Sentenza 25 maggio 2007
Massime • 2
L'obbligo del previo interrogatorio dell'indagato, scarcerato per la caducazione del precedente titolo cautelare ai sensi dell'art. 302 cod.proc.pen., si riferisce al provvedimento del giudice richiesto del ripristino della misura e non anche a quello di fermo eventualmente adottato dal pubblico ministero dopo la scarcerazione.
Il pubblico ministero può adottare un provvedimento di fermo per gli stessi fatti presi in considerazione in occasione di un precedente fermo che sia venuto meno in conseguenza di vizi puramente formali. (Fattispecie in tema di rinnovazione del fermo a seguito di scarcerazione dell'indagato per la perdita di efficacia, per omesso interrogatorio, della misura cautelare applicata all'esito della convalida del primo provvedimento adottato dal pubblico ministero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/05/2007, n. 36897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36897 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 25/05/2007
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 00996
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 046723/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EH LO, N. IL 31/05/1981;
avverso ORDINANZA del 25/11/2006 GIP TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FOTI GIACOMO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto il rigetto dell'ordinanza di convalida e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza cautelare.
OSSERVA
1- HU RI ricorre, attraverso i difensori di fiducia, avverso il provvedimento di convalida del fermo, emesso nei suoi confronti dal Gip presso il Tribunale di Torino con provvedimento del 25 novembre 2006, nonché avverso il contestuale provvedimento di applicazione di misura cautelare in carcere.
È avvenuto che la sera del 7 novembre 2006, personale della Polizia di Stato aveva notato il sopraggiungere, nei pressi di un esercizio di ristorazione, di un'autovettura "BMW", a bordo della quale si trovavano due persone;
l'auto, dopo avere fatto alcuni giri intorno all'isolato, era stata parcheggiata sul retro dell'esercizio ed i suoi due occupanti, portatisi di fronte all'ingresso dell'esercizio, erano rimasti in attesa;
uno dei due, poi identificato in HU RI, aveva preso ad effettuare, con il telefono cellulare, numerose telefonate, mentre l'altro, identificato in CA AR, aveva assunto un atteggiamento guardingo, tipico di chi funge da "palo". Insospettiti da tale atteggiamento, i poliziotti erano intervenuti per l'identificazione e, condotti i due presso l'ufficio di polizia, notato il tentativo del CA di disfarsi di una chiave di auto, avevano proceduto alla perquisizione della "BMW" a bordo della quale essi erano stati notati sopraggiungere, ed avevano rinvenuto, all'interno di un vano ricavato nella lamiera della vettura, 2 panetti, del peso lordo complessivo di kg. 1,056, contenenti una sostanza che successive analisi hanno accertato essere cocaina. I due erano stati, quindi, posti in stato di fermo, successivamente convalidato, con ordinanza del 10.11.06, dal Gip che aveva anche applicato, nei confronti degli stessi, la custodia cautelare in carcere. Successivamente, con provvedimento del 23.11.06, lo stesso Gip aveva dichiarato la perdita di efficacia della citata ordinanza, per violazione dei diritti di difesa, e disposto la liberazione del prevenuto. In pari data, il PM aveva emesso, per gli stessi fatti, decreto di fermo dello HU, eseguito dalla P.G. nei pressi della casa circondariale di Torino, dalla quale l'indagato era stato appena scarcerato. Con il provvedimento impugnato, il Gip, in esito all'udienza di convalida, ha, quindi, convalidato il fermo ed applicato una nuova misura restrittiva. Ricorre a questa Corte, dunque, HU RI che, a mezzo del difensore, avv. Foti, deduce inosservanza degli artt. 294 e 302 c.p.p., mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento di convalida del fermo e di quello applicativo della misura restrittiva. Sostiene il ricorrente, con riguardo al provvedimento di fermo, che il PM, dopo la scarcerazione conseguente alla dichiarazione di perdita di efficacia, per omesso interrogatorio dell'indagato, della misura precedentemente adottata, non aveva il potere di adottare un secondo provvedimento di fermo sulla base degli stessi elementi indiziari sui quali si era fondata la misura dichiarata inefficace, ne' di richiederne la convalida, ne' di sollecitare l'applicazione di altra misura coercitiva;
la questione, si sostiene nel ricorso, non sarebbe stata per nulla affrontata nel provvedimento di convalida fermo e in maniera inadeguata nell'ordinanza restrittiva. L'art. 302 c.p.p., si sostiene ancora nel ricorso, prevede, in proposito, che dopo la perdita di efficacia della misura, il giudice può nuovamente disporla, su richiesta del PM, a condizione che: a) l'indagato sia posto effettivamente in libertà, b) il PM richieda una nuova misura cautelare, mentre il Gip può applicare la nuova misura solo a seguito di interrogatorio, da libero, dell'indagato; condizioni del tutto assenti nel caso di specie. Il tema, peraltro, si sostiene ancora nel ricorso, non è stato per nulla affrontato dal Gip nel provvedimento di convalida e solo insufficientemente affrontato nel provvedimento di applicazione della misura cautelare, attraverso il richiamo ad una sentenza di questa Corte, peraltro non unanimemente condivisa. Il provvedimento impugnato, d'altra parte, sarebbe stato adottato, a giudizio del ricorrente, sulla base degli stessi elementi indiziari già esaminati e valutati in occasione del primo provvedimento e che, mancando del requisito della novità, non potevano giustificare un nuovo provvedimento di fermo.
