il 31 dicembre 2017, ritenuti non idonei a neutralizzare l’incidenza del cosiddetto “tempo silente” sulla valutazione attuale delle esigenze cautelari. Con specifico riferimento alla contestazione di cui al capo 61), la motivazione del Tribunale viene definita del tutto aspecifica, per non aver offerto un adeguato vaglio individualizzante delle esigenze cautelari correlate a tale episodio. 3. All’odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. L’interpretazione fornita dai giudici del riesame in ordine alla conversazione intercettata all’interno della Lancia Delta in uso a ER OL (Rit. 2162/19, progressivo 3140) risulta tutt’altro che manifestamente illogica, poiché pienamente coerente con la domanda rivolta a OR da De AL NI. La difesa propone, sul punto, una lettura alternativa del contenuto del dialogo, che tuttavia non è idonea a sostenere il dedotto vizio di travisamento della prova per omissione. Va evidenziato, in particolare, come nel ricorso siano stati valorizzati taluni passaggi dell’intercettazione, con riferimento alla marijuana, che tuttavia non escludono la rilevanza della conversazione ai fini della ricostruzione del traffico di cocaina, sostanza cui i conversanti fanno espresso riferimento nel prosieguo del dialogo. La difesa richiama un’asserita equivocità 5 dell’espressione «la stiamo facendo noi la piazza», mentre i giudici del riesame ne hanno fornito una lettura piana, coerente con l’intero contesto comunicativo e con la dinamica del colloquio. Le deduzioni circa l’inidoneità della conversazione a dimostrare l’attribuzione a OR di un ruolo verticistico postulano una rivisitazione del compendio intercettivo che, a fronte di una motivazione logicamente coerente, non può trovare spazio in sede di legittimità. Alle pagg. 8‑9 dell’ordinanza impugnata, inoltre, sono riportati brani significativi del dialogo che evidenziano il ruolo attribuito al OR, la cui valutazione, rimessa al giudice del merito cautelare, non è viziata da manifesta illogicità. Tale vizio, come ricordato, consiste in incongruenze macroscopiche o fratture logiche, non ravvisabili nel caso di specie. Quanto all’asserito travisamento della prova per omissione, la doglianza risulta aspecifica, poiché la difesa lamenta l’omesso esame del complesso dei dialoghi intercettati, dei soggetti coinvolti e delle contestazioni mosse, senza tuttavia indicare quali specifici elementi avrebbero potuto incidere in senso liberatorio sulla valutazione del contenuto della conversazione valorizzata dal Tribunale. 2. La terza parte del primo motivo e il secondo motivo di ricorso devono essere esaminati congiuntamente, poiché l’ordinanza impugnata, a pag. 11, correla il ruolo organizzativo del OR nell’ambito dell’associazione dedita al narcotraffico capeggiata da Telegrafo Donato, referente dell’organizzazione facente capo al clan Strisciuglio, al suo coinvolgimento nella contrapposizione armata per il controllo del quartiere Japigia. Tale scontro aveva visto opporsi, da un lato, il clan Parisi, al quale il OR risultava originariamente affiliato, e, dall’altro, il gruppo facente capo a IL NI, cui era seguita la successiva affiliazione del OR al clan Strisciuglio, dedito allo spaccio di stupefacenti. Ciò sulla base delle dichiarazioni rese dal Telegrafo, già nel 2020 da AO AM, pusher del gruppo, e, successivamente, da De AL NI nel 2025 e da LL EL nel 2024. Le suddette dichiarazioni, costituenti chiamate in correità, descrivono l’affiliazione del OR al clan Strisciuglio quale conseguenza dello scontro verificatosi nel quartiere Japigia tra il clan Parisi‑Misceo e il gruppo facente capo al IL. Come indicato a pag. 12 dell’ordinanza, il Telegrafo ha fornito una dettagliata ricostruzione dell’ideazione criminosa sottesa all’agguato contestato al capo 61) della rubrica. L’ordinanza riporta un significativo stralcio del suo interrogatorio e precisa, a pag. 17, che quanto dichiarato dallo stesso ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese da De AL NI, intraneo al clan Strisciuglio, nel febbraio 2025. 