Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2026, n. 18093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18093 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
18093-26
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
US CI
PRIMA SEZIONE PENALE
-Presidente -
CO AL
Sent. n. sez. 171/2026 UP - 05/03/2026
AN RI VO
- Relatore -
R.G.N. 33898/2025
PA NT
MA RI CO
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
SENTENZA
VO LA, nato a [...] il [...] TE RE, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 16 dicembre 2024 della Corte d'assise d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MA PATARNELLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso per VI ed il rigetto del ricorso per TE;
sentito l'Avv. MANFREDO FIORMONTI che ha concluso per TE chiedendo l'accoglimento del ricorso;
sentito l'Avv. MAURIZIO GIANNONE che ha concluso per VO chiedendo l'accoglimento del ricorso;
sentito l'Avv. ALFONSINA TIZIANA BARILLARO che ha concluso il VO chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, condannava LA VO alla pena di anni diciotto e mesi otto di reclusione per il delitto di concorso in omicidio premeditato aggravato commesso in Pizzo (VV) il giorno 18 marzo 2004 (in relazione alla condotta/azione - art. 8
cod. proc. pen.) ed in Vibo Valentia, il giorno 1 aprile 2004 (in relazione all'evento) ai danni di NI TO.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso LA VO con atto a firma dell'avv. Tiziana Barillaro e dell'avv. Maurizio Giannone deducendo cinque motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 112, comma 1 n. 2 cod. pen.). Manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. c) cod. proc. pen.). Lamenta il ricorrente la erroneità della motivazione relativamente all'aggravante consistente nella asserita ideazione e promozione dell'omicidio, dedicando la Corte poche righe della sentenza: "...dalle concordi dichiarazioni di MA RE, BI e UN che i componenti dell'associazione mafiosa dei OT avevano promosso ed organizzato la cooperazione dello stesso TE RE e degli altri esecutori materiali (CR e TE TO) nel delitto...". In realtà il TE, in data 27 maggio 2016, aveva affermato di ignorare del tutto il motivo che aveva indotto NI VO a chiedergli di uccidere TO mentre il UN ed il BI si erano limitati ad alludere alla circostanza che la relazione tra NI TO ed LA RR era ormai divenuta di dominio pubblico a Sant'ON. Il BI aveva precisato che la decisione di uccidere il TO era stata assunta un anno prima da PA VO, FA RR e AN RR, estesa agli altri componenti del clan.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen. In relazione all'art. 238 bis cod. proc.
pen.
Evidenzia il ricorrente il punto cruciale dell'interferenza della motivazione ovvero la accertata partecipazione del giudicabile al clan VO all'epoca del delitto, malgrado la sua assoluzione da tale reato, almeno fino alla data di pronunzia della sentenza ormai irrevocabile del 28 maggio 2009. La Corte ha ritenuto di poter superare l'ostacolo processuale osservando che "...le conclusioni della suddetta sentenza, resa circa quindici anni fa, non possono essere condivise da questa Corte, chiamata a giudicare, in via diretta del differente delitto di omicidio ai danni di LS NI e, in via incidentale, dell'appartenenza di OT LA all'associazione a delinquere dei OT..." (v. pag. 83 della sentenza). Evidenzia il ricorrente il riferimento al concetto di appartenenza e l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 238 bis cod. proc. pen. in quanto nella sentenza cd. "Uova del Drago" del 28 maggio 2009 LA VO era imputato
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di mera partecipazione alla omonima cosca ed era stato assolto in quanto, benché condannato con sentenza irrevocabile per usura, non risultava attinto da elementi di prova che dimostrassero la intraneità al sodalizio riferibile al padre NZ prima ed ai fratelli NI e PA poi;
