CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 19/02/2026, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 692/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SESSA SABATO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4277/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250000587621000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964168209446 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 283/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento numero 028 2025 00005876 21
000, asseritamente notificata in data 26 giugno 2025, al Signor Ricorrente_1.
L'atto della riscossione, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per conto della Regione Campania, concerneva la pretesa tributaria relativa alla tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2019, riferita al veicolo targato Targa_1
Il ricorrente, nel contestare la legittimità della cartella, eccepiva preliminarmente il vizio di notifica dell'atto prodromico da parte dell'Ente impositore, ovvero dell'avviso di accertamento, lamentando come tale omissione avesse impedito la regolare instaurazione del procedimento di riscossione.
Sulla scorta di tale vizio, il contribuente deduceva l'illegittimità derivata della cartella esattoriale e l'intervenuta prescrizione del credito tributario, atteso che tra la scadenza del termine per il versamento del tributo - 31 dicembre 2019 - e la notifica della cartella – 26 giugno 2025 - era ampiamente decorso il termine triennale previsto dall'articolo 3 del decreto legge numero 953 del 1982.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e la Regione Campania.
Mentre l'Agente della Riscossione:
1. eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all'atto formato e notificato dall'Ente impositore;
2. difendeva la regolarità formale della propria attività;
la Regione Campania sosteneva la piena legittimità della pretesa, asserendo la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto e depositando documentazione a supporto di tale tesi.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il punto nodale della controversia risiede nel riparto dell'onere della prova in ordine alla regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora il contribuente contesti la ricezione dell'atto presupposto, grava sull'Ufficio procedente l'onere di produrre in giudizio la prova certa e documentale del perfezionamento della notifica (tipicamente l'avviso di ricevimento della raccomandata o la documentazione attestante la consegna della PEC).
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla Regione Campania risulta del tutto inidonea a soddisfare tale onere probatorio.
L'Amministrazione, infatti, si è limitata a depositare documenti senza alcun valore probatorio, ricevuta di ritorno senza annotazione alcuna, che non possono in alcun modo surrogare la prova del fatto storico della notificazione.
In assenza della cartolina di ritorno debitamente compilata o del documento attestante l'esito della notifica, la pretesa tributaria manca di un anello essenziale della sua catena procedimentale.
Ne consegue:
1. in primo luogo, l'illegittimità derivata della cartella di pagamento impugnata, poiché basata su un titolo esecutivo (l'accertamento) mai regolarmente portato a conoscenza del destinatario;
2. in secondo luogo, il fatto che l'omessa notifica dell'atto presupposto comporta l'inefficacia di qualsiasi preteso atto interruttivo della prescrizione.
Essendo la tassa automobilistica soggetta al termine prescrizionale triennale, di cui all'articolo 3 del decreto legge numero 953 del 198, ed essendo decorso tale termine tra la fine dell'anno di scadenza del pagamento
(2019) e la notifica della cartella (2025), il credito vantato dall'Ente deve ritenersi irrimediabilmente prescritto, non potendo operare in favore dell'Amministrazione le proroghe legate all'emergenza pandemica in assenza di un atto impositivo validamente notificato.
Tanto senza contare che in materia di riscossione, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento numero 028 2025
00005876 21 000. Dichiara l'intervenuta prescrizione del credito tributario relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2019 e condanna la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 319,70, di cui euro 278,00 per compenso tabellare ed euro 41,70 per spese generali, oltre CUT, oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SESSA SABATO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4277/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250000587621000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964168209446 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 283/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento numero 028 2025 00005876 21
000, asseritamente notificata in data 26 giugno 2025, al Signor Ricorrente_1.
L'atto della riscossione, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per conto della Regione Campania, concerneva la pretesa tributaria relativa alla tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2019, riferita al veicolo targato Targa_1
Il ricorrente, nel contestare la legittimità della cartella, eccepiva preliminarmente il vizio di notifica dell'atto prodromico da parte dell'Ente impositore, ovvero dell'avviso di accertamento, lamentando come tale omissione avesse impedito la regolare instaurazione del procedimento di riscossione.
Sulla scorta di tale vizio, il contribuente deduceva l'illegittimità derivata della cartella esattoriale e l'intervenuta prescrizione del credito tributario, atteso che tra la scadenza del termine per il versamento del tributo - 31 dicembre 2019 - e la notifica della cartella – 26 giugno 2025 - era ampiamente decorso il termine triennale previsto dall'articolo 3 del decreto legge numero 953 del 1982.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e la Regione Campania.
Mentre l'Agente della Riscossione:
1. eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all'atto formato e notificato dall'Ente impositore;
2. difendeva la regolarità formale della propria attività;
la Regione Campania sosteneva la piena legittimità della pretesa, asserendo la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto e depositando documentazione a supporto di tale tesi.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il punto nodale della controversia risiede nel riparto dell'onere della prova in ordine alla regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora il contribuente contesti la ricezione dell'atto presupposto, grava sull'Ufficio procedente l'onere di produrre in giudizio la prova certa e documentale del perfezionamento della notifica (tipicamente l'avviso di ricevimento della raccomandata o la documentazione attestante la consegna della PEC).
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla Regione Campania risulta del tutto inidonea a soddisfare tale onere probatorio.
L'Amministrazione, infatti, si è limitata a depositare documenti senza alcun valore probatorio, ricevuta di ritorno senza annotazione alcuna, che non possono in alcun modo surrogare la prova del fatto storico della notificazione.
In assenza della cartolina di ritorno debitamente compilata o del documento attestante l'esito della notifica, la pretesa tributaria manca di un anello essenziale della sua catena procedimentale.
Ne consegue:
1. in primo luogo, l'illegittimità derivata della cartella di pagamento impugnata, poiché basata su un titolo esecutivo (l'accertamento) mai regolarmente portato a conoscenza del destinatario;
2. in secondo luogo, il fatto che l'omessa notifica dell'atto presupposto comporta l'inefficacia di qualsiasi preteso atto interruttivo della prescrizione.
Essendo la tassa automobilistica soggetta al termine prescrizionale triennale, di cui all'articolo 3 del decreto legge numero 953 del 198, ed essendo decorso tale termine tra la fine dell'anno di scadenza del pagamento
(2019) e la notifica della cartella (2025), il credito vantato dall'Ente deve ritenersi irrimediabilmente prescritto, non potendo operare in favore dell'Amministrazione le proroghe legate all'emergenza pandemica in assenza di un atto impositivo validamente notificato.
Tanto senza contare che in materia di riscossione, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento numero 028 2025
00005876 21 000. Dichiara l'intervenuta prescrizione del credito tributario relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2019 e condanna la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 319,70, di cui euro 278,00 per compenso tabellare ed euro 41,70 per spese generali, oltre CUT, oneri ed accessori di legge se dovuti.