CASS
Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2026, n. 15127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15127 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'alcala' ZO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/11/2025 del TRIBUNALE di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.È proposto ricorso avverso l'ordinanza del 19.11.2025, depositata in data 01.12.2025, con cui il Tribunale di Torino, Sezione Misure di Prevenzione, decidendo a seguito della sentenza n. 34137, depositata in data 17.10.2025 dalla Corte di Cassazione, la quale aveva dichiarato la competenza del medesimo Tribunale, ha disposto la correzione dell'errore materiale del decreto di confisca del 31.03.2011 emesso dal Tribunale di Torino, Sezione Misure di Prevenzione, nell’ambito del procedimento di prevenzione a carico di D’CA ZO, nel senso che dove è scritto “appartamento e autorimesse siti in via Gamenario nr. 5 di SA (in provincia di Torino), così censito: foglio 11, particella 154, sub. 1, Penale Sent. Sez. 5 Num. 15127 Anno 2026 Presidente: CA NR IT TA Relatore: SA TA Data Udienza: 01/04/2026 2 natura A7, foglio 11, particella 154, sub. 2, natura C6, foglio 11, particella 154, sub. 3, natura C6" deve seguire l'indicazione ''foglio 11, particella 154, sub. 4”. 2.A fondamento del ricorso, il difensore di fiducia e procuratore speciale di D’CA ZO, adduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. con riferimento all’art. 130 c.p.p. e, nello specifico, alla configurazione nel caso di specie di un "errore materiale”. Nei casi di errore ''omissivo" può integrare un errore materiale solo l'ipotesi in cui ciò si traduca in una mera incompletezza, potendosi conseguentemente desumere l'elemento da aggiungere dalla restante parte dell'atto. In ogni caso, la correzione è preclusa ove la medesima si risolva nella sostituzione o modificazione essenziale della decisione. Non è, dunque, consentito modificare l’atto mediante l'inserimento di elementi non inclusi nella ratio decidendi e tali da alterare il contenuto essenziale della decisione già adottata. Ad ogni modo, l'errore in questione deve essere ''materiale", ovverosia non deve essere attinente alla volontà decisoria estrinsecata nel provvedimento, "ma soltanto alla sua manifestazione all’esterno e, come tale, deve presentarsi come di immediata rilevazione e soluzione attraverso un semplice intervento di adeguamento sostitutivo o integrativo". Alla luce di queste considerazioni di carattere giurisprudenziale, occorre rilevare che, nel caso di specie, non è possibile ravvisare un errore materiale. Nell'ordinanza del Tribunale di Torino citata si dispone la correzione dell'errore materiale del decreto del 31.03.2011, emesso dal medesimo Tribunale. In tale provvedimento, si evidenzia, infatti, che l'omessa indicazione del subalterno costituirebbe una mera incompletezza, come risulta dagli estremi del rogito notarile che individuano il bene in modo certo, in rapporto di stretta dipendenza logico- giuridica con il contenuto della decisione, corrispondendo ad una statuizione necessitata a contenuto predeterminato. Tuttavia, la difesa ritiene che, attraverso l'applicazione dell'istituto della correzione di errore materiale, si sia in realtà modificato il contenuto essenziale del provvedimento dal momento che si è aggiunto un ulteriore subalterno - ovverosia il n.
