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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 9626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9626 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 09/9/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.16088 /2023 Tra
( avv.DEL VECCHIO BRUNO ,ALTEA SILVIA) Parte_1
E in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.ZUCCHINALI Controparte_1
PAOLO , FAVALLI GIACINTO )
Nonché
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv. GUSTAVO IANDOLO) CP_2
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio esponendo di aver Controparte_1 prestato attività lavorativa, in modo continuativo, dal marzo 2015 al 31 dicembre 2022, presso la redazione “Visualdesk” di Roma, struttura dedicata alla produzione di contenuti multimediali per le testate del in qualità di web master, web CP_3 editor e redattore web. Ha riferito che, sebbene i rapporti formali di lavoro siano stati nel tempo instaurati con diverse società, e precisamente con Elemedia S.p.A., con e, da ultimo, con MA S.r.l., l'attività è stata sempre Parte_2 svolta in favore e sotto la direzione di che avrebbe esercitato in via Controparte_1 esclusiva i poteri tipici del datore di lavoro. Ha dedotto che, dopo un iniziale periodo di stage curriculare svolto presso Elemedia S.p.A. dal marzo all'agosto 2015 e un successivo tirocinio formativo protrattosi fino a settembre 2016, la collaborazione è proseguita dapprima con contratti di natura autonoma, poi, dal gennaio 2017, con rapporti a tempo indeterminato instaurati formalmente con e, successivamente, a seguito della Parte_2 cessazione di tale rapporto nel maggio 2019, con MA S.r.l. In tale occasione, il ricorrente sottoscriveva una conciliazione sindacale con con cui Parte_2 rinunciava a ogni diritto pregresso a fronte della corresponsione di somme a titolo di incentivo all'esodo e nello stesso giorno veniva assunto a tempo indeterminato da MA S.r.l., con applicazione del CCNL Giornalistico CP_4
Successivamente, con conciliazione sindacale del febbraio 2021, il contratto con MA è stato modificato stabilendo l' applicazione del CCNL Giornalistico FIEG- FNSI e inquadramento quale “ praticante dopo dodici mesi di servizio”, dietro contestuale rinuncia a diritti pregressi. Nell'ottobre 2022, infine, MA ha comunicato il licenziamento del ricorrente per cessazione della commessa intrattenuta con Il ricorrente ha contestato la legittimità di tale licenziamento, CP_1 sostenendo di non aver mai sottoscritto alcun contratto di somministrazione, che MA era un mero soggetto interposto, privo di autonomia organizzativa e di rischio d'impresa e che l'attività lavorativa era sempre stata resa alle dipendenze di
[...]
Ha descritto, a sostegno di tale assunto, le concrete modalità di svolgimento CP_1 delle prestazioni, evidenziando : che le mansioni di selezione e impaginazione di contenuti multimediali, realizzazione di titoli e sommari, assegnazione di servizi ai videomaker e formazione degli stagisti erano impartite dai dipendenti ( vicedirettore, caporedattori e capiservizio) di che gli strumenti di lavoro (locali, CP_1 computer, accessi ai sistemi e piattaforme redazionali) erano messi a disposizione da che l'orario di lavoro era determinato in base ai turni predisposti dalla CP_1 redazione;
che ferie e permessi erano subordinati all'approvazione dei responsabili di e che la disciplina del lavoro e l'inserimento nell'organizzazione aziendale CP_1 erano integralmente riconducibili a quest'ultima. Sulla base di tali circostanze ha dedotto che la mancata formalizzazione di un contratto di somministrazione regolare ha comportato la costituzione del rapporto di lavoro direttamente con l'utilizzatore. Ha aggiunto che nella fattispecie si è realizzata un'ipotesi di appalto illecito di manodopera, atteso che MA non avrebbe svolto alcuna attività di organizzazione autonoma né assunto il rischio di impresa, limitandosi a fornire personale a Ha pertanto CP_1 chiesto accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con a decorrere dal 10 maggio 2019, o da Controparte_1 diversa data ritenuta di giustizia, con qualifica e inquadramento di impiegato di livello 8° ai sensi del CCNL Poligrafici editoriali e della contrattazione integrativa aziendale applicata dalla convenuta, ovvero, in subordine, con altra qualifica e livello ritenuti di giustizia. Ha domandato, per l'effetto, di ordinare alla convenuta di reintegrarlo e/o riammetterlo in servizio con il predetto inquadramento, con riconoscimento dell'anzianità aziendale sin dal 10 maggio 2019 (o dalla diversa data ritenuta congrua), nonché con il riconoscimento del medesimo trattamento economico e normativo già assicurato fino al 31 dicembre 2022 o comunque applicato ai dipendenti di pari qualifica con contratto a tempo indeterminato. Ha inoltre chiesto la condanna di CP_1 al pagamento, in proprio favore, di un'indennità onnicomprensiva pari alla misura
[...] massima di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, quantificata in euro 26.233,80, con contestuale versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali o, comunque, delle maggiori o minori somme che risulteranno dovute in corso di causa, anche ai sensi degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., con eventuale liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 432 c.p.c.; ovvero, in subordine, di accertare comunque la sussistenza dei crediti medesimi con rivalutazione monetaria e interessi.