6 La difesa ripropone, nel ricorso, la questione della contraddittorietà delle chiamate in correità in relazione al ruolo attribuito al OR nell’associazione, lamentando che il Tribunale avrebbe omesso di affrontare le criticità dedotte circa l’asserita mancanza di una base informativa idonea a definire epoca, entità e numero delle forniture di stupefacente da lui destinate al sodalizio. Tuttavia, la doglianza trascura che i giudici del riesame hanno concentrato l’analisi sulla contestata partecipazione attiva del OR all’organizzazione dello spaccio in AL del Colle, svolta in collaborazione con i fratelli OP. Come si legge a pag. 17, il Tribunale ha richiamato l’ordinanza genetica, sottolineando la sovrapponibilità delle dichiarazioni dei collaboratori circa il ruolo centrale del OR nella gestione dello spaccio sul territorio di AL del Colle, specie nel periodo in cui la droga veniva acquistata da OP FR CE. Durante la latitanza del OR presso la casa di campagna dei fratelli OP, De AL riferiva che lo stesso avesse continuato a sovraintendere alle attività di spaccio mediante comunicazioni telefoniche dal luogo ove si nascondeva e che il gruppo garantiva la sua protezione con controlli a vista dell’abitazione. Si aggiunge che il OR si avvaleva di AR OD, suo braccio destro e uomo di fiducia, per la movimentazione dello stupefacente da e per AL del Colle. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l’indicazione dei fratelli OP quali organizzatori dell’associazione non contrasta con il ruolo attribuito al OR;
in tale contesto ne costituisce, anzi, elemento di ulteriore conferma. Il collaboratore AM aveva riferito, infatti, che «US è il boss» e, interrogato sulle sue attività, aveva precisato: «cocaina. Lui è il tramite del carico grosso». De AL, da parte sua, come riportato a pag. 45, aveva spiegato che, in un primo tempo, la droga veniva acquistata direttamente da OP FR CE, in quanto collegato a un canale di approvvigionamento particolarmente conveniente;
successivamente era subentrato il OR, avvalendosi della collaborazione di AR OD. Ne deriva che il ricorso non si confronta con la centralità del ruolo organizzativo attribuito al OR dai giudici del merito cautelare, rendendo non decisiva la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori sulle modalità e sui tempi delle forniture. Quanto alla partecipazione del OR al raid armato di cui al capo 61) dell’imputazione, il giudizio di gravità indiziaria trova fondamento, oltre che nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in un’intercettazione ambientale all’interno della Lancia Delta in uso a ER OL, nonché nelle sommarie informazioni rese dal testimone Leleuso CE. Non corrisponde, infine, al vero che il Tribunale del riesame abbia omesso di esaminare le doglianze difensive sulle incongruenze rilevabili nelle 7 dichiarazioni dei collaboratori. Sia con riferimento all’attività di organizzazione del traffico di stupefacenti, sia con riguardo al reato di cui al capo 61) della contestazione provvisoria, il Tribunale – alle pagg. 38 e 48‑51 – ha evidenziato la marginalità delle contraddizioni, ritenute non idonee a incidere sulla gravità indiziaria, alla luce della precedente valutazione irrevocabile circa la piena attendibilità dei collaboratori evincibile dal giudicato cautelare nel proc. n.5028/24 R.G. DDA. È stato, inoltre, sottolineato come la presenza di discordanze non determini, di per sé, l’inattendibilità della chiamata in correità. Con particolare riferimento alle finalità del raid armato del 6 novembre 2019, il Tribunale ha spiegato, in modo puntuale, che le dichiarazioni rese da IL NI, provenienti da soggetto che non aveva preso parte personalmente all’azione, non potevano essere perfettamente sovrapponibili a quelle degli altri propalanti che ne erano stati i diretti protagonisti. Va ribadito che, in sede di legittimità, il sindacato è circoscritto alla violazione di legge e alla manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato;
