Sentenza 17 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 0 06 64/03 gg.If Magistrati: Composta Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N. 9583/00 Consigliere 13005/00 Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere Cron.1377 Dott. Salvatore SALVAGO 262 Dott. Renato RORDORF Consigliere Rep. Ud.10/10/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASSA DI RISPARMIO DI RIETI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 100, presso l'avvocato LUIGI GUARNIERI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
SIRACUSA GIOACCHINO, CILLI PIETRO;
intimati - e sul 2° ricorso n° 13005/00 proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2002 CILLI PIETRO, 1832 VITTORIO COLONNA 32, presso l'avvocato DI NAPOLI -1- NICOLA A. che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale ·
contro
CASSA DI RISPARMIO DI RIETI SPA, SIRACUSA GIOACCHINO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 761/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 07/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica dal Consigliere Dott. Bruno udienza del 10/10/2002 SPAGNA MUSSO;
controricorrente e ricorrente udito per il l'Avvocato CESARE FUCCI, con delega, che incidentale, l'accoglimento del ricorso incidentale ed ha chiesto il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. ABBRITTI che ha concluso per Generale IE l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 28-2-1991 SA OA conveniva innanzi al Tribunale di Roma la Cassa di Risparmio di Rieti s.p.a., deducendo il mancato accredito sul suo conto corrente di due assegni bancari, non trasferibili, dell'importo complessivo di £ 275.150.000 ed il pagamento degli stessi a CI IE quale ulteriore giratario, e chiedendo, quindi la condanna di detto istituto al pagamento in suo favore del suddetto importo. Si costituiva la RI, eccependo che il SA non aveva mai effettuato alcuna operazione di versamento dei titoli in questione sul proprio conto corrente e che questi, presentatosi in data 5-10- 1990, presso gli sportelli della banca insieme al CI, al fine di ottenere il pagamento di detti titoli in contanti a favore di quest'ultimo, li fece sottoscrivere dallo stesso CI mediante girata "per conoscenza e garanzia"; aggiungeva che il CI aveva fornito copia di una dichiarazione, sottoscritta dal SA, attestante il pagamento in sue mani della somma di £ 274.000.000. Chiedeva, pertanto, la condanna del SA ex art. 96 c.p.c. ed, in subordine, dichiararsi l'obbligo di manleva da parte del CI in favore di essa banca. L'adito Tribunale, con sentenza n. 7297/96, riteneva che la RI, obbligata, per la sua scarsa diligenza, al pagamento dell'importo di £ 274.000.000 al CI, era, comunque, tenuta al versamento di £ 1.175.000 in favore del SA, in tal modo parzialmente accogliendo la domanda. A seguito dell'impugnazione proposta dal SA, notificato alla sola RI e non anche al CI, costituitasi la banca, che chiedeva, in via incidentale, affermarsi che nessuno importo era dovuto al SA, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del CI, che si costituiva, proponendo, a sua volta, impugnazione incidentale, avente ad oggetto la declaratoria che nulla era dallo stesso dovuto a nessun titolo al SA o alla RI, la Corte d'Appello di Roma con la sentenza in esame, respinto l'appello incidentale del CI, in accoglimento dell'appello principale del SA e, “per quanto di ragione", della RI, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava la Cassa di Risparmio di Rieti al pagamento in favore del SA dell'intero importo di £ 275.150.000, di cui agli assegni in questione, oltre interessi dal 5-10-1990 al saldo, condannando, altresì, il CI "a tenere indenne" la Cassa da quanto la stessa è tenuta a versare al SA. Affermava, in particolare, la Corte territoriale che “le somme portate dagli assegni emessi con la clausola di non trasferibilità e girati per l'incasso, dovevano essere accreditate sul conto corrente e grave e palese è la responsabilità della Cassa, a norma dell'art. 43 R.D. n. 1736/33, che ha pagato a mani del terzo violando il rapporto cartolare", ed, inoltre, che "il banchiere giratario per l'incasso dell'assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità deve pagare il prenditore ovvero, a sua richiesta, accreditare la somma sul suo conto corrente, essendo esclusa la possibilità di una qualsivoglia attività gestoria in sostituzione del prenditore ed in contrasto con il tenore letterale del titolo, il quale determina il soggetto e le modalità di pagamento". Ricorre per Cassazione, con tre motivi, la Cassa, cui resiste con controricorso il CI che, a sua volta, propone ricorso incidentale fondato su quattro motivi. Motivi della decisione Ricorso principale: con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 163 e 342 c.p.c., per omessa dichiarazione dell'improcedibilità dell'atto di appello per mancanza di specifici motivi di doglianza;