Deduce, altresì, il ricorrente, per mezzo del difensore, avv. Romeo, erronea applicazione di norme processuali, specificamente degli artt.273 e 384 c.p.p. ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato;
sostiene il ricorrente che siano, nel caso di specie, del tutto assenti i presupposti per l'adozione di detto provvedimento atteso che, da un lato, non risultavano acquisiti elementi dai quale dedurre il pericolo di fuga, dall'altro, gli elementi indiziari acquisiti e valutati dal Gip non presentavano i caratteri di congruità ed univocità richiesti per l'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale;
il vizio di motivazione sarebbe conseguente all'incompleta valutazione del compendio probatorio. Conclude, quindi, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
- 2 - Il ricorso è infondato.
Quanto al provvedimento di convalida del fermo, deve rilevarsi l'inconsistenza delle censure mosse. Nulla, anzitutto, impedisce al P.M. di adottare un provvedimento di fermo per gli stessi fatti presi in considerazione in precedente fermo che sia venuto meno in conseguenza di vizi puramente formali, ove ricorrano i presupposti indicati dall'art. 384 c.p.p., avuto riguardo al titolo del reato contestato e di quanto ulteriormente prescrive l'art. 384 c.p.p. in termini di pericolo di fuga e di gravi indizi a carico dell'indagato. Presupposti sicuramente sussistenti nel caso di specie ove si consideri che il ricorrente è indagato ex art. 110 c.p. e D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, e che nei suoi confronti è stata verificata, in sintonia con gli elementi indiziari acquisiti, la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari legittimanti il provvedimento. La prima, rilevata in considerazione di quanto emerso nei verbali di arresto, di perquisizione e sequestro e dal complesso delle attività condotte dalla PG, le seconde, non solo e non tanto dalla condizione di cittadino straniero dell'indagato, quanto, e soprattutto, dall'assenza di una regolare attività lavorativa dello stesso sul territorio nazionale, che ne attesta, evidentemente, una presenza in Italia solo precaria ed occasionale che rende concreto il pericolo di fuga. Sul punto, il provvedimento impugnato si presenta del tutto adeguato e condivisibile, sicché il motivo di ricorso non trova validi spazi giustificativi che non siano riconducibili ad una pretesa di ottenere dalla Corte un'inammissibile sovrapposizione argomentativa rispetto alle conclusioni cui il giudice del riesame è coerentemente pervenuto.
Ugualmente sussistenti sono i presupposti previsti dall'art. 302 c.p.p. per il ripristino della misura caducata dall'omesso interrogatorio dell'indagato. In realtà, detta norma condiziona il ripristino della custodia all'avvenuta, effettiva, scarcerazione dell'indagato in conseguenza della dichiarata inefficacia del precedente titolo custodiale, ma non richiede, con riguardo al provvedimento di fermo, il previo interrogatorio. Questo, invero, è richiesto dalla citata norma per il provvedimento del giudice, nel senso che egli potrà adottare un nuovo provvedimento restrittivo, ovviamente su richiesta del PM, solo dopo avere interrogato l'indagato nella sede propria, rappresentata dall'udienza di convalida.
Sul punto, quindi, questa Corte ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale già tracciato da questa sezione (sentenza n. 32203/04) sulla scia di più risalente pronuncia (sentenza n. 3719/94) secondo cui l'obbligo del previo interrogatorio dell'indagato si riferisce al provvedimento del giudice, che costituisce titolo pieno di detenzione, non anche al fermo, provvedimento provvisorio ed urgente, che, per acquisire stabilità, necessita della convalida giurisdizionale.
D'altra parte, le ragioni d'urgenza che sottendono al fermo, non possono ritenersi esser venute meno dopo la dichiarazione d'inefficacia della precedente misura, di guisa che non si comprenderebbe la ragione di un diverso trattamento di situazioni del tutto identiche, ne' apparirebbe chiaro il senso di una diversa attenzione del legislatore rispetto ad identiche esigenze di tutela della collettività.
Deve, dunque, ribadirsi che il PM, una volta che l'indagato sia stato effettivamente rimesso in libertà, ben può disporne il fermo senza che occorra procedere all'interrogatorio, che solo con riguardo al provvedimento del giudice rappresenta presupposto indefettibile i successivi provvedimenti giurisdizionali, in vista della preminente esigenza che il giudice, prima di decidere sulla nuova richiesta di misura cautelare, possa valutare la difesa preventiva dell'interessato.
Orbene, alla stregua di tali considerazioni, devono ritenersi pienamente legittimi ambedue i provvedimenti in contestazione: quello di fermo, emesso dal PM dopo che il HU era stato rimesso in libertà, e quello del Gip che ha adottato le decisioni più opportune dopo avere ascoltato le ragioni dell'indagato. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento deve essere inoltrata al direttore dell'istituto penitenziario competente affinché provveda nei termini stabiliti dalla L. n. 332 del 1995, art. 23, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2007