4 - tra quelli oggetto di confisca. Ciò ha inevitabilmente alterato la volontà decisoria iniziale: non si tratta, dunque, di errore materiale in quanto, come in precedenza affermato, la giurisprudenza richiede che l'errore riguardi solamente la manifestazione verso l'esterno e non la volontà decisoria estrinsecata nel provvedimento. 3 L'ordinanza depositata in data 01.12.2025 modifica, pertanto, la ratio decidendi del decreto iniziale, incrementando il numero dei beni oggetto della misura di prevenzione patrimoniale disposta nel 2011. In sostanza, non si tratta di un caso nel quale sussiste una divergenza tra la volontà del giudice e il correlativo mezzo di espressione, in quanto il Tribunale di Torino, con decreto del 31.03.2011, ha espressamente indicato i subalterni oggetto di confisca. Da questo punto di vista, poco rileva l'omessa indicazione del subalterno n. 4 sotto il profilo dell'errore materiale, in quanto ciò non rappresenta una mera incompletezza, ma una scelta del giudice. Peraltro, queste considerazioni necessitano di essere integrate con quanto formulato dalla OM Barbara MB, nella "RELAZIONE IMMOBILE IDENTIFICATO IN CATASTO al foglio 11 Particella 154 sub. 4, SANTENA - VIA GAMENARIO N. 5, redatta il 10.12.2025. La finalità di tale relazione è quella di documentare che il subalterno n. 4, potrebbe essere inteso come unità immobiliare non annessa ai sub. n. 1, n. 2 e n. 3 oggetto della confisca iniziale. Dalla lettura della relazione in questione, emerge un quadro in virtù del quale con riferimento al sub. 4, nel 2011, dagli atti catastali risulta l'attribuzione di una rendita presunta. Inoltre, tale immobile si presentava con una recinzione, con un autonomo accesso pedonale e autonomi allacciamenti ai pubblici servizi quali energia elettrica ed acquedotto, dimostrabili mediante le individuali bollette e fatture di fornitura dei servizi. La geometra MB delinea due modalità che sarebbero state opportune al fine di una corretta procedura di aggiornamento catastale per l'attribuzione della relativa rendita. Entrambe le alternative conducono al medesimo risultato: il nuovo subalterno 4 che si sarebbe creato ed insistente su parte dell'attuale area urbana foglio 11 particella n. 154 avrebbe avuto categoria C/2 classe U, con relativa area di pertinenza, che formava una propria unità immobiliare, in ragione della recinzione già esistente atta ad identificare una proprietà autonoma e indipendente dagli altri subalterni. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che il Tribunale di Torino, con l'ordinanza oggetto di ricorso, abbia applicato erroneamente la legge penale con particolare riferimento alla configurazione, nel caso di specie, di un errore materiale ex art. 130 c.p.p. 4 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato. Ha ritenuto, in buona sostanza, il Tribunale, con congrua motivazione fondata sulla base degli atti oggetto di valutazione, che l'inserimento del subalterno n. 4 accanto a quelli già indicati facenti parte della medesima particella 154 del medesimo foglio 11, pur comportando, di fatto, un ampliamento dell'oggetto della confisca e, dunque, del contenuto essenziale dell'atto, si sia risolto in una mera operazione di tipo materiale finalizzata ad ovviare ad una incompletezza del provvedimento e non abbia comportato una nuova valutazione della misura di prevenzione patrimoniale, sia con riferimento alla portata della stessa che ai suoi presupposti. Ha rilevato il Tribunale che il subalterno 4, come risultante dagli atti, è sempre stato compreso all'interno dell'immobile sequestrato e confiscato, oggetto dell'atto di compravendita espressamente valutata nell'ambito del giudizio di sproporzione sia in primo che in secondo grado, effettuata mediante rogito notaio Mambretti del 18.11.1993 (nell'ambito del quale si vende e trasferisce in piena proprietà l'entità immobiliare “fatta ed accettata a corpo”); che gli estremi identificativi di tale immobile sono indicati nell'atto notarile in are, centiare, mappa 154, foglio 11, con entrostanti casetta di civile abitazione, locale sgombero e due rimesse in lamiera, il tutto confinante con la proprietà indicata e i mappali pure indicati;
che il subalterno 4 nell'atto notarile non era stato esplicitamente indicato, risultando corrispondente a un bene comune non censibile (giardino, cortile), quindi non suscettibile di autonomi rapporti giuridici in quanto servente a più unità immobiliari;
che in ordine a tale subalterno 4 si registra oggi una difformità poiché, dalla visura per immobile dell'Agenzia delle Entrate 20.2.2025, risulta corrispondere ad una tettoia di mq. 44, pacificamente abusiva, accatastata evidentemente dopo l'apposizione del vincolo reale, la quale, in ogni caso, insiste sull'area oggetto di sequestro e confisca di cui al predetto rogito, come si trae dall'indicazione del medesimo foglio 11, particella 154, che includono tale subalterno;