non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa lettura del materiale indiziario o in rivalutazioni di merito precluse alla Corte di cassazione ove il giudice cautelare abbia dato conto, con argomenti non manifestamente illogici, delle ragioni del convincimento. 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Occorre, in via preliminare, evidenziare come la doppia presunzione relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla necessità della misura custodiale di massimo rigore sia stata correttamente riferita al reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Ciò in quanto l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trova applicazione per tutti i reati contemplati dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., tra i quali rientra anche la fattispecie associativa dedita al narcotraffico sopra richiamata. Il motivo di ricorso si limita, in realtà, a sollecitare una diversa valutazione degli elementi posti a fondamento dell’ordinanza impugnata, richiesta inammissibile in fase di legittimità. Peraltro, la censura difensiva non si confronta con la motivazione resa dal Tribunale alle pagg. 54‑57 dell’ordinanza, nella quale, lungi dall’ignorare gli argomenti difensivi volti a superare la presunzione, il giudice ha puntualmente esaminato ogni allegazione, sia con riguardo al cosiddetto “tempo silente”, sia con riferimento alla dedotta cessazione della condotta criminosa, sia, infine, con riguardo alla sopravvenuta detenzione dei capi del sodalizio. Sul punto, il Tribunale ha valorizzato, quale dato emblematico, la vicenda relativa al OR, 8 rilevando come egli avesse continuato a dirigere le attività di traffico di stupefacenti nell’area di AL del Colle nonostante la detenzione carceraria, avvalendosi di apparecchi cellulari introdotti clandestinamente nell’istituto penitenziario e mantenendo costanti contatti telefonici con i fiduciari in libertà. Il ricorso, peraltro, omette qualsiasi confronto con quanto riportato nell’ordinanza in ordine al fatto che, nel corso del periodo di detenzione, il OR si è reso protagonista di numerosi episodi di aggressione all’interno delle case circondariali di Bari, Melfi e Matera, che hanno coinvolto detenuti appartenenti a consorterie criminali antagoniste, in un contesto pienamente riconducibile a dinamiche di clan e di appartenenza. A ciò si aggiunga che egli risulta essersi reso responsabile di reiterate e gravi violazioni disciplinari e di condotte di rilievo penale, ulteriormente indicative della perdurante pericolosità. Parimenti specifica è la motivazione resa dal Tribunale con riferimento alla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Il giudice ha correttamente ricordato che la mera disponibilità all’adozione dello strumento elettronico non è sufficiente a superare la presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria. Benché a pag. 57 dell’ordinanza sia presente un riferimento, errato in diritto alla luce della sentenza Corte Cost. n.231 del 2011, alla presunzione assoluta di adeguatezza della misura custodiale in carcere, ciò non incide sulla tenuta complessiva della decisione. Il Tribunale, infatti, ha comunque fornito una motivazione specifica e autonoma circa le ragioni per le quali, nel caso concreto, le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte mediante misure diverse da quella custodiale di massimo rigore. Il ricorrente lamenta, inoltre, un’asserita carenza di motivazione con riguardo alle esigenze cautelari correlate alla contestazione di cui al capo 61). Anche tale doglianza non ha pregio. Le esigenze cautelari riferibili a tale episodio sono chiaramente riconducibili a quanto illustrato a pag. 54 dell’ordinanza, ove si dà conto delle concordi dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, escussi anche nel 2024. Costoro hanno riferito che il OR, oltre a militare stabilmente nel sodalizio mafioso degli Strisciuglio del quartiere San Paolo di Bari, sotto la guida di UT SA, mantiene tuttora fermi propositi di vendetta nei confronti degli ex sodali e che, oltre all’attentato commesso il 6 novembre 2019, egli sarebbe “disposto a scatenare una guerra”. Tale compendio dichiarativo, pienamente valorizzato dal Tribunale, dimostra la linearità del giudizio circa la persistenza di un elevato livello di pericolosità e rende del tutto infondate le deduzioni difensive prospettate nel ricorso. 9 4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato;
segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 10/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO LU NA