Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 8257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8257 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
Testo completo
08257-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
- Presidente-
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio a richiesta di parte imposte dalla legge
Sent. n. sez. 833/2026 CC - 27/02/2026 R.G.N. 4212/2026
Composta da:
IU DE RZ
PAOLA SI IA RE ON
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DO AL
ha pronunciato la seguente
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Ministero dell'interno e dalla Questura di Brescia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato
contro
PE EF (CUI 0536RQF) nato il [...]
avverso il decreto del 09/02/2026 del GIUDICE DI PACE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere DO AL;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
sentite le conclusioni dell'Avvocato generale dello Stato, Emilio Laraia Barile, che per il Ministero ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
sentite le conclusioni dell'Avv. Filippo Loria che, per il resistente, ha chiesto il rigetto del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 28/01/2026 il Giudice di pace di Torino non ha convalidato il trattenimento di disposto dal Questore di Brescia nei confronti di RR FO presso il CPR di Torino. Il Giudice di pace ha ritenuto che, nonostante il diniego della protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale di Brescia del 28/06/2016 e l'inammissibilità della successiva istanza reiterata, all'udienza di convalida, alla luce dei fatti evidenziati dalla difesa, fosse emersa una situazione diversa, tale da non giustificare la convalida del trattenimento: in particolare, dagli elementi acquisiti risultava l'integrazione sul territorio del cittadino straniero, lo svolgimento di attività lavorativa (come documentata dal contratto prodotto in udienza), le due dichiarazioni di ospitalità offerte e la presa in carico da parte del medico competente;
a tali elementi, ha aggiunto la tempestiva impugnazione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno "con richiesta di sospensiva che verrà decisa dal Tribunale di Brescia in tempi molto brevi". Il Giudice di pace ha pertanto ritenuto il pericolo di fuga "assolutamente contenuto e controbilanciato dall'integrazione socio-economica sul territorio".
2. Avverso il provvedimento in epigrafe ricorre per cassazione il Ministero dell'interno e la Questura di Brescia, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, che denuncia tre motivi, qui di seguito sintetizzati negli stretti limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 13, commi 2, lett. b), 4-bis, lett. a) e d), 14, commi 1, 1-bis, 1.1. e 5-ter d.lgs. n. 286 del 1998 (d'ora in poi anche t.u. imm.) in ragione dell'erronea esclusione del pericolo di fuga e omessa valutazione della priorità ex art. 14, comma 1.1. t.u. imm. La mancanza di un documento in corso di validità integra essa stessa un'ipotesi di pericolo di fuga e tale valutazione è assolutamente assorbente rispetto al ravvisato percorso di integrazione sociale e lavorativa dell'interessato, profilo del tutto recessivo, sicché il Giudice di pace avrebbe erroneamente escluso il rischio di fuga nonostante l'art. 13, comma 4-bis, lett. a), t.u. imm. configura il pericolo di fuga in ragione del mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, emergenti dagli atti e rilevanti ai fini della decisione sulla convalida ex art. 14 t.u. imm., costituiti dall'assenza, pacifica, di un documento valido per l'espatrio e dalla conseguente inattuabilità delle misure alternative e
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necessità del trattenimento quale mezzo per l'acquisizione del documento per l'effettiva esecuzione del rimpatrio.
2.3. Con l'ultimo motivo si eccepisce violazione dell'art. 14 t.u. imm. e travalicamento dei limiti del giudizio di convalida, avente natura vincolata e funzionale alla verifica dei presupposti di legge della misura, della concreta eseguibilità dell'espatrio e dell'assenza di alternative giuridicamente praticabili. Il Giudice di pace non avrebbe potuto valorizzare in modo assorbente nel giudizio di convalida il percorso di integrazione sociale e lavorativa dello straniero, trattandosi di elementi che erano stati già scrutinati negativamente in altri procedimenti (la domanda reiterata di protezione internazionale è stata dichiarata inammissibile e con decreto del 26/1/2026 il Questore di Brescia ha negato il permesso di soggiorno per protezione speciale, escludendo vincoli familiari qualificanti, integrazione socio-lavorativa significativa e profili di vulnerabilità). Inoltre, il Giudice di pace ha illegittimamente attribuito alla pendenza di un ricorso giurisdizionale un effetto paralizzante dell'azione espulsiva non previsto dall'ordinamento, in assenza di un provvedimento sospensivo efficace.
