Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2026, n. 18093
CASS
Sentenza 20 maggio 2026

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  • Rigettato
    Erronea applicazione della legge penale in relazione all'aggravante di cui all'art. 112, comma 1 n. 2 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto la motivazione adeguata, basata sulle concordi dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, dedicando ampio spazio all'analisi delle stesse.

  • Accolto
    Manifesta illogicità della motivazione in relazione all'appartenenza al clan VO e all'art. 238 bis cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che le conclusioni della precedente sentenza non potessero vincolare il giudizio attuale e ha ritenuto provata l'appartenenza al clan VO, anche in via incidentale, senza però adeguatamente confrontarsi con la precedente assoluzione e la mancanza di prove concrete di intraneità.

  • Accolto
    Erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mandato omicidiario e alla valutazione della prova

    La Corte ha omesso di approfondire il tema della cronologia del mandato omicidiario, data la difformità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sulla presenza di LA VO agli incontri in cui fu conferito il mandato.

  • Rigettato
    Erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'aggravante del metodo mafioso

    La Corte non ha fornito una motivazione specifica sull'aggravante del metodo mafioso, limitandosi a confermare quanto deciso in primo grado senza un'adeguata disamina degli elementi costitutivi.

  • Accolto
    Erronea applicazione della legge in relazione all'art. 577 cod. pen.

    La Corte non ha adeguatamente considerato la cronologia del mandato omicidiario e la difformità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riguardo alla presenza di LA VO agli incontri in cui fu conferito il mandato.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 81 cod. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sul vincolo della continuazione

    La Corte ha motivato il diniego del riconoscimento della continuazione definendo l'omicidio come una delle 'circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione', in quanto commesso per il passaggio ad altra fazione 'ndranghetistica, non prevista dal TE al momento dell'adesione alla consorteria. Il ricorrente confonde i motivi dell'agire con il concetto di 'medesimo disegno criminoso'.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., art. 25, comma 2 Cost., art. 1 l. 689/81, art. 2 comma 58 e segg. della l. 92/2012 in relazione all'art. 12 e segg. I. 15 marzo 1991, n. 82

    La Corte ha confermato le pene accessorie statuite dal Giudice di primo grado, ritenendo che il TE non incorra nel rischio di indigenza, dato che ha dovuto specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati. L'attenuante speciale della collaborazione ha una ratio diversa rispetto alle prestazioni assistenziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2026, n. 18093
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18093
    Data del deposito : 20 maggio 2026

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