Sentenza 3 dicembre 2003
Massime • 1
Anche in caso di applicazione della pena su richiesta, la reclusione non può avere durata inferiore al limite minimo di quindici giorni, fissato dall'art. 23 cod. pen., di talchè va considerata illegittima la sentenza che recepisca la pattuizione di una pena ridotta oltre il limite indicato in applicazione della diminuente di cui all'art. 444 cod. proc. pen.
Commentari • 4
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Sezioni Unite Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto «la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e ss., 65 e 71 c.p. e ss., oppure i limiti edittali previsti, per le singole fattispecie di reato, dalle norme incriminatrici che si assumono violate, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge». Cassazione penale sez. un., 14/07/2022, (ud. 14/07/2022, dep. 12/01/2023), n.877 …
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Ciro S. (imputato di furto pluriaggravato commesso in Trieste il 12 febbraio 2019), ritenuta la continuazione con i reati separatamente giudicati dal Tribunale di Cremona con sentenza del 6 luglio 2020 (irrevocabile dal 22 luglio 2020), la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro seicento di multa, così determinata: - pena-base: anni cinque e mesi tre di reclusione ed euro seicento di multa, "per il reato di furto nella ipotesi aggravata"; - "riconosciute le attenuanti generiche con la contestata recidiva in ragione della ammissione dei fatti …
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In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. (Annullamento senza rinvio) (Normativa di riferimento: Cost. art. 25; Cod. pen. art. 2) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione Con sentenza deliberata il 28/06/2017, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata a norma dell'art. 447 cod. proc. pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato applicava a F. P. la pena concordata con il pubblico ministero di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2003, n. 4917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4917 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 03/12/2003
1. Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1615
3. Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 03981/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Sezione di SASSARI della Corte d'appello di CAGLIARI;
avverso la sentenza 3/1/2000 del Tribunale di SASSARI;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. DE SANDRO ANNA MARIA che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
OSSERVA
- Con sentenza ex art. 444 C.P.P., in data 3/1/2000, il GIP (giudice per le indagini preliminari) del Tribunale di Sassari applicava a MO RA NE la pena di cinque giorni di reclusione (sostituita da L. 375.000 di multa) per il reato di cui all'art. 340 C.P. (perché, in qualità di titolare di servizio taxi, rifiutava di accompagnare due turisti appena arrivati all'aeroporto di Alghero- Fertilia, turbando la regolarità del servizio il 18/8/1995). - Ricorreva per Cassazione il Procuratore Generale presso la sezione di Sassari della Corte d'appello di Cagliari, deducendo "violazione di legge", per esser stata applicata una pena in misura inferiore al minimo legale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello (Sezione di Sassari) è fondato.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (v. infatti, per tutte: Cass. 6^, sent. 35/ 9 del 1^/2/1999, P.G. in proc. Oddo), il limite minimo di quindici giorni, previsto per la reclusione dall'art. 23 c. 1^ C.P. è assoluto e perciò irriducibile, sia ai fini della pena da infliggersi in concreto sia ai fini dei calcoli intermedi;
ne' il predetto limite può essere superato, in caso di pena patteggiata, per effetto dell'applicazione della diminuente di cui all'art. 444 C.P.P.. Conseguentemente, in ossequio al condivisibile orientamento appena ricordato, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sassari per l'ulteriore corso (compreso, eventualmente, un "nuovo e legittimo patteggiamento, ex art. 444 C.P.P.").
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sassari per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004