3. In data 19/02/2026 il difensore di RR FO ha depositato memoria comprensiva di documenti con cui ha chiesto il rigetto del ricorso del Ministero ed ha dedotto: - la nullità del ricorso dell'Avvocatura dello Stato, in quanto redatto in lingua italiana e non tradotto ex art. 143 cod. proc. pen., con conseguente violazione del diritto di difesa ed eccepita nullità assoluta rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo;
- l'inammissibilità del ricorso, in quanto tardivo (con riserva di verifica dei termini di deposito) e non proposto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.; - l'infondatezza, riportandosi a quanto motivato dal Giudice di pace in sede di non convalida deducendo altresì l'ottenimento, nelle more, in data 12/02/2026 da parte del Tribunale di Brescia - Sezione specializzata in materia di protezione internazionale, della sospensiva ex artt. 19-ter e 5, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011 dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della protezione speciale (documento allegato alla memoria).
4. All'odierna udienza, fissata con le forme di cui all'art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 39 del 10 aprile 2025, il Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, l'Avvocato generale dello Stato, per conto del Ministero dell'interno ricorrente, ha chiesto
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l'accoglimento del ricorso mentre l'Avv. Loria Filippo, per il ricorrente, ha chiesto il suo rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riferimento ai tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto intimamente connessi.
1. In via preliminare, occorre dichiarare l'inammissibilità dei documenti allegati alle memorie difensive del 19/02/2026 e del 20/02/2026 a firma dell'Avv. Loria. Tale produzione è inammissibile, in quanto finalizzata a sollecitare una valutazione di merito, preclusa in questa sede di legittimità, celebrata nelle forme del rito di cui all'art. 22, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 2005, n. 69, per effetto della declaratoria di illegittimità dell'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 (Corte cost., sent. n. 39 del 2025). Parte resistente pretenderebbe, da questa Corte, l'utilizzazione per la decisione di documenti nuovi quali: il provvedimento di sospensiva del diniego della protezione internazionale (allegato alla memoria del 19/02/2026) nonché gli ulteriori così indicati: "1) attestati di frequenza;
2) documenti personali;
3) ospitalità 2023; 4) ospitalità 2025; 5) contratto lavoro;
6) documenti INAIL;
7) documenti INPS;
8) copia passaporto" (allegati alla memoria del 20/2/2026) - documenti che il Collegio non può assolutamente vagliare per due ragioni, collegate tra loro.
1.1. La prima, più generale, è che nel giudizio di legittimità - come reiteratamente affermato in materia cautelare, con principio estensibile anche alla materia del trattenimento amministrativo, attesa la natura a sua volta natura intrinsecamente cautelare (cfr. Corte cost. sentt. n. 205 del 2025, § 6.4 conf. e n. 39 del 2025, § 3.5.1. cons. dir.; Sez. 1 pen., n. 32342 del 30/09/2025, G., Rv. 288527-01; Sez. 1 pen., n. 15757 del 22/04/2025, Y, Rv. 287838-01; nel regime processul-civilistico antecedente al d.l. n. 145 del 2024, cfr. Sez. 1 civ., n. 3843 del 15/02/2025, in motivazione;
Sez. 1 civ., n. 24721 del 14/09/2021, Rv. 662478- 01; Sez.
6-1 civ., ord. n. 29152 del 6/10/2022, in motivazione § 4; Sez. 1 civ., n. 27076 del 23/10/2019, non mass.) - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 1, n. 32132 del 12/09/2025, Marfella e altri, non mass, sul punto;
Sez. F, n. 29373 del 5/8/2025, F., non mass.; Sez. 3, n.
