Sentenza 30 giugno 2009
Massime • 1
In tema di diritto d'autore, relativamente ai reati di detenzione per la vendita di supporti privi del contrassegno Siae, l'inopponibilità nei confronti dei privati dell'obbligo di apposizione del predetto contrassegno quale effetto dalla mancata comunicazione alla Commissione dell'Unione Europea di tale "regola tecnica" in adempimento della direttiva europea 83/189/CE, comporta l'assoluzione del soggetto agente con la formula " il fatto non è previsto dalla legge come reato".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/06/2009, n. 30493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30493 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 30/06/2009
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 3155
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 12684/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G. presso la Corte d'appello di Firenze;
nei confronti di:
T.S., nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Firenze, in data 9/11/2006;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dr. MARTUSCIELLO Vittorio, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 9/11/2006 il Tribunale per i minorenni di Firenze dichiarava non doversi procedere nei confronti di T. S., in ordine ai reati di cui all'art. 171 ter, comma 1, lett. d), LDA e art. 648 c.p. perché il fatto non costituisce reato per difetto dell'elemento soggettivo, dovuto ad ignoranza inevitabile della legge penale.
Avverso tale sentenza propone ricorso il P.G. presso la Corte d'Appello di Firenze, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce violazione di legge in relazione all'art. 171 ter LDA e art. 648 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Prima di affrontare i motivi dell'atto di ricorso, necessita prendere in esame la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (8 novembre 2007, Schwibbert, C 20/05), resa ai sensi dell'art. 234 del Trattato CEE, e la sua interferenza con la fattispecie di reato per cui si procede.
La sentenza ha per oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di un imputato che doveva rispondere del reato previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c) - prima della modifica apportata con la L. n. 248 del 2000 - per avere commercializzato CD (riproducenti opere di pittori) privi del contrassegno Siae;
la questione concerneva la compatibilità della normativa nazionale sul tale marchio con la direttiva europea 28 marzo 1983, 83/189/CEE la quale aveva istituito nel diritto comunitario una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
La Corte di Giustizia ha stabilito che le disposizioni nazionali che prevedono la necessità di apporre il contrassegno Siae sui compact disc contenenti riproduzioni di opere di arte figurativa, in vista della loro commercializzazione nel territorio dello Stato, costituiscono regole tecniche che, qualora non siano state notificate alla Commissione delle Comunità Europee, non possono produrre effetti nei confronti dei privati e devono essere disapplicate dal giudice interno.
La Corte ha precisato che lo stabilire il momento in cui l'obbligo di apposizione è stato introdotto nella normativa italiana appartiene alla competenza del giudice nazionale.
Di conseguenza, spetta a questa Corte dare risposta ai quesiti sopra prospettati sui rapporti cronologici tra normativa statale e direttiva CEE e sulla effettuazione della notifica della regola tecnica alla Commissione delle Comunità europee.
Non v'è dubbio che per i supporti non cartacei, l'obbligo di apposizione è posteriore alla istituzione, in virtù della direttiva 83/189, della procedura di informazione: in ogni caso, un dovere di nuova notifica conseguiva, a norma dell'art. 8 della direttiva 98/34, alla modifica apportata al progetto di regola tecnica ed alla inclusione di inediti supporti nello ambito dello obbligo originario di apposizione del contrassegno.
Inoltre risulta, dalle stesse difese della Siae nella causa avanti la Corte di Giustizia, che nessuna notifica è stata effettuata a sensi della direttiva 83/189.
Pertanto, si deve rilevare che - per i supporti non cartacei - si sono verificate le due condizioni che, secondo i Giudici di Lussemburgo, rendono inopponibile ai privati l'obbligo del contrassegno Siae.
Questo Collegio deve attenersi alla conclusione vincolante resa dalla Corte di Giustizia che ha il ruolo di qualificato interprete del diritto comunitario di cui definisce autoritariamente il significato con la conseguenza che una sentenza interpretativa di una norma si incorpora nella stessa e ne integra il precetto con immediata efficacia (v. per tutte sentenze Corte Cost. 13/1985, 389/1989, 168/1991); a sensi dell'art. 164 del Trattato CE l'interpretazione del diritto comunitario della Corte di Giustizia ha efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri anche ultra partes.
Da tale impostazione, deriva l'obbligo del Giudice italiano di applicazione, in luogo delle norme nazionali configgenti, delle norme comunitarie così come interpretate nelle sentenze della Corte di Giustizia a seguito di rinvio pregiudiziale o all'esito di una procedura di infrazione.
