Sentenza 12 maggio 2014
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del reato di rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 cod. pen.) è necessario che dalla rivelazione e dall'utilizzazione del segreto derivi, quale condizione di punibilità, un nocumento, intendendosi per tale un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura in danno del titolare del diritto alla segretezza. (Nella specie la S.C. ha ritenuto integrato il nocumento nella rivelazione di oltre 3200 informazioni relative ad una società e rivelate ad altra concorrente della prima con la determinazione di una turbativa illecita al mercato nei confronti della società titolare di tali informazioni).
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- 1. Art. 621 - Rivelazione del contenuto di documenti segretihttps://www.filodiritto.com/
1. Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1). 2. Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi (2). 3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. (1) Multa così aumentata dall'art. 113 della L. 689/1981. (2) Comma aggiunto dall'art. 7, L. …
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1.1. Con il primo motivo deduce l'omessa motivazione in merito alla regolare verifica della costituzione delle parti e violazione del D.L. n. 137 del 2020, art. 23 bis, comma 4, sotto il profilo della mancata indicazione delle conclusioni rassegnate per iscritto dalla difesa dell'imputato e regolarmente consegnata via PEC alla Corte di appello e alle altre parti. 1.2. Con il secondo ed il terzo motivo deduce la prescrizione del reato maturata prima della sentenza impugnata che, nell'affermare il contrario, ha violato l'art. 159 c.p., artt. 79 e 484 c.p.p., D.L. n. 80 del 2020, art. 83. 1.3. Con il quarto motivo deduce l'omessa valutazione di una prova decisiva ed, in particolare, della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2014, n. 51089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51089 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2014 |
Testo completo
5 1 0 8 9 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA TYT T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente - N. 1407 2014 Dott. PAOLO OLDI - Consigliere - Dott. PIERO SAVANI REGISTRO GENERALE N. 29674/2013- Consigliere - Dott. STEFANO PALLA - Consigliere - Dott. GERARDO SABEONE - Rel. Consigliere - Dott. ROSA PEZZULLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ED UN ER N. IL 25/01/1976 RI BR N. IL 01/08/1961 avverso la sentenza n. 2036/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA. del 25/09/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito,per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito per la parte civile, l'avv. Luca Pastorelli, che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte, che deposita con la nota spese;
uditi per l'imputato MO, l'avv. Massimo Donini, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata e per l'imputato DI, l'avv. Francesco Monetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25.9.2012 la Corte d'Appello di Bologna, riqualificati i fatti rispettivamente ascritti a DI NO RI (di cui dagli artt. 81 cpv. 646/1 e 3 e 61 n. 11 c.p.) e MO RI (dall'art. 81 cpv. e 648 c.p.) nel reato di cui 110 e 621 c.p., dichiarava non doversi procedere nei confronti dei predetti, per essere tale reato estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili nei confronti del solo DI, con danno da liquidarsi in separata sede civile. In particolare, la Corte territoriale rilevava che la condotta complessivamente ascritta agli imputati costituita, da un lato, dalla - sottrazione dal sistema computerizzato della C.G.R. s.p.a. da parte del DI, operatore commerciale presso la predetta C.G.R. fino al 31/10/2003 e nella medesima qualità presso la "Cervetti S.p.A." dal 3.11.2003 al 10.12.2003, entrambe società operanti nel settore della commercializzazione di ricambi per macchine movimento terra industriali, di informazioni commerciali relative alle offerte eseguite dalla ditta C.G.R. S.p.A. ai propri clienti, mediante interrogazioni effettuate tramite il sistema informatico della Cervetti s.p.a., condiviso in rete con quello della C.G.R., per poi procedere alla stampa di svariate fatture proforma "C.G.R. S.p.A." ai propri clienti (contenenti indicazioni relative ai prezzi del materiale, dell'imballo, del trasporto, delle scadenze di pagamento ecc.), utilizzando la procedura di "generazione" di fax elettronico e, dall'altro, dalla ricezione da parte del MO, funzionario commerciale della società concorrente USCO delle informazioni commerciali trasmesse dal DI circa le offerte eseguite ai propri clienti dalla C.G.R. S.p.A. integrasse una condotta concorsuale del MO nel reato di rivelazione di atti segreti cui all'art. 621 c.p. operata dal DI in tale reato, modificate le originarie imputazioni di appropriazione indebita contestata a quest'ultimo, in presenza del godimento o uso della res e di ricettazione a carico del MO.
