Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2008, n. 44127
CASS
Sentenza 6 novembre 2008

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Ai fini del ripristino della misura coercitiva della custodia cautelare divenuta inefficace per omesso interrogatorio nei termini di legge, l'art. 302 cod. proc. pen. esige unicamente che il titolo originario caducato non sia più operante al momento dell'interrogatorio, non richiedendosi che quest'ultimo avvenga con l'indagato libero.

In tema di intercettazioni telefoniche, la richiesta volta ad ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni utilizzate ai fini dell'adozione di un provvedimento cautelare deve essere presentata al giudice che ha adottato la relativa misura coercitiva e non al Tribunale del riesame.

Commentario1

  • 1Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2008, n. 44127
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44127
Data del deposito : 6 novembre 2008

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