Sentenza 13 gennaio 1998
Massime • 1
Nel reato di abuso di ufficio la parte offesa è solo la pubblica amministrazione, in quanto titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, rappresentato dal buon andamento, dalla imparzialità e dalla trasparenza dell'azione dei pubblici ufficiali. Il privato che abbia eventualmente subito un danno ingiusto è semplicemente soggetto danneggiato, legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale ma destinato a rimanere assente nella fase delle indagini preliminari. Pertanto tale soggetto non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero nei confronti di indagato per il reato di cui all'art. 323 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/1998, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. LUIGI SANSONE Presidente del 13.1.1998
1. Dott. LUCIANO DERIU Consigliere SENTENZA
2. " DO DI RG " N. 17
3. " NO VA " REGISTRO GENERALE
4. " EN AM " N. 22413/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AN OR TO, nato a [...] il [...];
avverso decreto in data 13-3-1997 del GIP presso il Tribunale di TO (nel procedimento a carico di IR LO);
Sentita la relazione fatta dal Consigliere LUCIANO DERIU Letta la requisitoria scritta del Sost. Proc. Gen. Dott. MARIO PERSIANI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
Con atto in data 26.9.96 il Procuratore della Repubblica di TO chiedeva al GIP presso il Tribunale della stessa città l'archiviazione del procedimento instauratosi nei confronti di IR LO per i reati di cui agli artt. 323 e 328 cp. Proponeva opposizione RA OR AM, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della cooperativa giovanile di produzione e lavoro Brain's Force.
Con provvedimento in data 13-3-97, il GIP riteneva il RA non legittimato a proporre opposizione (essendo entrambi i reati in questione contro la P.A:), rilevava come lo stesso RA non avesse indicato "l'oggetto dell'investigazione e i relativi elementi di prova", rigettava l'opposizione, disponeva l'archiviazione del procedimento nei confronti dell'IR "per infondatezza della notizia di reato".
Proponeva ricorso per Cassazione il difensore del RA, sostenendo: 1) che nella specie i reati ascritti all'IR, oltreché risolversi in un danno per la P.A., avevano violato anche l'interesse del privato;
2) che le indagini eseguite avevano dimostrato la fondatezza di quanto denunciato dal RA.
Con requisitoria scritta in data 7-7-1997, il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto nell'interesse del RA è manifestamente infondato.
Come esattamente rilevato nella requisitoria scritta del Procuratore Generale - invero - nel reato di abuso d'ufficio la parte offesa è solo la Pubblica Amministrazione, in quanto titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice, rappresentato dal buon andamento, dall'imparzialità e dalla trasparenza dell'azione dei pubblici ufficiali;
il privato che abbia eventualmente subito un danno ingiusto è semplicemente "soggetto danneggiato", legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale, ma destinato a rimanere assente nella fase delle indagini preliminari;
lo stesso, pertanto, non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta del PM di archiviazione nei confronti di indagati per il reato di cui all'art. 323 CP (sul punto, v. per tutte: Cass. VI, sent. 2319 del 29 - 8 - 96). Devesi, conseguentemente, ritenere ineccepibile la conclusione del GIP in proposito.
Il reato di cui all'art. 328 CP, invece, contrariamente a quanto asserito dal GIP di TO, è da ritenere teoricamente "plurioffensivo", nel senso che lede non solo l'interesse pubblico ma anche quello del privato "pregiudicato dall'omissione o dal ritardo dell'atto amministrativo dovuto" (V. per tutte: Cass. VI, sent. 1817 del 7-7-95, Piscitelli). È da escludere, peraltro, che gli addebiti ascritti nel caso di specie dell'IR, in quanto relativi al campo urbanistico - edilizio, rientrino nell'ambito di applicazione della norma in esame (atteso il riferimento esclusivo del testo vigente dell'art. 328 CP, a "ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico, o di igiene e sanità").
Il ricorso dev'essere dunque dichiarato inammissibile, con condanna del RA al pagamento delle spese processuali e dell'importo di L. 1.000.000 (ritenuto equo) in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa della ammende.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 1998