ed in quanto la Corte di assise di appello di Catanzaro aveva assolto LA VO dall'accusa di concorso, quale mandante, negli omicidi di FA RA e di NI Di LE. In tal senso il ricorrente deduce che le dichiarazioni dei collaboratori UN e BI, pur costituendo un quid novi con riferimento alla asserita partecipazione di LA VO alla cosca VO, non possono sovvertire neanche "in via incidentale" la esclusione di LA VO dalla cosca omonima. I collaboratori non hanno fornito indicazioni di concrete condotte in cui si sarebbe sostanziata la pretesa partecipazione di LA VO alla cosca di riferimento e la Corte nel merito avrebbe recepito acriticamente le generiche affermazioni sul punto.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett. b) in relazione agli artt. 110 e 575 cod. pen. Manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 comma 2 e 3 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che in seguito alle dichiarazioni del collaboratori di giustizia ON BI e NC UN, la Corte ha inizialmente espunto le dichiarazioni rese da ME NA utilizzate dal primo giudice quali conferma estrinseca delle accuse di RE TE, utilizzando il principio della cd. frazionabilità della valutazione in punto di attendibilità delle dichiarazioni del collaboratori di giustizia. Evidenzia il ricorrente la difformità delle dichiarazioni rese dai tre collaboratori di giustizia che si riferiscono proprio alla presenza di LA VO agli incontri nel corso dei quali fu conferito il mandato omicidiario. In tal senso segnala il ricorrente che la richiesta di uccidere NI TO non fu formulata durante il primo incontro nel casolare di EP RR, bensi in occasione di una precedente visita ad RE TE di NI VO presso la stalla da costui gestita in Stefanoconi, come riferito da UN, sicché la successiva riunione tenutasi nel casale non ebbe altra funzione se non quella di consentire a NI VO di dar corso, mediante la puntuale organizzazione del delitto con TE e CR, al già concordato intento omicida. Né può essere ignorata la estrema genericità del narrato del TE laddove ha riferito di essere stato convocato con CR presso il casolare"...da NI GL, detto Mela, RU GL, NC UN, ON BI, NI VO e LA VO... (v. pag. 27 sentenza impugnata) e di aver ricevuto da costoro l'incarico di uccidere TO "...i mandanti sono quelli che ho sopra citati...LA VO...PA VO....NI VO, NI GL "Mela",
RU GL, NC NT e ON BI..." (v. pagg. 28 e 29), in tal modo accomunando indistintamente tutti coloro che erano presenti alla riunione nel ruolo di convocanti e di mandanti, malgrado lo stesso collaboratore avesse precisato che "...quello che decideva alla fine era sempre PA VO, perché il capo è lui dei VO. Suo fratello (NI n.d.r.) diciamo è il braccio armato...la decisione la prendeva sempre PA, però la condivideva con suo zio NI..NI... "Mela"... "Micu i Mela"..." (pag. 28 sentenza). La presenza di LA VO alla prima riunione durante la quale fu formalizzato il mandato omicida sarebbe smentita dalle convergenti dichiarazioni rese da BI e da UN. Cita il ricorrente l'episodio del furto della vettura rubata proprio il giorno dell'omicidio, circostanza questa che lascia desumere che BI fosse presente al secondo incontro presso il casolare di EP RR, durante il quale, alla presenza anche di TO TE, furono concordate le modalità esecutive del delitto. Il collaboratore di giustizia NC UN non avrebbe con precisione riferito della presenza di LA VO alla prima e alla seconda riunione, circostanza questa da cui il ricorrente desume che LA VO fosse stato presente solo alla seconda riunione, unica cui aveva partecipato anche TO TE in occasione della quale ON BI fu incaricato di rubare la vettura. Deduce il ricorrente che di tale elemento la Corte non ha tenuto conto. Evidenzia il ricorrente che tutti i collaboratori hanno riferito che la decisione di uccidere TO fu presa oltre un anno prima dell'omicidio da PA VO, da AN e FA RR e che l'attuazione di tale proposito coincise con la dichiarata disponibilità di RE TE e di NC CR -manifestata a NI VO fin dal preliminare colloquio presso la stalla si Stefanoconi-a fungere da esecutori materiali, sicché nelle due riunioni del marzo 2004 non fu mai messa in discussione la opportunità di procedere, essendo stata la decisione già presa da NI VO. Il ricorrente si sofferma anche sull'efficacia causale della condotta di rafforzamento, sulla individuazione della condotta di consenso, sulla violazione dei criteri di valutazione della prova dichiarativa ed indiziaria ex art. 192, secondo e terzo comma cod. proc. pen.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen.). Manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.). Evidenzia il ricorrente che il Giudice dell'udienza preliminare ha escluso la aggravante della finalità di agevolare la associazione mafiosa, ribadendo quella dell'utilizzo del metodo mafioso, sussistendone gli elementi costitutivi, deducendo la contraddittorietà della motivazione e la inadeguatezza nell'individuare quel quid pluris che qualsiasi aggravante deve rappresentare rispetto alla fattispecie di
