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Sentenza 4 aprile 2023
Sentenza 4 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2023, n. 14259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14259 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi rispettivamente proposti da 1. ZA ED, nato ad [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Pietro Patti, di fiducia 2. CA IL, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. AT Sterlino, di fiducia 3. La LL AT, nato ad [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Antonio Impellizzeri, di fiducia avverso la sentenza n. 705/20 in data 12/07/2021 della Corte di appello di Caltanissetta, seconda sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di ZA e di CA e di rigettarsi il ricorso di La DE;
udita la discussione della difesa della parte civile, AL TE AR LI, avv. Daniela Sapone, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi, la conferma Penale Sent. Sez. 2 Num. 14259 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 13/01/2023 della sentenza impugnata e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di rappresentanza ed assistenza nel grado che si quantificano in euro 6.332 oltre accessori di legge;
udita la discussione della difesa dei ricorrenti, avv. AT Sterlino e avv. Pietro Patti, quest'ultimo comparso anche in sostituzione dell'avv. Antonio Impellizzeri, che si sono riportati ai rispettivi motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 12/07/2021, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa, in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Enna in data 06/02/2020, ritenuta - nei confronti di AT La DE - la continuazione tra i capi A (art. 416-bis, primo, terzo, quarto e quinto comma cod. pen.), B (artt. 81 cpv., 110, 629, primo e secondo comma cod. pen. in relazione all'art. 628, terzo comma n. 3 e all'art. 416-bis.1 cod. pen.), C (artt. 81 cpv., 110, 629, primo e secondo comma cod. pen. in relazione all'art. 628, terzo comma n. 3 e all'art. 416-bis.1 cod. pen.) ed i fatti già giudicati con le sentenze: -della Corte d'appello di Caltanissetta del 15/04/1999, irrevocabile il 26/05/2001; -della Corte d'appello di Caltanissetta del 03/07/2003, irrevocabile il 01/08/2003; -della Corte d'appello di Caltanissetta del 10/07/2008, irrevocabile il 18/02/2009; -della Corte d'appello di Caltanissetta del 05/07/2011, irrevocabile il 21/01/2013; a) riduceva la pena nei confronti di AT La DE in complessivi anni venticinque e mesi sei di reclusione;
b) riduceva la pena inflitta in primo grado a ED ZA, con riferimento al capo B), in anni sei di reclusione ed euro 4.000 di multa;
c) confermava la pena inflitta in primo grado a IL CA, con riferimento al capo C), in anni otto di reclusione ed euro 2.000 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di ED ZA, di IL CA e di AT La DE, sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso nell'interesse di ED ZA. Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 546, comma 1, lett. e) e 192, comma 1, cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione con travisamento della prova. Tanto i giudici di primo grado che quelli di secondo, si sono limitati a recepire acriticamente le 2 innumerevoli intercettazioni formulando un giudizio di colpevolezza unitario ed indifferenziato per tutti gli imputati, certamente errato per il ricorrente. La genesi della vicenda trae la sua origine da IU LS, procacciatore di lavori di messa in opera della fibra, che non potendo svolgere in proprio detti lavori non possedendo un'impresa, si rivolgeva al ZA, piccolo imprenditore che, a sua volta, contattava e coinvolgeva il La DE, che aveva la disponibilità dei mezzi ed il AL, in grado di assumere formalmente la titolarità dei lavori. Il ruolo del ZA è stato così quello di fare da intermediario tra soggetti inizialmente tra loro sconosciuti, recedendo dal suo compito una volta esaurito. L'interpretazione da parte dei giudici dei comportamenti del ZA è stata del tutto erronea. Secondo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 629, primo e secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 3 e 416-bis. 1 cod. pen. nonché manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione con travisamento della prova. Le azioni poste in essere dal ZA non sono idonee ad integrare gli estremi del reato di estorsione, non avendo egli mai chiesto alcunchè al AL, persona offesa dal reato. La Corte territoriale ha valutato le emergenze processuali nell'unica direzione dell'ipotesi colpevolista, limitandosi a dedurre dalle intercettazioni unicamente il riscontro della illiceità dei rapporti, senza attenzionare la circostanza dell'assoluta estraneità del ZA rispetto a tale illiceità, dimostrata dal voler effettuare un bonifico bancario: d'altra parte la predetta convinzione corrispondeva alla realtà, essendosi il ZA limitato a far conoscere tre imprenditori ed a favorire le comunicazioni tra due di essi (il LS e il La LL). Il ZA ha manifestato la propria convinzione che le somme in contestazione costituissero il corrispettivo delle prestazioni lavorative effettuate. 4. Ricorso nell'interesse di IL CA. Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 192, 530, 533 cod. proc. pen., 629, primo e secondo comma, 628, terzo comma, n. 3 e 416-bis.1, primo comma, cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione. La sentenza impugnata, con riferimento alla sussistenza del reato di estorsione, non motiva in ordine agli elementi certi ed incontrovertibili per cui - come sostenuto - all'incontro del 25/05/2017 si fosse realmente perfezionato un accordo estorsivo in danno della San ST, se è vero che, come risulta dalle intercettazioni, la persona offesa AL, discutendo con La DE, si era mostrato disponibile ad effettuare, addirittura, delle ulteriori regalie. O la prova dei rapporti tra coimputati manca, perché alcuni passaggi sono sfuggiti alle captazioni o, alla luce delle evidenze raccolte, deve necessariamente concludersi che nessun pagamento sia mai stato realmente effettuato dal AL. La stessa credibilità della persona offesa viene fortemente scalfita laddove la stessa risulta 3 A essersi determinata a denunciare solo dopo aver appreso degli arresti scattati e dall'essersi riconosciuta nelle foto riportate sul giornale che la ritraevano con gli indagati. La sentenza, poi, non si preoccupa di motivare sul contenuto di una serie di intercettazioni, richiamate ed analizzate nei motivi di appello, in cui la persona offesa modulava i propri racconti in base a chi fosse il proprio interlocutore, manifestando, in ogni caso, sempre e comunque, un certo orgoglio per le proprie capacità imprenditoriali e di contrattazione, che gli avevano consentito di ottenere un deposito in affitto al costo di 600 euro mensili, avendo, di fatto, ottenuto anche una "assicurazione" sui propri mezzi. Nelle sentenze di merito, ciò che manca è proprio il ragionamento critico necessario a dimostrare che delle condotte estorsive siano mai esistite e che, semmai delle somme di denaro fossero state pagate, che queste fossero pervenute all'odierno ricorrente e in che percentuale;
se lui le avesse trattenute per sé o fossero destinate ad altri soggetti;
chi fossero eventualmente quei soggetti;
in che modo poteva essere ripartita la somma di 600 euro tra i vari coindagati;
come e quando lo CA avrebbe percepito del denaro. Secondo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 192, 530, 533 cod. proc. pen., 629, primo e secondo comma, 628, terzo comma n. 3 e 416-bis. 1, primo comma, cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del metus. La circostanza che traspare dal contenuto dei dialoghi intercettati, in ordine alla convenienza, per il AL, di intrattenere rapporti vantaggiosi per la propria impresa, e non già perché l'imprenditore fosse taglieggiato, si ritiene faccia venir meno l'esistenza del "metus", quale coartazione psicologica tale da integrare la cd. "estorsione ambientale", ritenuta dai giudici di merito. Terzo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 7 d.l. 152/1991, oggi art. 416-bis. 1, cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione. Dalla disamina degli atti e dalla lettura delle sentenze di merito, non è emerso che il ricorrente avesse operato con il preciso intento di favorire l'associazione criminale, come del resto rilevato dalla stessa persona offesa. Nell'impugnata sentenza manca un apparato motivazionale in grado di spiegare e far comprendere quali sarebbero i dati che qualificherebbero l'elemento soggettivo in termini di dolo intenzionale e specifico, dovendosi ritenere irrilevanti le situazioni di mera accettazione della portata agevolatrice della condotta, così come quelle in cui vi sia certezza circa la verificazione di tale effetto, ma il dolo non sia indirizzato verso la produzione di una siffatta agevolazione. Mentre per il cd. "metodo mafioso" il ricorrente si riporta al secondo