20068 del 15/4/2025, Sansone, non mass.; Sez. 1, n. 15764 del 22/04/2025, B., Rv. 287883-01; Sez. 2, n. 42052 del 19/6/2019, Moretti Cuseri, Rv. 277609-01; conf. Sez. 3, n. 5722 del 7/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390-01; Sez. 2, n. 1417 dell'11/10/2012, dep. 2013, Platamone e altro, Rv. 254302-01). Così come possono essere prodotti documenti correlati all'applicazione dello ius superveniens, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli (Sez. 3, n. 20068 del 15/4/2025, Sansone, Rv. 288064-01; Sez. 3, n. 38216 del 18/05/2017, Bruno, non mass.; Sez. 3, n. 27417 del 01/04/2014, C., Rv. 259188; Sez. 5, n. 10382 del 09/06/1999, Calascibetta, Rv. 214298-01). Si tratta di eccezioni, all'evidenza, non applicabili nella vicenda specie.
1.2. La seconda ragione che spinge il Collegio a reputare non utilizzabili documenti nuovi per le decisioni di legittimità da adottare secondo con il rito speciale in materia di trattenimenti ex art. 22, comma 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 (come inciso da Corte cost., sent. n. 39 del 2025) è che lo scrutinio devoluto a questa Corte, in sede processual-penale, è circoscritto, ai sensi dell'art. 14, comma 6, t.u. imm., all'esistenza degli eventuali vizi di cui all'art. 606, lett. a), b), e c), cod. proc. pen., da apprezzare ex actis sulla base delle conoscenze (e delle allegazioni) disponibili al momento della decisione da convalidare (o da prorogare), con espressa esclusione dei vizi di cui all'art. 606, lett. d), ed e), cod. proc. pen. Ne discende che non può essere attribuito rilievo demolitorio o confermativo della decisione impugnata (di convalida o di non convalida, di proroga o di mancata proroga) ad una o più evenienze fattuali successive ovvero ad elementi di valutazione nuovi che taluna delle parti assume avere valenza difensiva decisiva;
dati sopravvenuti che, semmai, in subiecta materia, non operando il limite del ne bis in idem (Sez. 1, n. 15747 del 22/04/2025, T., Rv. 287838-01), potranno essere veicolati e fatti valere dall'interessato, assieme alle questioni preesistenti al giudizio di convalida e non dedotte in tale sede, attraverso lo specifico istituto del riesame di cui agli artt. 15, par. 2 e 3, direttiva 2008/115/CE e 9, par. 3 e 5, direttiva 2013/33/UE (direttamente applicabili nel nostro ordinamento quali disposizioni self-executing) come interpretate dalla Corte di giustizia (cfr. per tutte CGUE, Grande Camera, sentenza dell'8/11/2022, cause riunite C-704/20 e C- 39/21) e come recepite dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo, Sez. 1 pen., n. 32342 del 30/09/2025, G., in motivazione § 4; Sez. 1 pen., n. 23935 del 26/06/2025, L., Rv. 288042-01; Sez. 1 pen., n. 15747 del 22/04/2025, cit.), sempre secondo i modelli del codice di rito penale (e, in particolare, quello camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen.: così Sez. 1 pen., n. 35682 del 15/10/2025, H., Rv. 288991-01).
1.3. Va dunque ribadito il principio di diritto secondo il quale, <in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale,
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conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità celebrato - a seguito di ricorso avverso i provvedimenti di convalida e proroga del trattenimento nelle forme stabilite dal novellato art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito» (in termini, Sez. 1 pen., n. 15764 del 22/04/2025, cit., Rv. 287883-01), con la precisazione che l'eventuale apertura ad elementi di valutazione nuovi adducibili non solo dall'interessato ma anche dall'amministrazione, come pure la deduzione di questioni preesistenti al giudizio di convalida e non sollevate in tale sede, vanno veicolate attraverso la richiesta di riesame del provvedimento ex artt. 15, par. 3, direttiva 2008/225/CE e 9, part. 5, direttiva 2013/33/UE, non operando in materia di trattenimento il limite del ne bis in idem, poiché la misura in questione ha natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di essa non è idoneo alla formazione del giudicato.
2. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità proposta con memoria del 19/02/2026 dal difensore della persona straniera resistente, relativa alla mancata traduzione del ricorso per cassazione interposto dell'Avvocatura dello Stato.