Si è costituita in giudizio deducendo l'insussistenza di un rapporto di Controparte_1 lavoro subordinato con il ricorrente e precisando che le attività svolte da quest'ultimo sono sempre state rese nell'ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze di MA S.r.l., società con la quale la convenuta aveva stipulato un contratto di appalto per la fornitura di contenuti multimediali e di non essersi mai ingerita nella gestione del personale dipendente dell'appaltatore. La convenuta ha evidenziato come, a seguito dell'acquisizione del ramo di azienda delle attività digitali di cui in precedenza si occupava Elemedia, avvenuta nel 2017, sia subentrata nella gestione dei CP_1 contenuti multimediali e abbia successivamente affidato, dapprima a e Parte_2 quindi a MA S.r.l., la realizzazione dei servizi in questione. Ha sottolineato che sia sia MA erano dotate di autonoma organizzazione imprenditoriale, Pt_2 assumevano il rischio di impresa e disponevano di propri responsabili di commessa, incaricati di coordinare l'attività dei dipendenti. In particolare, ha chiarito che i lavoratori impiegati nelle attività oggetto dell'appalto, ivi incluso il ricorrente, erano diretti da figure designate dall'appaltatore le quali si rapportavano con il referente di esclusivamente per esigenze di coordinamento funzionale CP_1 Tes_1 della commessa, senza che ciò comportasse esercizio di poteri datoriali da parte della committente. Ha inoltre evidenziato che il ricorrente non svolgeva attività di natura giornalistica, bensì mansioni meramente tecniche di operatore multimediale e di supporto alla produzione digitale. Ha infine sottolineato che il licenziamento intimato al ricorrente da parte MA era conseguenza della cessazione della commessa. A seguito di integrazione del contraddittorio si è costituito l' chiedendo, in caso di CP_2 accoglimento del ricorso, di condannare il datore di lavoro al pagamento dei contributi oltre sanzioni ed interessi.
Sul contraddittorio così instauratosi, escussi i testi e autorizzato il deposito di note conclusive la causa è stata decisa a seguito di udienza cartolare.