motivo di ricorso, in relazione alla ritenuta agevolazione dell'attività della supposta associazione, la sentenza impugnata avrebbe dovuto fornire la prova in ordine alla circostanza per cui 4 ciascuna delle condotte poste in essere fosse stata realizzata non già per "interesse personale" quanto perché si intendesse agevolare la permanenza in vita di una qualche associazione mafiosa. Quarto motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 81, secondo comma, 629, primo e secondo comma, 628, terzo comma n. 3 e 416-bis. 1, primo comma, cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione per mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altre sentenze già passate in giudicato. Nel negare il beneficio, la Corte territoriale ha omesso di dare corretta applicazione al principio di diritto secondo cui l'accertamento sulla sussistenza della continuazione consiste nella verifica, ex post, di una volontà criminosa non necessariamente esplicitata, in forma chiara e distinta, al momento del fatto, e che, pertanto, deve essere ricostruita, induttivamente, in termini di elevata probabilità o, comunque, di spiccata verosimiglianza della sua effettiva sussistenza. E' la stessa Corte territoriale a dare atto della appartenenza dello CA al medesimo gruppo criminale ed al medesimo clan territoriale, con continuità di ruolo e nella medesimezza della compagine sociale rimasta immutata nel tempo nonché del fatto che il reato in esame si inserisce nell'ambito associativo, attesa la ritenuta aggravante dell'agevolazione mafiosa. La sentenza impugnata ha omesso di considerare come, scarcerato in data 08/03/2017, lo CA avesse prontamente riallacciato i rapporti con i propri sodali pianificando, fin dall'immediatezza, la condotta delittuosa di cui al presente procedimento che, avendo conoscenza di quanto sarebbe accaduto da lì a breve, era già stata programmata, nei tratti essenziali, in quanto di immediata realizzazione non appena il AL avesse ultimato di trasferire i propri mezzi e la propria attività imprenditoriale presso il Comune di Catania. La decisione va inoltre censurata avendo la stessa adottato decisione opposta con riferimento alla posizione del coimputato La DE, pur in presenza dei medesimi aspetti. Quinto motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 114 e 99 cod. pen. nonché mancanza o mera apparenza della motivazione. Nell'escludere l'applicazione delle citate circostanze attenuanti, la Corte territoriale ha omesso di valutare il ruolo assolutamente marginale nella vicenda, la circostanza che la persona offesa non avesse mai ricevuto alcuna telefonata estorsiva, minacciosa o altro, la circostanza per cui il AL avesse incontrato l'odierno ricorrente solo due o tre volte in un periodo di otto mesi, la circostanza per cui i due soggetti avessero passeggiato a braccetto, recandosi, altresì, in altro momento, perfino al bar a consumare un aperitivo. Anche la motivazione in punto di mancata esclusione della recidiva è affetta da mera apparenza, non essendosi operato alcun 5 riferimento alla pretesa maggiore pericolosità estrinsecatasi e alle modalità dell'azione. 5. Ricorso nell'interesse di AT La DE. Primo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. S'impugna l'ordinanza del 24/02/2021 con la quale la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di riapertura del dibattimento al fine di escutere il teste FR Di IO sul capo A) ed i testi Antonino Puleo, AT Sorfaro, AT Sorbello, Paolo Pizzo, AT IN sul capo B), NF Di Prima, nonché la richiesta di confronto tra l'imputato La DE e la persona offesa AL. La prova richiesta appariva assolutamente necessaria ai fini del decidere e la Corte territoriale l'ha rigettata con argomentazioni apodittiche non potendo la stessa essere preclusa dal rito prescelto, ed essendo tali "approfondimenti istruttori" sorti in corso di causa. Secondo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 125, 192 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In relazione al capo A), la Corte territoriale si è limitata a ripercorrere le medesime argomentazioni del giudice di primo grado, senza alcuna autonoma valutazione del materiale probatorio sottoposto alla sua cognizione: trattasi di motivazione apparente che non tiene conto delle doglianze difensive. Quanto all'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. non è stato in alcun modo dimostrato che, nel periodo in imputazione, il La DE o qualunque altro sodale astrattamente facente parte del sodalizio, avesse la disponibilità di armi, non potendosi invocare astrattamente "il fatto notorio" che l'associazione criminale Cosa Nostra è convenzionalmente un'organizzazione criminale armata e che tale era stata l'associazione mafiosa oggetto delle sentenze passate in giudicato. In relazione al capo B), la sentenza impugnata, appare apodittica nella ricostruzione del ruolo assunto dal La DE all'interno della San ST. La Corte territoriale ha ritenuto il ricorrente coinvolto nel progetto estorsivo valorizzando un'intercettazione (la n. 3010 del 14/03/2017) tra il ricorrente ed ED ZA: in realtà, proprio da questa intercettazione, si ricava la veridicità di quanto riferito dal ricorrente che ha sempre sostenuto che a detto incontro il AL era presente ed era d'accordo, circostanza di contro, che quest'ultimo ha invece sempre negato. In relazione al capo C), la Corte territoriale incorre in un evidente travisamento nel mettere in correlazione il protagonismo del La DE con il furto patito dall'azienda San ST in occasione dei lavori eseguiti nel 2017 in territorio di Catania. Quanto alle ritenute aggravanti di cui ai capi B) e C), la sentenza, ancora una volta, omette di rispondere alle doglianze della difesa che aveva evidenziato come 6 l'aggravante di cui al terzo comma n. 1 dell'art. 628 cod. pen. presuppone la necessaria e simultanea presenza dei correi nel luogo ed al momento del fatto, al fine di dare sostegno ed incoraggiamento all'opera dell'autore materiale della condotta delittuosa, poiché detta aggravante non si identifica con un'ipotesi generica di concorso di persone nel reato, ma ha proprio il fine di esercitare una maggiore coazione sulla vittima, intimidita appunto dalla contestuale presenza dei correi: nella fattispecie, le condotte estorsive furono autonomamente poste in essere, con conseguente inesistenza dell'aggravante de qua. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. Prima di procedere nella trattazione dei motivi di ricorsi, ritiene il Collegio utile ricordare come il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 12110 del 19/03/2009, Campanella, Rv. 243247; Sez. 3, n. 23528 del 06/06/2006, Bonifazi, Rv. 234155). La giurisprudenza ha, inoltre, affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). E, successivamente, è stato ribadito come, ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene ne' alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca, Rv. 255542). Il sindacato demandato a questa Suprema Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha, dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. 7 Non c'è, in altri termini, come richiesto nei presenti ricorsi, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. 2. Ricorso nell'interesse di ED ZA. 2.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con la censura svolta, il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione. 2.2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo. La Corte territoriale, nel richiamare le significative evidenze processuali nei confronti del ZA (v. pagg. 60-81 della sentenza impugnata), riconosce come le stesse rendono evidente il contributo causale arrecato dal ZA alla consumazione del delitto di estorsione. In particolare, si legge nella sentenza d'appello come il ZA si sia "occupato di riscuotere dal La DE l'importo da quest'ultimo concordato, a titolo di messa a posto con PI il LS, nelle cui mano lo stesso ZA immediatamente consegnava la prima e più importante tranche del pagamento. Parimenti è ampiamente documentato - oltre che sostanzialmente incontroverso - il fatto che sempre il ZA abbia, poi, ricevuto, 8 dal La LL anche il saldo del relativo importo rendendosi, così, autore di un'ulteriore condotta che, al contempo, integra il momento conclusivo della consumazione del reato di estorsione, mentre le delineate cautele che, di volta in volta, hanno accompagnato i contatti intercorsi con il IT - incaricato dai familiari del LS di recuperare quanto gli stessi ritenevano fosse loro dovuto a seguito della messa a posto definita dal congiunto nelle more tratto in arresto - non consentono di configurare alcun dubbio ragionevole riguardo alla consapevolezza, in capo ad entrambi gli interlocutori, della provenienza delle somme anzidette. Rileva, in proposito, il sistematico mancato riferimento all'identità di quell'amico delle cui rivendicazioni economiche il IT si faceva continuamente portatore e la