Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/03/2026, n. 11748
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Sentenza 27 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione artt. 606, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen.; 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 309/1990; 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; omessa motivazione sul devoluto; travisamento della prova per omissione; motivazione manifestamente illogica e contraddittoria rispetto agli atti del procedimento

    L’interpretazione fornita dai giudici del riesame in ordine alla conversazione intercettata risulta tutt’altro che manifestamente illogica, poiché pienamente coerente con la domanda rivolta a OR da De AL NI. La difesa propone una lettura alternativa del contenuto del dialogo, che tuttavia non è idonea a sostenere il dedotto vizio di travisamento della prova per omissione. Va evidenziato che nel ricorso sono stati valorizzati taluni passaggi dell’intercettazione, con riferimento alla marijuana, che tuttavia non escludono la rilevanza della conversazione ai fini della ricostruzione del traffico di cocaina. Le deduzioni circa l’inidoneità della conversazione a dimostrare l’attribuzione a OR di un ruolo verticistico postulano una rivisitazione del compendio intercettivo che, a fronte di una motivazione logicamente coerente, non può trovare spazio in sede di legittimità. La doglianza circa l’asserito travisamento della prova per omissione risulta aspecifica, poiché la difesa lamenta l’omesso esame del complesso dei dialoghi intercettati, dei soggetti coinvolti e delle contestazioni mosse, senza tuttavia indicare quali specifici elementi avrebbero potuto incidere in senso liberatorio sulla valutazione del contenuto della conversazione valorizzata dal Tribunale.

  • Rigettato
    Violazione artt. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 273, commi 1 e 1‑bis, cod. proc. pen.; 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56 e 605 cod. pen.; 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; omessa motivazione in ordine al devoluto; motivazione manifestamente illogica e contraddittoria rispetto agli atti del procedimento

    Le dichiarazioni rese da Telegrafo, AO AM, De AL NI e LL EL descrivono l’affiliazione del OR al clan Strisciuglio quale conseguenza dello scontro verificatosi nel quartiere Japigia tra il clan Parisi‑Misceo e il gruppo facente capo al IL. Il Telegrafo ha fornito una dettagliata ricostruzione dell’ideazione criminosa sottesa all’agguato contestato al capo 61) della rubrica. Quanto dichiarato dallo stesso ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese da De AL NI. Le dichiarazioni dei collaboratori descrivono l’affiliazione del OR al clan Strisciuglio quale conseguenza dello scontro verificatosi nel quartiere Japigia. Il Tribunale ha evidenziato la marginalità delle contraddizioni, ritenute non idonee a incidere sulla gravità indiziaria, alla luce della precedente valutazione irrevocabile circa la piena attendibilità dei collaboratori evincibile dal giudicato cautelare nel proc. n.5028/24 R.G. DDA. È stato, inoltre, sottolineato come la presenza di discordanze non determini, di per sé, l’inattendibilità della chiamata in correità. Con particolare riferimento alle finalità del raid armato del 6 novembre 2019, il Tribunale ha spiegato che le dichiarazioni rese da IL NI, provenienti da soggetto che non aveva preso parte personalmente all’azione, non potevano essere perfettamente sovrapponibili a quelle degli altri propalanti che ne erano stati i diretti protagonisti.

  • Rigettato
    Violazione artt. 606, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.; 606, lett. e), cod. proc. pen., omessa motivazione in ordine al devoluto proposto con i motivi di riesame; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione

    La doppia presunzione relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla necessità della misura custodiale di massimo rigore è stata correttamente riferita al reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, in quanto l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trova applicazione per tutti i reati contemplati dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. Il motivo di ricorso si limita a sollecitare una diversa valutazione degli elementi posti a fondamento dell’ordinanza impugnata, richiesta inammissibile in fase di legittimità. La censura difensiva non si confronta con la motivazione resa dal Tribunale, nella quale, lungi dall’ignorare gli argomenti difensivi volti a superare la presunzione, il giudice ha puntualmente esaminato ogni allegazione. Il Tribunale ha valorizzato, quale dato emblematico, la vicenda relativa al OR, rilevando come egli avesse continuato a dirigere le attività di traffico di stupefacenti nell’area di AL del Colle nonostante la detenzione carceraria, avvalendosi di apparecchi cellulari introdotti clandestinamente nell’istituto penitenziario e mantenendo costanti contatti telefonici con i fiduciari in libertà. Il ricorso omette qualsiasi confronto con quanto riportato nell’ordinanza in ordine al fatto che, nel corso del periodo di detenzione, il OR si è reso protagonista di numerosi episodi di aggressione all’interno delle case circondariali di Bari, Melfi e Matera, che hanno coinvolto detenuti appartenenti a consorterie criminali antagoniste. A ciò si aggiunga che egli risulta essersi reso responsabile di reiterate e gravi violazioni disciplinari e di condotte di rilievo penale, ulteriormente indicative della perdurante pericolosità. La motivazione resa dal Tribunale con riferimento all’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico è specifica. Il giudice ha correttamente ricordato che la mera disponibilità all’adozione dello strumento elettronico non è sufficiente a superare la presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria. Il Tribunale ha fornito una motivazione specifica e autonoma circa le ragioni per le quali, nel caso concreto, le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte mediante misure diverse da quella custodiale di massimo rigore. Le esigenze cautelari riferibili all’episodio di cui al capo 61) sono riconducibili a quanto illustrato a pag. 54 dell’ordinanza, ove si dà conto delle concordi dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, escussi anche nel 2024. Costoro hanno riferito che il OR, oltre a militare stabilmente nel sodalizio mafioso degli Strisciuglio, mantiene tuttora fermi propositi di vendetta nei confronti degli ex sodali e che, oltre all’attentato commesso il 6 novembre 2019, egli sarebbe “disposto a scatenare una guerra”. Tale compendio dichiarativo dimostra la linearità del giudizio circa la persistenza di un elevato livello di pericolosità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/03/2026, n. 11748
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11748
    Data del deposito : 27 marzo 2026

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