Sentenza 10 maggio 2006
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche, la competenza a liquidare le spese relative alle fatture emesse dai gestori di telefonia per l'acquisizione di tabulati telefonici appartiene al G.i.p. che ha la signoria sugli atti al momento della liquidazione. (La Corte ha ritenuto abnorme l'ordinanza con la quale il G.i.p., dopo l'emissione del decreto penale di condanna, disponeva che il P.M. procedesse alla liquidazione sull'erroneo presupposto che i gestori telefonici siano ausiliari del P.M.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/05/2006, n. 21757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21757 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 05/05/2006
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito R.V. - Consigliere - N. 739
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 012667/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA;
nei confronti di:
OM VA N. IL 08/04/1965;
avverso l'ORDINANZA del 02/03/2005 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLOMBO Gherardo;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CESPI, per l'annullamento del provvedimento.
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata ricorre contro l'ordinanza del GIP della stessa sede emessa in data 2 marzo 2005 nel procedimento nei confronti di LV OM, per abnormità funzionale della medesima. La questione riguarda la liquidazione di alcune fatture emesse da gestori di telefonia relative ad acquisizione di tabulati telefonici. Il ricorrente riferisce che secondo il GIP, essendo i gestori ausiliari del pubblico ministero (secondo il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 3), la liquidazione va fatta dal pubblico ministero stesso. Secondo il ricorrente, invece, non si può attribuire a tali gestori la qualifica di ausiliari del pubblico ministero, non essendo questi nominati, non essendo sottoposti a vigilanza, direzione e controllo da parte del medesimo, e riducendosi l'acquisizione dei tabulati in una attività operata dalla polizia giudiziaria in base ad una semplice delega del magistrato, a seguito di una autorizzazione del GIP. E non si può ritenere che quest'ultimo, essendo titolare di una cognizione semipiena, non potrebbe avere competenza per altro rispetto all'attività di controllo sollecitata dalle parti. Ciò contrasta, infatti, con il contenuto dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, che attribuisce la competenza a provvedere sulle spese al magistrato che procede, e cioè all'ufficio che dispone materialmente degli atti al momento in cui sorge l'esigenza di provvedere. Le fatture sono pervenute quando il pubblico ministero non aveva più la disponibilità degli atti, poiché il procedimento da parte sua era stato definito con richiesta di decreto penale. Il provvedimento del GIP, sostiene il ricorrente, pur non costituendo atto che si pone fuori del sistema organico della legge processuale, determina tuttavia di fatto una stasi insuperabile nel sub procedimento di liquidazione.
Il giudice per le indagini preliminari ha motivato l'ordinanza sostenendo competente ad effettuare la liquidazione delle spese dell'ausiliario del magistrato (figura diversa da quella del custode) è soltanto il magistrato che ne ha richiesto l'attività; che le espressioni "magistrato che procede" e "ausiliario del magistrato" vanno intese secondo le definizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 3, per cui il primo è indifferentemente il giudice o il pubblico ministero, e il secondo è "il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto... comunque idoneo al compimento di atti che il magistrato può nominare a norma di legge"; che solo con il pubblico ministero si instaura un rapporto fiduciario con l'ausiliario, per cui solo al pubblico ministero può spettare di decidere sulla richiesta di liquidazione, possedendo egli gli elementi necessari per valutare il credito dall'ausiliario vantato;
che siccome gli atti rimangono nel fascicolo del pubblico ministero, è quest'ultimo il magistrato che procede;
che il GIP svolge una giurisdizione semipiena, che si esaurisce nel compimento della sola attività di controllo sollecitata dalle parti, ragion per cui gli compete solo la liquidazione delle competenze dei propri ausiliari.
Secondo il PG, le attività di cui si discute rientrano sicuramente tra le spese di giustizia. "Dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 326) ciò è espressamente previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 5, comma 1, lett. i) bis, che richiama il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), ma anche prima di tale previsione non poteva dubitarsi della riconducibilità di tali spese a quelle proprie del procedimento, sia pure nell'ambito dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, art. 5, lettera h). Ad esse, ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 70, devono applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 61-63 e 277, mentre il decreto di pagamento è disciplinato dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 168- 171. Non occorre perciò forzare il significato di "ausiliario del giudice", così come risulta dal provvedimento impugnato, per individuare la competenza alla liquidazione delle spese, ma occorre procedere ad una interpretazione sistematica delle diverse disposizioni della legge. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 attribuisce la competenza al "magistrato che procede", ma la infelice formulazione del testo unico non rende univoca l'interpretazione del termine: in caso di archiviazione del procedimento, codesta corte ha infatti stabilito in un caso che la liquidazione dei compensi del custode spettasse al pubblico ministero (Cass. Sez. IV, 5 maggio 2004, n. 26.99 3, pm in proc. Demo) e in un altro al Giudice delle indagini preliminari (cass. sez. IV, 26 gennaio 2005, n. 11195, pm in proc. Paolucci), così come vi era contrasto (almeno fino all'entrata in vigore della L. n. 23 del 2005) sulla competenza alla liquidazione dei compensi al difensore... La collocazione delle spese di intercettazione tra le spese di giustizia diverse da quelle sostenute per la remunerazione degli ausiliari del giudice aiuta tuttavia nella ricerca della corretta soluzione. Può infatti osservarsi che: a) Il significato letterale della espressione "magistrato che procede", rimanda all'autorità giudiziaria che è competente a decidere nel merito e ad assumere determinazioni incidenti sul procedimento nel momento in cui si deve procedere alla liquidazione;
b) il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83 stabilisce che i compensi degli ausiliari del magistrato, del consulente di parte e del difensore sono liquidati al termine di ciascuna fase o grado del processo dalla "autorità giudiziaria che ha proceduto" (e questo, secondo sez. I, 8 febbraio 2005, a 9764, conf. comp. in proc. Olivati, anche in ragione del rapporto fiduciario sotteso alla designazione e al potere di diretto controllo sulle modalità di esecuzione dell'incarico); c) il mancato rinvio a tale norma da parte del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 70 induce a ritenere che, per le altre spese di giustizia (tra le quali rientrano quelle delle intercettazioni), debba attribuirsi a maggior ragione all'espressione contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 il suo significato più diretto e che perciò la competenza debba essere attribuita al giudice che ha la disponibilità e la signoria sugli atti al momento della liquidazione. Questo vuol dire che, una volta chiesta l'emissione del decreto penale di condanna, la competenza a disporre la liquidazione delle spese di giustizia è del Giudice per le indagini preliminari. La decisione adottata dal Gip, essendo contraria ai principi regolatori della particolare materia, non potendo formare oggetto di conflitto di competenza, determinando una stasi non diversamente superabile del sub-procedimento relativo alla liquidazione del compenso, "può essere rimossa solo da codesta corte riconoscendone il carattere abnorme". Le osservazioni del PG sono del tutto condivisibili e, in conseguenza, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2006