comune consapevolezza che il problema della loro esatta quantificazione, lungi che un avvio alla contabilità degli ipotetici comuni lavori, poteva essere risolto solo grazie al colloquio che lo stesso amico avrebbe avuto con il padre del detenuto. Depone, poi, nel medesimo senso la necessità ... che le somme richieste venissero per intero consegnate, derivante invero dalla condizione di bisogno della persona detenuta, nonché l'iniziativa assunta dal ZA allorquando lo stesso ebbe ad essere informato dal proprio emissario della presenza di poliziotti in servizio ad Enna nel momento e nel luogo in cui era stata, finalmente, effettuata la parziale consegna dell'importo dovuto, invero inequivocabilmente evocativa della comune consapevolezza circa il fatto che la condotta anzidetta costituiva un continuum di quella illecita praticata dal LS in danno del AL, tanto è vero che lo stesso ZA, saputo dal IT che quello stesso giorno avrebbe dovuto incontrarne il figlio per recapitargli il denaro ricevuto, lo invitava a soprassedere momentaneamente, onde evitare il rischio - che evidentemente entrambi avvertivano - di essere coinvolti nell'attività d'indagine di cui avevano avuto sentore in ragione della presenza, sul posto, degli operanti di polizia giudiziaria. Infine, a riprova del ruolo di riscossore della messa a posto consapevolmente rivestito da ZA ED nell'ambito della vicenda criminosa e, più in generale, del fatto che si trattava di incombenza tutt'altro che estemporanea ... si fa richiamo ai contenuti della int. prog. 2672 dell'8 ottobre 2017, allorquando il AL - conversando con la moglie all'interno dell'abitacolo dell'autovettura Kia Sportage - le faceva presente che il ZA aveva assunto ad Enna il ruolo di riscossore delle tangenti per conto di IU ("PI") CA LS, aggiungendo che, nel passato, lo stesso ZA si era anche reso protagonista di talune furbate ai danni dei mafiosi catanesi, come quando aveva simulato un furto presso la di lui abitazione al fine di trattenere per sé il denaro frutto delle tangenti che aveva preso ad Enna ...". 9 Con queste argomentate conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 3. Ricorso nell'interesse di IL CA. 3.1. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo in relazione al quale possono ribadirsi le valutazioni operate nel paragrafo 2.1. del considerato in diritto che precede. Invero, la Corte territoriale, nel richiamare le significative evidenze processuali esistenti nei confronti dello CA (v. pagg. 86-131 della sentenza impugnata), riconosce come le stesse - costituite innanzitutto dalle dichiarazioni della persona offesa (TE AR LI AL), rigorosamente riscontrate - comprovino la sussistenza del reato di estorsione di cui al capo C): il tutto a cominciare da quando, in data 09/03/2018, subito dopo l'esecuzione dell'ordinanza cautelare, il AL si presentava presso gli uffici della Questura di Enna riferendo che, in occasione degli interventi da eseguire in territorio di Catania, la messa a posto della San ST era avvenuta con l'intermediazione del La DE che aveva presentato l'imprenditore al DD il quale, a sua volta, lo aveva presentato a IL CA, indicandoglielo quale garante delle condizioni ambientali nelle quali l'impresa, regolarizzandosi con i pagamenti, avrebbe potuto operare. In particolare, si legge nella sentenza impugnata, che "... da giugno ad ottobre 2017, il pagamento del pizzo era stato effettuato a mani del La DE, mentre le mensilità di novembre e dicembre erano state saldate mediante corresponsione, direttamente al DD ed allo CA - che il AL riconosceva in fotografia - di un assegno in bianco di euro 1.400 che costituiva l'ultimo pagamento effettuato dall'imprenditore, essendosi costui successivamente rifiutato, malgrado le pressioni ricevute - e, oggettivamente, in assenza di quelle esercitate dal La DE, nelle more allontanato dal cantiere - di effettuare ulteriori pagamenti ...". Dette dichiarazioni avvenute in un momento in cui la persona offesa non poteva aver avuto accesso alle fonti probatorie, venivano confermate dal AL sia il 20/03/2018 in fase di interrogatorio avanti al pubblico ministero sia in data 12/07/2019 nel corso dell'esame testimoniale dello stesso. Sulla base degli accordi intervenuti nel maggio 2017, a cui aveva partecipato anche IL CA, a fronte di una pretesa iniziale di 1.000 euro mensili, i malviventi si erano accontentati di 700 euro mensili, nel corso del tempo ulteriormente abbassati ad euro 600, somma che il AL ha rappresentato di aver periodicamente versato nelle mani del La DE, affinchè questi la recapitasse ai suoi referenti catanesi. Erano seguiti incontri ed "avvertimenti" intimidatori che avevano ricordato al AL il suo impegno economico. 10 Ancora una volta, si è in presenza di richieste di rivalutazione in fatto senza reale confronto con le argomentazioni spese dai giudici di merito. 3.2. Manifestamente infondato sono sia il secondo che il terzo collegato motivo. Come è noto, per estorsione "ambientale" si intende quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta, Rv. 261632). La medesima giurisprudenza di legittimità riconosce che, in tema di estorsione cd. "ambientale", integra la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora, art. 416-bis.1 cod. pen.), la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e la sua appartenenza ad un clan determinato (cfr., Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115; Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, Di Caprio, Rv. 277182, secondo cui è configurabile la circostanza aggravante del metodo mafioso anche in presenza dell'utilizzo di un messaggio intimidatorio "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia). Infatti, come correttamente sottolineato già nella sentenza di primo grado, nella fase della condotta che aveva preceduto la richiesta di denaro per la messa a posto, vi erano i segni, neanche impliciti, dell'utilizzo del metodo mafioso. La richiesta iniziale degli imputati (e tra questi, dello CA) era, invero, intervenuta dopo la perpetrazione di vari reati contro il patrimonio e di danni alla società del AL. Di tali avvenimenti, gli imputati avevano mostrato di essere a conoscenza, posto che la loro pretesa nei confronti dell'imprenditore aveva come scopo la sua tutela, nel futuro, da altri avvenimenti del genere. La richiesta estorsiva era di tipo economico, per di più non una tantum ma in ragione periodica. Siffatta richiesta di corresponsione di danaro, finalizzata ad evitare ulteriori "sinistri", deve ritenersi, in diritto, espressione chiara del metodo mafioso. Si tratta della più classica delle dinamiche estorsive di tal genere: danaro in cambio di protezione. In ciò, deve rinvenirsi il riferimento degli imputati alla mafia, poiché 11 solo una organizzazione criminale potentemente radicata nel territorio e per questo capace di controllarne le vicende criminali ai danni di imprenditori e commercianti, può offrire siffatto "servizio" alle vittime, sostitutivo di quello fornito dallo Stato e che soggetti come gli imputati non avrebbero mai potuto da singoli garantire. Per di più, la sentenza di primo grado, avvalorata da quella di appello, aveva messo in luce che tale richiesta era avvenuta in un territorio di notoria alta densità mafiosa;
con ciò, mostrando di fare corretto riferimento alla giurisprudenza di legittimità indicata in premessa secondo cui, in tema di estorsione cd. "ambientale", non è necessario che la vittima conosca l'estorsore ed il clan di appartenenza del medesimo, rilevando soltanto le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose (Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175). Nella fattispecie in esame, pertanto, non può residuare dubbio sul fatto che le richieste erano direttamente permeata da contenuto intimidatorio mafioso e si configuravano, alla luce di quanto evidenziato, come una richiesta permanente di "pizzo" camuffata dalla prospettazione di un vantaggio per la vittima (la cessazione dei furti e degli altri atti intimidatori) ottenibile in cambio di danaro (il cosiddetto "contratto di protezione"). 3.3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il quarto motivo. La Corte territoriale ha ritenuto l'inesistenza di elementi atti a giustificare il convincimento che il delitto di estorsione commesso in danno del AL sia stato dallo CA programmato sin dal momento in cui costui si determinava a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984). E, del resto, ragionando diversamente, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente trattamento sanzionatorio di favore, atteso che tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430), con effetti - come condivisibilmente evidenziato dalla Corte territoriale - paradossalmente criminogeni, giacchè qualsiasi soggetto che ha finito di scontare una pena inflittagli per tale ultimo reato potrebbe, poi, stabilmente dedicarsi alla consumazione di reati appartenenti alla medesima tipologia di quelli per i quali, in origine, era stato costituito il sodalizio, confidando sulla già intervenuta espiazione della pena per "il più grave reato" e, correlativamente, sul più lieve trattamento sanzionatorio derivante dalla persistente ed indefinita applicazione dell'art. 81 cpv. 12 cod. pen. (per le valutazioni in ordine alla "differente" posizione del coimputato La DE, vedi pagg. 155-157 della sentenza impugnata). Peraltro, ove anche si accedesse a tale non condivisa impostazione, sarebbe comunque necessario che venissero acquisiti specifici elementi che consentano di ravvisare una comune cornice deliberativa, che nella specie è stata dal ricorrente sostanzialmente fondata: 1) sul dato spaziale, in sé, tuttavia, non dirimente;