riferimento. In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha individuato l'elemento caratterizzante "...dalla realizzazione del reato mediante un comportamento oggettivamente idoneo a evocare nelle vittime il convincimento di trovarsi a fronteggiare un fatto delittuoso di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune" sottolineando che "...detta percezione può trasparire da ulteriori fattori quali, non ultimo, il contesto territoriale nel quale si svolge la vicenda, la consapevolezza della persona offesa della presenza di sodalizi criminali in detta area territoriale o, ancora, da espressioni usate dai malviventi, modalità di coercizione ed altri particolari, diversi ed ulteriori dalla caratura violenta, professionale ed organizzata dell'azione da ingenerare nelle stesse vittime una più accentuata condizione di minorata difesa indotta da una parvenza di agire mafioso". Tale accertamento risulterebbe omesso.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la erronea applicazione della legge (art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 577 cod. pen.). Manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.). La motivazione della sentenza non tiene conto della complessa ricostruzione della vicenda essendo emerso che l'attuazione del proposito criminoso era stata manifestata non da LA ma da NI VO presso la stalla di Stafanoconi, sicché nelle due successive riunioni del marzo 2004 venne solo comunicata la decisione da altri già presa.
3. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di assise di appello di Catanzaro in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro che aveva condannato RE TE per il delitto di concorso in omicidio premeditato aggravato commesso in Pizzo (VV) il giorno 18 marzo 2004 (in relazione alla condotta/azione - art. 8 cod. proc. pen.) ed in Vibo Valentia, il giorno 1 aprile 2004 (in relazione all'evento) ai danni di NI TO ad anni otto di reclusione riconosceva all'imputato TE le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, la già ritenuta attenuante speciale della collaborazione di cui all'art. 416 bis.1, comma 3 cod. pen. e la continuazione con i delitti di omicidio per i quali RE TE aveva riportato la condanna definitiva con la sentenza della Corte di Assise di appello di Catanzaro del giorno 11 gennaio 2023, rideterminando la pena in ulteriori anni due di reclusione.
4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso RE TE con atto a firma dell'avv. Manfredo Fiormonti deducendo due motivi.
4.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 81 cod. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, per avere il Giudice denegato il riconoscimento del vincolo della continuazione pur in presenza dell'unitarietà del
disegno criminoso tra i reati di cui alla sentenza n. 373/2010 emessa in data 3 maggio 2010 dalla Corte di appello di Catanzaro e quello di cui al presente ricorso. Lamenta il ricorrente che la Corte non ha tenuto conto del profilo volitivo del ricorrente, essendo la tesi riconosciuta nella motivazione imperniata su una visione meramente oggettiva ed organizzativa. Evidenzia il ricorrente che la Corte avrebbe dovuto prendere in considerazione le peculiarità del reato associativo e delle motivazioni psicologiche che determinano l'adesione e la partecipazione al sodalizio che deve rapportarsi alla vita ed alla dinamicità del sodalizio stesso, avendo il TE agito al fine di prendere il potere su Vibo Valentia, prima con i Lo AN e poi con i VO.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., art. 25, comma 2 Cost., art. 1 1. 689/81, art. 2 comma 58 e segg. della 1. 92/2012 in relazione all'art. 12 e segg. I. 15 marzo 1991, n. 82. Lamenta il ricorrente che la revoca delle indennità di disoccupazione, dell'assegno sociale, della pensione sociale e della pensione per invalidità civili non doveva essere applicata a chi, come il ricorrente, ha intrapreso una collaborazione con la giustizia e riconosciuta l'attenuante speciale di cui all'art. 416 bis.1, comma 3 cod. pen.
