Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2014, n. 51089
CASS
Sentenza 12 maggio 2014

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Ai fini dell'integrazione del reato di rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 cod. pen.) è necessario che dalla rivelazione e dall'utilizzazione del segreto derivi, quale condizione di punibilità, un nocumento, intendendosi per tale un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura in danno del titolare del diritto alla segretezza. (Nella specie la S.C. ha ritenuto integrato il nocumento nella rivelazione di oltre 3200 informazioni relative ad una società e rivelate ad altra concorrente della prima con la determinazione di una turbativa illecita al mercato nei confronti della società titolare di tali informazioni).

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  • 1Art. 621 - Rivelazione del contenuto di documenti segreti
    https://www.filodiritto.com/

    1. Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1). 2. Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi (2). 3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. (1) Multa così aumentata dall'art. 113 della L. 689/1981. (2) Comma aggiunto dall'art. 7, L. …

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  • 2Investigatore privato pedina moglie infedele, ma viene assolto (Cass.2243/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 marzo 2022

    1.1. Con il primo motivo deduce l'omessa motivazione in merito alla regolare verifica della costituzione delle parti e violazione del D.L. n. 137 del 2020, art. 23 bis, comma 4, sotto il profilo della mancata indicazione delle conclusioni rassegnate per iscritto dalla difesa dell'imputato e regolarmente consegnata via PEC alla Corte di appello e alle altre parti. 1.2. Con il secondo ed il terzo motivo deduce la prescrizione del reato maturata prima della sentenza impugnata che, nell'affermare il contrario, ha violato l'art. 159 c.p., artt. 79 e 484 c.p.p., D.L. n. 80 del 2020, art. 83. 1.3. Con il quarto motivo deduce l'omessa valutazione di una prova decisiva ed, in particolare, della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2014, n. 51089
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51089
Data del deposito : 12 maggio 2014

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