che, pertanto, i motivi che hanno determinato la discrasia tra i dati del Catasto e quelli dell'Agenzia delle Entrate in ordine al sub. 4, che, peraltro, possono essere riallineati solo da chi vanti un legittimo titolo di proprietà, sono del tutto irrilevanti poiché è certo che 5 l'immobile corrispondente a tale subalterno, comunque, è incluso entro quello oggetto di confisca per esserne parte, come attestato dall'atto notarile i cui estremi, individuati altresì dal perimetro, a differenza delle risultanze catastali, hanno valore di prova e non di mera presunzione. Sulla base di tali argomenti ha concluso il Tribunale che, pertanto, l'omessa esplicita indicazione del subalterno 4 costituisce mera incompletezza, come risulta dagli estremi del rogito che individuano il bene in modo certo, in rapporto di stretta dipendenza logico-giuridica con il contenuto della decisione, corrispondendo ad una statuizione necessitata a contenuto predeterminato. Il Tribunale ha inteso avvalersi del procedimento di correzione dell'errore materiale per integrare il provvedimento di confisca con elementi che necessariamente ne dovevano – già - far parte, con la conseguenza che la modifica da esso apportata non ha introdotto elementi estranei alla "ratio decidendi" né ha comportato, a differenza di quanto assume la difesa, l'esercizio di un potere discrezionale. Tale impostazione risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte, Sez. 1, Sentenza n. 30483 del 06/05/2010 Rv. 248316 – 01 relativa a fattispecie nella quale questa Corte ha considerato corretta la integrazione di un decreto di sequestro e successiva confisca di una porzione di terreno emesso nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, con la quale si era prevista l'estensione dei relativi effetti all'intero fabbricato su di esso edificato, rilevando che tale intervento non incideva su un aspetto essenziale del provvedimento, ma offriva solo una descrizione più dettagliata dell'immobile oggetto del sequestro, già insita nell'originaria individuazione dello stesso bene. Applicando tale principio al caso in esame, deve riconoscersi la legittimità della correzione dell’errore materiale, disposta con il provvedimento impugnato, nel decreto di confisca, con l’inclusione del sub 4 facente parte della medesima particella 154, in quanto le circostanze suindicate consentono di ritenere che la relativa integrazione non alteri la ‘ratio decidendi’ e non incida su di un aspetto essenziale del medesimo decreto, ma ne espliciti il contenuto, nel senso di offrire una descrizione più dettagliata e particolareggiata dell'immobile oggetto della misura di prevenzione patrimoniale, in coerenza con l'originaria individuazione dello stesso immobile. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/04/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente TA SA NR IT TA CA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.È proposto ricorso avverso l'ordinanza del 19.11.2025, depositata in data 01.12.2025, con cui il Tribunale di Torino, Sezione Misure di Prevenzione, decidendo a seguito della sentenza n. 34137, depositata in data 17.10.2025 dalla Corte di Cassazione, la quale aveva dichiarato la competenza del medesimo Tribunale, ha disposto la correzione dell'errore materiale del decreto di confisca del 31.03.2011 emesso dal Tribunale di Torino, Sezione Misure di Prevenzione, nell’ambito del procedimento di prevenzione a carico di D’CA ZO, nel senso che dove è scritto “appartamento e autorimesse siti in via Gamenario nr. 5 di SA (in provincia di Torino), così censito: foglio 11, particella 154, sub. 1, Penale Sent. Sez. 5 Num. 15127 Anno 2026 Presidente: CA NR IT TA Relatore: SA TA Data Udienza: 01/04/2026 2 natura A7, foglio 11, particella 154, sub. 2, natura C6, foglio 11, particella 154, sub. 3, natura C6" deve seguire l'indicazione ''foglio 11, particella 154, sub. 4”. 2.A fondamento del ricorso, il difensore di fiducia e procuratore speciale di D’CA ZO, adduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. con riferimento all’art. 130 c.p.p. e, nello specifico, alla configurazione nel caso di specie di un "errore materiale”. Nei casi di errore ''omissivo" può integrare un errore materiale solo l'ipotesi in cui ciò si traduca in una mera incompletezza, potendosi conseguentemente desumere l'elemento da aggiungere dalla restante parte dell'atto. In ogni caso, la correzione è preclusa ove la medesima si risolva nella sostituzione o modificazione essenziale della decisione. Non è, dunque, consentito modificare l’atto mediante l'inserimento di elementi non inclusi nella ratio decidendi e tali da alterare il contenuto essenziale della decisione già adottata. Ad ogni modo, l'errore in questione deve essere ''materiale", ovverosia non deve essere attinente alla volontà decisoria estrinsecata nel provvedimento, "ma soltanto alla sua manifestazione all’esterno e, come tale, deve presentarsi come di immediata rilevazione e soluzione attraverso un semplice intervento di adeguamento sostitutivo o integrativo". Alla luce di queste considerazioni di carattere giurisprudenziale, occorre rilevare che, nel caso di specie, non è possibile ravvisare un errore materiale. Nell'ordinanza del Tribunale di Torino citata si dispone la correzione dell'errore materiale del decreto del 31.03.2011, emesso dal medesimo Tribunale. In tale provvedimento, si evidenzia, infatti, che l'omessa indicazione del subalterno costituirebbe una mera incompletezza, come risulta dagli estremi del rogito notarile che individuano il bene in modo certo, in rapporto di stretta dipendenza logico- giuridica con il contenuto della decisione, corrispondendo ad una statuizione necessitata a contenuto predeterminato. Tuttavia, la difesa ritiene che, attraverso l'applicazione dell'istituto della correzione di errore materiale, si sia in realtà modificato il contenuto essenziale del provvedimento dal momento che si è aggiunto un ulteriore subalterno - ovverosia il n.