2.2. L'eccezione è manifestamente infondata giacché gli atti processuali vanno sempre redatti in lingua italiana ex art. 109, comma 1, cod. proc. pen.
2.2. Inoltre, l'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. fornisce un'elencazione tassativa degli atti (dell'indagine e di esercizio dell'azione penale) di cui l'autorità procedente deve disporre la traduzione scritta, entro un termine congruo (si tratta, in particolare, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna) ed ai sensi dell'art. 143, comma 3, cod. proc. pen. solo la qualificazione di un atto quale essenziale alla comprensione dell"accusa" rende doverosa la traduzione. L'atto la cui mancata traduzione censura la difesa in sede di memorie - nella specie, il ricorso per cassazione non rientra nel novero di quelli suindicati, com'è naturale che sia, in quanto non comprensivo di alcuna "accusa" elevata nei confronti della persona straniera, trattandosi di atto processuale introduttivo del giudizio di legittimità la cui redazione, in generale, è preclusa alla parte personalmente (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), in ragione delle approfondite
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conoscenze giuridiche e dell'elevato livello di qualificazione professionale che postula l'esercizio del diritto di difesa innanzi alla Corte di cassazione (cfr. ex multis, Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, in motiv.; Sez. 5, n. 35942 del 25/09/2025, Predieri, non mass.).
2.3. In ogni caso, impregiudicati i superiori assorbenti rilievi, il diritto di difesa della persona straniera, nella specie, si è concretamente esplicato attraverso il deposito della memoria del difensore di fiducia abilitato.
3. Quanto alle ulteriori eccezioni preliminari proposte genericamente dalla difesa di parte resistente le stesse sono esplorative, generiche e comunque manifestamente infondate.
3.1. Quanto alla prima eccezione di tardività formulata in termini meramente esplorativi, avendo l'eccipiente rimesso a questa Corte la relativa verifica, senza indicare alcun dato da cui avrebbe rilevato la pretesa tardività della proposizione del ricorso rispetto alla comunicazione del provvedimento di non convalida, il ricorso è da ritenersi ammissibile, in quanto proposto tempestivamente in data 12/02/2026, nei cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, che risulta essere stata effettuata a mezzo pec dalla cancelleria Giudice di pace dall'indirizzo <gdp.torino@civile.ptel.giustiziacert.it> a quello certificato della Questura di Torino <dipps184.00p0@pecps.poliziadistato.it> il 9/02/2026 alle ore 12:07 (v. messaggio di posta certificata),
del
3.2. Quanto al secondo rilievo, del pari generico, osserva questa Corte come l'odierno ricorso deduca correttamente la violazione degli artt. 13, commi 2, lett. b), 4-bis, lett. a) e d), 14, commi 1, 1-bis, 1.1. e 5-ter d.lgs. n. 286 del 1998 in ragione dell'erronea esclusione del pericolo di fuga e omessa valutazione della priorità ex art. 14, comma 1.1. t.u. imm.: deduzione da ritenersi senz'altro sussumibile sotto l'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., come interpretato da questa Corte nel regime processual-penale conseguente al d.l. n. 145 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 187 del 2024 (cfr. Sez. 1 pen., ord. n. 9556 del 7/03/2025, 1., Rv. 287568-02, secondo cui in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, ai fini della ricorribilità per cassazione del decreto di convalida o di proroga del giudice di pace o della Corte di appello in composizione monocratica, limitata, tra l'altro, ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., il richiamo all'inosservanza o erronea applicazione della legge penale denunciabile in sede di legittimità impone di dare rilievo alle disposizioni che comportano una restrizione analoga alla libertà personale, ancorché non espressamente definite come "penali" dal legislatore, tali essendo quelle,
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sui trattenimenti derivanti in via provvisoria dal provvedimento questorile impositivo o da sua proposta di proroga, la cui stabile legittimità si ricollega al provvedimento giurisdizionale richiesto dall'art. 13 Cost.»).