2) sul ristretto arco temporale di commissione dei vari episodi, in realtà non valutabile come tale;
3) sulla commissione dei reati-fine nell'interesse o comunque in vista del consolidamento dell'immutato sodalizio mafioso, elemento anch'esso di non univoca valenza, ben potendo la relativa deliberazione criminosa essere maturata successivamente alla adesione all'associazione. 3.5. Manifestamente infondato è il quinto motivo. Le statuizioni in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 114 cod. pen., così come in ordine al riconoscimento della contestata e ritenuta recidiva sono assistite da congrua motivazione e, come tali, risultano insindacabili nella presente sede di legittimità. Si è riconosciuto che lo CA non può beneficiare delle circostanze attenuanti generiche avendo con il proprio agire (così come tutti gli altri coimputati) dimostrato ampia condivisione delle dinamiche tipicamente mafiose poste a fondamento delle pretese esercitate in danno dell'imprenditore taglieggiato, non apprezzandosi di contro alcun elemento suscettibile di positivo apprezzamento in una prospettiva di valutazione di segno differente della condotta;
parimenti negata è l'attenuante della partecipazione di minima importanza, avendo il reo assunto una posizione, per quanto defilata, capace di governare con le proprie direttive le attività criminose, beneficiandone anche dei relativi profitti. Infine, quanto alla recidiva, la sentenza impugnata ha evidenziato le innumerevoli condanne riportate dallo CA anche in tempi assai recenti per gravissimi e specifici reati aggravati ex art. 7 d.l. 152/1991, con il reiterato riconoscimento della recidiva qualificata, a comprova dell'accresciuto carisma criminale del soggetto nell'ambito dell'ambiente criminale di riferimento. 4. Ricorso nell'interesse di AT La DE. 4.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Va precisato in premessa come la consolidata giurisprudenza di legittimità riconosca che, nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto 13 a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (cfr., Sez. 2, n. 5629 del 31/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585). Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come del tutto incensurabile risulti la decisione della Corte territoriale di non dare corso alla richiesta integrazione istruttoria per difetto del presupposto della decisività, in presenza di un rito abbreviato condizionato dagli imputati alla sola audizione della persona offesa nonché degli imprenditori GI AL e RI UL. Inoltre, i giudicanti hanno escluso che le prove richieste in riassunzione potessero qualificarsi come sopravvenute "fondandosi le relative richieste sulla sola (parzialmente) differente ricostruzione storica effettuata dal La DE di vicende, a lui evidentemente ben note, sulle quali il AL aveva comunque già diffusamente riferito nella fase delle indagini preliminari ed avendo avuto, quindi, il predetto imputato ampia possibilità di valutare compiutamente l'opportunità di accedere al rito ordinario ove avesse ritenuto effettivamente conducente svolgere ulteriori approfondimenti istruttori in ragione della prospettata divergenza o, in alternativa, di condizionare ulteriormente la scelta del giudizio abbreviato esponendosi, con ciò, al rischio del rigetto dell'istanza nel caso in cui il decidente ne avesse apprezzato l'incompatibilità con le esigenze di celerità proprie del rito deflattivo". 4.2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo in relazione a tutti i profili svolti. 4.2.1. Innanzitutto, in relazione al dedotto vizio di motivazione in merito all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in relazione al capo A), evidenzia il Collegio che, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non massimata sul punto, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica), nella fattispecie, in ogni caso, si è in presenza di censura assolutamente generica, del tutto assertiva e, comunque, manifestamente infondata: e questo, alla luce dell'ampia trattazione svolta dalle due sentenze di merito (v., in particolare pagg. 142 e ss. della decisione impugnata) che possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: 1) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale;
2) entrambe le sentenze 14 adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 4.2.2. Quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., la sentenza impugnata, dopo aver ricordato che l'aggravante si estende anche a coloro che, partecipando all'associazione, non ne abbiano la diretta disponibilità o l'immediato possesso, essendo sufficiente che anche taluno soltanto dei componenti ne abbia la disponibilità e purchè le armi si intendano a disposizione dei compartecipi del gruppo, pur se le stesse non siano esattamente individuate, ma la loro disponibilità sia ragionevolmente desunta da disposte intercettazioni o da commessi fatti di sangue, ha riconosciuto come rientri nel fatto notorio non ignorabile che un'organizzazione di mafia storica, quale Cosa nostra, sia dotata di armi che utilizzi sistematicamente nei confronti di vittime ed avversari (cfr., Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010). Nella fattispecie, risulta provato "il persistente coinvolgimento dell'imputato in una famiglia criminale operativa all'interno dell'organizzazione mafiosa Cosa nostra e, precisamente nell'articolazione locale ennese, di tal che - essendo stata accertata, nelle richiamate sentenze passate in cosa giudicata, la disponibilità concreta ed anche l'uso di armi per la consumazione di gravi delitti da parte dei componenti di detto gruppo associativo - l'aggravante deve ritenersi sussistente a carico di tutti i singoli componenti del gruppo - ivi compreso il La DE - ex art. 59 cod. pen.": motivazione - questa che consente di condurre al medesimo risultato (quello del riconoscimento dell'aggravante de qua) anche sposando la diversa tesi sostenuta in giurisprudenza sull'insufficienza del cd. notorio (cfr., Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alannpi, Rv. 281811 - 02, in cui si è affermato che in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi di una "locale" di mafia storica - nella specie 'ndrangheta - quando sia riscontrata l'effettiva disponibilità delle armi e l'uso delle stesse per il conseguimento delle finalità dell'associazione, non essendo sufficiente il solo riferimento alla notoria dotazione di armi in capo al sodalizio storico). 4.2.3. Con riferimento, poi, al ruolo assunto dall'imputato all'interno della società San Vincenzo che, a detta delle difese, sarebbe stata di fatto costituita tra il AL ed il La DE, la Corte territoriale, con argomentazioni del tutto scevre da vizi logico-giuridici, ha evidenziato come: -l'imputato, per sua stessa ammissione, non avesse mai apportato a tale fantomatica società capitali ovvero versato quote di partecipazione, di cui figurava essere dipendente lautamente stipendiato;
-con riferimento al ruolo assunto nella gestione dei lavori, in alcune captazioni telefoniche, lo stesso imputato avesse sempre negato l'esistenza di un rapporto 15 societario, precisando che tutte le decisioni, ivi compresa quella sul nolo dei mezzi, erano comunque rimesse al solo AL;
-da ulteriori intercettazioni fosse emerso che il La DE, più che dell'andamento imprenditoriale, si occupasse degli aspetti inerenti ai contatti con l'universo mafioso e dei relativi pagamenti, provocando le lamentele del AL a cui era venuto il sospetto che il La DE facesse il doppio gioco, trattenendo per sé parte del denaro che lui gli consegnava per il pagamento del pizzo, atteso che solo in tal modo avrebbe potuto trovare logica spiegazione il posizionamento dell'ordigno esplosivo che lo stesso La DE sosteneva di aver rinvenuto. A fronte di dette valutazioni il ricorrente si limita ad una rilettura in fatto alternativa, che, come è noto, è assolutamente impedita in sede di legittimità. Infine, va respinta la richiesta di scrutinio in ordine alla pretesa ricorrenza e valutazione, in relazione ai capi B) e C), della circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen., in quanto l'aggravante in parola non risulta essere stata mai né contestata, né tantomeno ritenuta in fatto sia in primo che in secondo grado. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AL TE AR LI che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AL TE AR LI che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 13/01/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di ZA e di CA e di rigettarsi il ricorso di La DE;