Oggetto dell'indagine è l'accertamento della natura del rapporto intercorso tra le parti. Il ricorrente ha infatti dedotto un fenomeno di interposizione illecita di manodopera, sostenendo che, nonostante l'inquadramento formale del rapporto alle dipendenze di MA S.r.l., l'effettivo datore di lavoro sarebbe stato sempre titolare CP_1 del potere direttivo e organizzativo. Dal canto suo, la società convenuta ha escluso qualsiasi ipotesi di somministrazione irregolare, valorizzando la sussistenza di un contratto di appalto di servizi regolarmente stipulato con MA S.r.l.. Secondo la prospettazione difensiva della convenuta, il ricorrente avrebbe operato nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatrice, la quale assumeva integralmente il rischio della prestazione e impiegava proprio personale qualificato, pur nel rispetto delle direttive editoriali del committente. Si deve quindi preliminarmente osservare che, sul piano strettamente positivo, l'art. 29 co. 1 del dlvo 276/2003 prevede che :“il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'accertamento della genuinità di un appalto rispetto a una mera intermediazione di manodopera deve essere condotto attraverso una valutazione complessiva e concreta di tutti gli elementi caratterizzanti il rapporto, verificando se l'appaltatore operi con una propria organizzazione imprenditoriale autonoma rispetto al committente, se assuma su di sé l'alea economica dell'attività appaltata e se eserciti effettivamente il potere direttivo e di controllo sui lavoratori, i quali devono agire nel suo interesse e alle sue dipendenze (Cass. n. 1676/2005; Cass. n. 27105/2018; Cass. n. 27213/2018). In tale prospettiva, la Suprema Corte ha sottolineato che il divieto di intermediazione vietata opera solo quando l'appaltatore si limiti a compiti meramente amministrativi del rapporto di lavoro, come la corresponsione delle retribuzioni o la gestione delle ferie, senza una reale organizzazione della prestazione e senza assumere il rischio economico dell'attività (Cass. n. 7820/2013). La Corte ha precisato che il requisito dell'“organizzazione dei mezzi” richiesto dalla legge può essere soddisfatto anche attraverso l'esercizio del potere direttivo nei confronti dei lavoratori quando ciò sia funzionale al risultato dedotto in contratto (Cass. ord. n. 30694/2018) e che l'appalto di mere prestazioni di manodopera è lecito purché tale organizzazione costituisca un servizio in sé, svolto in modo autonomo dall'appaltatore, senza interventi dispositivi e di controllo da parte del committente al di là del necessario coordinamento per la realizzazione del prodotto o del servizio finale (Cass. ord. n. 15557/2019). La giurisprudenza di legittimità ha poi affrontato la distinzione tra intervento direttivo del committente sui lavoratori dell'appaltatore e semplice coordinamento chiarendo che non assume rilievo, in sé, la circostanza che il committente impartisca disposizioni al personale dell'appaltatore: secondo la Cassazione, occorre distinguere se tali indicazioni siano riconducibili all'esercizio di un potere direttivo, in quanto attinenti alle modalità concrete di svolgimento della prestazione, oppure se si limitino a definire il risultato da conseguire, evenienza del tutto compatibile con un appalto genuino (Cass. ord. n. 9139/2018). Tale distinzione si innesta, inoltre, nella più generale elaborazione giurisprudenziale sulla differenza tra appalti “pesanti” e appalti “leggeri” o labour intensive: mentre nei primi l'autonomia organizzativa si misura anche in base alla titolarità e gestione dei mezzi tecnici impiegati, nei secondi è sufficiente che l'appaltatore gestisca effettivamente il proprio personale e lo diriga verso un risultato autonomo, anche se i mezzi materiali sono forniti dal committente (Cass. n. 18455/2023; Cass. ord. n. 12551/2020). Quanto alla soggezione del lavoratore, essa integra il requisito della subordinazione solo se si manifesta in ordini specifici, reiterati e inerenti alla prestazione lavorativa, accompagnati da un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della stessa (Cass. n. 2728/2010; Cass. n. 29646/2018). L'esistenza di direttive di carattere generale o la mera previsione di poteri disciplinari non è sufficiente a dimostrare l'assoggettamento al potere datoriale (Cass. n. 9343/2005). Alla luce di tali principi, il discrimine tra appalto genuino e intermediazione vietata non può essere ricondotto alla semplice presenza di forme di raccordo o coordinamento tra le due organizzazioni imprenditoriali, le quali sono fisiologiche e persino necessarie soprattutto negli appalti ad alta intensità di lavoro. Ciò che rileva è, piuttosto, la verifica della sussistenza di un risultato autonomo affidato all'appaltatore, della sua effettiva autonomia organizzativa, dell'assunzione del rischio economico e dell'esercizio del potere direttivo sui lavoratori impiegati. Nel caso in esame la società ha prodotto due contratti di appalto stipulati con MA S.r.l. per la produzione di contenuti multimediali (in particolare: la creazione di contenuti audio-video per la pubblicazione, con un minimo di 60 contributi;
la fornitura di contenuti destinati a piattaforme digitali (desktop, mobile e TV connesse). Nei contratti era previsto l'obbligo per la società appaltatrice di fornire contenuti pronti per la pubblicazione , occuparsi della manutenzione delle attrezzature necessarie e impiegare personale qualificato, rimanendo responsabile dell'organizzazione e dell'esecuzione dei servizi. In particolare era escluso esplicitamente qualsiasi potere di direzione e controllo del committente sui dipendenti dell'appaltatore ed era previsto l'obbligo dell'appaltatore di rispettare le condizioni economiche, retributive e previdenziali di legge e di contratto, nonché di garantire la formazione e la sicurezza del personale, l'assicurazione e il regolare pagamento di tutte le competenze e dei contributi.L'art.
