Sentenza 6 novembre 2008
Massime • 2
Ai fini del ripristino della misura coercitiva della custodia cautelare divenuta inefficace per omesso interrogatorio nei termini di legge, l'art. 302 cod. proc. pen. esige unicamente che il titolo originario caducato non sia più operante al momento dell'interrogatorio, non richiedendosi che quest'ultimo avvenga con l'indagato libero.
In tema di intercettazioni telefoniche, la richiesta volta ad ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni utilizzate ai fini dell'adozione di un provvedimento cautelare deve essere presentata al giudice che ha adottato la relativa misura coercitiva e non al Tribunale del riesame.
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2008, n. 44127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44127 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2008 |
Testo completo
SN REPUBBLICA ITALIANA
44 127108 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 06/11/2008
SENTENZA
N.2456 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DE ROBERTO GIOVANNI PRESIDENTE
1. Dott.SERPICO FRANCESCO REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE
"I N. 019429/2008 2. Dott.CORTESE ARTURO
3. Dott. COLLA GIORGIO IT
4.Dott. CONTI GIOVANNI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) MA NI N. IL 25/04/1959
avverso ORDINANZA del 25/03/2008
TRIB. LIBERTA' di CATANZARO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
SERPICO FRANCESCO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.F.IACOVIELLO intese allo annullamento con rinvio%;B
O S S E R V A
Sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di MA NI avverso l'ordinanza in data II-08-2007 del GIP presso il Tribunale di
Catanzaro applicativa della misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art.416 bis cp., dopo che la Corte di Cassa- zione aveva annullato con rinvio, per omessa traduzione dell'indagato detenuto che aveva fatto richiesta di presenziare all'udienza camerale,
l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzro del 23-8-07,lo stesso
Tribunale, in sede di rinvio per nuovo esame,con ordinanza del 25-03-08, rigettava la richiesta, ritenendo infondate le eccezioni preliminari in rito dedotte dalla difesa in punto di inefficacia della misura per omes- so interrogatorio dell'indagato in stato di libertà nei termini di legge e per mancata duplicazione dei nastri intercettivi, ribadendo la comprova- ta gravità indiziaria in ordine al delitto ascrittogli e la perduranza di concrete esigenze cautelari, peraltro presunte ex art.275 co.3 cpp.
Avverso detta ordinanza il MA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi:
I) Violazione dell'art.606 co.I^ lett.c) in relazione all'art.302 cpp., per nullità dell'ordinanza custodiale stante la sua caducata efficacia per non essere stato espletato in termini l'interrogatorio di garanzia con il ricorrente in stato di libertà, prima che si potesse procedere alla reiterazione di analogo provvedimento cautelare efficace;
2) Nullità dell'ordinanza impugnata per il diniego di poter duplicare "le bobine delle intercettazioni"(nastri intercettivi relativi ai colloqui de
IM in data 5-02-05 con tal Rita Carè),stante la patente violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, in spregio dell'art.24 co.2*
e III della Costituzione. Sul punto, con note difensive depositate il 28-
10-08,la difesa ha richiamato la sentenza n.336 del 2008 della Consulta dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art.268 cpp.,nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o esecuzione dell'ord nanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa otte- nere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conver- sazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione di un provvedimento cautelare, anche se non depositate;
ву -3-
* 3) Violazione dell'art.606 co.I^ lett.b) ed e) cpp. in relazione all'art. 416 bis cp.per manifesta illogicità della motivazione ed erronea appli- cazione del diritto sostanziale, stante l'inconfigurabilità del contestato reato associativo, riferibile, peraltro, a due soli esponenti(l'indagato ed altro), senza che fosse stato addebitato al ricorrente alcun reato fine
(richiesta intimidatoria di pizzo ad imprenditori locali), con trascurata ed immotivata valutazione dell'attendibilità degli elementi accusatori e tralasciato esame delle contro deduzioni difensive.
Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali.
Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 co.I^
ter disp.att.cpp.
Ed invero, quanto al motivo sub I), pur dando atto del contrasto di giuri- U sprudenza sul puto, rileva la Corte che la decisione del Tribunale del riesame sembra, in ogni caso, in linea con la più recente lettura normativa offerta da questo giudice di legittimità in subiecta materia.
Infatti, seguendo la linea già tracciata dalla Sez.IV, 24-5-04 n.32203,Edj- li e Cass.pen.Sez.V del 6-7-1994 n.3719,Cacciolla,da ultimo la sez.IV,con sentenza del 23/5/07 A728110, NI (espressamente richiamata nel provvedi- . Q
mento impugnato-cfr.fol.I), ha ribadito il principio di diritto secondo cui
"ai fini del ripristino della misura coercitiva della custodia cautelare, divenuta inefficace per omesso interrogatorio nei termini di legge, l'art. 302 cpp. esige unicamente che il titolo originario caducato non sia più operante al momento dell'interrogatorio, non richiedendosi che quest'ultimo avvenga con l'indagato libero,cioè dopo una liberazione di fatto dell'in- teressato".