La norma interna in contrasto con quella comunitaria non viene caducata e serba il suo valore (fino a quando non è abrogata o modificata), ma "il giudice nazionale, incaricato di applicare nell'ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto comunitario, ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza di propria iniziativa qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza dovere chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale" (sentenza Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal, C 106/77). Il principio di prevalenza e la diretta efficacia del diritto comunitario comportano come ineludibile conseguenza che i precetti penali, per i quali vige il principio di riserva di legge statale, siano influenzagli, pur indirettamente, dalla normativa sovranazionale con funzione mitigatrice nel senso che questa non può creare nuove ipotesi di reato o aggravare la responsabilità di un soggetto, ma può restringere l'ambito del penalmente rilevante e introdurre nuove cause di giustificazione;
ad esempio, non può essere addebitabile ad un agente un comportamento conforme alle prescrizioni comunitarie o negato un diritto di libertà sancito dai trattati.
Questa ricaduta della norma comunitaria sul precetto penale si è verificata nella ipotesi che ci occupa ove l'aspetto che rileva è quello degli effetti derivanti dalla violazione dell'obbligo di notifica.
In esito alla decisione della Corte di Lussemburgo, il giudice nazionale deve disapplicare la previsione interna che - indipendentemente dalla verifica della correttezza della procedura di notificazione - sanziona le condotte di omessa apposizione e falsificazione che marchio Siae sui supporti in vista della loro commercializzazione.
In tale modo, viene vanificata la rilevanza penale di tutte le fattispecie di reato che includono come elemento costitutivo della condotta tipica il contrassegno Siae.
Ritiene il Collegio che le conclusioni della Corte di Giustizia incidano su tutte le disposizioni normative che, successivamente alla entrata in vigore della direttiva 83/98 CEE, hanno introdotto la necessità del timbro Siae per le varie tipologie di supporti. Sul punto, si deve osservare come la decisione in esame sia limitata allo oggetto della causa principale (detenzione di CD contenenti opere di arti figurative), ma il Collegio ritiene che le conclusioni debbano applicarsi a tutte le ipotesi di disposizioni normative che hanno introdotto la necessità del timbro Siae ai nuovi tipi di supporto.
Anche in questi casi, è riscontrabile un vizio di adozione delle norme tecniche, per la mancanza della procedura di informazione, e sono di attualità le argomentazioni della Corte di Giustizia. Esse debbono coerentemente estendersi a tutte le norme della legge sul diritto di autore che sanzionano penalmente la carenza del contrassegno Siae sui supporti non cartacei.
Necessita ora stabilire in concreto entro quali limiti la sentenza della Corte di Giustizia possa influire sulla assoggettabilità a sanzione penale delle ipotesi di reato disciplinate dalla legge sul diritto di autore;
le fattispecie della L. n. 633 del 1941 che puniscono la immissione sul mercato di supporti privi del necessario contrassegno Siae sono l'art. 171 bis, commi 1 e 2, art. 171 ter, comma 1, lett. d (lett. c prima della novazione introdotta con la L. n. 248 del 2000). Nel caso in cui la condotta contestata riguardi esclusivamente l'apposizione del marchio Siae, la disapplicazione della norma nazionale, incompatibile con quella comunitaria, comporta che il fatto addebitato allo imputato non è più punibile. (Cass. Sez. 3^, Sentenza n. 13813 del 2008). Di conseguenza, in tema di diritto d'autore, relativamente ai reati di detenzione per la vendita di supporti privi del contrassegno Siae, l'inopponibilità nei confronti dei privati dell'obbligo di apposizione del predetto contrassegno quale effetto dalla mancata comunicazione alla Commissione dell'Unione Europea di tale "regola tecnica" in adempimento della direttiva europea 83/179/CE, comporta l'assoluzione del soggetto agente con la formula "il fatto non è previsto dalla legge come reato". (Cass. Sez. 3^, Sentenza n. 34553 del 24/06/2008 Ud. (dep. 03/09/2008) Rv. 240791). Nel caso di specie la non punibilità del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. d), trattandosi di reato presupposto,
travolge anche il reato di ricettazione che ha ad oggetto la ricezione del CD e DVD privi del timbro SIAE.
Dovendosi, pertanto, escludere la punibilità dell'imputato, per entrambi i reati a lui contestati, restano assorbite le questioni sollevate con il ricorso, inerenti alla sussistenza dell'elemento soggettivo in testa all'agente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Manda alla Cancelleria perché, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dell'imputato, a norma del D.lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2009