Sentenza 6 maggio 2008
Massime • 1
In presenza dei presupposti previsti dall'art. 384, comma primo, cod. proc. pen., il P.M. può disporre il fermo anche nei confronti di persona detenuta per un precedente titolo di custodia cautelare, che debba essere rimessa in libertà per ragioni esclusivamente formali. (Fattispecie relativa alla sopravvenuta inefficacia della misura cautelare per tardiva trasmissione degli atti del procedimento)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2008, n. 21513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21513 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 06/05/2008
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 1200
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 3438/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HA AL;
contro l'ordinanza 9 novembre 2007 del Tribunale di Milano. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Dott. Carlo Di Casola che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano confermava la misura della custodia in carcere disposta a carico di BA AL perché indagato di spaccio di stupefacenti.
2. Ricorre il BA il quale lamenta che, a seguito di dichiarazione di inefficacia dell'originaria misura cautelare adottata nei suoi confronti, il p.m. abbia disposto il fermo del ricorrente senza che si fosse prima provveduto a rimetterlo in libertà.
Tanto si rifletterebbe sulla validità dell'interrogatorio reso nel procedimento di convalida del fermo, mentre l'ordinanza del GIP sarebbe ancora viziata per non aver preso in considerazione gli elementi rappresentati dalla difesa in ordine alla necessità di una preventiva liberazione dell'indagato e per essere stata emanata in un momento successivo alla conclusione dell'udienza. Si duole infine che il provvedimento del Tribunale sia illogico in ordine al giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari perché formulato mentre il soggetto era detenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non ha fondamento.
Esso si incentra tutto sulla pretesa illegittimità del fermo operato dal p.m., senza una previa liberazione del ricorrente, a seguito della sopravvenuta inefficacia della misura cautelare per tardiva trasmissione degli atti del procedimento.
2. Al riguardo tuttavia questa Corte, in accordo con l'orientamento prevalente, ritiene che, ove l'inefficacia della misura sia derivata da ragioni formali quali la mancata tempestiva trasmissione di atti, non si aprono spazi di discrezionalità in ordine alla reiterazione della misura, tali da imporre la liberazione del soggetto destinato a immediata reiterazione della cautela.
3. Tanto detto (e in disparte dalla censura sul momento di emanazione della convalida del fermo, priva in sè di base: ci si duole che nel verbale la chiusura dell'udienza appaia avvenuta alle ore 10.13 e che il provvedimento risulti emesso alle ore 10.25, tempo evidentemente necessario per la sua redazione) si rivelano infondate tutte le ulteriori doglianze che presuppongono appunto una sorta di consequenzialità con l'illegittimità ritenuta invece insussistente.
4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2008