In buona sostanza sembra, dunque, potersi confermare il principio secondo cui in tema di estinzione della custodia cautelare per omesso interrogato- rio, ai fini del ripristino della misura, previsto dall'art.302 p.2^ cpp., la disposizione non esige affatto che il previo interrogatorio avvenga con l'indagato a piede libero (ossia a suguito di effettiva scarcerazione del predetto)ma soltanto che il titolo caducato non sia più operante,nep- pure di fatto, al momento dell'interrogatorio stesso e che il giudice, prima dell'emissione della nuova misura cautelare, possa valutare l'eventuale di- fesa preventiva dell'interessato. ву -4-
In tali sensi è opportuno richiamare, peraltro, anche la sentenza della sez.V di questa Corte n.2353 del 14-5-1997 De Martino, ove utilmente si precisa che l'art.306 cpp. non commina sanzioni ove non si adempia allo obbligo di liberazione con riferimento all'art.303 cpp. (per omesso in- terrogatorio della persona in stato di custodia) e che nulla osta all'emis- sione di nuovo provvedimento restrittivo, non condizionato neppure dalla avvenuta esecuzione della liberazione, allorchè l'inefficacia della prece- dente misura è conseguenza di vizi puramente formali.
Peraltro, viene opportunamente soggiunto che "la reiterazione non presup- pone l'acquisizione di ulteriori elementi che implichino diverse valuta-
Zioni, ma richiede che il giudice dia conto del vizio di inefficacia, della precedente misura e ne valuti specificamente l'incidenza nei con-
fronti dell'imputato".
Tanto, fermo restando quanto motivatamente segnalato dal Tribunale del riesame catanzarese a fol.2 del provvedimento impugnato in merito alla
Autorità innanzi a cui è corretta la proposizione dell'eccezione in pa- rola in tema di inefficacia della misura ex art.302, in combinato disposto con gli artt.306 e 307 cpp., attinenti vizi dell'interrogatorio.
Anche l'eccezione richiamata con il motivo sub 2) e ribadita con le note difensive innanzi richiamate, è infondata.
Una corretta lettura dei termini della sentenza n.336/08 della Corte Costi-
tuzionale in merito all'art.268 cpp. come innanzi riferita, impone di consi- derare che, trattandosi di un diritto riconosciuto dalla Consulta alla dife- sa, attinente ad una fase successiva all'emissione del provvedimento di cau- tela,non sembra che l'inadempimento della richiesta comporti ex tunc la ca- ducazione della misura.
In ogni caso sembra corretto affermare che, trattandosi di atti sopravvenu- ti in forza della richiesta di ascolto, il loro contenuto può essere fatto valere solo innanzi al giudice del provvedimento impositivo.Ne consegue che quello del Tribunale del riesame si sostanzia in un giudizio sul prov- vedimento "di base" e che, dunque,l'inibizione all'accesso ai nastri magne- tici viene ad incidere in primo luogo, quale elemento sopravvenuto (dopo '
la verifica del contenuto) sul provvedimento "di base". -5-
In sostanza, l'atto non può che essere richiesto al GIP, dovendo il giu- dice del riesame operare solo in fase di controllo sul provvedimento impositivo al momento del deposito degli atti ex art.293 cpp.,trattan-- dosi degli stessi atti posti a base della misura, ancorchè "deprivati" del- la sintesi conseguente all'utilizzazione dei brogliacci che restano, in ogni caso, utilizzabili in competente sēde.
In tali termini si è sostanzialmente espresso il provvedimento impugnato, con motivata puntualizzazione della questione e delle ragioni della deci- sione in merito (cfr.foll.2 e 3 ordinanza impugnata).
Il motivo sub 3) è manifestamente infondato e, peraltro, invadente questio- ni di mero fatto.
Al riguardo giova segnalare l'esauriente, corretta e motivata verifica del quadro di gravità indiziaria in ordine al reato associativo, operata dal Tribunale catanzarese ai foll.3-4-5-6 del provvedimento impugnato,
con altrettanto coerente e motivato supporto agli apprezzabili dati di pueno e consapevole coinvolgimento del ricorrente nel consesso associati- vo, inequivocamente sussistente in concreto, a palese smentita della "ridutti-
va" versione dei fatti operata dalla difesa con il motivo di ricorso in esame.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato con ogni conseguenza di legge.
P.Q.M.
-RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 co.I^ ter disp.att.cpp.
Così deciso in Roma,il 6-II-2008
PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE JEST. DEPOSITATO IN CANCELLERIA Поми
oggi 26 NOV 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
DI LI