3.04 prevedeva inoltre l'obbligo di manleva a carico dell' appaltatrice rispetto a ogni conseguenza derivante dai rapporti di lavoro con il personale impiegato, comprese eventuali pronunce giudiziali. Infine, gli artt. 6.01–6.11 prevedevano penali per mancata o ritardata erogazione dei servizi, obblighi di garanzia e coperture assicurative a carico dell'appaltatrice per eventuali danni . Nel complesso, il contenuto dei contratti prodotti in giudizio delinea un assetto coerente con la figura dell'appalto genuino delineata dall'art. 29, comma 1, d.lgs. 276/2003 e dalla giurisprudenza di legittimità. Dalle clausole sopra richiamate emerge che l'appaltatore ha assunto su di sé l'organizzazione dei mezzi e del personale, la gestione dei rapporti di lavoro e il rischio economico dell'operazione, realizzando un risultato autonomo rispetto all'attività del committente.
Le risultanze istruttorie, poi, sono pienamente coerenti con tale assetto contrattuale. Il teste direttore della testata Visual Desk, ha confermato l'esistenza di un Tes_1 contratto di appalto tra e MA S.r.l.: "Confermo che per diversi anni CP_1
c'è stato un contratto di appalto tra la convenuta e dapprima la società Parte_2 divenuta successivamente MA. All'inizio ci forniva un servizio di Pt_2 carattere più tecnico, mentre quando è diventata MA ha iniziato a fornirci un servizio sempre tecnico, ma più integrato con il nostro lavoro di redazione” . Il teste ha anche confermato la presenza di un referente di MA, , Testimone_2 sottolineando che: "Io ero referente giornalistico e responsabile del prodotto giornalistico. Il referente di MA era . Mi rapportavo anche con Testimone_2 che è il mio omologo, direttore della testata digitale Persona_1
Giornalettismo. faceva il coordinamento del personale e veniva in sede da noi Tes_2 per questioni di organizzazione pratica del lavoro, parlava con il personale e anche con i referenti aziendali : e Con Persona_2 Testimone_3 Persona_3 Tes_2 ho parlato solo qualche volta, ma non era mio interlocutore diretto " . Successivamente il teste ha dichiarato :” preciso che all'epoca noi avevamo dei coordinatori tecnici cioè delle figure di riferimento con cui ricordo che si rapportava ”. La presenza , Tes_2 seppure non assidua, di un referente dell'appaltatrice ( dapprima e Pt_2 successivamente MA ) ha trovato riscontro anche nelle dichiarazioni dei testi e In particolare quest'ultima ha dichiarato di aver sporadicamente visto il Tes_4 Tes_5 responsabile della MA in redazione, presumendo che fosse lì per incontrare il direttore.Tali elementi confermano l'esistenza di un referente dell'appaltatrice, il cui compito era presidiare e coordinare il corretto svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto.