udita la discussione della difesa della parte civile, AL TE AR LI, avv. Daniela Sapone, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi, la conferma Penale Sent. Sez. 2 Num. 14259 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 13/01/2023 della sentenza impugnata e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di rappresentanza ed assistenza nel grado che si quantificano in euro 6.332 oltre accessori di legge;
udita la discussione della difesa dei ricorrenti, avv. AT Sterlino e avv. Pietro Patti, quest'ultimo comparso anche in sostituzione dell'avv. Antonio Impellizzeri, che si sono riportati ai rispettivi motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 12/07/2021, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa, in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Enna in data 06/02/2020, ritenuta - nei confronti di AT La DE - la continuazione tra i capi A (art. 416-bis, primo, terzo, quarto e quinto comma cod. pen.), B (artt. 81 cpv., 110, 629, primo e secondo comma cod. pen. in relazione all'art. 628, terzo comma n. 3 e all'art. 416-bis.1 cod. pen.), C (artt. 81 cpv., 110, 629, primo e secondo comma cod. pen. in relazione all'art. 628, terzo comma n. 3 e all'art. 416-bis.1 cod. pen.) ed i fatti già giudicati con le sentenze: -della Corte d'appello di Caltanissetta del 15/04/1999, irrevocabile il 26/05/2001; -della Corte d'appello di Caltanissetta del 03/07/2003, irrevocabile il 01/08/2003; -della Corte d'appello di Caltanissetta del 10/07/2008, irrevocabile il 18/02/2009; -della Corte d'appello di Caltanissetta del 05/07/2011, irrevocabile il 21/01/2013; a) riduceva la pena nei confronti di AT La DE in complessivi anni venticinque e mesi sei di reclusione;
b) riduceva la pena inflitta in primo grado a ED ZA, con riferimento al capo B), in anni sei di reclusione ed euro 4.000 di multa;
c) confermava la pena inflitta in primo grado a IL CA, con riferimento al capo C), in anni otto di reclusione ed euro 2.000 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di ED ZA, di IL CA e di AT La DE, sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso nell'interesse di ED ZA. Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 546, comma 1, lett. e) e 192, comma 1, cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione con travisamento della prova. Tanto i giudici di primo grado che quelli di secondo, si sono limitati a recepire acriticamente le 2 innumerevoli intercettazioni formulando un giudizio di colpevolezza unitario ed indifferenziato per tutti gli imputati, certamente errato per il ricorrente. La genesi della vicenda trae la sua origine da IU LS, procacciatore di lavori di messa in opera della fibra, che non potendo svolgere in proprio detti lavori non possedendo un'impresa, si rivolgeva al ZA, piccolo imprenditore che, a sua volta, contattava e coinvolgeva il La DE, che aveva la disponibilità dei mezzi ed il AL, in grado di assumere formalmente la titolarità dei lavori. Il ruolo del ZA è stato così quello di fare da intermediario tra soggetti inizialmente tra loro sconosciuti, recedendo dal suo compito una volta esaurito. L'interpretazione da parte dei giudici dei comportamenti del ZA è stata del tutto erronea. Secondo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 629, primo e secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 3 e 416-bis. 1 cod. pen. nonché manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione con travisamento della prova. Le azioni poste in essere dal ZA non sono idonee ad integrare gli estremi del reato di estorsione, non avendo egli mai chiesto alcunchè al AL, persona offesa dal reato. La Corte territoriale ha valutato le emergenze processuali nell'unica direzione dell'ipotesi colpevolista, limitandosi a dedurre dalle intercettazioni unicamente il riscontro della illiceità dei rapporti, senza attenzionare la circostanza dell'assoluta estraneità del ZA rispetto a tale illiceità, dimostrata dal voler effettuare un bonifico bancario: d'altra parte la predetta convinzione corrispondeva alla realtà, essendosi il ZA limitato a far conoscere tre imprenditori ed a favorire le comunicazioni tra due di essi (il LS e il La LL). Il ZA ha manifestato la propria convinzione che le somme in contestazione costituissero il corrispettivo delle prestazioni lavorative effettuate. 4. Ricorso nell'interesse di IL CA. Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 192, 530, 533 cod. proc. pen., 629, primo e secondo comma, 628, terzo comma, n. 3 e 416-bis.1, primo comma, cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione. La sentenza impugnata, con riferimento alla sussistenza del reato di estorsione, non motiva in ordine agli elementi certi ed incontrovertibili per cui - come sostenuto - all'incontro del 25/05/2017 si fosse realmente perfezionato un accordo estorsivo in danno della San ST, se è vero che, come risulta dalle intercettazioni, la persona offesa AL, discutendo con La DE, si era mostrato disponibile ad effettuare, addirittura, delle ulteriori regalie. O la prova dei rapporti tra coimputati manca, perché alcuni passaggi sono sfuggiti alle captazioni o, alla luce delle evidenze raccolte, deve necessariamente concludersi che nessun pagamento sia mai stato realmente effettuato dal AL. La stessa credibilità della persona offesa viene fortemente scalfita laddove la stessa risulta 3 A essersi determinata a denunciare solo dopo aver appreso degli arresti scattati e dall'essersi riconosciuta nelle foto riportate sul giornale che la ritraevano con gli indagati. La sentenza, poi, non si preoccupa di motivare sul contenuto di una serie di intercettazioni, richiamate ed analizzate nei motivi di appello, in cui la persona offesa modulava i propri racconti in base a chi fosse il proprio interlocutore, manifestando, in ogni caso, sempre e comunque, un certo orgoglio per le proprie capacità imprenditoriali e di contrattazione, che gli avevano consentito di ottenere un deposito in affitto al costo di 600 euro mensili, avendo, di fatto, ottenuto anche una "assicurazione" sui propri mezzi. Nelle sentenze di merito, ciò che manca è proprio il ragionamento critico necessario a dimostrare che delle condotte estorsive siano mai esistite e che, semmai delle somme di denaro fossero state pagate, che queste fossero pervenute all'odierno ricorrente e in che percentuale;
se lui le avesse trattenute per sé o fossero destinate ad altri soggetti;
chi fossero eventualmente quei soggetti;
in che modo poteva essere ripartita la somma di 600 euro tra i vari coindagati;
come e quando lo CA avrebbe percepito del denaro. Secondo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 192, 530, 533 cod. proc. pen., 629, primo e secondo comma, 628, terzo comma n. 3 e 416-bis. 1, primo comma, cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del metus. La circostanza che traspare dal contenuto dei dialoghi intercettati, in ordine alla convenienza, per il AL, di intrattenere rapporti vantaggiosi per la propria impresa, e non già perché l'imprenditore fosse taglieggiato, si ritiene faccia venir meno l'esistenza del "metus", quale coartazione psicologica tale da integrare la cd. "estorsione ambientale", ritenuta dai giudici di merito. Terzo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 7 d.l. 152/1991, oggi art. 416-bis. 1, cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione. Dalla disamina degli atti e dalla lettura delle sentenze di merito, non è emerso che il ricorrente avesse operato con il preciso intento di favorire l'associazione criminale, come del resto rilevato dalla stessa persona offesa. Nell'impugnata sentenza manca un apparato motivazionale in grado di spiegare e far comprendere quali sarebbero i dati che qualificherebbero l'elemento soggettivo in termini di dolo intenzionale e specifico, dovendosi ritenere irrilevanti le situazioni di mera accettazione della portata agevolatrice della condotta, così come quelle in cui vi sia certezza circa la verificazione di tale effetto, ma il dolo non sia indirizzato verso la produzione di una siffatta agevolazione. Mentre per il cd. "metodo mafioso" il ricorrente si riporta al secondo motivo di ricorso, in relazione alla ritenuta agevolazione dell'attività della supposta associazione, la sentenza impugnata avrebbe dovuto fornire la prova in ordine alla circostanza per cui 4 ciascuna delle condotte poste in essere fosse stata realizzata non già per "interesse personale" quanto perché si intendesse agevolare la permanenza in vita di una qualche associazione