Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2013, n. 19733
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Sentenza 13 marzo 2013

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Ai fini della rinnovazione della misura coercitiva della custodia cautelare divenuta inefficace per omesso interrogatorio nei termini di legge, non occorre che quest'ultimo avvenga con l'indagato libero, esigendo l'art. 302 cod. proc. pen. unicamente che il titolo originario non sia più operante al momento dell'assunzione dell'atto di garanzia.

In presenza dei presupposti previsti dall'art. 384, comma primo, cod. proc. pen., è legittimo il fermo di persona indiziata di delitto disposto dal P.M. nei confronti di persona rimessa formalmente in libertà, ancorché ancora di fatto detenuta, in relazione ad un precedente titolo di custodia cautelare dichiarato inefficace per la nullità dell'interrogatorio di garanzia. (Nell'applicare tale principio, la Corte ha chiarito che l'obbligo del previo interrogatorio dell'indagato, scarcerato per la caducazione del precedente titolo cautelare ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen., non si riferisce al provvedimento di fermo eventualmente adottato dal pubblico ministero dopo la scarcerazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2013, n. 19733
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19733
    Data del deposito : 13 marzo 2013

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