Sentenza 13 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2001, n. 11067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11067 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPPEN1 106 7/0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZ ONE VO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Fernando LUPI Presidente R.G. N. 662/99 - Cron. 23687 Rel. Consigliere 1 Dott. Pietro CUOCO - Consigliere Dott. Guido VIDIRI Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 22/05/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere : ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro : tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
AT GI e IG IA entrambi nella qualità di genitori esercenti la potestaà sul minore AT OR;
. intimati 2001 avverso la sentenza n. 2840/98 del Tribunale di 2452 NAPOLI, depositata il 09/07/98 R.G.N. 40427/96; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- 6volgimento del processo Con atto del 28 novembre 1993, ed a seguito di domanda amministrativa proposta il 13 novembre 1989, GI BB e ZI VI chiesero che il Pretore di Napoli in funzione di giudice del Lavoro riconoscesse a favore della propria figlia OR BB, nata il [...], il diritto all'indennità di accompagnamento. A seguito di parere tecnico d'ufficio il Pretore respinse la domanda. A seguito di nuovo parere tecnico d'ufficio il Tribunale, accogliendo l'appello, dichiarò l'esistenza del diritto dedotto in controversia. Il Tribunale afferma che, come accertato dal consulente, la piccola OR BB, affetta dal morbo di Down, era priva di orientamento nel tempo e nello spazio e con processi mentali assolutamente deficitari;
ed in base all'ampio parametro, introdotto dalla legge 11 febbraio 1980 n. 18 e soggettivamente applicabile senza limiti minimi di età, essendo ipotizzabile anche per l'infante in tal modo infermo la necessità di un'assistenza diversa da quella necessaria per un infante sano, la piccola non era in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il MINISTERO DELL'INTERNO, percorrendo le linee d'un unico articolato motivo;
GI BB e ZI VI non si sono costituiti. Motivi della decisione Con un unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 18 nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il n. ricorrente sostiene che : 3 1. il Tribunale non aveva motivato sul contrasto fra la relazione di consulenza tecnica disposta d'ufficio in primo grado e la relazione della consulenza tecnica disposta d'ufficio in secondo grado, e sulle ragioni che lo avevano indotto a condividere il primo parere;
2. la sindrome di Down, da cui la piccola era affetta, мого determinando ritardo nello sviluppo psico - intellettivo, ai fini della non autosufficienza assume rilievo giuridico solo “al raggiungimento di una certa età";
3. dal riconoscimento d'una pur totale inabilità, come a causa d'un grave deficit intellettivo, non può farsi discendere automaticamente la situazione di non autosufficienza. Il ricorso è infondato. Come questa Corte ha affermato, "in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio, il giudice aderisca al parere del secondo consulente, la motivazione della sentenza è sufficiente, ed è escluso quindi il vizio deducibile in cassazione di cui all'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito, e, su un piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione od aliunde deducibili" (Cass. 18 giugno 1998, n. 6106). E la parte che eccepisca la carenza dei predetti elementi (che si risolverebbe in una carenza della motivazione) ha l'onere di indicarla specificamente, ed in modo autosufficiente (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611). 4 Poiché nel caso in esame il ricorrente non fornisce alcun elemento, la prima censura è inammissibile. In ordine alla seconda censura, è da premettere che il diritto all'indennità di accompagnamento, che ha per presupposto la situazione di colui che si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente d'un accompagnatore, ovvero “abbisogni di un'assistenza continua per non моно essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" (ex art. 1 primo comma della legge 11 febbraio 1980 n. 18; poi in art. 1 secondo comma lettera “b” della legge 21 novembre 1988 n. 508), non prevede limiti di età: è pertanto ipotizzabile sia oltre il sessantacinquesimo anno (come specificato dall'art. 1 terzo comma della legge 21 novembre 1988 n. 508) e sia prima del diciottesimo anno (come espressamente, e senza limiti minimi, è previsto dall'art. 1 secondo comma della legge 11 febbraio 1980 n. 18, e dall'art. 6 del decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509, che ha aggiunto il terzo comma dell'art. 2 della legge 30 marzo 1971 n. 118). Ed è invero ipotizzabile una situazione patologica che esiga per l'infante un'assistenza ben più ampia e penetrante e con forme e tempi ben diversi da quelli dei quali necessita un bambino sano (S.U., n. 11329 del 1991). La seconda censura è pertanto infondata. Poiché il controllo di legittimità non consente di riesaminare e valutare il merito della causa, e consiste solo nel controllo, logico e giuridico, dell'esame e della valutazione del giudice di merito, errori e lacune della consulenza tecnica d'ufficio determinano un rilevante vizio di motivazione della sentenza, che sulla consulenza sia fondata, solo ove siano riscontrabili diagnostiche od affermazioni illogiche 0carenze 5 scientificamente errate, e non semplici difformità fra la valutazione del consulente e quella della parte (Cass. 11 gennaio 2000 n. 225). Poiché nel caso in esame il ricorrente si limita a prospettare proprie valutazioni meramente divergenti da quelle del consulente tecnico d'ufficio, anche la terza censura è infondata. Il ricorso deve essere respinto. E, in assenza di ogni resistente attività processuale, nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2001. Il Consigliere estensore Ciltro Curoco IL PRESIDENTE Fermandad IL CANCELLIERE نكا: Depositato in Cancelleria 3 960. 2001 oggi, CANCELLIERE 火 N W O D 6