Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/2004, n. 32203
CASS
Sentenza 24 maggio 2004

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In tema di estinzione della custodia cautelare per omesso interrogatorio, ai fini del ripristino della misura, previsto dalla seconda parte dell'art. 302 cod. proc. pen., la disposizione non esige che il previo interrogatorio avvenga a piede libero (cioè a seguito di effettiva scarcerazione dell'indagato) ma soltanto che il titolo caducato non sia più operante, neppure di fatto, al momento dell'interrogatorio stesso e che il giudice, prima dell'emissione della nuova misura cautelare, possa valutare l'eventuale difesa preventiva dell'interessato. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame con cui veniva confermato il provvedimento del GIP di convalida del fermo disposto nei confronti del ricorrente nella stessa data in cui il predetto doveva essere scarcerato a seguito di declaratoria di inefficacia della precedente misura cautelare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/2004, n. 32203
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32203
    Data del deposito : 24 maggio 2004

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