Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/05/2007, n. 36897
CASS
Sentenza 25 maggio 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'obbligo del previo interrogatorio dell'indagato, scarcerato per la caducazione del precedente titolo cautelare ai sensi dell'art. 302 cod.proc.pen., si riferisce al provvedimento del giudice richiesto del ripristino della misura e non anche a quello di fermo eventualmente adottato dal pubblico ministero dopo la scarcerazione.

Il pubblico ministero può adottare un provvedimento di fermo per gli stessi fatti presi in considerazione in occasione di un precedente fermo che sia venuto meno in conseguenza di vizi puramente formali. (Fattispecie in tema di rinnovazione del fermo a seguito di scarcerazione dell'indagato per la perdita di efficacia, per omesso interrogatorio, della misura cautelare applicata all'esito della convalida del primo provvedimento adottato dal pubblico ministero).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/05/2007, n. 36897
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36897
    Data del deposito : 25 maggio 2007

    Testo completo