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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 25/11/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 610/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO presidente dott. Claudio MICHELUCCI giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 610/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Mossio Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Arona, via Vittorio Veneto, 12, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Di Salvo Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Arona, via Trieste, 4, giusta procura allegata alla comparsa VIA TRIESTE 4 28041 ARONApresso il difensore avv. DI SALVO GIULIA
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Ricorrente:
“CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis voglia
NEL MERITO
- pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nato a [...] il Parte_1
0.11.1954, c.f.. e (c.f. ) nata a [...]F._3 Controparte_1 C.F._2
Verbania il 12.07.1965, celebrato nel Comune di San Bernardino Verbano (VB) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al numero 1 parte II Serie A Anno 1990. ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare le disposizioni pronunciate in sede di separazione e di cui alla Sentenza 328/2022 pubblicata il 19.08.2022 RG837/2019, confermata dalla stessa Corte d'Appello di Torino con Sentenza
n. 430/2024 rg 261/2023 pubblicata 08.05.2024, tutte nessuna esclusa.
Con vittoria di spese ed onorari da liquidarsi a favore dell'Avv. Matteo Mossio quale procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c”.
Resistente:
“Piaccia al Tribunale Ordinario di Verbania ill.mo, contrariis reiectis, verificata la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita,
Nel merito
- PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
25.03.1990 dai coniugi sig. e sig.ra , ordinando al Comune Parte_1 Controparte_1 competente di effettuare la relativa annotazione.
Con vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio e relativi accessori”
pagina 2 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
e hanno contratto matrimonio concordatario il 25.3.1990 nel Parte_1 Controparte_1
Comune di San Bernardino Verbano e dalla loro unione sono nate le figlie il Persona_1
24.7.1991, e il 17.6.2002. Persona_2
Si sono separati con sentenza del tribunale di Verbania n. 328/2022, pubblicata il 19.8.2022, confermata dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 430/2024, passata in giudicato. Per_ Entrambi hanno concordemente escluso di avere più convissuto (il ricorrente abita con la figlia nell'appartamento sito al primo piano della casa già adibita a casa coniugale e la resistente nel piano mansardato, autonomo dal primo) e di poter fra essi ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Risulta, dunque, utilmente trascorso il periodo di mesi dodici di ininterrotta separazione, dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale del 18.9.2019, di cui all'art. 3, comma 2
n. 2 lett. b e comma 3 L. 898/70, e successive modifiche, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Alcuna statuizione ulteriore è necessaria, atteso che (come, peraltro, già nel giudizio di separazione) Per_ alcuna domanda è stata svolta dal ricorrente quanto al mantenimento della figlia (indicata dal medesimo come non ancora autosufficiente) e dalla resistente a titolo di assegno divorzile.
La condivisione della domanda di divorzio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 25.3.1990 in San Bernardino Verbano, trascritto nei registri di stato Controparte_2 civile del medesimo comune al n. 1, parte II, serie A, anno 1990.
Spese processuali compensate
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 24.11.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente pagina 3 di 4 dott.ssa Monica BARCO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO presidente dott. Claudio MICHELUCCI giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 610/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Mossio Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Arona, via Vittorio Veneto, 12, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Di Salvo Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Arona, via Trieste, 4, giusta procura allegata alla comparsa VIA TRIESTE 4 28041 ARONApresso il difensore avv. DI SALVO GIULIA
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Ricorrente:
“CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis voglia
NEL MERITO
- pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nato a [...] il Parte_1
0.11.1954, c.f.. e (c.f. ) nata a [...]F._3 Controparte_1 C.F._2
Verbania il 12.07.1965, celebrato nel Comune di San Bernardino Verbano (VB) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al numero 1 parte II Serie A Anno 1990. ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare le disposizioni pronunciate in sede di separazione e di cui alla Sentenza 328/2022 pubblicata il 19.08.2022 RG837/2019, confermata dalla stessa Corte d'Appello di Torino con Sentenza
n. 430/2024 rg 261/2023 pubblicata 08.05.2024, tutte nessuna esclusa.
Con vittoria di spese ed onorari da liquidarsi a favore dell'Avv. Matteo Mossio quale procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c”.
Resistente:
“Piaccia al Tribunale Ordinario di Verbania ill.mo, contrariis reiectis, verificata la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita,
Nel merito
- PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
25.03.1990 dai coniugi sig. e sig.ra , ordinando al Comune Parte_1 Controparte_1 competente di effettuare la relativa annotazione.
Con vittoria di spese, competenze, onorari di giudizio e relativi accessori”
pagina 2 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
e hanno contratto matrimonio concordatario il 25.3.1990 nel Parte_1 Controparte_1
Comune di San Bernardino Verbano e dalla loro unione sono nate le figlie il Persona_1
24.7.1991, e il 17.6.2002. Persona_2
Si sono separati con sentenza del tribunale di Verbania n. 328/2022, pubblicata il 19.8.2022, confermata dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 430/2024, passata in giudicato. Per_ Entrambi hanno concordemente escluso di avere più convissuto (il ricorrente abita con la figlia nell'appartamento sito al primo piano della casa già adibita a casa coniugale e la resistente nel piano mansardato, autonomo dal primo) e di poter fra essi ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Risulta, dunque, utilmente trascorso il periodo di mesi dodici di ininterrotta separazione, dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale del 18.9.2019, di cui all'art. 3, comma 2
n. 2 lett. b e comma 3 L. 898/70, e successive modifiche, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Alcuna statuizione ulteriore è necessaria, atteso che (come, peraltro, già nel giudizio di separazione) Per_ alcuna domanda è stata svolta dal ricorrente quanto al mantenimento della figlia (indicata dal medesimo come non ancora autosufficiente) e dalla resistente a titolo di assegno divorzile.
La condivisione della domanda di divorzio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 25.3.1990 in San Bernardino Verbano, trascritto nei registri di stato Controparte_2 civile del medesimo comune al n. 1, parte II, serie A, anno 1990.
Spese processuali compensate
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 24.11.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente pagina 3 di 4 dott.ssa Monica BARCO
pagina 4 di 4