2. Avverso tale sentenza il MO, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando:
1 - il vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. c) c.p.p. per la modifica dell'imputazione intervenuta in sede (non di giudizio, ma) di decisione d'appello, da "ricettatore" a "concorrente" nel delitto presupposto in primo grado, con violazione del diritto di difesa ai sensi degli artt. 521 e 522 c.p.p. in relazione all'art. 604 c.p.p.; in particolare, nel momento in cui il giudice d'appello ha ritenuto in fatto un "concorso" di MO con DI nella rivelazione, ha accertato un fatto diverso da quello descritto e per un'evenienza del genere trova applicazione l'art. 521/2 c.p.p. con trasmissione degli atti al P.M., quantunque trattasi di un fatto prescritto;
-il vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 621 c.p., per mancato accertamento dell'evento lesivo, atteso che la nuova qualificazione avrebbe richiesto l'accertamento per la prima volta in appello di tutti i requisiti che la norma esige, tra cui appunto del nocumento - derivante dal fatto, laddove nella sentenza impugnata è assente l'accertamento del requisito del danno.
3. Ha proposto ricorso per cassazione altresì il DI a mezzo dei suoi difensori affidato a quattro motivi, lamentando: -con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 521 c.p.p., in relazione all'art. 606 lettera c) c.p.p., atteso che il fatto oggettivo o episodio della vita contestato durante tutto il procedimento di primo grado, oggetto della relativa istruttoria ed, infine, oggetto di trattazione in appello, era ed è chiaramente costituito dall'appropriazione indebita di informazioni commerciali, mediante uso non consentito dei documenti cartacei (fatture pro forma, contenenti le predette informazioni), in ipotesi, stampati mediante procedura di fax elettronico, laddove nessun riferimento vi è al fatto oggettivo (o della vita) totalmente diverso, previsto dall'art. 621 c.p., consistente nel venire abusivamente a cognizione del contenuto di documenti segreti e nel rivelarne il contenuto stesso o impiegarlo (il contenuto) con proprio o altrui profitto e con danno della parte offesa;
che la circostanza che le difese degli appellanti abbiano dibattuto, anche delle diverse fattispecie di reato di cui agli artt. 618 e 621 c.p., ciò è avvenuto in via incidentale e, comunque, la diversa qualificazione giuridica del fatto ex art. 521 c.p.p. si è verificata in appello, in sede di decisione, senza che le parti abbiano potuto esplicitamente interloquire sul punto;
-con il secondo motivo, la mancanza della motivazione in relazione all'art. 606, primo comma, lettera e) c.p.p., nella parte in cui la Corte territoriale ha proceduto alla riqualificazione giuridica del fatto, senza verificare in alcun modo la correlazione tra imputazione contestata e sentenza;
che, in particolare, la Corte d'appello non ha in alcun modo motivato in merito agli 2 elementi per i quali ha ritenuto possibile stabilire la correlazione tra il fatto contestato e la diversa qualificazione giuridica e per la quale è stata emessa la sentenza di condanna;
-con il terzo motivo, l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 621 c.p., in relazione all'art. 606, primo comma, lettera b) c.p.p., laddove il giudice d'appello afferma che il nocumento previsto dalla norma sarebbe "in re ipsa"; ed invero il nocumento costituisce condizione oggettiva di punibilità del reato (art. 621 cod. pen.) di rivelazione del contenuto di documenti segreti, pertanto, qualora dalla rivelazione del segreto documentale non derivi al titolare del diritto alla segretezza un nocumento inteso come pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura Iva esclusa la sussistenza del - reato;
nel caso di specie, la Corte bolognese non ha individuato in concreto il pregiudizio giuridicamente rilevante derivante dalla rivelazione o dall'utilizzo del contenuto dei documenti, con la conseguenza che non risulta effettivamente e positivamente verificata la condizione oggettiva di punibilità prevista dalla norma;