4 - tra quelli oggetto di confisca. Ciò ha inevitabilmente alterato la volontà decisoria iniziale: non si tratta, dunque, di errore materiale in quanto, come in precedenza affermato, la giurisprudenza richiede che l'errore riguardi solamente la manifestazione verso l'esterno e non la volontà decisoria estrinsecata nel provvedimento. 3 L'ordinanza depositata in data 01.12.2025 modifica, pertanto, la ratio decidendi del decreto iniziale, incrementando il numero dei beni oggetto della misura di prevenzione patrimoniale disposta nel 2011. In sostanza, non si tratta di un caso nel quale sussiste una divergenza tra la volontà del giudice e il correlativo mezzo di espressione, in quanto il Tribunale di Torino, con decreto del 31.03.2011, ha espressamente indicato i subalterni oggetto di confisca. Da questo punto di vista, poco rileva l'omessa indicazione del subalterno n. 4 sotto il profilo dell'errore materiale, in quanto ciò non rappresenta una mera incompletezza, ma una scelta del giudice. Peraltro, queste considerazioni necessitano di essere integrate con quanto formulato dalla OM Barbara MB, nella "RELAZIONE IMMOBILE IDENTIFICATO IN CATASTO al foglio 11 Particella 154 sub. 4, SANTENA - VIA GAMENARIO N. 5, redatta il 10.12.2025. La finalità di tale relazione è quella di documentare che il subalterno n. 4, potrebbe essere inteso come unità immobiliare non annessa ai sub. n. 1, n. 2 e n. 3 oggetto della confisca iniziale. Dalla lettura della relazione in questione, emerge un quadro in virtù del quale con riferimento al sub. 4, nel 2011, dagli atti catastali risulta l'attribuzione di una rendita presunta. Inoltre, tale immobile si presentava con una recinzione, con un autonomo accesso pedonale e autonomi allacciamenti ai pubblici servizi quali energia elettrica ed acquedotto, dimostrabili mediante le individuali bollette e fatture di fornitura dei servizi. La geometra MB delinea due modalità che sarebbero state opportune al fine di una corretta procedura di aggiornamento catastale per l'attribuzione della relativa rendita. Entrambe le alternative conducono al medesimo risultato: il nuovo subalterno 4 che si sarebbe creato ed insistente su parte dell'attuale area urbana foglio 11 particella n. 154 avrebbe avuto categoria C/2 classe U, con relativa area di pertinenza, che formava una propria unità immobiliare, in ragione della recinzione già esistente atta ad identificare una proprietà autonoma e indipendente dagli altri subalterni. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che il Tribunale di Torino, con l'ordinanza oggetto di ricorso, abbia applicato erroneamente la legge penale con particolare riferimento alla configurazione, nel caso di specie, di un errore materiale ex art. 130 c.p.p. 4 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato. Ha ritenuto, in buona sostanza, il Tribunale, con congrua motivazione fondata sulla base degli atti oggetto di valutazione, che l'inserimento del subalterno n. 4 accanto a quelli già indicati facenti parte della medesima particella 154 del medesimo foglio 11, pur comportando, di fatto, un ampliamento dell'oggetto della confisca e, dunque, del contenuto essenziale dell'atto, si sia risolto in una mera operazione di tipo materiale finalizzata ad ovviare ad una incompletezza del provvedimento e non abbia comportato una nuova valutazione della misura di prevenzione patrimoniale, sia con riferimento alla portata della stessa che ai suoi presupposti. Ha rilevato il Tribunale che il subalterno 4, come risultante dagli atti, è sempre stato compreso all'interno dell'immobile sequestrato e confiscato, oggetto dell'atto di compravendita espressamente valutata nell'ambito del giudizio di sproporzione sia in primo che in secondo grado, effettuata mediante rogito notaio Mambretti del 18.11.1993 (nell'ambito del quale si vende e trasferisce in piena proprietà l'entità immobiliare “fatta ed accettata a corpo”); che gli estremi identificativi di tale immobile sono indicati nell'atto notarile in are, centiare, mappa 154, foglio 11, con entrostanti casetta di civile abitazione, locale sgombero e due rimesse in lamiera, il tutto confinante con la proprietà indicata e i mappali pure indicati;