si aggiunge che "la colpa della Cassa già era stata affermata e dichiarata dalla sentenza di primo grado e non poteva certo costituire il motivo dell'appello". Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze documentali di causa con riferimento all'affermata inadempienza contrattuale di essa Cassa;
si aggiunge che nessuna considerazione è contenuta nella sentenza impugnata relativamente alle 26 circostanze in cui si è svolta l'operazione ed al fatto che il pagamento del controvalore degli assegni circolari a mani del CI era stata espressamente autorizzata, sia pure verbalmente, dal SA". Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 1992 c.c., e relativo difetto di motivazione, per non aver tenuto conto la Corte territoriale che detta norma prevede che il debitore, il quale senza dolo o colpa grave adempie la prestazione del possessore del titolo, è liberato anche se quest'ultimo non è il titolare del diritto;
ciò in considerazione che il sistema di identificazione costituito dalla firma per conoscenza e garanzia del presentatore viene, per costante indirizzo giurisprudenziale, considerato sufficiente. Ricorsoincidentale: con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. "in merito a capi non oggetto di domanda, con conseguente nullità della sentenza". Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 1703, 1712 e 1722 c.c., in relazione alla circostanza della dedotta irrilevanza della ricevuta in questione e per avere la Corte territoriale presa in considerazione soltanto il rapporto tra il SA e la banca, trascurando il rapporto tra il CI e quest'ultima. Con il terzo motivo si deduce, ancora, la violazione dell'art. 1180 c.c. stante l'avvenuto pagamento della banca al SA dell'importo di £ 174.319.927, seppure per il tramite del CI. Con il quarto motivo si sostiene il difetto di motivazione in ordine alla circostanza della somma “consegnata” dalla banca al CI. Preliminarmente disposta la riunione di detti ricorsi, ai sensi dell'art.335 c.p.c., deve osservarsi che entrambi meritano accoglimento per quanto dagli stessi prospettato riguardo all'addotta “carenza di motivazione su punti decisivi della controversia". La Corte territoriale, infatti, con l'impugnata decisione, afferma la responsabilità della Cassa di Risparmio di Rieti, nella vicenda in esame, ai sensi dell'art. 43 della l.n. 1736/33, senza che detta declaratoria sia "preceduta" da una completa e dettagliata esposizione dei fatti in questione;
i giudici di secondo grado non consentono, cioè, sulla base di quanto complessivamente esposto, di specificamente comprendere ciò che è effettivamente accaduto nel concreto svolgersi degli avvenimenti per cui è causa, onde poi consentire un'idonea valutazione in ordine all'effettiva sussistenza dell'inadempimento della banca. La ricostruzione, tra l'altro, dell'accaduto, nella parte “in fatto” della pronuncia, risulta, soprattutto con riferimento a punti decisivi, frutto non di un esaustivo esame delle risultanze, anche documentali, della causa, come è compito basilare dei giudici di merito di secondo grado, bensì di una mera elencazione delle sole circostanze quali addotte dall'appellante, in una prospettiva ovviamente di parte, e di una lettura a se stante della, per quanto emerge, anche confusa narrazione operata dal Tribunale. La sentenza in esame, sotto detto profilo motivazionale, risulta, in particolare, lacunosa laddove: a) non espone l'obiettiva dinamica dell'operazione bancaria in questione, presso lo sportello, da parte sia (del sia SA che del CI, con specifico riferimento al tipo di girate apposte sugli assegni, alla funzione delle stesse, ai moduli e documenti sottoscritti;
b) non precisa, indipendentemente dal rapporto contrattuale tra il SA e la Banca, se sia configurabile uguale rapporto, e di che tipo, tra lo stesso SA ed il CI e se tale rapporto, per quanto emerge per tabulas, abbia non solo giuridica rilevanza ma incida sul thema decidendum;
c) non indica, ritenendo la relativa circostanza circostanza erroneamente trascurabile, se, quale negozio attuativo o di fatto, il SA abbia eventualmente posto in essere una delegazione di pagamento, in ordine all'importo degli assegni, alla banca, in persona dell'impiegato addetto al'operazione, ed avente quale beneficiario-delegatario il CI. Tali osservazioni, inoltre, consentiranno al giudice del rinvio di valutare anche, alla stregua di quanto accaduto e di quanto processualmente accertabile, la dedotta (sia nel ricorso principale che incidentale) genericità dell'atto d'appello.
P.Q.M.
La Corte, riuniti preliminarmente i ricorsi, li accoglie per quanto di ragione;
cassa e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. In Roma, il 10-10-2002 B Il PresidenteFrom L'estensore - B CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prim Deposita ria IL CANCELLIERE 17 GEN. 20032003 Andrea Bianchi IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE serie 4 al n. Entrate di Roma 2 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle versate ....2. GEN. 2013... 71..// || IL FUNZIONARIO