L'istruttoria, poi, ha confermato lo svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni conformi all'oggetto dell'appalto . Il teste ha dichiarato : «il ricorrente si Tes_4 occupava di selezione di video da agenzie o altre fonti per poi creare dei video che venivano pubblicati su Repubblica.it», nonché della realizzazione dei wochit e della scrittura dei titoli e dei sommari. Analogamente la teste «il ricorrente faceva al Tes_5 lavoro redazionale nel senso che lavorava insieme a noi occupandosi della ricerca di video nei portali dell'agenzia cui siamo abbonati e poi valutavamo se era il caso di realizzare un video da caricare sulla pagina del sito…una volta preparato il video inseriva il titolo e sommario provvisori che poi il caporedattore provvedeva a modificare o correggere prima della pubblicazione definitiva. La teste ( _6 collega del ricorrente, anch'ella dipendente della testata “ Giornalettismo”) :«nel periodo in cui il ricorrente ed io abbiamo lavorato a Roma svolgevamo la stessa attività: individuavamo video virali o attinenti alla news line o comunque video che avessero una valenza informativa giornalistica, li verificavamo e poi realizzavamo dei video con le scritte (wochit). Scrivevamo anche i titoli e i sommari, ma prima li sottoponevamo ai capiredattori». Analogamente il teste : «il ricorrente Tes_7 faceva parte del Visual il cui compito era quello di ricercare notizie in forma di video e creare contenuti video. C'era una parte di editing delle notizie che comparivano sul giornale. Il ricorrente, così come gli altri addetti alla redazione, cercava il corrispondente video delle notizie di agenzia oppure creava brevi video di notizie (wochit o video che circolavano in rete rielaborati in forma di notizia»). Le testimonianze convergono, quindi, nell'evidenziare che le mansioni concretamente svolte dal ricorrente rientravano esattamente nella tipologia di servizi richiesti a MA dall'appalto – produzione di contenuti multimediali e supporto tecnico per la diffusione sulle piattaforme digitali . Egli forniva un supporto tecnico-specialistico alla produzione multimediale, anche attraverso l'uso di piattaforme dedicate (wochit), la titolazione e l'elaborazione dei video ( dep : “c'erano figure come quella del Tes_1 ricorrente che erano di supporto alla redazione e svolgevano un lavoro di realizzazione del prodotto: caricamento il montaggio dei video, galleria delle immagini (realizzate con foto scelte dalla redazione e poi caricate dal personale di supporto). Inoltre ricordo che all'epoca avevamo dei programmi video molto lunghi che andavano frazionati in video più brevi e questo lavoro veniva fatto dalla redazione insieme a queste figure di supporto, compreso il ricorrente”).
Quanto ai turni di lavoro non risulta che la convenuta fosse titolare di un potere di direzione e organizzazione nei confronti del ricorrente . Al riguardo il teste ha Tes_4 dichiarato che il ricorrente scriveva per la testata “ Giornalettismo” (edita da MA) e ha precisato: “ Posso dire che quando doveva scrivere per questa testata non veniva in redazione. Lo so perché ce lo diceva lui. L'inserimento del ricorrente nei turni della nostra redazione dipendeva anche da questo impegno. Lui comunicava alla collega i giorni in cui non era disponibile. Non credo che lei dovesse dargli Per_4 un'autorizzazione”. Analogamente il teste : "Il ricorrente collaborava con Tes_1
Giornalettismo per un giorno settimana. Scriveva mediamente cinque articoli in quel giorno settimanale. Era la testata a decidere in quale giorno settimanale dovesse svolgere la collaborazione…I turni degli operatori non li stabilivo io. Io mi limitavo solo a quelli della redazione. Credo che quelli degli operatori fossero stabiliti da
anche in base alle esigenze di MA“. Il teste ha anche precisato “In caso Tes_2 di assenza il ricorrente non doveva fornire giustificazione”. Anche la teste ha Tes_5 dichiarato : Per quanto riguarda i turni, se ne occupava la collega Persona_5
Era lei che contattava il ricorrente il quale dava le sue disponibilità e in base a queste la stabiliva i turni. Questi, poi, venivano sottoposti ai caporedattori che Per_4 davano l'approvazione definitiva. Forse l'espressione “disponibilità” non è corretta. Forse il ricorrente indicava le sue preferenze”. Analogamente la teste ha _6 dichiarato : “Il ricorrente era presente in redazione cinque giorni su sette, anzi mi sembra che forse un giorno settimana lavorava per Giornalettismo” e poi ha precisato:
“i nostri turni erano diversi da quelli dei giornalisti dipendenti, ma di fatto avevamo gli stessi orari e ci accordavano fra noi per decidere chi dovesse occuparsi del turno iniziale e poi degli altri. Non sottoponevamo questi accordi a nessuno, anzi preciso che per un periodo mi sono preoccupata io dei nostri turni”. Da tali dichiarazioni emerge in maniera univoca la predisposizione dei turni non dipendeva dalla committente
[...]
ma si articolava in modo da conciliare le esigenze operative della redazione con CP_1 gli impegni del ricorrente per l'altra testata gestita dall'appaltatrice, confermando il ruolo di quest'ultima nel coordinamento del personale.
