Sentenza 10 febbraio 2006
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il Giudice delle indagini preliminari dispone la trasmissione al Pubblico Ministero della richiesta di liquidazione delle spese di custodia di beni sottoposti a sequestro, in relazione a procedimento conclusosi con l'archiviazione, in quanto l'espressione "magistrato che procede" di cui all'art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002 deve essere intesa quale indicativa della competenza del magistrato che comunque disponga del procedimento, con la conseguenza che una volta che il giudice abbia accolto la richiesta di archiviazione proposta dal P.M., deve disporre anche della sorte delle cose sequestrate.
Commentario • 1
- 1. Il decreto di liquidazione secondo le norme del Testo Unico Spese di Giustizia, alla luce della giurisprudenza e delle disposizioni regolamentariGiuseppe Cuzzocrea · https://www.filodiritto.com/ · 28 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2006, n. 9222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9222 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 10/02/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 246
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 014163/205
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO G.I.P. TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA;
nei confronti di:
1) IGNOTI;
avverso ORDINANZA del 02/02/2005 G.I.P. TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROTELLA MARIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Santi Consolo, di rigetto. FATTO E DIRITTO
1 - Il Procuratore della Repubblica di Civitavecchia ricorre avverso provvedimento del G.I.P., che dispone la trasmissione a lui della richiesta di liquidazione delle spese di custodia di beni sottoposti a sequestro, in relazione a procedimento chiuso con archiviazione, che ha contestualmente disposto confisca dei beni.
2 - Il ricorso è fondato.
Il contrasto segnalato (1086/2005) tra Cass. Sez. 4^ n. 26993/2004, rv. 229661 (pres. Coco, est. Brusco), e le sentenze n. 31324/2005 e n. 11195/2005 della stessa Sezione, risulta superato sempre nella Sezione d'origine (v. da ultimo Cass. Sez. 4^, n. 27915/2005, CED rv. 231811, pres. Coco, cioè il medesimo di Cass. 26993/2004, est. Iacopino), che lascia isolato l'unico precedente (il primo menzionato), secondo il quale competente alla liquidazione delle spese di sequestro è il P.M., anche in caso di archiviazione. L'espressione "magistrato che procede", di cui all'art. 168 D.Lgs. 115/2002, difatti va intesa quale indicativa della competenza del magistrato che comunque disponga del procedimento. Pertanto, salvo restituzione diretta delle cose in sequestro da parte del P.M. in corso di indagini, una volta che il giudice abbia accolto la sua richiesta di archiviazione, all'evidenza dispone anche della sorte di quanto sequestrato, posto tra l'altro che solo il giudice può poi autorizzare la riapertura delle indagini, ex art. 414 c.p.p.. Il provvedimento impugnato è pertanto abnorme, non potendo il Giudice spogliarsi di un dovere istituzionale, correlato alla sua disponibilità del procedimento, una volta investito di decisione al riguardo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnato provvedimento e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2006