che il subalterno 4 nell'atto notarile non era stato esplicitamente indicato, risultando corrispondente a un bene comune non censibile (giardino, cortile), quindi non suscettibile di autonomi rapporti giuridici in quanto servente a più unità immobiliari;
che in ordine a tale subalterno 4 si registra oggi una difformità poiché, dalla visura per immobile dell'Agenzia delle Entrate 20.2.2025, risulta corrispondere ad una tettoia di mq. 44, pacificamente abusiva, accatastata evidentemente dopo l'apposizione del vincolo reale, la quale, in ogni caso, insiste sull'area oggetto di sequestro e confisca di cui al predetto rogito, come si trae dall'indicazione del medesimo foglio 11, particella 154, che includono tale subalterno;
che, pertanto, i motivi che hanno determinato la discrasia tra i dati del Catasto e quelli dell'Agenzia delle Entrate in ordine al sub. 4, che, peraltro, possono essere riallineati solo da chi vanti un legittimo titolo di proprietà, sono del tutto irrilevanti poiché è certo che 5 l'immobile corrispondente a tale subalterno, comunque, è incluso entro quello oggetto di confisca per esserne parte, come attestato dall'atto notarile i cui estremi, individuati altresì dal perimetro, a differenza delle risultanze catastali, hanno valore di prova e non di mera presunzione. Sulla base di tali argomenti ha concluso il Tribunale che, pertanto, l'omessa esplicita indicazione del subalterno 4 costituisce mera incompletezza, come risulta dagli estremi del rogito che individuano il bene in modo certo, in rapporto di stretta dipendenza logico-giuridica con il contenuto della decisione, corrispondendo ad una statuizione necessitata a contenuto predeterminato. Il Tribunale ha inteso avvalersi del procedimento di correzione dell'errore materiale per integrare il provvedimento di confisca con elementi che necessariamente ne dovevano – già - far parte, con la conseguenza che la modifica da esso apportata non ha introdotto elementi estranei alla "ratio decidendi" né ha comportato, a differenza di quanto assume la difesa, l'esercizio di un potere discrezionale. Tale impostazione risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte, Sez. 1, Sentenza n. 30483 del 06/05/2010 Rv. 248316 – 01 relativa a fattispecie nella quale questa Corte ha considerato corretta la integrazione di un decreto di sequestro e successiva confisca di una porzione di terreno emesso nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, con la quale si era prevista l'estensione dei relativi effetti all'intero fabbricato su di esso edificato, rilevando che tale intervento non incideva su un aspetto essenziale del provvedimento, ma offriva solo una descrizione più dettagliata dell'immobile oggetto del sequestro, già insita nell'originaria individuazione dello stesso bene. Applicando tale principio al caso in esame, deve riconoscersi la legittimità della correzione dell’errore materiale, disposta con il provvedimento impugnato, nel decreto di confisca, con l’inclusione del sub 4 facente parte della medesima particella 154, in quanto le circostanze suindicate consentono di ritenere che la relativa integrazione non alteri la ‘ratio decidendi’ e non incida su di un aspetto essenziale del medesimo decreto, ma ne espliciti il contenuto, nel senso di offrire una descrizione più dettagliata e particolareggiata dell'immobile oggetto della misura di prevenzione patrimoniale, in coerenza con l'originaria individuazione dello stesso immobile. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/04/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente TA SA NR IT TA CA