Quanto alle ferie tutti i testimoni concordano nel riferire che la gestione delle ferie avveniva in prima battuta mediante accordo informale tra i lavoratori stessi, i quali cercavano di organizzarsi per garantire la continuità del servizio. Come ha chiarito la teste : “per le ferie ci accordavamo fra noi” e “formalmente non dovevamo _6 essere autorizzati da nessuno”. Questo elemento è rilevante perché dimostra che non vi era un sistema gerarchico rigido di autorizzazione delle assenze, tipico invece di un contesto subordinato, in cui il datore di lavoro dispone unilateralmente e approva o nega le ferie secondo le proprie esigenze organizzative. Il coinvolgimento dei caporedattori o della collega di cui parlano più testimoni, appare funzionale non Persona_5 all'esercizio di un potere datoriale, ma alla necessità di coordinare l'organizzazione del servizio e assicurare la copertura delle 24 ore. Sempre la ha precisato che ci si _6 rivolgeva ai caporedattori “di fatto” e non “formalmente”, per verificare che i periodi scelti fossero compatibili con la turnazione. Tale controllo di coerenza con le esigenze produttive è del tutto compatibile con un appalto di servizi integrati, in cui è fisiologico un raccordo organizzativo con il committente per non interrompere l'erogazione della prestazione, senza che ciò implichi esercizio di potere direttivo. Più testimoni ( , ) hanno indicato che era la a Tes_4 Tes_5 Tes_7 Per_4 raccogliere le richieste, predisporre una bozza di piano e trasmetterlo per eventuale approvazione. Il fatto che tale figura fosse una collega interna alla redazione e non un superiore gerarchico del ricorrente conferma che la gestione delle ferie avveniva tramite un'attività di mera organizzazione interna e confronto tra i membri della redazione, senza esercizio di ordini o decisioni unilaterali riconducibili a un potere datoriale del committente. Inoltre, la mancata chiarezza circa il ruolo formale della ( dep Per_4
:“non so di preciso quale fosse il suo ruolo”) conferma che non esercitava un Tes_7 potere organizzativo in senso stretto, ma svolgeva un compito operativo di coordinamento. Il riferimento di alcuni testimoni ( , ) all'approvazione Tes_4 Tes_7 del piano ferie da parte del direttore non assume valore dirimente: in contesti di appalto labour intensive è fisiologico che il committente, quale titolare dell'interesse finale al risultato, approvi o prenda atto del piano complessivo per assicurare la continuità del servizio. Tale approvazione, tuttavia, non implica di per sé il potere di incidere unilateralmente sulle ferie del personale dell'appaltatore, né prova che il rapporto gerarchico facesse capo al committente.
Alla luce di tali elementi deve ritenersi la genuinità dei contratti di appalto in esame : MA S.r.l. disponeva di una propria autonomia organizzativa, esercitava effettivamente i poteri direttivi sui lavoratori impiegati e si assumeva il rischio economico dell'appalto. Non sono emersi, invece, elementi idonei a dimostrare che abbia esercitato in concreto poteri datoriali sul ricorrente, tali da integrare CP_1 gli estremi della somministrazione illecita di manodopera. Al riguardo va evidenziato che il coordinamento operativo dell'attività del ricorrente con la redazione, volto ad assicurare la coerenza del prodotto giornalistico e l'allineamento ai tempi e alle esigenze editoriali, costituisce un elemento fisiologico del contratto di appalto e non già indice di eterodirezione. In ogni appalto integrato con il ciclo produttivo del committente è inevitabile che si realizzino forme di raccordo e di interazione tra i dipendenti dell'appaltatore e l'organizzazione del committente;
tuttavia, ciò non comporta lo spostamento del potere direttivo in capo a quest'ultimo, purché — come avvenuto nel caso di specie — l'organizzazione del lavoro e il coordinamento delle attività risultino riconducibili alle scelte e alle iniziative dell'appaltatore.
La domanda va pertanto rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della resistente CP_1
[... e si liquidano come da dispositivo. Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro importo minimo per controversie di valore compreso tra €26.001 ed € 52.000. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Nulla sulle spese, invece, per l' , attesa la sua qualità di litisconsorte necessario in CP_2 forza della domanda di regolarizzazione contributiva e la natura condizionata delle sue conclusioni ( Cass 6387/25).
Pqm
Rigetta il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento di euro 4629,00 in favore di oltre Controparte_1 spese generali, I.V.A. e C.P.A Nulla sulle spese per l' . CP_2
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli