Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/06/2010, n. 30595
CASS
Sentenza 22 giugno 2010

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Nel giudizio di cassazione che segue il giudizio di rinvio possono essere dichiarate, anche d'ufficio, le cause di non punibilità considerate dall'art. 129 cod. proc. pen. il cui riconoscimento non sia precluso dal concreto contenuto del precedente annullamento. (Nel caso di specie, relativo ad annullamento con rinvio avente ad oggetto il solo trattamento sanzionatorio per il reato di vendita di supporti privi di contrassegno Siae, la Corte ha ritenuto che la preclusione non riguardasse le questioni sulla rilevanza penale del fatto riferite non alla legislazione vigente al momento della decisione di annullamento, ma al successivo intervento della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee dell'8 novembre 2007 in causa Schwibbert).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/06/2010, n. 30595
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30595
    Data del deposito : 22 giugno 2010

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