-con il quarto motivo, la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 606, primo comma, lettera e) c.p.p., laddove si afferma l'esistenza del nocumento previsto dall'art. 621 c.p., atteso che l'esistenza di un danno di qualsiasi natura costituisce una condizione oggettiva di punibilità o, comunque, un elemento tipico necessario per l'integrazione della condotta di reato, ma non può ovviamente sostenersi che esso sia insito nella condotta stessa di rivelazione o utilizzo di contenuti coperti dalla segretezza;
che il ragionamento della Corte dunque risulta viziato atteso che la premessa corrisponde alla conclusione (legge dell'identità) e cioè siccome vi è stata rivelazione di informazioni segrete, questo implica che si trattasse di informazioni utili per chi ne veniva in possesso.
4. In data 29.4.2014 la parte civile C.G.R., IO Ghinassi Ricambi, s.p.a. ha depositato memoria difensiva, con la quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi non meritano accoglimento.
1. Il ricorso di MO RI è infondato strutturandosi in censure che, ove accolte, potrebbero in ipotesi dar luogo soltanto ad un annullamento con rinvio, al quale, comunque, non potrebbe farsi luogo stante l'obbligo, già assolto dal giudice di appello, di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato a lui ascritto per intervenuta prescrizione, sancito dal primo comma dell'art. 129 c.p.p.. Tale declaratoria, invero, è stata già legittimamente emessa, non 3 ricorrendo prove evidenti, anche in base a quanto dedotto in ricorso, circa l'insussistenza del fatto, la sua irrilevanza penale, o l'innocenza dell'imputato, in base alla regola di giudizio posta dal secondo comma del medesimo art. 129 c.p.p., applicabile quando la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. III, n.10221 del 24/01/2013).
2. Analoghe considerazioni devono essere svolte per quanto concerne DI NO RI, il ricorso del quale deve essere, tuttavia, specificamente esaminato per gli effetti civili scaturenti dalla sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 578 c.p.p.
2.1.Il primo motivo ed secondo motivo di ricorso del DI, relativi alla violazione dell'art. 521 c.p.p., sono infondati.
2.2. Va premesso che in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. IV, 24/09/2013, n. 43991). L'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita, pertanto, nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso ""iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione ( Sez. un., 19/06/1996, n. 16, Di Francesco), essendo state tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a sua conoscenza, formando oggetto di sostanziale contestazione ed avendo avuto modo appunto di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez.III, n. 15655/2008, Rv. 239866). L'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza, pertanto, non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato: la nozione strutturale di "fatto" contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata, infatti, con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. V, 25/09/2013 n. 1697; Sez. 2, 16/09/2008, n. 38889; Sez. 5, 13/12/2007, n. 3161, rv. 238345).
2.3. Nel caso di specie, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, la difesa dell'imputato aveva invocato la configurabilità del reato di cui all'art. 621 c.p., all'evidenza ritenendo pienamente aderente tale ipotesi delittuosa ai fatti così come contestati ed anche a voler ritenere che tale deduzione non fosse "approfonditamente" argomentata, quel che rileva è che la stessa difesa del DI aveva piena consapevolezza della "astratta" configurabilità di tale ipotesi, con piena possibilità di difendersi, avendo essa stessa sollecitato la riqualificazione dei fatti. In ogni caso, pur volendo ritenere che nella riqualificazione dei fatti la difesa sia stata in qualche misura pregiudicata, trova applicazione il principio espresso da questa Corte, secondo cui, qualora una diversa qualificazione giuridica del fatto venga effettuata dal giudice di appello, senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta, comunque, assicurata dalla possibilità di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione (Sez. II, 15/05/2013, n. 37413).
