Sentenza 2 luglio 2008
Massime • 1
In presenza dei presupposti previsti dall'art. 384, comma primo, cod. proc. pen., il fermo di persona indiziata di delitto può essere reiterato dal P.M. nei confronti di persona rimessa formalmente in libertà, ancorchè ancora di fatto detenuta, in relazione ad un precedente titolo di custodia cautelare dichiarato inefficace per la nullità dell'interrogatorio di garanzia. (Nell'applicare tale principio, la Corte ha chiarito che l'obbligo del previo interrogatorio dell'indagato, scarcerato per la caducazione del precedente titolo cautelare ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen., si riferisce al provvedimento del giudice richiesto del ripristino della misura e non anche a quello di fermo eventualmente adottato dal pubblico ministero dopo la scarcerazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2008, n. 38782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38782 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 02/07/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 1741
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 005511/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA OH JU, N. IL 15/04/1976;
avverso ORDINANZA del 11/01/2008 GIP TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO NICOLA;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con provvedimento 9/1/2008, il Gip del Tribunale di Napoli, rilavata la nullità dell'interrogatorio di garanzia per omesso avviso al difensore di fiducia, dichiarava inefficace la misura cautelare della custodia in carcere adottata, il 26 dicembre precedente, a carico di KU ED MA, indagato in ordine al reato di detenzione a fine di spaccio di kg. 2,800 di eroina, e disponeva l'immediata liberazione del medesimo indagato.
Il P.M., con provvedimento in pari data, disponeva - però - il fermo del KU.
Il Gip, con ordinanza del successivo giorno 11, convalidava il fermo ed emetteva nuova misura custodiale.
Avverso la convalida del fermo ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'indagato, deducendo l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione, sotto i seguenti profili: a) prima di eseguire il fermo e di disporre la nuova cautela, si sarebbe dovuto procedere alla sua effettiva liberazione, con soluzione di continuità dello stato di restrizione conseguente all'adozione della misura coercitiva dichiarata inefficace;
b) non era stata motivata la convalida del fermo in relazione al pericolo di fuga.
Il ricorso non è fondato.
Rileva la Corte che, una volta dichiarata l'inefficacia della custodia cautelare per nullità dell'interrogatorio, nulla osta all'adozione del provvedimento di fermo, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nei confronti della persona rimessa formalmente in libertà.
Ed invero, non è necessario il previo interrogatorio del soggetto, che l'art. 302 c.p.p., seconda parte, riferisce al provvedimento restrittivo del giudice, il quale potrà emetterlo, com'è avvenuto nella specie, su richiesta del P.M., dopo avere interrogato la persona e valutato l'eventuale difesa preventiva della stessa nell'udienza di convalida del fermo. Una corretta lettura della richiamata norma, che non ammette interpretazioni di natura estensiva, infatti, pone come presupposti indefettibili per l'emissione di un nuovo provvedimento restrittivo la liberazione e l'interrogatorio dell'indagato, senza prevedere che quest'ultimo avvenga in libertà, ma solo che il soggetto non sia sottoposto a detto provvedimento restrittivo di natura giurisdizionale, ove non preceduto da interrogatorio. Il divieto di cui all'art. 302 c.p.p., tra l'altro, riguarda il giudice e non il P.M., e ciò perché soltanto l'ordinanza cautelare è provvedimento che costituisce titolo pieno di detenzione, a differenza del fermo che, in quanto provvedimento provvisorio, necessita della convalida giurisdizionale per acquisire stabilità.
Il provvedimento impugnato, inoltre, è congruamente motivato in relazione al pericolo di fuga, ravvisato nella particolare gravità dell'illecito ascritto all'indagato, sorpreso in flagranza di reato e privo di una stabile dimora (con connesso rischio concreto che possa fare perdere le proprie tracce).
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2008