Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2008, n. 38782
CASS
Sentenza 2 luglio 2008

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In presenza dei presupposti previsti dall'art. 384, comma primo, cod. proc. pen., il fermo di persona indiziata di delitto può essere reiterato dal P.M. nei confronti di persona rimessa formalmente in libertà, ancorchè ancora di fatto detenuta, in relazione ad un precedente titolo di custodia cautelare dichiarato inefficace per la nullità dell'interrogatorio di garanzia. (Nell'applicare tale principio, la Corte ha chiarito che l'obbligo del previo interrogatorio dell'indagato, scarcerato per la caducazione del precedente titolo cautelare ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen., si riferisce al provvedimento del giudice richiesto del ripristino della misura e non anche a quello di fermo eventualmente adottato dal pubblico ministero dopo la scarcerazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2008, n. 38782
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38782
    Data del deposito : 2 luglio 2008

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