2.4. Del pari infondati si presentano il terzo ed il quarto motivo di ricorso del DI, con i quali l'imputato si duole della valutazione operata nella sentenza impugnata circa la sussistenza del nocumento, costituente condizione oggettiva di punibilità del reato di cui all'art. 621 cod. pen., in re ipsa, e più in generale lamenta l'insussistenza di un danno, invocando all'uopo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 17744 del 16/01/2009. Va in proposito evidenziato che non trova smentita nel caso in esame il principio affermato da questa Corte, con la richiamata pronuncia, secondo cui la rivelazione del contenuto di documenti segreti 5 costituisce reato solo se dal fatto deriva un nocumento, inteso questo come pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura possa derivare a colui che abbia il diritto alla segretezza dei documenti. Tuttavia, la conseguenza tratta dalla pronuncia in questione dell'assenza di nocumento e, quindi, della non configurabilità del reato di cui all'art. 621 c.p. nel caso di mancato uso dei documenti segreti ed in assenza di un accertamento od individuazione di un qualsiasi pregiudizio di natura, anche non patrimoniale, per la p.o., deve essere calata nel contesto a cui si riferiva quella pronuncia. In quel caso, infatti, l'assenza di nocumento era stata riferita all'acquisizione di illecite informazioni riservate, in relazione alla quale i beneficiari dei dati estrapolati non avevano portato a termine il progetto di avviare un'attività concorrente nello stesso settore, in quanto scoperti per tempo. Diverso è il caso in esame, in cui i dati segreti risultano essere stati abusivamente acquisiti in numero davvero molto consistente (oltre 3200 informazioni) e rivelati ad una società, la US, (principale) concorrente della C.G.R.. In tale contesto va, dunque, calata l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata circa la sussistenza del nocumento in capo alla C.G.R., in "re ipsa", affermazione questa che deve essere senz'altro letta, in uno alla chiara descrizione della natura delle informazioni rivelate, "notizie" che servivano alla "creazione o conservazione dei rapporti commerciali con i clienti la cui conoscenza in un mercato senza listini con molti operatori emergenti e con prezzi e condizioni influenzati continuamente dai costi delle materie prime poteva consentire a imprese concorrenti di sottrarre clientela o costringere ad abbassare il prezzo per mantenere il cliente". La conclusione alla quale perviene, dunque, la sentenza impugnata, in merito all'appartenenza al patrimonio aziendale della C.G.R. delle informazioni (poi rivelate) ed alla segretezza delle stesse, a meno che "non si voglia creare turbativa illecita al mercato nei confronti dell'azienda a cui appartengono", dà conto nel contempo del fatto che l'avvenuta rivelazione delle informazioni segrete alla ditta primariamente concorrente, tale "turbativa" ha determinato, in essa ravvisandosi un "danno" giuridicamente rilevante per la medesima C.G.R.. D'altra parte, la sentenza di questa Corte, invocata dai ricorrenti, ha affermato che il nocumento indicato dall'art. 621 c.p. non è circoscritto al mero danno patrimoniale, ma può essere anche inteso come un 6 pregiudizio di qualsiasi natura possa derivare a colui che abbia il diritto alla segretezza dei documenti, come nella fattispecie in esame.
3. I ricorsi vanno, pertanto, rigettati, e ciascun ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché il solo DI alla rifusione delle spese di parte civile che si reputa di liquidare in euro 2200,00, oltre accessori come per legge.
p.q.m.
rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché il solo DI alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in euro 2200,00, oltre accessori come per legge. Così deciso il 12.5.2014 Il Consigliere estensore Il Presidente Phok Rosa PezzulloPezzull Paolo Oldi Paolo Gl1. DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi - 9 DIC 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise ay use 7