4. Nel merito il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
4.1. Il Giudice di pace di Torino nel non convalidare il trattenimento della persona straniera e nel disporne l'immediata liberazione senza aver svolto alcuna preliminare valutazione in ordine al possesso o meno di un documento valido per l'espatrio e al connesso rischio di fuga, come sussistente ex lege, agli effetti dell'art. 13, comma 4-bis, lett. a), t.u. imm., è incorso in un error in iudicando nell'ambito del giudizio sulla convalida del trattenimento pre-espulsivo nei confronti dell'odierno resistente.
4.1. Invero, l'art. 14, comma 1-bis, t.u. imm. dispone: *1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10 e dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni e orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente». La prima lettera indica, quale uno dei requisiti indispensabili per l'adozione di misure alternative all'espulsione il possesso, da parte dello straniero, di un passaporto ovvero altro documento equipollente in corso di validità ed è in tal senso che essa è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, civile e penale, peraltro nel pieno rispetto di quella sovranazionale.
4.2. La Corte di giustizia UE, nel demandare ai giudici degli Stati membri il giudizio di proporzionalità della misura adottabile, ha affermato che si può tenere conto, a tal fine, anche del rischio di fuga e della mancanza di documenti di identità dello straniero (ad es. Corte giustizia UE, sentenza 5/06/2014, Bashir Mohamed Ali Mahdi, C.146/14, ripresa da Sez. 1 civ., n. 7929 del 20/03/2019, in motivazione §2.3).
4.3. In conformità a tali principi, la giurisprudenza civile ha ripetutamente che, in tema di convalida del trattenimento di cittadino extracomunitario, ai sensi
dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, così come interpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, il giudice del merito è tenuto a esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero (Sez. 1 civ., n. 18409 del 28/06/2023, Rv. 668302-01; Sez. 1 civ., n. 7829 del 20/03/2019, cit.; Sez. 1 civ., n. 28155 del 24/11/2017, Rv. 646213-01; Sez.
6-1 civ., ord. n. 20108 del 7/10/2016, Rv. 641863-01, secondo cui, l'adozione delle misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 richiede necessariamente che lo straniero possieda il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, tale non potendo essere considerato il permesso di soggiorno previamente rilasciato a seguito di richiesta di asilo - nella specie, scaduto in conseguenza dell'esito negativo della relativa procedura - perché privo dell'accertamento dell'identità e della nazionalità del titolare).
4.4. Negli stessi termini, nei successivi arresti espressi da questa Corte nel vigente regime processual-penale conseguente alla legge n. 187 del 2024 si è ribadito che il possesso del documento identificativo in corso di validità è requisito necessario per l'adozione di misure alternative al trattenimento (Sez. 1 pen., n. 32356 del 30/09/2025, I., non mass.; Sez. 1 pen., n. 35636 del 30/10/2025, O., non mass.). Tale principio che qui si condivide e si riafferma, anche in riferimento a quanto stabilito dall'art. 13, comma 4-bis, t.u.imm. - è stato recentemente ribadito da Sez. 1, n. 36949 del 12/11/2025, Ministero dell'interno in proc. E.M., non mass. (in un caso di trattenimento secondario in cui la Corte di appello ha ritenuto di adottare misure alternative al trattenimento nonostante lo straniero non fosse nel possesso del passaporto o di un documento equipollente in corso di validità) e ribadito da Sez. 1 pen., n. 30357 del 04/09/2025, H., Rv. 288220-01, in un caso in cui il Giudice di pace, nel convalidare il trattenimento ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, aveva escluso la possibilità di adottare misure alternative sulla base dell'affermazione che lo straniero fosse privo di passaporto, laddove invece questi aveva un passaporto originale in corso di validità al momento iniziale del trattenimento ed era stato identificato con certezza sia in ragione della conferma ricevuta dal Consolato del paese di origine in data 18 aprile 2025, sia in virtù del possesso di carta di identità italiana in corso di validità. Da ultimo è stato affermato il principio - cui pure questa Corte intende dare continuità secondo il quale «In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il giudice di pace non può negare la convalida, ritenendo l'attenuazione del pericolo di fuga
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e l'applicabilità di una misura alternativa al trattenimento, ove l'interessato abbia prodotto non il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, come prescritto dall'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ma solo una sua fotocopia» (Sez. 1, n. 40518 del 16/12/2025, M., Rv. 289057-01); principio da ritenersi valevole a fortiori nella presente vicenda, alla luce di quanto dedotto dall'Avvocatura in sede di ricorso.
