CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
Massime • 1
In tema di esecuzione, l'applicazione della sanzione accessoria della revoca delle prestazioni assistenziali, ex art. 2, comma 58, legge 28 giugno 2012, n. 92, nei confronti dei condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione non è consentita, per effetto della sentenza n. 137 del 2021 della Corte costituzionale, nel caso in cui vengano a mancare i mezzi necessari per vivere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2023, n. 41364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41364 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
41364-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1967/2023 MONICA BONI - Presidente - -CC 25/05/2023 GIUSEPPE SANTALUCIA R.G.N. 2570/2023 MICAELA SERENA CURAMI Relatore EL VA LA CA RE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/12/2022 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette le conclusioni del PG, TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 9 dicembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, in qualità di Giudice dell'esecuzione, disponeva, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la correzione della sentenza pronunciata dallo stesso giudice in data 11 giugno 2014 nei confronti di CE GI, condannato (anche) per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., aggiungendo la sanzione accessoria della revoca di prestazioni assistenziali, di cui all'art. 2, comma 58 legge n. 92/2012. 2. Ha proposto ricorso per cassazione CE GI, attraverso il difensore avv. Flavio Sinatra, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 comma 3, 130, 445 comma 1 cod. proc. pen. e 2 comma 58 legge 92 del 2012; dopo aver premesso che questa Corte di legittimità, con sentenza n. 39821 del 14/07/2022, ha già annullato senza rinvio analoga ordinanza emessa in data 21 gennaio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta nei confronti del medesimo ricorrente, il Giovane censura l'impugnata ordinanza in quanto emessa senza la necessaria istanza della parte, e senza considerare la declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 137/2021 della Corte costituzionale, oltreché in violazione del principio di diritto stabilito da questa Corte nella citata sentenza.
3. Il Sostituto Procuratore generale, dott. Tomaso Epidendio, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Va premesso che l'esame del fascicolo ha consentito di rinvenire in atti la richiesta di correzione di errore materiale formulata dal Pubblico Ministero in data 11/10/2022. 2. Cionondimeno, coglie nel segno la doglianza difensiva attinente la mancata analisi, da parte del Giudice dell'esecuzione, della pronuncia n. 137/2021 della Corte costituzionale. La Consulta è infatti pervenuta alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui richiamando il comma 58, primo periodo - prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere. Per effetto dell'art. 27 della 2 legge n. 87 del 1953, negli stessi limiti, ha dichiarato incostituzionale anche la disposizione del comma 58 del medesimo articolo, ove si prevede, a regime, la revoca delle ricordate prestazioni assistenziali con la sentenza di condanna per i reati previsti dalla stessa disposizione. Secondo il giudice delle leggi, l'art. 38, comma 1, Cost. riconosce ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, configurando così un dovere di solidarietà economica e sociale in capo allo Stato e alla comunità complessivamente intesa, la cui attivazione prescinde da requisiti di meritevolezza del beneficiario e da prestazioni rese in favore dello Stato e si basa sullo stato di bisogno. Il comma 2, invece, anch'esso ispirato a criteri di solidarietà sociale, ma con speciale riguardo ai lavoratori, impone che in caso di eventi incidenti negativamente sulla loro attività lavorativa, siano ad essi assicurate provvidenze atte a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita. Pur dovendosi riconoscere al legislatore la possibilità di articolare la disciplina delle misure assistenziali, al tempo stesso la ragionevolezza delle previsioni limitative non può spingersi sino ad escludere quelle prestazioni che siano indispensabili per una vita dignitosa, come la pensione d'inabilità civile, diretta al sostentamento della persona, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili e alla tutela di bisogni primari della persona, oppure come l'indennità di disoccupazione o quella di accompagnamento, nonché la pensione per i ciechi o per i sordi. Pertanto, la revoca dei trattamenti assistenziali di cui all'art. 2, comma 58, legge n. 92 del 2012 «può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell'istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza». Inoltre, per la Corte costituzionale, «Lo "statuto d 'indegnità" definito dal legislatore pone in pericolo, in tal modo, la stessa sopravvivenza dignitosa del condannato, privandolo del minimo vitale, in violazione dei principi costituzionali (artt. 2, 3 e 38 Cost.), su cui si fonda il diritto all'assistenza. È pur vero che i condannati per i reati di cui all'art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012 hanno gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile. Tuttavia, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere. Ciò non accade qualora la revoca riguardi il condannato ammesso a scontare la pena in regime alternativo al carcere, che deve quindi sopportare le spese per il proprio mantenimento, le quali, ove egli sia privo di mezzi adeguati, potrebbero essere garantite solo dalle ricordate provvidenze pubbliche... Proprio tale diversità di effetti della revoca delle prestazioni sociali su chi si trova in stato di detenzione domiciliare (o in altra forma alternativa di espiazione della pena) rispetto a chi è detenuto in carcere determina una violazione anche dell'art. 3 Cost., trattando allo stesso modo situazioni soggettive del tutto differenti», con la conseguente violazione del principio di 3 We ragionevolezza, perché l'ordinamento reputa un soggetto meritevole di accedere a forme alternative di detenzione, ma lo priva poi dei mezzi per vivere, ottenibili, in virtù dello stato di bisogno, solo dalle prestazioni assistenziali.
3. Ebbene, il Giudice dell'esecuzione, con l'impugnata ordinanza ha motivato in maniera inadeguata omettendo di confrontarsi con il mutato quadro legislativo conseguente alla citata pronuncia della Corte Costituzionale: nulla in particolare emerge dal provvedimento, né risulta altrimenti evincibile dall'esame del fascicolo, in ordine alle modalità di espiazione della pena da parte del Giovane.