mafiosa. Quarto motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 81, secondo comma, 629, primo e secondo comma, 628, terzo comma n. 3 e 416-bis. 1, primo comma, cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione per mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altre sentenze già passate in giudicato. Nel negare il beneficio, la Corte territoriale ha omesso di dare corretta applicazione al principio di diritto secondo cui l'accertamento sulla sussistenza della continuazione consiste nella verifica, ex post, di una volontà criminosa non necessariamente esplicitata, in forma chiara e distinta, al momento del fatto, e che, pertanto, deve essere ricostruita, induttivamente, in termini di elevata probabilità o, comunque, di spiccata verosimiglianza della sua effettiva sussistenza. E' la stessa Corte territoriale a dare atto della appartenenza dello CA al medesimo gruppo criminale ed al medesimo clan territoriale, con continuità di ruolo e nella medesimezza della compagine sociale rimasta immutata nel tempo nonché del fatto che il reato in esame si inserisce nell'ambito associativo, attesa la ritenuta aggravante dell'agevolazione mafiosa. La sentenza impugnata ha omesso di considerare come, scarcerato in data 08/03/2017, lo CA avesse prontamente riallacciato i rapporti con i propri sodali pianificando, fin dall'immediatezza, la condotta delittuosa di cui al presente procedimento che, avendo conoscenza di quanto sarebbe accaduto da lì a breve, era già stata programmata, nei tratti essenziali, in quanto di immediata realizzazione non appena il AL avesse ultimato di trasferire i propri mezzi e la propria attività imprenditoriale presso il Comune di Catania. La decisione va inoltre censurata avendo la stessa adottato decisione opposta con riferimento alla posizione del coimputato La DE, pur in presenza dei medesimi aspetti. Quinto motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 114 e 99 cod. pen. nonché mancanza o mera apparenza della motivazione. Nell'escludere l'applicazione delle citate circostanze attenuanti, la Corte territoriale ha omesso di valutare il ruolo assolutamente marginale nella vicenda, la circostanza che la persona offesa non avesse mai ricevuto alcuna telefonata estorsiva, minacciosa o altro, la circostanza per cui il AL avesse incontrato l'odierno ricorrente solo due o tre volte in un periodo di otto mesi, la circostanza per cui i due soggetti avessero passeggiato a braccetto, recandosi, altresì, in altro momento, perfino al bar a consumare un aperitivo. Anche la motivazione in punto di mancata esclusione della recidiva è affetta da mera apparenza, non essendosi operato alcun 5 riferimento alla pretesa maggiore pericolosità estrinsecatasi e alle modalità dell'azione. 5. Ricorso nell'interesse di AT La DE. Primo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. S'impugna l'ordinanza del 24/02/2021 con la quale la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di riapertura del dibattimento al fine di escutere il teste FR Di IO sul capo A) ed i testi Antonino Puleo, AT Sorfaro, AT Sorbello, Paolo Pizzo, AT IN sul capo B), NF Di Prima, nonché la richiesta di confronto tra l'imputato La DE e la persona offesa AL. La prova richiesta appariva assolutamente necessaria ai fini del decidere e la Corte territoriale l'ha rigettata con argomentazioni apodittiche non potendo la stessa essere preclusa dal rito prescelto, ed essendo tali "approfondimenti istruttori" sorti in corso di causa. Secondo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 125, 192 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In relazione al capo A), la Corte territoriale si è limitata a ripercorrere le medesime argomentazioni del giudice di primo grado, senza alcuna autonoma valutazione del materiale probatorio sottoposto alla sua cognizione: trattasi di motivazione apparente che non tiene conto delle doglianze difensive. Quanto all'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. non è stato in alcun modo dimostrato che, nel periodo in imputazione, il La DE o qualunque altro sodale astrattamente facente parte del sodalizio, avesse la disponibilità di armi, non potendosi invocare astrattamente "il fatto notorio" che l'associazione criminale Cosa Nostra è convenzionalmente un'organizzazione criminale armata e che tale era stata l'associazione mafiosa oggetto delle sentenze passate in giudicato. In relazione al capo B), la sentenza impugnata, appare apodittica nella ricostruzione del ruolo assunto dal La DE all'interno della San ST. La Corte territoriale ha ritenuto il ricorrente coinvolto nel progetto estorsivo valorizzando un'intercettazione (la n. 3010 del 14/03/2017) tra il ricorrente ed ED ZA: in realtà, proprio da questa intercettazione, si ricava la veridicità di quanto riferito dal ricorrente che ha sempre sostenuto che a detto incontro il AL era presente ed era d'accordo, circostanza di contro, che quest'ultimo ha invece sempre negato. In relazione al capo C), la Corte territoriale incorre in un evidente travisamento nel mettere in correlazione il protagonismo del La DE con il furto patito dall'azienda San ST in occasione dei lavori eseguiti nel 2017 in territorio di Catania. Quanto alle ritenute aggravanti di cui ai capi B) e C), la sentenza, ancora una volta, omette di rispondere alle doglianze della difesa che aveva evidenziato come 6 l'aggravante di cui al terzo comma n. 1 dell'art. 628 cod. pen. presuppone la necessaria e simultanea presenza dei correi nel luogo ed al momento del fatto, al fine di dare sostegno ed incoraggiamento all'opera dell'autore materiale della condotta delittuosa, poiché detta aggravante non si identifica con un'ipotesi generica di concorso di persone nel reato, ma ha proprio il fine di esercitare una maggiore coazione sulla vittima, intimidita appunto dalla contestuale presenza dei correi: nella fattispecie, le condotte estorsive furono autonomamente poste in essere, con conseguente inesistenza dell'aggravante de qua. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. Prima di procedere nella trattazione dei motivi di ricorsi, ritiene il Collegio utile ricordare come il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 12110 del 19/03/2009, Campanella, Rv. 243247; Sez. 3, n. 23528 del 06/06/2006, Bonifazi, Rv. 234155). La giurisprudenza ha, inoltre, affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). E, successivamente, è stato ribadito come, ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene ne' alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca, Rv. 255542). Il sindacato demandato a questa Suprema Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha, dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. 7 Non c'è, in altri termini, come richiesto nei presenti ricorsi, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. 2. Ricorso nell'interesse di ED ZA. 2.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta;
nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con la censura svolta, il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione. 2.2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo. La Corte territoriale, nel richiamare le significative evidenze processuali nei confronti del ZA (v. pagg. 60-81 della sentenza impugnata), riconosce come le stesse rendono evidente il contributo causale arrecato dal ZA alla consumazione del delitto di estorsione. In particolare, si legge nella sentenza d'appello come il ZA si sia "occupato di riscuotere dal La DE l'importo da quest'ultimo concordato, a titolo di messa a posto con PI il LS, nelle cui mano lo stesso ZA immediatamente consegnava la prima e più importante tranche del pagamento. Parimenti è ampiamente documentato - oltre che sostanzialmente incontroverso - il fatto che sempre il ZA abbia, poi, ricevuto, 8 dal La LL anche il saldo del relativo importo rendendosi, così, autore di un'ulteriore condotta che, al contempo, integra il momento conclusivo della consumazione del reato di estorsione, mentre le delineate cautele che, di volta in volta, hanno accompagnato i contatti intercorsi con il IT - incaricato dai familiari del LS di recuperare quanto gli stessi ritenevano fosse loro dovuto a seguito della messa a posto definita dal congiunto nelle more tratto in arresto - non consentono di configurare alcun dubbio ragionevole riguardo alla consapevolezza, in capo ad entrambi gli interlocutori, della provenienza delle somme anzidette. Rileva, in proposito, il sistematico mancato riferimento all'identità di quell'amico delle cui rivendicazioni economiche il IT si faceva continuamente portatore e la comune consapevolezza che il problema della loro esatta quantificazione, lungi che un avvio alla contabilità degli ipotetici comuni lavori, poteva essere risolto solo grazie al colloquio che lo stesso amico avrebbe avuto con il padre del detenuto. Depone, poi, nel medesimo senso la necessità ... che le somme richieste