4.5. Conseguentemente, a contrario, deve inferirsi dal quadro legislativo vigente che la mancanza di passaporto o di equipollente documento di identità valido per l'espatrio costituisce un dato che deve necessariamente essere apprezzato in vista della decisione sul trattenimento della persona straniera espulsa proprio in vista degli accertamenti di identificazione e del reperimento di un titolo valido per l'espatrio verso il Paese di rientro, sussistendo, in questi casi, la presunzione di "pericolo di fuga" stabilita dall'art. 13, comma 4-bis, lett. a), t.u. imm., ai sensi del quale «Si configura il rischio di fuga [...], qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanza da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione: a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità [...]». Con la conseguenza che incorre in un vitio in iudicando il Giudice di pace che, in sede di convalida del trattenimento della persona straniera ai sensi dell'art. 14, comma 4, t.u. imm., chiamato a verificare l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13 t.u. imm. (id est: la correttezza dei requisiti relativi all'espulsione amministrativa presupposta) e quelli concernenti le condizioni legittimanti il trattenimento (quindi non solo la disciplina specifica dei casi di trattenimento ma pure quella delle espulsioni amministrative che ne costituiscono il presupposto: in primis, la sussistenza di eventuali cause di inespellibilità), ometta di verificare e di confrontarsi con la condizione legale preliminare e vincolante posta dall'art. 14, comma 1-bis, in relazione all'art. 13, comma 4-bis, lett. a), t.u. imm. circa la sussistenza del pericolo di fuga (col conseguente obbligo di trattenimento) in caso di mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità.
4.6. L'enunciato principio non collide ma anzi si integra con quello consolidato e di portata più generale secondo il quale il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 t.u. imm., in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU, a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero (Sez. 1 pen., n. 40516 del 16/12/2025, T., Rv.
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289078-01; conf. Sez. 1 pen., n. 15758 del 22/04/2005, B, Rv. 287840-02; Sez. 1 civ., n. 5566 del 3/03/2025, Rv. 673928-02; conf. Sez. 1 civ., ord. n. 18404 del 2023, Rv. 668301-01: nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il provvedimento di convalida del trattenimento dello straniero presso il CPR di Brindisi, con il quale il giudice di pace aveva ritenuto illegittima la presenza del ricorrente sul territorio dello Stato ex art. 13, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione ad una ritenuta omissione della dichiarazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 68 del 2007, omettendo di rilevare che lo straniero aveva fatto ingresso in Italia oltre trent'anni prima, ivi soggiornando per molti anni regolarmente, quando l'obbligo previsto dalla disposizione da ultimo citata non era ancora vigente;
Sez.
6-1 civ., ord. n. 5750 del 7/03/2017, Rv. 644175-01: nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di convalida del trattenimento, non avendo il giudice di pace verificato l'effettivo stato di gravidanza della ricorrente, condizione questa ostativa all'esecuzione del rimpatrio secondo quanto previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998).
4.7. Difatti, nel contesto di siffatto controllo "pieno" giurisdizionale affidato al giudice del trattenimento, non può prescindersi dalla preliminare verifica, in sede di convalida della misura (cd. "in uscita", come nel caso di specie) del possesso da parte della persona straniera di un documento valido per l'espatrio o di altro documento equipollente, posto che la sua accertata mancanza rende inattuabili le misure alternative al trattenimento ed integra la presunzione legislativa del rischio di fuga stabilita dall'art. 13, comma 4-bis, lett. a), t.u. imm. Sicché prima di ogni altra valutazione in ordine alla eventuale inespellibilità della persona straniera nonché in ordine alla manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, cui pure è chiamato doverosamente il giudice della convalida ex art. 14 t.u. imm., il giudice della convalida del trattenimento pre- espulsivo non può prescindere dalla preliminare verifica della sussistenza dei presupposti di legge della misura, della concreta eseguibilità del rimpatrio e dell'assenza di alternative giuridicamente praticabili al trattenimento, ricomprendendosi in quest'ultimo step il necessario accertamento della possidenza o meno di un documento valido per l'espatrio.
