Sentenza 13 marzo 2013
Massime • 2
Ai fini della rinnovazione della misura coercitiva della custodia cautelare divenuta inefficace per omesso interrogatorio nei termini di legge, non occorre che quest'ultimo avvenga con l'indagato libero, esigendo l'art. 302 cod. proc. pen. unicamente che il titolo originario non sia più operante al momento dell'assunzione dell'atto di garanzia.
In presenza dei presupposti previsti dall'art. 384, comma primo, cod. proc. pen., è legittimo il fermo di persona indiziata di delitto disposto dal P.M. nei confronti di persona rimessa formalmente in libertà, ancorché ancora di fatto detenuta, in relazione ad un precedente titolo di custodia cautelare dichiarato inefficace per la nullità dell'interrogatorio di garanzia. (Nell'applicare tale principio, la Corte ha chiarito che l'obbligo del previo interrogatorio dell'indagato, scarcerato per la caducazione del precedente titolo cautelare ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen., non si riferisce al provvedimento di fermo eventualmente adottato dal pubblico ministero dopo la scarcerazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2013, n. 19733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19733 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 13/03/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 928
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 17393/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
JE OJ N. IL 01/01/1975
avverso l'ordinanza n. 39/2012 TRIB. LIBERTÀ di ANCONA, del 06/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'Angelo Giovanni che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. JO EB veniva arrestato il 4/8/2011 in forza di ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Pesaro del 21/12/2010; il 22 agosto 2011 il G.I.P. dichiarava l'inefficacia della misura per nullità
dell'interrogatorio dell'indagato, ma il Procuratore presso il Tribunale di Pesaro emetteva decreto di fermo, eseguito prima della scarcerazione dal Carcere di Napoli - Poggioreale;
il G.I.P. del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 24/8/2011, convalidava il fermo ed applicava nei confronti dell'indagato la misura della custodia cautelare in carcere;
la misura veniva confermata, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., dal G.I.P. del Tribunale di Pesaro con ordinanza del 3/9/2011. Il 12/10/2011, in sede di giudizio abbreviato, JO veniva condannato alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di lesioni aggravate.
Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pesaro, con ordinanza dell'8/2/2012, rigettava l'istanza di scarcerazione avanzata dall'imputato unitamente alla richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare, nonché quella, in via subordinata, di concessione degli arresti domiciliari. La richiesta di declaratoria di inefficacia della misura si fondava sulla circostanza che essa era stata ripristinata, a seguito dell'esecuzione del decreto di fermo del pubblico ministero, dopo una liberazione solo formale e non effettiva, in violazione dell'art. 302 cod. proc. pen.. 2. Il Tribunale di Ancona, con ordinanza emessa il 7/3/2012 ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., respingeva l'appello proposto avverso il provvedimento del G.I.P.. Secondo il Collegio, legittimamente era stato disposto il ripristino della misura cautelare, come espressamente previsto dall'art. 302 cod. proc. pen., mentre il previo interrogatorio imposto da detta norma era stato esperito all'udienza di convalida del fermo;
provvedimento, quest'ultimo, anch'esso del tutto legittimo. Il Tribunale riteneva permanenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. b) e c) e unica misura adeguata la custodia cautelare in carcere.
3. Ricorre per cassazione il difensore di JO EB, deducendo la violazione dell'art. 302 cod. proc. pen.: la norma prevede che il previo interrogatorio dell'indagato, liberato in conseguenza dell'estinzione della precedente misura cautelare per omesso interrogatorio, avvenga mentre il soggetto si trova in stato di libertà, non permettendo, quindi, al pubblico ministero di inserirsi nella procedura con provvedimenti limitativi della libertà personale.
In effetti, secondo il ricorrente, mentre l'interrogatorio previsto dall'art. 302 cod. proc. pen. ha la medesima funzione di quello previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., quello per la convalida del fermo contemplato dall'art. 391 c.p.p., comma 3 è finalizzato al mero accertamento della legittimità del provvedimento del pubblico ministero, dell'insussistenza di cause sopravvenute di inefficacia e della sussistenza di presupposti probatori e cautelari per l'applicazione di una eventuale misura.
Il ricorso conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Si deve in premessa sottolineare che l'avvenuta pronuncia della sentenza di primo grado non osta all'esame della questione della declaratoria di inefficacia della misura cautelare, atteso che la disposizione dell'art. 302 cod. proc. pen. non consente deroghe od eccezioni. (Sez. 2, n. 181 del 21/01/1992 - dep. 11/03/1992, P.M. in proc. Memoli ed altro, Rv. 189299; sulla perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 10, anche Sez. U, n. 14 del 31/05/2000 - dep. 23/06/2000, Piscopo, Rv. 216261).