5. In data 9 dicembre 2025 l'Avv. MANFREDO FIORMONTI presentava richiesta di trattazione orale per il ricorrente VO.
6. In data 9 dicembre 2025 l'Avv. MAURIZIO GIANNONE presentava richiesta di trattazione orale per il ricorrente TE.
7. Con nota depositata in data 11 febbraio 2026, l'Avv. ALFONSINA TIZIANA BARILLARO e l'Avv. MAURIZIO GIANNONE depositavano copia della sentenza emessa in data 28 maggio 2009 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro cd. "Uova del Drago" e copia della sentenza emessa in data 17 novembre 2021 dalla Corte di assise di appello di Catanzaro.
8. Con memoria depositata in data 12 febbraio 2026, l'Avv. MAURIZIO GIANNONE e l'avv. ALFONSINA TIZIANA BARILLARO depositavano due motivi nuovi;
il primo, sulla manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 238 bis e 649 cod. proc. pen. richiamando sul punto le motivazioni della sentenza della Sez. 6, n. 32057/2025 (Rv. 28863301); il secondo, sulla erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. in tema di concorso morale, richiamando sul punto le motivazioni della sentenza della Sez. 1, n. 30364 del 23/06/2025, dep. 05/09/2025 e delle precedenti conformi.
9. Con requisitoria orale, il Sostituto Procuratore generale, MA PATARNELLO, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del VI e per il rigetto del ricorso del TE.
10. L'Avv. MANFREDO FIORMONTI per il ricorrente TE ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
l'Avv. MAURIZIO GIANNONE per il ricorrente VO ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
l'Avv. ALFONSINA TIZIANA BARILLARO per il ricorrente VO ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da RE TE è infondato.
2. Quanto al primo motivo, il ricorrente si duole dell'omesso riconoscimento da parte della Corte di assise di appello del vincolo della continuazione pur in presenza dell'unitarietà del disegno criminoso tra i reati di cui alla sentenza n. 373/2010 emessa in data 3 maggio 2010 dalla Corte di appello di Catanzaro ed il reato di omicidio ai danni di NI TO, non avendo la sentenza impugnata tenuto conto del profilo volitivo del ricorrente, posto che la tesi -recepita in sentenza è imperniata su una visione meramente oggettiva ed organizzativa e non tiene conto delle motivazioni psicologiche che determinarono il TE ad aderire e partecipare al sodalizio criminale prima dei Lo AN e poi dei VO.
3. Va premesso che, in tema di continuazione, il Giudice della cognizione, indipendentemente dalla natura delle violazioni e dalla loro distanza spazio- temporale, che possono solo rappresentare indici in tal senso rivelatori, deve verificare se gli illeciti commessi siano ragionevolmente frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, [...], Rv. 259094). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, specie a fronte di uno stile delinquenziale radicato, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, [...], Rv.
264294).
Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali e condizioni soggettive, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità solo ove il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione completa e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, [...], Rv. 187740).
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4. Nel caso di specie, la Corte di assise di appello ha motivato il diniego con motivazione completa e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto, in particolare definendo l'omicidio TO come una delle "circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione" proprio perché commesso al fine del passaggio ad altra fazione 'ndranghetistica", come tale non prevista e non prevedibile dal TE al momento dell'adesione alla consorteria dei Lo AN (v. pag. 90 della sentenza impugnata). Il ricorrente, dunque, confonde le peculiarità del reato associativo e delle motivazioni psicologiche che determinano l'adesione e la partecipazione al sodalizio (anche diverso), che si identificano come i cd. motivi dell'agire, con il concetto di "medesimo disegno criminoso".
