Sentenza 24 maggio 2004
Massime • 1
In tema di estinzione della custodia cautelare per omesso interrogatorio, ai fini del ripristino della misura, previsto dalla seconda parte dell'art. 302 cod. proc. pen., la disposizione non esige che il previo interrogatorio avvenga a piede libero (cioè a seguito di effettiva scarcerazione dell'indagato) ma soltanto che il titolo caducato non sia più operante, neppure di fatto, al momento dell'interrogatorio stesso e che il giudice, prima dell'emissione della nuova misura cautelare, possa valutare l'eventuale difesa preventiva dell'interessato. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame con cui veniva confermato il provvedimento del GIP di convalida del fermo disposto nei confronti del ricorrente nella stessa data in cui il predetto doveva essere scarcerato a seguito di declaratoria di inefficacia della precedente misura cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/2004, n. 32203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32203 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 24/05/2004
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1011
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 42593/2003
ha pronunciato la seguente: 42999/2003
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL IA, n. Shkoder (Albania) il 21.5.1977;
avverso le ordinanze in data 17,9.2003 del g.i.p. presso il Tribunale
di Torino e 29.9.2003 del Tribunale distrettuale del riesame di
Torino;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHILIBERTI ALFONSO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dr.
Vincenzo Geraci, che ha chiesto rigettarsi il ricorso avverso l'ordinanza di convalida ed annullarsi senza rinvio l'ordinanza
29.9.2003 del Tribunale di Torino, nonché dell'ordinanza cautelare,
dichiarando cessata l'efficacia della custodia cautelare;
FATTO E DIRITTO
Con due separati atti l'imputato in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 17.9.2003 del g.i.p. presso il Tribunale di
Torino, di convalida del fermo effettuato nei suoi confronti dalla p.g. in data 16.9.2003 ed avverso l'ordinanza 29.9.2003 del Tribunale
distrettuale del riesame di Torino, confermativa dell'ordinanza di custodia cautelare 17.9.2003 emessa dal predetto g.i.p. dopo la convalida del fermo.
In relazione a quest'ultima impugnazione questa sezione in data
4.2.2004 rimetteva il ricorso alle SS.UU. di questa Corte osservando che una precedente misura cautelare emessa nei confronti dell'JI
era stata dichiarata inefficace per nullità dell'interrogatorio di garanzia e che lo stesso, appena scarcerato e mentre si trovava ancora nei pressi della casa circondariale, il 16.9.2003, era stato fermato in relazione alla medesima imputazione con provvedimento del
P.M.: orbene, v'era contrasto giurisprudenziale in atto e poteva ulteriormente darsi luogo a contrasto giurisprudenziale in ordine alla possibilità per il P.M. di emettere un provvedimento di fermo per i medesimi fatti in caso di liberazione conseguente alla dichiarazione d'inefficacia della misura, alla possibilità per il giudice di emettere nuova misura per gli stessi fatti posti a base della misura caducata, al concetto di "liberazione", ed infine in ordine al se l'interrogatorio debba avvenire in stato di libertà.
Il Primo Presidente riteneva che il contrasto dovesse ritenersi superato, senza che l'ordinanza indicasse ragioni che potessero giustificare soluzioni diverse, tali da dare origine ad un nuovo contrasto giurisprudenziale, e disponeva la restituzione degli atti segnalando la pendenza dell'altro procedimento relativo alla convalida del fermo.
Fissati entrambi i ricorsi all'udienza odierna, gli stessi venivano riuniti e, sulle conclusioni rese dal solo P.M., questo collegio si riservava la decisione.
Quanto al ricorso avverso l'ordinanza di convalida, si duole il ricorrente dell'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'illegittimità del fermo disposto dal P.M.
Rilevava il ricorrente che, scarcerato il 16.9.2003 a seguito di declaratoria d'inefficacia della misura cautelare, veniva fermato ed in tale stato veniva sottoposto ad interrogatorio, all'esito del quale veniva disposta la nuova misura. Conseguentemente sosteneva l'illegittimità del fermo - e quindi della relativa convalida -
siccome ai sensi dell'ari. 302 c.p.p. prodromici ad una nuova misura cautelare sono la scarcerazione dell'indagato ed il suo nuovo interrogatorio a piede libero, presupposti non verificatisi essendo stata la scarcerazione meramente formale ed essendosi proceduto all'interrogatorio in stato di detenzione.