2. L'art. 302 cod. proc. pen. dispone l'immediata perdita di efficacia della custodia cautelare se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'art. 294. Nel caso di specie, l'interrogatorio è stato espletato ma, successivamente, è stato dichiarato nullo dal Giudice per le indagini preliminari. La seconda parte dell'articolo contempla la possibilità di una rinnovazione della misura: essa può essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del P.M., "dopo la liberazione" e "previo interrogatorio" allorché, valutati i risultati dell'interrogatorio, sussistono le condizioni indicate negli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.. Nel caso in esame, dopo che il Giudice aveva adottato il provvedimento di liberazione per sopravvenuta inefficacia della misura, il P.M. aveva emesso decreto di fermo prima che l'indagato fosse fisicamente dimesso dalla Casa Circondariale dove era detenuto (Napoli - Poggioreale), così impedendo la sua materiale scarcerazione;
aveva poi tempestivamente chiesto la convalida del fermo e l'applicazione della stessa misura cautelare al Giudice competente (G.I.P. del Tribunale di Napoli) che, dopo aver proceduto all'interrogatorio dell'indagato, aveva convalidato il fermo ed emesso nuova misura cautelare, successivamente confermata, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., dal G.I.P. del Tribunale di Pesaro. Il ricorso contesta la legittimità della nuova ordinanza cautelare, che, secondo il ricorrente, avrebbe potuto essere legittimamente emessa solo se l'indagato fosse stato effettivamente scarcerato e se, quindi, l'interrogatorio, che deve precedere la decisione del Giudice, fosse stato espletato con l'indagato a piede libero. Il ricorrente, inoltre, evidenzia una diversa funzione dei due interrogatori (quello previsto dall'art. 302 cod. proc. pen. e quello espletato all'udienza di convalida del fermo ai sensi dell'art. 391 c.p.p., comma 3), contestando, quindi, che l'interrogatorio reso all'udienza di convalida del fermo possa fungere da "previo interrogatorio" ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen.. In effetti, si discute non solo della legittimità della misura cautelare disposta ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen., ma di quella del decreto di fermo del pubblico ministero, con il conseguente ulteriore tema dell'incidenza o meno dell'illegittimità di un provvedimento sulla validità dell'altro.
3. Questa Corte, dopo alcune pronunce in senso contrario, ha ripetutamente affermato la legittimità del decreto di fermo emesso dal pubblico ministero nei confronti di persona rimessa formalmente in libertà, ma ancora di fatto detenuta, nonché dell'ordinanza applicativa di una misura custodiale emessa dal giudice previa convalida del fermo.
Si è affermato, in particolare, che, ai fini del ripristino della misura coercitiva della custodia cautelare divenuta inefficace per omesso interrogatorio nei termini di legge, non occorre che quest'ultimo avvenga con l'indagato libero, esigendo l'art. 302 cod. proc. pen. unicamente che il titolo originario non sia più operante al momento dell'assunzione dell'atto di garanzia, cosicché il giudice, prima dell'emissione della nuova misura cautelare, possa valutare l'eventuale difesa preventiva dell'interessato (Sez. 6, n. 7922 del 04/10/2011 - dep. 29/02/2012, Mazzaferro, Rv. 252064; Sez. 6, n. 44127 del 06/11/2008 - dep. 26/11/2008, Mamone, Rv. 241609;
Sez. 5, n. 3719 del 06/07/1994 - dep. 12/09/1994, Cacciolla, Rv. 199856).
Pertanto, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 384 c.p.p., comma 1, il fermo di persona indiziata di delitto può essere disposto dal P.M. nei confronti di persona rimessa formalmente in libertà, ancorché ancora di fatto detenuta, in relazione ad un precedente titolo di custodia cautelare dichiarato inefficace per la nullità dell'interrogatorio di garanzia (Sez. 6, n. 38782 del 02/07/2008 - dep. 14/10/2008, Makunja, Rv. 241404; Sez. 6, n. 21513 del 06/05/2008 - dep. 28/05/2008, Ghabbar, Rv. 240074; Sez. 2, n. 7082 del 19/01/2005 - dep. 23/02/2005, Ben Imran, Rv. 231297); detto provvedimento non richiede il previo interrogatorio dell'indagato, al contrario dell'ordinanza prevista dall'art. 302 cod. proc. pen.; la norma, d'altro canto, pone un divieto per il giudice, e non per il pubblico ministero.
D'altro canto nessuna norma richiede espressamente come condizione per la reiterazione del fermo il previo ripristino dello status libertatis della persona indagata, come avviene invece nell'ipotesi di ulteriore emissione di un ordine di custodia cautelare, allorché la precedente custodia si sia estinta per omesso interrogatorio della persona ad essa soggetta (Sez. 2, n. 8124 del 02/02/2005 - dep. 02/03/2005, P.M. in proc. Benboubaker ed altro, Rv. 231629). I presupposti per l'adozione del provvedimento di fermo sono, del resto, differenti da quelli richiesti per l'adozione di una misura cautelare (Sez. 4, n. 28110 del 23/05/2007 - dep. 16/07/2007, Zunino, Rv. 237052), cosicché esso non può essere considerato un escamotage per aggirare un divieto legislativo, siccome fondato - oltre che sugli elementi degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. -anche sul pericolo di fuga e sulla previsione di una pena edittale di entità maggiore rispetto a quella che legittima sic et simpliciter l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare (Sez. 4, n. 32203 del 24/05/2004 - dep. 23/07/2004, Ejili, Rv. 228966). Si rimarca che il fermo può essere adottato per gli stessi fatti presi in considerazione in occasione di un precedente fermo (Sez. 4, n. 36897 del 25/05/2007 - dep. 08/10/2007, Shehu, Rv. 237235). L'orientamento fin qui esposto è stato ribadito con l'ordinanza, Sez. 6, n. 20362 del 2009, Sannino, riguardante un caso identico a quello oggetto del ricorso, in cui si conferma che, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 384 c.p.p., comma 1, il fermo di persona indiziata di delitto può essere reiterato dal P.M. nei confronti di persona rimessa formalmente in libertà, ancorché ancora di fatto detenuta, in relazione ad un precedente titolo di custodia cautelare dichiarato inefficace per la nullità dell'interrogatorio di garanzia, aggiungendosi che l'obbligo del previo interrogatorio dell'indagato, scarcerato per la caducazione del precedente titolo cautelare ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen., si riferisce al provvedimento del giudice richiesto del ripristino della misura e non anche a quello di fermo eventualmente adottato dal pubblico ministero dopo la scarcerazione. Il ricorso deve, in definitiva, essere respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2013