Cass. pen., sez. III, sentenza 16/07/1999, n. 11962
CASS
Sentenza 16 luglio 1999

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Lo stato di dissesto dell'imprenditore - il quale prosegua ciononostante nell'attività d'impresa senza adempiere all'obbligo previdenziale e neppure a quello retributivo - non elimina il carattere di illiceità penale dell'omesso versamento dei contributi. Infatti, i contributi non costituiscono parte integrante del salario ma un tributo, in quanto tale, da pagare comunque ed in ogni caso, indipendentemente dalle vicende finanziarie dell'azienda. Ciò trova la sua "ratio" nelle finalità, costituzionalmente garantite, cui risultano preordinati i versamenti contributivi e anzitutto la necessità che siano assicurati i benefici assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori. Ne consegue che la commisurazione del contributo alla retribuzione deve essere considerata un mero criterio di calcolo per la quantificazione del contributo stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/07/1999, n. 11962
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11962
    Data del deposito : 16 luglio 1999

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