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Ed invero va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire ove rinvenuti la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali da parte del soggetto agente, si da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862). Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato. La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è per natura -indiziaria, atteso che, trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico, lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita. Tra questi, è pacifico il rilievo che rivestono aspetti come la contiguità temporale, le modalità realizzative dei fatti, la omogeneità delle violazioni. Quanto alla unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, invece, se la nozione di continuazione non può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno", porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data
la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa;
nel caso di specie, il ricorrente non ha provato la sussistenza di una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine, deducendo argomentazioni che esulano anche dalla previsione almeno in linea generale e che non consentono di rinvenire trai reati menzionati nel ricorso mezzi per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico.
5. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
5.1. Va premesso che l'applicazione della sanzione accessoria della revoca delle prestazioni assistenziali, ex art. 2, comma 58, legge 28 giugno 2012, n. 92, nei confronti dei condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione non è consentita, per effetto della sentenza n. 137 del 2021 della Corte costituzionale, nel caso in cui vengano a mancare i mezzi necessari per vivere. La Consulta è infatti pervenuta alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui - richiamando il comma 58, primo periodo prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere. Per effetto dell'art. 27 della 2 legge n. 87 del 1953, negli stessi limiti, ha dichiarato incostituzionale anche la disposizione del comma 58 del medesimo articolo, ove si prevede, a regime, la revoca delle ricordate prestazioni assistenziali con la sentenza di condanna per i reati previsti dalla stessa disposizione. Secondo il giudice delle leggi, l'art. 38, comma 1, Cost. riconosce ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, configurando così un dovere di solidarietà economica e sociale in capo allo Stato e alla comunità complessivamente intesa, la cui attivazione prescinde da requisiti di meritevolezza del beneficiario e da prestazioni rese in favore dello Stato e si basa sullo stato di bisogno. Il comma 2, invece, anch'esso ispirato a criteri di solidarietà sociale, ma con speciale riguardo ai lavoratori, impone che, in caso di eventi incidenti negativamente sulla loro attività lavorativa, siano ad essi assicurate provvidenze atte a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita. Pur dovendosi riconoscere al legislatore la possibilità di articolare la disciplina delle misure assistenziali, al tempo stesso la ragionevolezza delle previsioni limitative non può spingersi sino ad escludere quelle prestazioni che siano indispensabili per una vita dignitosa, come la pensione d'inabilità civile, diretta al sostentamento della persona, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili e alla tutela di bisogni primari della persona, oppure come l'indennità di disoccupazione o quella di accompagnamento, nonché la pensione
per i ciechi o per i sordi. Pertanto, la revoca dei trattamenti assistenziali di cui all'art. 2, comma 58, legge n. 92 del 2012 «può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell'istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza». Inoltre, per la Corte costituzionale, «lo "statuto d'indegnità" definito dal legislatore pone in pericolo, in tal modo, la stessa sopravvivenza dignitosa del condannato, privandolo del minimo vitale, in violazione dei principi costituzionali (artt. 2, 3 e 38 Cost.), su cui si fonda il diritto all'assistenza. È pur vero che i condannati per i reati di cui all'art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012 hanno gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile. Tuttavia, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere. Ciò non accade qualora la revoca riguardi il condannato ammesso a scontare la pena in regime alternativo al carcere, che deve quindi sopportare le spese per il proprio mantenimento, le quali, ove egli sia privo di mezzi adeguati, potrebbero essere garantite solo dalle ricordate provvidenze pubbliche... Proprio tale diversità di effetti della revoca delle prestazioni sociali su chi si trova in stato di detenzione domiciliare (o in altra forma alternativa di espiazione della pena) rispetto a chi è detenuto in carcere determina una violazione anche dell'art. 3 Cost., trattando allo stesso modo situazioni soggettive del tutto differenti», con la conseguente violazione del principio di 3 ragionevolezza, perché l'ordinamento reputa un soggetto meritevole di accedere a forme alternative di detenzione, ma lo priva poi dei mezzi per vivere, ottenibili, in virtù dello stato di bisogno, solo dalle prestazioni assistenziali (Sez. 1, n. 41364 del 25/05/2023 (dep. 11/10/2023) Rv. 285392-01).
