Sentenza 6 maggio 2009
Massime • 1
La competenza a liquidare le spese dovute ai gestori di telefonia per l'acquisizione di tabulati telefonici appartiene al "magistrato che procede" che, dopo l'archiviazione del procedimento, va individuato nel giudice per le indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2009, n. 24013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24013 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2009 |
Testo completo
3 ΤΑ
M REPUBBLICA ITALIANA
240 13/09 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 06/05/2009
SENTENZA
N. 1004lop Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MOCALI PIERO PRESIDENTE
1. Dott. CAMPANATO GRAZIANA CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
N. 026420/2008 2. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE "I
3. Dott. MASSAFRA UMBERTO "
4. Dott. MARESCA MARIAFRANCESCA 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA /
sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
TRIBUNALE di LOCRI
nei confronti di:
1) NISTICO' GIUSEPPE N. IL 09/01/1951
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE N. IL 00/00/0000 avverso ORDINANZA del 13/03/2008
GIP TRIBUNALE di LOCRI
sentita la relazione fatta dal Consigliere
BRUSCO CARLO GIUSEPPE ва concluso lette/retire le conclusioni del P.G. The
l'inammis mililità del ricorse.Гімашні for
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I) Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri ha proposto ricorso avverso il provvedimento in data 13 marzo 2008 del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale che richiesto della liquidazione del compenso al gestore VODAFONE per l'acquisizione di tabulati telefonici nel corso delle indagini preliminari in un procedimento nei confronti di NISTICO' GIUSEPPE conclusosi con l'archiviazione ha restituito gli atti al richiedente ritenendo che la competenza a liquidare le spese in questione spettasse al pubblico ministero.
A fondamento del ricorso si deduce l'abnormità del provvedimento impugnato dovendosi ritenere "magistrato che procede", competente a disporre i provvedimenti da adottare successivamente al provvedimento di archiviazione, il magistrato che questa archiviazione ha disposto e quindi il giudice per le indagini preliminari.
Il Procuratore generale presso questo Ufficio ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività.
II) Va premesso che il ricorso non può essere considerato tardivo perché proposto il 19 aprile 2008 contro il provvedimento del Gip che risulta essere stato comunicato al p.m. il 9 aprile
2008.
Il primo problema da esaminare è quello relativo alla ammissibilità dell'impugnazione. Il provvedimento in questione non
è infatti, in astratto, impugnabile e può divenirlo solo se viene considerato abnorme.
Le sezioni unite di questa Corte hanno in più occasioni ribadito (v. Cass., sez. un., 20 dicembre 2007 n. 5307,
Battistella, rv. 238240; 24 novembre 1999 n. 26, Magnani, rv.
215094; 20 dicembre 1997 n. 17, Di Battista, rv. 209603) che si caratterizza per abnormità non soltanto il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale ma, altresì, quello che, pur essendo in astratto espressione di un legittimo potere, si esplichi, al di là di ogni ragionevole limite, al di fuori dei casi consentiti o delle ipotesi previste.
Si è aggiunto, in queste decisioni, che l'abnormità dell'atto può riguardare tanto il profilo strutturale (quando l'atto si pone al di fuori del sistema normativo) quanto il profilo funzionale
(quando, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo).
Nel nostro caso si verifica l'ultima delle ipotesi ricordate, la stasi non altrimenti eliminabile, perché sia il p.m. che il gip
2 R hanno rifiutato di emettere il provvedimento richiesto. Ne trattandosi di un caso che non può dar luogo a consegue conflitto di competenza l'ammissibilità del ricorso.
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III) Il ricorso proposto è fondato dovendosi ritenere che competente alla richiesta liquidazione sia il giudice per le indagini preliminari.
La norma applicabile al caso in esame è l'art. 168 del d.p.r. 115/2002 che attribuisce la competenza per la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato (e dell'indennità di custodia) al "magistrato che procede".
Sull'interpretazione di questa locuzione dopo un'iniziale decisione (Cass., sez. IV, 5 aprile 2004 n. 26993, Demo, rv.
229661) che ritenne dovesse riferirsi al pubblico ministero (sul rilievo che, nel corso delle indagini preliminari, l'organo che procede è sempre il p.m. mentre il gip interviene episodicamente e che questa situazione non mutasse per l'intervenuta archiviazione) la successiva giurisprudenza si è uniformata sull'affermazione del diverso principio secondo cui, dopo che sia intervenuta
l'archiviazione, magistrato che procede debba ritenersi il giudice per le indagini preliminari.
In questo senso si sono espresse da ultimo Cass., sez. V, 10 febbraio 2006 n. 9222, ignoti, rv. 233770; sez. IV, 9 novembre
2005 n. 4211, ignoti, rv. 233399; 13 aprile 2005 n. 27915, ditta
Truch Cars, rv. 231811; 26 gennaio 2005 n. 11195, Paolucci, rv.
231196; 20 gennaio 2005 n. 31324, Trionfo, rv. 231724; sez. III, 5 dicembre 2005 n. 2657, ignoti, rv. 232999). E' vero - come evidenzia il gip nel provvedimento impugnato che questi precedenti si riferiscono tutti alla liquidazione dei compensi al custode ed è altrettanto vero che il gestore telefonico non può essere considerato ausiliario del giudice perché questa qualità può essere rivestita soltanto da una persona fisica (cfr. Cass., sez. IV, 26 settembre 2007 n. 39853, Renzi
Group, rv. 237892); ma, secondo la uniforme giurisprudenza di legittimità, l'art. 168 disciplina anche la liquidazione delle spese del procedimento diverse da quelle spettanti all'ausiliario o al custode espressamente indicati nella norma e, in base alla più recente giurisprudenza già citata, la competenza a liquidare le spese da questa norma previste spetta al giudice per le indagini preliminari.
Questo principio è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte proprio in tema di liquidazione delle competenze dovute ai gestori telefonici per l'acquisizione dei tabulati telefonici (si vedano Cass., sez. I, 21 maggio 2008 n. 21703, Bertone, rv. 240078; 28 novembre 2007 n. 47438, Wind, rv. 238226; sez. IV, 10 maggio 2006 n. 21757, Romano, rv. 234519).
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IV) Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al
Tribunale di Locri per l'ulteriore corso.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Locri.
Così deciso in Roma il giorno 6 maggio 2009.
IL PRESIDENTE
(dr. Piero Nocali) IL CONSIGLIERE RELATORE
(dr. Carlo Brusco)娟 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
11 GIU. 2009 A OL M E R
IL CANCELINERE C/1
Giuko Ma TIBERIO
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