venissero per intero consegnate, derivante invero dalla condizione di bisogno della persona detenuta, nonché l'iniziativa assunta dal ZA allorquando lo stesso ebbe ad essere informato dal proprio emissario della presenza di poliziotti in servizio ad Enna nel momento e nel luogo in cui era stata, finalmente, effettuata la parziale consegna dell'importo dovuto, invero inequivocabilmente evocativa della comune consapevolezza circa il fatto che la condotta anzidetta costituiva un continuum di quella illecita praticata dal LS in danno del AL, tanto è vero che lo stesso ZA, saputo dal IT che quello stesso giorno avrebbe dovuto incontrarne il figlio per recapitargli il denaro ricevuto, lo invitava a soprassedere momentaneamente, onde evitare il rischio - che evidentemente entrambi avvertivano - di essere coinvolti nell'attività d'indagine di cui avevano avuto sentore in ragione della presenza, sul posto, degli operanti di polizia giudiziaria. Infine, a riprova del ruolo di riscossore della messa a posto consapevolmente rivestito da ZA ED nell'ambito della vicenda criminosa e, più in generale, del fatto che si trattava di incombenza tutt'altro che estemporanea ... si fa richiamo ai contenuti della int. prog. 2672 dell'8 ottobre 2017, allorquando il AL - conversando con la moglie all'interno dell'abitacolo dell'autovettura Kia Sportage - le faceva presente che il ZA aveva assunto ad Enna il ruolo di riscossore delle tangenti per conto di IU ("PI") CA LS, aggiungendo che, nel passato, lo stesso ZA si era anche reso protagonista di talune furbate ai danni dei mafiosi catanesi, come quando aveva simulato un furto presso la di lui abitazione al fine di trattenere per sé il denaro frutto delle tangenti che aveva preso ad Enna ...". 9 Con queste argomentate conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 3. Ricorso nell'interesse di IL CA. 3.1. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo in relazione al quale possono ribadirsi le valutazioni operate nel paragrafo 2.1. del considerato in diritto che precede. Invero, la Corte territoriale, nel richiamare le significative evidenze processuali esistenti nei confronti dello CA (v. pagg. 86-131 della sentenza impugnata), riconosce come le stesse - costituite innanzitutto dalle dichiarazioni della persona offesa (TE AR LI AL), rigorosamente riscontrate - comprovino la sussistenza del reato di estorsione di cui al capo C): il tutto a cominciare da quando, in data 09/03/2018, subito dopo l'esecuzione dell'ordinanza cautelare, il AL si presentava presso gli uffici della Questura di Enna riferendo che, in occasione degli interventi da eseguire in territorio di Catania, la messa a posto della San ST era avvenuta con l'intermediazione del La DE che aveva presentato l'imprenditore al DD il quale, a sua volta, lo aveva presentato a IL CA, indicandoglielo quale garante delle condizioni ambientali nelle quali l'impresa, regolarizzandosi con i pagamenti, avrebbe potuto operare. In particolare, si legge nella sentenza impugnata, che "... da giugno ad ottobre 2017, il pagamento del pizzo era stato effettuato a mani del La DE, mentre le mensilità di novembre e dicembre erano state saldate mediante corresponsione, direttamente al DD ed allo CA - che il AL riconosceva in fotografia - di un assegno in bianco di euro 1.400 che costituiva l'ultimo pagamento effettuato dall'imprenditore, essendosi costui successivamente rifiutato, malgrado le pressioni ricevute - e, oggettivamente, in assenza di quelle esercitate dal La DE, nelle more allontanato dal cantiere - di effettuare ulteriori pagamenti ...". Dette dichiarazioni avvenute in un momento in cui la persona offesa non poteva aver avuto accesso alle fonti probatorie, venivano confermate dal AL sia il 20/03/2018 in fase di interrogatorio avanti al pubblico ministero sia in data 12/07/2019 nel corso dell'esame testimoniale dello stesso. Sulla base degli accordi intervenuti nel maggio 2017, a cui aveva partecipato anche IL CA, a fronte di una pretesa iniziale di 1.000 euro mensili, i malviventi si erano accontentati di 700 euro mensili, nel corso del tempo ulteriormente abbassati ad euro 600, somma che il AL ha rappresentato di aver periodicamente versato nelle mani del La DE, affinchè questi la recapitasse ai suoi referenti catanesi. Erano seguiti incontri ed "avvertimenti" intimidatori che avevano ricordato al AL il suo impegno economico. 10 Ancora una volta, si è in presenza di richieste di rivalutazione in fatto senza reale confronto con le argomentazioni spese dai giudici di merito. 3.2. Manifestamente infondato sono sia il secondo che il terzo collegato motivo. Come è noto, per estorsione "ambientale" si intende quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta, Rv. 261632). La medesima giurisprudenza di legittimità riconosce che, in tema di estorsione cd. "ambientale", integra la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora, art. 416-bis.1 cod. pen.), la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e la sua appartenenza ad un clan determinato (cfr., Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115; Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, Di Caprio, Rv. 277182, secondo cui è configurabile la circostanza aggravante del metodo mafioso anche in presenza dell'utilizzo di un messaggio intimidatorio "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia). Infatti, come correttamente sottolineato già nella sentenza di primo grado, nella fase della condotta che aveva preceduto la richiesta di denaro per la messa a posto, vi erano i segni, neanche impliciti, dell'utilizzo del metodo mafioso. La richiesta iniziale degli imputati (e tra questi, dello CA) era, invero, intervenuta dopo la perpetrazione di vari reati contro il patrimonio e di danni alla società del AL. Di tali avvenimenti, gli imputati avevano mostrato di essere a conoscenza, posto che la loro pretesa nei confronti dell'imprenditore aveva come scopo la sua tutela, nel futuro, da altri avvenimenti del genere. La richiesta estorsiva era di tipo economico, per di più non una tantum ma in ragione periodica. Siffatta richiesta di corresponsione di danaro, finalizzata ad evitare ulteriori "sinistri", deve ritenersi, in diritto, espressione chiara del metodo mafioso. Si tratta della più classica delle dinamiche estorsive di tal genere: danaro in cambio di protezione. In ciò, deve rinvenirsi il riferimento degli imputati alla mafia, poiché 11 solo una organizzazione criminale potentemente radicata nel territorio e per questo capace di controllarne le vicende criminali ai danni di imprenditori e commercianti, può offrire siffatto "servizio" alle vittime, sostitutivo di quello fornito dallo Stato e che soggetti come gli imputati non avrebbero mai potuto da singoli garantire. Per di più, la sentenza di primo grado, avvalorata da quella di appello, aveva messo in luce che tale richiesta era avvenuta in un territorio di notoria alta densità mafiosa;
con ciò, mostrando di fare corretto riferimento alla giurisprudenza di legittimità indicata in premessa secondo cui, in tema di estorsione cd. "ambientale", non è necessario che la vittima conosca l'estorsore ed il clan di appartenenza del medesimo, rilevando soltanto le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose (Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175). Nella fattispecie in esame, pertanto, non può residuare dubbio sul fatto che le richieste erano direttamente permeata da contenuto intimidatorio mafioso e si configuravano, alla luce di quanto evidenziato, come una richiesta permanente di "pizzo" camuffata dalla prospettazione di un vantaggio per la vittima (la cessazione dei furti e degli altri atti intimidatori) ottenibile in cambio di danaro (il cosiddetto "contratto di protezione"). 3.3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il quarto motivo. La Corte territoriale ha ritenuto l'inesistenza di elementi atti a giustificare il convincimento che il delitto di estorsione commesso in danno del AL sia stato dallo CA programmato sin dal momento in cui costui si determinava a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984). E, del resto, ragionando diversamente, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente trattamento sanzionatorio di favore, atteso che tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430), con effetti - come condivisibilmente evidenziato dalla Corte territoriale - paradossalmente criminogeni, giacchè qualsiasi soggetto che ha finito di scontare una pena inflittagli per tale ultimo reato potrebbe, poi, stabilmente dedicarsi alla consumazione di reati appartenenti alla medesima tipologia di quelli per i quali, in origine, era stato costituito il sodalizio, confidando sulla già intervenuta espiazione della pena per "il più grave reato" e, correlativamente, sul più lieve trattamento sanzionatorio derivante dalla persistente ed indefinita applicazione dell'art. 81 cpv. 12 cod. pen. (per le valutazioni in ordine alla "differente" posizione del coimputato La DE, vedi pagg. 155-157 della sentenza impugnata). Peraltro, ove anche si accedesse a tale non condivisa impostazione, sarebbe comunque necessario che venissero acquisiti specifici elementi che consentano di ravvisare una comune cornice deliberativa, che nella specie è stata dal ricorrente sostanzialmente fondata: 1) sul dato spaziale, in sé, tuttavia, non dirimente;