In ordine all'ordinanza del Tribunale del riesame, si duole il ricorrente dell'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'illegittimità del fermo disposto dal P.M.
e della violazione del combinato disposto degli artt. 302 e 294,
comma 1, c.p.p., in quanto, mentre per i casi in cui la misura cautelare è caducata per ragioni di ordine formale essa può
immediatamente essere riemessa, qualora la stessa sia dichiarata inefficace per non essersi proceduto all'interrogatorio nel termine di cui all'art. 294 c.p.p. (o - il che è lo stesso - se l'interrogatorio sia nullo) l'emissione di nuova misura dev'essere preceduta dalla liberazione e dall'interrogatorio a piede libero (e che l'interrogatorio debba avvenire a piede libero si desume dal fatto che l'ultimo alinea dell'art. 302 sanziona colui che non si presenti a rendere l'interrogatorio).
Il combinato disposto degli artt. 302 e 294 dovrebbe considerarsi come una sanzione conseguente all'ipotesi di lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, competendo a chi è sottoposto a custodia cautelare l'inviolabile diritto di essere interrogato nei cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della misura, di tal che la protrazione della detenzione oltre i 5 gg. senza che abbia luogo un valido ed efficace interrogatorio comporta l'immediata ed effettiva scarcerazione e la protrazione dello status libertatis fino al nuovo regolare interrogatorio. Il decreto di fermo emesso dal P.M., pur autonomo rispetto all'ordinanza caducata, verte sul medesimo fatto sul quale il soggetto non è stato tempestivamente interrogato, di tal che il fermo è illegittimo, ne' la corte di merito cita pronunce di legittimità a sostegno della propria test. Osserva in primo luogo questa Corte che l'ultima osservazione è del tutto inconferente:
questa Corte è deputata a valutare la coerenza e logicità dei provvedimenti e la loro corrispondenza ai parametri normativi, non essendo il nostro ordinamento fondato sul precedente giurisprudenziale che viene normativizzato, come è invece per il diritto anglosassone, ne' vige, come nel tardo diritto romano la legge delle citazioni introdotta da IN II, di tal che la mancata citazione del precedente, pur potendo esser opportuno il richiamo di una pregressa pronuncia di legittimità in considerazione della sua autorità morale, non può costituire oggetto di doglianza.
In ordine alle più consistenti doglianze relative ai due provvedimenti, sostanzialmente identiche, deve osservarsi che,
contrariamente all'indirizzo giurisprudenziale senz'altro più
corposo (da ultimo Cass. 16.1.2001, P.M. in proc. Scala, rv. 219036)
ritiene questa corte di dover aderire all'orientamento di Cass., sez.
5^, 5.7.1994, n. 3719, Cacciolla, secondo il quale ai fini del ripristino della custodia cautelare, l'art. 302 cod. proc. pen. non esige che l'interrogatorio avvenga a piede libero, ma che il titolo caducato non sia più operante, neppure di fatto, al momento dell'interrogatorio stesso e che il giudice, prima di decidere sulla nuova richiesta di misura cautelare, possa valutare l'eventuale difesa preventiva dell'interessato. Inducono ad abbracciare quest'orientamento il rilievo che il divieto disposto dall'art. 302
c.p.p. riguarda il giudice e non il P.M., e dunque che l'ordinanza cautelare è un provvedimento che costituisce titolo pieno di detenzione, a differenza del fermo, provvedimento provvisorio, che per acquisire stabilità necessita della convalida giurisdizionale,
provvedimento che non è investito dal divieto e che non può dirsi sostanzialmente riproduttivo del precedente provvedimento restrittivo nè considerarsi escamotage per aggirare un divieto legislativo,
siccome fondato - oltre che sugli elementi degli artt. 273 e 274
c.p.p., anche sul pericolo di fuga e sulla previsione di una pena edittale di entità maggiore rispetto a quella che legittima sic et simpliciter l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare.
Una volta che, previa rimessione in libertà dell'indagato (com'è
avvenuto nel caso di specie, considerato che il fermo è avvenuto al di fuori delle mura del carcere) si deve ritenere ammesso il fermo,
cui non osta la necessità di previo interrogatorio, che l'art. 302
riferisce al provvedimento restrittivo del giudice, questi potrà
emettere nuovo provvedimento custodiate su richiesta del P.M., previo interrogatorio che avrà luogo nell'udienza di convalida del fermo:
ed infatti una corretta lettura dell'art. 302 pone come presupposti indefettibili dell'emissione di un nuovo provvedimento restrittivo la liberazione e l'interrogatorio dell'imputato, senza prevedere che quest'ultimo avvenga in libertà, ma solo - implicitamente - che non sia sottoposto a provvedimento restrittivo di natura giurisdizionale,
provvedimento che, ove non preceduto da interrogatorio, sarebbe illegittimo.
D'altro canto, una volta dimostrata la legittimità del fermo, non può crearsi un rito ibrido per consentire l'interrogatorio in stato di libertà.
Ne consegue che i ricorsi, siccome infondati, vanno rigettati, ed il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore della Casa circondariale di competenza perché
provveda a quanto stabilito nell'art. 23, co. 1 bis, l. 8.8.1995, n.
332.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2004