Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2011, n. 7922
CASS
Sentenza 4 ottobre 2011

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Non è abnorme, e non è conseguentemente ricorribile per cassazione, l'ordinanza con cui il G.u.p., decidendo in sede di rinvio all'esito della rinnovata udienza preliminare, inviti il P.M. ad effettuare una precisazione o modifica della contestazione, ritenendo esclusa l'ipotesi del "fatto nuovo" di cui all'art. 423, comma secondo, cod. proc. pen.

Ai fini del ripristino della misura coercitiva della custodia cautelare divenuta inefficace per omesso interrogatorio nei termini di legge, non occorre che quest'ultimo avvenga con l'indagato libero, esigendo l'art. 302 cod. proc. pen. unicamente che il titolo originario non sia più operante al momento dell'assunzione dell'atto di garanzia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2011, n. 7922
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7922
    Data del deposito : 4 ottobre 2011

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