Sentenza 16 luglio 1999
Massime • 1
Lo stato di dissesto dell'imprenditore - il quale prosegua ciononostante nell'attività d'impresa senza adempiere all'obbligo previdenziale e neppure a quello retributivo - non elimina il carattere di illiceità penale dell'omesso versamento dei contributi. Infatti, i contributi non costituiscono parte integrante del salario ma un tributo, in quanto tale, da pagare comunque ed in ogni caso, indipendentemente dalle vicende finanziarie dell'azienda. Ciò trova la sua "ratio" nelle finalità, costituzionalmente garantite, cui risultano preordinati i versamenti contributivi e anzitutto la necessità che siano assicurati i benefici assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori. Ne consegue che la commisurazione del contributo alla retribuzione deve essere considerata un mero criterio di calcolo per la quantificazione del contributo stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/07/1999, n. 11962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11962 |
| Data del deposito : | 16 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio Presidente del 16/7/1999
1. Dott. QUITADAMO Nicola Consigliere SENTENZA
2. " DI IL ZO " N. 2853
3. " GO SA " REGISTRO GENERALE
4. " NOVARESE Francesco " N. 12431/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NI ST n. a Cesena il 7 gennaio 1963 avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 19 gennaio Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Albano che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
IG AU ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, emessa in data 19 gennaio 1999, con la quale veniva condannato per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali per il mese di gennaio 1992, deducendo quali censure la mancanza di motivazione sulla carenza dell'elemento psicologico e la violazione della legge n. 638 del 1983, poiché il reato non sussisteva, in quanto il ricorrente, la cui azienda era in stato di decozione prefallimentare, non aveva corrisposto le retribuzioni ai dipendenti.
Motivi della decisione
I motivi addotti sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ed invero quello relativo alla carenza dell'elemento psicologico non è stato dedotto in appello, sicché è inammissibile, giacché comporta degli accertamenti e valutazioni in merito sottratti al giudice di legittimità, mentre la prevalente ed ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. sez. III 17 febbraio 1999 n. 3621, Mezzullo rv. 212654) configura il reato ascritto anche nel caso di omesso pagamento delle retribuzioni ai dipendenti.
Infatti, secondo quanto notato da attenta dottrina, il primo comma dell'art. 1 della legge n. 638 del 1983 nel sancire l'obbligo di versamento delle somme dovute alle gestioni previdenziali - la cui omissione realizza l'ipotesi criminosa prevista dal comma 1 bis del successivo art.
2 - prescinde da ogni riferimento al momento del pagamento delle retribuzioni, stabilendo, invece, termini "unificati" entro i quali il versamento deve avvenire in ogni caso. Pertanto l'obbligo del versamento nasce ex lege in virtù della stessa prestazione lavorativa e deve essere adempiuto comunque (art. 2 primo comma I. cit.).
Detta indefettibilità discende dalle finalità, costituzionalmente garantite, cui i versamenti sono destinati cioè assicurare i mezzi economici necessari per provvedersi ai benefici assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori, dall'autonomia fra rapporto di lavoro e quello previdenziale, dalla semplice commisurazione del contributo, che ha natura di tributo, alla retribuzione quale criterio di calcolo per la sua quantificazione e, quindi, dall'omesso collegamento del versamento al materiale esborso delle somme dovute al dipendente.
Tutte queste ragioni rendono evidente, poi, come lo stato di dissesto dell'imprenditore, che nonostante questo prosegua nell'attività senza adempiere all'obbligo previdenziale e neppure a quello retributivo, non possa valere ad eliminare il carattere di illiceità penale dell'omesso versamento dei contributi, i quali non costituiscono parte integrante del salario, ma un tributo come tale da pagare comunque ed in ogni caso indipendentemente dalle vicende finanziarie dell'azienda a cagione delle finalità costituzionali collegate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 16 luglio 1999. Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 1999