Sentenza 9 novembre 2005
Massime • 1
È abnorme per la stasi processuale che ne deriva il provvedimento con il quale il G.i.p., disposta l'archiviazione, rimetta al P.M. la decisione sulla richiesta di liquidazione del compenso spettante al custode giudiziario, presentata dopo l'intervenuta archiviazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2005, n. 4211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4211 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 09/11/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 1882
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 015766/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO G.I.P. TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA;
nei confronti di:
1) IGNOTI;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 24/02/2004 G.I.P. TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CESQUI Elisabetta, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia perché provveda sulla istanza di liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia ha proposto ricorso per Cassazione deducendo l'abnormità del provvedimento così impugnato, datato 24 marzo 2004, con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale - dopo avere emesso, il 7 aprile 2003, decreto di archiviazione nel procedimento n. 1381/2000 R.G. a carico di ignoti e dopo avere disposto la confisca e la distruzione di un ciclomotore in sequestro - ha trasmesso al Pubblico Ministero, perché provvedesse sulla medesima, la richiesta, avanzata da TR VA in data 18 febbraio 2004, di liquidazione delle spese di custodia e conservazione del suddetto veicolo.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha, in requisitoria scritta datata 19 luglio 2004 - chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia perché provveda in ordine all'istanza di liquidazione delle spese di custodia.
Il ricorso è fondato.
Invero, in tema di liquidazione delle spese relative alla conservazione ed alla custodia delle cose sequestrate, si devono applicare, per l'intima connessione esistente tra durata del vincolo e diritti del custode, gli stessi criteri attributivi della competenza in materia di dissequestro e restituzione e, ove non abbia provveduto il Pubblico Ministero, tale competenza spetta al Giudice che definisce il procedimento, sussistendo quella del Pubblico Ministero soltanto nella fase delle indagini preliminari, a norma dell'art. 263 c.p.p., comma 4. (Cass. Sezione 3^ 11/04/2002 n. 20584, Lazzarini;
Cass. Sez. 6^ 18/01/1996 n. 354, Pescatore;
vedasi, inoltre, Cass. Sez. Un. 24/02/2002 n. 25161, Fabrizi). Nel caso in esame, chiusa la fase delle indagini con l'emissione del decreto di archiviazione, e deciso dal Giudice sulla destinazione del bene in sequestro, la competenza a provvedere sull'istanza di liquidazione del compenso avanzata dal custode circa 10 mesi dopo, spettava al Giudice per le indagini preliminari (vedasi, per tutte, Cass. Sez. 3^ 16/10/1998 n. 2637, Capano), e questa Corte ha più volte affermato, alla luce del dato normativo e del suddetto principio di diritto ed in relazione al concetto di abnormità quale delineato dalle Sezioni Unite, che va ritenuto abnorme, per la stasi processuale che ne deriva, il decreto con il quale il G.I.P., dopo l'emissione del decreto di archiviazione, rimetta, declinando la propria competenza, al P.M. di provvedere in ordine alla destinazione di quanto in sequestro (vedasi, per tutte, Cass. Sez. 3^, 11/10/2000 n. 3170, P.M. in proc. Maggio); le medesime ragioni valgono, evidentemente, in ordine alla ritenibile abnormità del provvedimento con il quale il Giudice, nel disporre l'archiviazione, rimetta (come nella specie) al Pubblico Ministero, per la decisione, la richiesta di liquidazione del compenso spettante al custode del bene presentata dopo l'intervenuta archiviazione, in un contesto normativo nel quale, tra l'altro, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 dispone che la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del Giudice che procede".
Oltre che manifestamente erroneo - anche nella motivazione, richiamante, in un contesto nel quale la richiesta di liquidazione del compenso è stata avanzata dal custode successivamente alla emissione del decreto di archiviazione nonché all'adozione, da parte del Giudice, del provvedimento relativo alla sorte del veicolo in sequestro, il disposto dell'art. 263 c.p.p., comma 4, affermativo della competenza dal Pubblico Ministero a provvedere sulla restituzione unicamente "nella fase delle indagini preliminari" - il provvedimento impugnato è, dunque, abnorme, e come tale ricorribile per Cassazione.
Invero, se vi è contrasto di giurisprudenza in ordine all'abnormità o meno del provvedimento restitutorio degli atti al P.M. perché provveda sulla destinazione delle cose sequestrate adottato dal Giudice dopo la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. ma prima dell'emissione del decreto di archiviazione (vedansi, in senso affermativo, Cass. Sez. 1^ 18/01/2001 n. 13001, P.M. in proc. Fermanelli, valorizzante il fatto che il Pubblico Ministero si è spogliato del procedimento con la formulazione della richiesta di archiviazione;
in senso negativo vedasi Cass. Sez. 5^ 02/04/2002 n. 24141, P.M. in proc. Sangregorio, secondo cui il provvedimento non si pone al di fuori del sistema, costituendo un atto interlocutorio che appartiene alla fisiologia del rapporto di collaborazione tra uffici, non determinante la stasi del procedimento), nessun dubbio può sussistere sull'abnormità del provvedimento oggetto del ricorso in esame, che investe della richiesta di liquidazione delle spese di custodia (tema collegato, sotto il profilo della individuazione dell'organo competente a provvedere, a quello della destinazione dei beni in sequestro), il Pubblico Ministero dopo che il Giudice ha emesso il decreto di archiviazione ed ha provveduto in ordine al bene sequestrato e quindi, il P.M. è totalmente avulso da ogni potere di adottare nel procedimento provvedimenti di sorta (a parte quello di richiedere l'autorizzazione alla riapertura delle indagini). Pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato, senza rinvio e con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, perché provveda sull'istanza di liquidazione delle spese di custodia e conservazione del ciclomotore sequestrato, avanzata da TR VA.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2006