5.2. La Corte di assise di appello, nel confermare le pene accessorie statuite dal Giudice di primo grado, ha fatto buon governo di tali principi. Se, invero, come sopra è stato riportato, la revoca dei trattamenti assistenziali di cui all'art. 2, comma 58, legge n. 92 del 2012 «può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell'istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza», il TE non incorre in tale rischio atteso quanto descritto nel ricorso, ove si legge: "...lo stesso al momento delle assunzioni degli impegni di cui all'art. 12, let. e) della legge n. 82/1991 ha dovuto specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, e le altre utilità, versare il denaro frutto di attività illecite" (v. pag. 9 e pag. 10 ricorso). Nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto alcunché da cui si evinca che lo stesso versi in condizioni di indigenza per inabilità allo svolgimento di una
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attività remunerativa, ciò prescindendosi da precorse qualità e situazioni personali e da servizi resi allo Stato. Del tutto inconferente poi l'argomento relativo al riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 416 bis.1, comma 3, cod. pen. al TE quale elemento che impedirebbe anche di revocare l'indennità di disoccupazione, dell'assegno sociale, della pensione sociale e della pensione di invalidità civili, attesa la diversa ratio posta a fondamento della suddetta attenuante, quale strumento efficace alla lotta alla criminalità organizzata.
6. Il ricorso proposto da LA VO è fondato nei limiti che seguono.
7. La sentenza impugnata ha deciso sull'appello avverso la sentenza emessa in data 20 luglio 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro con la quale, in rito abbreviato, VO LA e UN NC TO venivano dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 112, comma 1, n. 2, 575, 577, comma 1, nn. 3) e 4), in relazione all'art. 61 comma 1, n.1 e 416 bis cod. pen. (già art. 7, d.l. n. 152/91, conv. in I. n. 203/1991) ai danni di NI TO, condannando entrambi alla pena di anni trenta di reclusione.
7.1. Il primo motivo è infondato.
7.1.1. La motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'art. 112, comma 1 n. 2 cod. pen. non si fonda sulle poche righe richiamate dal ricorrente, bensi sulle concordi dichiarazioni di TE RE, BI e UN (v. pag. 87 della motivazione), avendo dedicato ampio spazio alla analisi ed alla comparazione delle dichiarazioni rese dai tre collaboratori di giustizia (v. pag. 25 e segg. della motivazione della sentenza impugnata).
7.2. Il secondo ed il quarto motivo del ricorso, congiuntamente trattati per medesimezza dell'oggetto, sono fondati. La Corte di assise di appello ha accertato la partecipazione di VO LA al clan VO osservando che "...le conclusioni della suddetta sentenza, resa circa quindici anni fa, non possono essere condivise da questa Corte, chiamata a giudicare, in via diretta del differente delitto di omicidio ai danni di LS NI e, in via incidentale, dell'appartenenza di OT LA all'associazione a delinquere dei OT..." (v. pag. 83 della sentenza). Ritiene il Collegio che, a prescindere dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, la motivazione non si confronti con la assenza di elementi di prova relativi alla intraneità di VO LA al medesimo sodalizio riferibile al padre NZ prima ed ai fratelli NI e PA poi, quale elemento che aveva condotto, nella sentenza cd. "Uova del Drago" del 28 maggio 2009, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro ad assolvere VO LA proprio dalla appartenenza a tale sodalizio criminale.
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7.3. Il terzo ed il quinto motivo, congiuntamente trattati in quanto relativi al mandato omicidiario, sono fondati. Ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata abbia omesso di approfondire il tema della cronologia del mandato omicidiario, attesa la difformità delle dichiarazioni rese dal tre collaboratori di giustizia proprio sulla presenza di LA VO agli incontri nel corso dei quali fu conferito il mandato.
8. La sentenza impugnata ed emessa nei confronti di VO LA va, dunque, annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di VO LA con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro. Rigetta il ricorso di TE RE e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 5 marzo 2026
Il Consigliere estensore AN RI VO
Presidente
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione RE TA in Cancelleria oggi Roma, li. 20 MAG. 2026 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARDIZIARIO Maringuid