4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta, che dovrà procedere a nuovo esame, tenendo conto dei superiori rilievi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al al G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta. Così deciso il 25/05/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente IC NI MI SE UR CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi Roma, li 11/10/223 IL FUNZIONARIO STUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO NA Ga gni 4
lette le conclusioni del PG, TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 9 dicembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, in qualità di Giudice dell'esecuzione, disponeva, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la correzione della sentenza pronunciata dallo stesso giudice in data 11 giugno 2014 nei confronti di CE GI, condannato (anche) per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., aggiungendo la sanzione accessoria della revoca di prestazioni assistenziali, di cui all'art. 2, comma 58 legge n. 92/2012. 2. Ha proposto ricorso per cassazione CE GI, attraverso il difensore avv. Flavio Sinatra, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 comma 3, 130, 445 comma 1 cod. proc. pen. e 2 comma 58 legge 92 del 2012; dopo aver premesso che questa Corte di legittimità, con sentenza n. 39821 del 14/07/2022, ha già annullato senza rinvio analoga ordinanza emessa in data 21 gennaio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta nei confronti del medesimo ricorrente, il Giovane censura l'impugnata ordinanza in quanto emessa senza la necessaria istanza della parte, e senza considerare la declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 137/2021 della Corte costituzionale, oltreché in violazione del principio di diritto stabilito da questa Corte nella citata sentenza.
3. Il Sostituto Procuratore generale, dott. Tomaso Epidendio, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Va premesso che l'esame del fascicolo ha consentito di rinvenire in atti la richiesta di correzione di errore materiale formulata dal Pubblico Ministero in data 11/10/2022. 2. Cionondimeno, coglie nel segno la doglianza difensiva attinente la mancata analisi, da parte del Giudice dell'esecuzione, della pronuncia n. 137/2021 della Corte costituzionale. La Consulta è infatti pervenuta alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui richiamando il comma 58, primo periodo - prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere. Per effetto dell'art. 27 della 2 legge n. 87 del 1953, negli stessi limiti, ha dichiarato incostituzionale anche la disposizione del comma 58 del medesimo articolo, ove si prevede, a regime, la revoca delle ricordate prestazioni assistenziali con la sentenza di condanna per i reati previsti dalla stessa disposizione. Secondo il giudice delle leggi, l'art. 38, comma 1, Cost. riconosce ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, configurando così un dovere di solidarietà economica e sociale in capo allo Stato e alla comunità complessivamente intesa, la cui attivazione prescinde da requisiti di meritevolezza del beneficiario e da prestazioni rese in favore dello Stato e si basa sullo stato di bisogno. Il comma 2, invece, anch'esso ispirato a criteri di solidarietà sociale, ma con speciale riguardo ai lavoratori, impone che in caso di eventi incidenti negativamente sulla loro attività lavorativa, siano ad essi assicurate provvidenze atte a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita. Pur dovendosi riconoscere al legislatore la possibilità di articolare la disciplina delle misure assistenziali, al tempo stesso la ragionevolezza delle previsioni limitative non può spingersi sino ad escludere quelle prestazioni che siano indispensabili per una vita dignitosa, come la pensione d'inabilità civile, diretta al sostentamento della persona, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili e alla tutela di bisogni primari della persona, oppure come l'indennità di disoccupazione o quella di accompagnamento, nonché la pensione per i ciechi o per i sordi. Pertanto, la revoca dei trattamenti assistenziali di cui all'art. 2, comma 58, legge n. 92 del 2012 «può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell'istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza». Inoltre, per la Corte costituzionale, «Lo "statuto d 'indegnità" definito dal legislatore pone in pericolo, in tal modo, la stessa sopravvivenza dignitosa del condannato, privandolo del minimo vitale, in violazione dei principi costituzionali (artt. 2, 3 e 38 Cost.), su cui si fonda il diritto all'assistenza. È pur vero che i condannati per i reati di cui all'art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012 hanno gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile. Tuttavia, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere. Ciò non accade qualora la revoca riguardi il condannato ammesso a scontare la pena in regime alternativo al carcere, che deve quindi sopportare le spese per il proprio mantenimento, le quali, ove egli sia privo di mezzi adeguati, potrebbero essere garantite solo dalle ricordate provvidenze pubbliche... Proprio tale diversità di effetti della revoca delle prestazioni sociali su chi si trova in stato di detenzione domiciliare (o in altra forma alternativa di espiazione della pena) rispetto a chi è detenuto in carcere determina una violazione anche dell'art. 3 Cost., trattando allo stesso modo situazioni soggettive del tutto differenti», con la conseguente violazione del principio di 3 We ragionevolezza, perché l'ordinamento reputa un soggetto meritevole di accedere a forme alternative di detenzione, ma lo priva poi dei mezzi per vivere, ottenibili, in virtù dello stato di bisogno, solo dalle prestazioni assistenziali.
3. Ebbene, il Giudice dell'esecuzione, con l'impugnata ordinanza ha motivato in maniera inadeguata omettendo di confrontarsi con il mutato quadro legislativo conseguente alla citata pronuncia della Corte Costituzionale: nulla in particolare emerge dal provvedimento, né risulta altrimenti evincibile dall'esame del fascicolo, in ordine alle modalità di espiazione della pena da parte del Giovane.
4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta, che dovrà procedere a nuovo esame, tenendo conto dei superiori rilievi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al al G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta. Così deciso il 25/05/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente IC NI MI SE UR CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi Roma, li 11/10/223 IL FUNZIONARIO STUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO NA Ga gni 4