2) sul ristretto arco temporale di commissione dei vari episodi, in realtà non valutabile come tale;
3) sulla commissione dei reati-fine nell'interesse o comunque in vista del consolidamento dell'immutato sodalizio mafioso, elemento anch'esso di non univoca valenza, ben potendo la relativa deliberazione criminosa essere maturata successivamente alla adesione all'associazione. 3.5. Manifestamente infondato è il quinto motivo. Le statuizioni in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 114 cod. pen., così come in ordine al riconoscimento della contestata e ritenuta recidiva sono assistite da congrua motivazione e, come tali, risultano insindacabili nella presente sede di legittimità. Si è riconosciuto che lo CA non può beneficiare delle circostanze attenuanti generiche avendo con il proprio agire (così come tutti gli altri coimputati) dimostrato ampia condivisione delle dinamiche tipicamente mafiose poste a fondamento delle pretese esercitate in danno dell'imprenditore taglieggiato, non apprezzandosi di contro alcun elemento suscettibile di positivo apprezzamento in una prospettiva di valutazione di segno differente della condotta;
parimenti negata è l'attenuante della partecipazione di minima importanza, avendo il reo assunto una posizione, per quanto defilata, capace di governare con le proprie direttive le attività criminose, beneficiandone anche dei relativi profitti. Infine, quanto alla recidiva, la sentenza impugnata ha evidenziato le innumerevoli condanne riportate dallo CA anche in tempi assai recenti per gravissimi e specifici reati aggravati ex art. 7 d.l. 152/1991, con il reiterato riconoscimento della recidiva qualificata, a comprova dell'accresciuto carisma criminale del soggetto nell'ambito dell'ambiente criminale di riferimento. 4. Ricorso nell'interesse di AT La DE. 4.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Va precisato in premessa come la consolidata giurisprudenza di legittimità riconosca che, nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto 13 a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (cfr., Sez. 2, n. 5629 del 31/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585). Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come del tutto incensurabile risulti la decisione della Corte territoriale di non dare corso alla richiesta integrazione istruttoria per difetto del presupposto della decisività, in presenza di un rito abbreviato condizionato dagli imputati alla sola audizione della persona offesa nonché degli imprenditori GI AL e RI UL. Inoltre, i giudicanti hanno escluso che le prove richieste in riassunzione potessero qualificarsi come sopravvenute "fondandosi le relative richieste sulla sola (parzialmente) differente ricostruzione storica effettuata dal La DE di vicende, a lui evidentemente ben note, sulle quali il AL aveva comunque già diffusamente riferito nella fase delle indagini preliminari ed avendo avuto, quindi, il predetto imputato ampia possibilità di valutare compiutamente l'opportunità di accedere al rito ordinario ove avesse ritenuto effettivamente conducente svolgere ulteriori approfondimenti istruttori in ragione della prospettata divergenza o, in alternativa, di condizionare ulteriormente la scelta del giudizio abbreviato esponendosi, con ciò, al rischio del rigetto dell'istanza nel caso in cui il decidente ne avesse apprezzato l'incompatibilità con le esigenze di celerità proprie del rito deflattivo". 4.2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo in relazione a tutti i profili svolti. 4.2.1. Innanzitutto, in relazione al dedotto vizio di motivazione in merito all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in relazione al capo A), evidenzia il Collegio che, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non massimata sul punto, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica), nella fattispecie, in ogni caso, si è in presenza di censura assolutamente generica, del tutto assertiva e, comunque, manifestamente infondata: e questo, alla luce dell'ampia trattazione svolta dalle due sentenze di merito (v., in particolare pagg. 142 e ss. della decisione impugnata) che possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: 1) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale;
2) entrambe le sentenze 14 adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 4.2.2. Quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., la sentenza impugnata, dopo aver ricordato che l'aggravante si estende anche a coloro che, partecipando all'associazione, non ne abbiano la diretta disponibilità o l'immediato possesso, essendo sufficiente che anche taluno soltanto dei componenti ne abbia la disponibilità e purchè le armi si intendano a disposizione dei compartecipi del gruppo, pur se le stesse non siano esattamente individuate, ma la loro disponibilità sia ragionevolmente desunta da disposte intercettazioni o da commessi fatti di sangue, ha riconosciuto come rientri nel fatto notorio non ignorabile che un'organizzazione di mafia storica, quale Cosa nostra, sia dotata di armi che utilizzi sistematicamente nei confronti di vittime ed avversari (cfr., Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010). Nella fattispecie, risulta provato "il persistente coinvolgimento dell'imputato in una famiglia criminale operativa all'interno dell'organizzazione mafiosa Cosa nostra e, precisamente nell'articolazione locale ennese, di tal che - essendo stata accertata, nelle richiamate sentenze passate in cosa giudicata, la disponibilità concreta ed anche l'uso di armi per la consumazione di gravi delitti da parte dei componenti di detto gruppo associativo - l'aggravante deve ritenersi sussistente a carico di tutti i singoli componenti del gruppo - ivi compreso il La DE - ex art. 59 cod. pen.": motivazione - questa che consente di condurre al medesimo risultato (quello del riconoscimento dell'aggravante de qua) anche sposando la diversa tesi sostenuta in giurisprudenza sull'insufficienza del cd. notorio (cfr., Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alannpi, Rv. 281811 - 02, in cui si è affermato che in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi di una "locale" di mafia storica - nella specie 'ndrangheta - quando sia riscontrata l'effettiva disponibilità delle armi e l'uso delle stesse per il conseguimento delle finalità dell'associazione, non essendo sufficiente il solo riferimento alla notoria dotazione di armi in capo al sodalizio storico). 4.2.3. Con riferimento, poi, al ruolo assunto dall'imputato all'interno della società San Vincenzo che, a detta delle difese, sarebbe stata di fatto costituita tra il AL ed il La DE, la Corte territoriale, con argomentazioni del tutto scevre da vizi logico-giuridici, ha evidenziato come: -l'imputato, per sua stessa ammissione, non avesse mai apportato a tale fantomatica società capitali ovvero versato quote di partecipazione, di cui figurava essere dipendente lautamente stipendiato;
-con riferimento al ruolo assunto nella gestione dei lavori, in alcune captazioni telefoniche, lo stesso imputato avesse sempre negato l'esistenza di un rapporto 15 societario, precisando che tutte le decisioni, ivi compresa quella sul nolo dei mezzi, erano comunque rimesse al solo AL;
-da ulteriori intercettazioni fosse emerso che il La DE, più che dell'andamento imprenditoriale, si occupasse degli aspetti inerenti ai contatti con l'universo mafioso e dei relativi pagamenti, provocando le lamentele del AL a cui era venuto il sospetto che il La DE facesse il doppio gioco, trattenendo per sé parte del denaro che lui gli consegnava per il pagamento del pizzo, atteso che solo in tal modo avrebbe potuto trovare logica spiegazione il posizionamento dell'ordigno esplosivo che lo stesso La DE sosteneva di aver rinvenuto. A fronte di dette valutazioni il ricorrente si limita ad una rilettura in fatto alternativa, che, come è noto, è assolutamente impedita in sede di legittimità. Infine, va respinta la richiesta di scrutinio in ordine alla pretesa ricorrenza e valutazione, in relazione ai capi B) e C), della circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen., in quanto l'aggravante in parola non risulta essere stata mai né contestata, né tantomeno ritenuta in fatto sia in primo che in secondo grado. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AL TE AR LI che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AL TE AR LI che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 13/01/2023.