Sentenza 20 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di liquidazione dell'indennità di custodia la competenza a provvedere, in ipotesi di archiviazione, appartiene al GIP che ha definito il procedimento (in applicazione del principio la Corte ha dichiarato abnorme il provvedimento con il quale il GIP, declinando la propria competenza, aveva trasmesso gli atti al PM).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2005, n. 31324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31324 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 20/01/2005
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 131
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 011474/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA;
in procedimento
contro
:
NF OR;
avverso ORDINANZA del 04/02/2004 GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SPAGNUOLO ANTONIO;
lette le conclusioni del P.G. con la richiesta di annullamento senza rinvio.
La Corte:
RILEVA
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia propone ricorso avverso il provvedimento, con il quale il g.i.p. dello stesso Tribunale, nel declinare la propria competenza in ordine alla liquidazione delle spese di custodia di un autoveicolo sequestrato nel corso di procedimento successivamente definito, aveva trasmesso gli atti al p.m., ritenendo che spettasse a questi provvedere a detta liquidazione. Il ricorrente deduce l'abnormità del provvedimento impugnato.
2. Il ricorso è fondato. Invero l'art. 168 comma 1 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dispone che la liquidazione dell'indennità di custodia è effettuata con decreto del magistrato che procede. Da tale disposizione deve ricavarsi che, in caso di archiviazione (come nel caso in esame) la competenza in materia sia del g.ip., il quale ha definito il procedimento. D'altra parte tale interpretazione è in linea con quanto disposto dall'art. 263 comma 1 c.p.p., secondo cui la competenza a provvedere sulle cose in sequestro è del giudice, a meno che non siano in corso le indagini preliminari, nel corso delle quali soltanto è prevista in via eccezionale (potendo comunque le parti proporre opposizione dinanzi al giudice) la competenza del p.m..
3. Pertanto il provvedimento impugnato, ponendosi al di fuori del delineato schema normativo e determinando in tal modo una non superabile situazione di stasi processuale, deve ritenersi abnorme. Di qui l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti, per il prosieguo, al Tribunale di Civitavecchia.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Civitavecchia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2005