5. Nel caso in scrutinio avuto riguardo alle evidenze disponibili alla data della convalida e sulla base degli elementi conoscitivi disponibili in quel momento - risulta, secondo quanto dedotto dall'Avvocatura, che l'interessato non fosse in possesso di alcun documento valido per l'espatrio e che lo stesso fosse destinatario di un provvedimento di espulsione adottato dal Prefetto della Provincia di Brescia il 5/02/2026 ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c), t.u. imm., ulteriore elemento
In
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ostativo, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, t.u. imm., all'adozione di misure alternative al trattenimento. Di tali profili, preliminari ad ogni altra verifica giudiziale perché connessi all'accertamento dei presupposti di legge per la convalida, avente natura vincolata, non ha dato conto il Giudice di pace nell'odierno provvedimento che, con motivazione peraltro contraddittoria nell'incipit sul punto ha: <[...] RITENUTO che sussiste il pericolo di fuga è assolutamente contenuto e controbilanciato dall'integrazione socio economica sul territorio e a carico di PE EF non risultano precedenti penali né di polizia» (pag. 4). Anche a voler ritenere frutto di un mero refuso grafico l'evidente discrasia tra la ritenuta sussistenza ([...] sussiste il pericolo di fuga [...]») e la ritenuta attenuazione ([...] è assolutamente contenuto [...]), in ogni caso la ratio decidendi non dà conto del preliminare ed indispensabile vaglio del possesso o meno di un valido documento per l'espatrio da parte della persona straniera. Pertanto, come fondatamente dedotto dall'Avvocatura ricorrente nei motivi di ricorso congiuntamente esaminati, sussiste la denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 2, lett. b), comma 4-bis, lett. a), e 14, comma 1-bis, t.u. imm., in uno con l'omessa motivazione sul punto e l'omesso esame di fatti decisivi, perché il tessuto motivazionale del provvedimento impugnato si rivela incapace di dar conto dell'esatto e completo iter logico-giuridico da compiersi nella fase di convalida, secondo gli step sopra richiamati, avendo il giudice - illegittimamente ritenuto superato il pericolo di fuga in ragione del ravvisato percorso di integrazione sociale e lavorativa dell'interessato senza aver preliminarmente (o quantomeno comparativamente) verificato il possesso o meno di un documento valido per l'espatrio ai fini del connesso rischio di fuga agli effetti dell'art. 13, comma 4-bis, lett. a), t.u. imm.; profilo, quest'ultimo, preliminare ed imprescindibile nel giudizio sulla convalida della misura del trattenimento pre- espulsivo, da correlare a tutti gli eventuali ulteriori elementi rilevanti ai fini del decidere, rilevabili ex actis ovvero posti o addotti dalla difesa, non potendosi prescindere dalla precipua finalità strumentale del trattenimento amministrativo quale mezzo per l'acquisizione di un documento valido ai fini dell'espatrio e per l'effettiva esecuzione del rimpatrio.
6. L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell'impugnato decreto con rinvio al Giudice di pace di Torino, che in sede di riedizione del potere di controllo della legittimità della misura del trattenimento, previa compiuta instaurazione del contraddittorio tra le parti ed esame dei documenti che le parti potranno produrre, in assenza di preclusioni, si conformerà al seguente principio
di diritto:
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*In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini del giudizio di convalida del trattenimento dello straniero raggiunto da decreto di espulsione, ai fini della valutazione della sussistenza del rischio di fuga, ai sensi dell'art. 13, comma 4- bis, lett. a), d.lgs. n. 286 del 1998, il giudice è tenuto a prendere in considerazione il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità».
7. In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Torino. In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma il 27 febbraio 2026
Il Consigliere estensore Aldo Natalini
Il Presidente
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancellaria oggi 03 MAR. 2026
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IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO DIZIARIO
Marina cigni