Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/2025, n. 32356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32356 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
in caso di diffusione del presente provvedimento amettare le generalità e gli altri dali identificativi, n norma dell'art. 52 lgs. 196/03 in quanto: disposto d'uficio Ca richiesta di parte imposto dalla legg
Composta da:
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
- Presidente-
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FILIPPO CASA
- Relatore -
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32356-25
Sent. n. sez. 2655/2025 CC 30/09/2025 R.G.N. 24973/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SL SH (CUI 079LQ10) nato il [...] IN BANGLADESH
avverso il decreto del 24/07/2025 del GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 24 luglio 2025, il Giudice di pace di Caltanisetta convalidava il decreto di trattenimento di Shariful SL presso il C.P.R. di quella città, emesso dal Questore di Agrigento in data 21 luglio 2025 per mancata possibilità di esecuzione immediata del provvedimento di respingimento adottato, in pari data, dal medesimo Questore, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. a) eb), T.U.I. Il giudice emittente dava atto della produzione, da parte della Questura, della scheda informativa e del foglio notizie, sottoscritti dallo straniero, da cui emergeva come quest'ultimo, ancorché reso edotto delle sue facoltà alla presenza di un operatore di P.S. e di un mediatore linguistico, non avesse voluto richiedere la concessione di un termine per la partenza, riconoscendo, al contempo, di aver ricevuto e ben compreso l'informativa legale circa la protezione internazionale della quale, peraltro, aveva dichiarato di non volersi avvalere. Il Giudice di pace, in secondo luogo, disattendeva la richiesta subordinata avanzata dalla difesa per ottenere una misura alternativa al trattenimento (fondata sulla disponibilità di un valido passaporto da parte del suo assistito), ravvisando, nella specie, la sussistenza del pericolo di fuga, tenuto conto che l'interessato: a) non aveva indicato alcun domicilio certo nel territorio nazionale;
b) non era risultato reperibile presso strutture o contatti affidabili sul territorio;
c) aveva dichiarato di non voler rientrare nel Paese d'origine.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, sviluppando due motivi.
2.1. Con il primo, deduce l'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri. Si assume che lo straniero, rintracciato lungo la linea di confine alla. frontiera di Lampedusa il 20 luglio 2025 in possesso di regolare passaporto, sarebbe stato attinto, l'indomani, da provvedimento di respingimento "differito" del tutto erroneamente, poiché, non essendosi proceduto all'allontanamento nella immediatezza, ai sensi dell'art. 10, comma 1, T.U.I., sarebbe venuto meno il carattere di urgenza, con la conseguente necessità di emissione di decreto di espulsione, adeguatamente motivato anche in considerazione della particolare condizione di vulnerabilità dello straniero. Tra l'altro, quest'ultimo aveva presentato richiesta di protezione internazionale, circostanza che avrebbe precluso l'applicazione del respingimento, ai sensi dell'art. 10, comma 4, T.U.I.
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Si duole, inoltre, il ricorrente che, prima della consegna del provvedimento di respingimento c.d. "differito", l'Amministrazione non lo abbia informato della possibilità di presentare richiesta di protezione internazionale, omettendo di effettuare qualsivoglia attività istruttoria intesa a verificare la sussistenza dei presupposti ostativi all'adozione del suddetto provvedimento. Si sottolinea in ricorso che, da un'attenta lettura del foglio notizie, alla voce "In merito alla permanenza sul territorio nazionale dichiaro di: aver o non aver presentato una richiesta di protezione internazionale", non risulterebbe "sbarrata" alcuna indicazione, mentre, in un foglio separato redatto dalla Questura di Agrigento prodotto in udienza di convalida, si attesta che l'SL avrebbe ricevuto e ben compreso l'informativa legale sulla protezione internazionale della quale non avrebbe inteso avvalersi, circostanza, quest'ultima, tuttavia smentita dallo stesso straniero in risposta a specifica domanda rivoltagli dal Giudice di pace. Né la dichiarata intenzione di essere venuto in Italia per cercare un lavoro o sfuggire alla povertà avrebbe avuto efficacia dimostrativa della consapevolezza del migrante circa la facoltà di chiedere protezione. Si stigmatizza, inoltre, che l'informativa legale sulla protezione internazionale del 21 luglio 2025, sebbene rechi la sottoscrizione del ricorrente e del mediatore culturale, non sia stata tradotta nella lingua dello straniero, originario del Bangladesh, né in altra lingua da lui conosciuta o conoscibile. Il provvedimento del giudicante, ad avviso della difesa del ricorrente, doveva, quindi, considerarsi viziato per carenza di motivazione, in quanto assunto sulla base di un formulario standardizzato e privo della valutazione degli specifici motivi di impugnazione anche con riguardo al presupposto decreto di respingimento, non potendo reputarsi, all'uopo, sufficiente lo schema della motivazione per relationem.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità o decadenza. In sostanza, si reitera la censura di motivazione "apparente" da cui sarebbe inficiato il provvedimento impugnato, in quanto basato su formule standardizzate e generiche, soprattutto con riguardo alla confutazione delle doglianze difensive, giudicate assertivamente "inconsistenti". Inoltre, il possesso di regolare passaporto in capo al migrante, il quale aveva dichiarato la sua volontà di rimanere in Italia, avrebbe dovuto indurre il Giudice di merito a vagliare la possibilità di concedere misure alternative.
3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, richiamata nell'odierna discussione orale, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
2. Manifestamente infondato è il primo motivo, che, per la verità, a dispetto della rubrica, non chiarisce in modo adeguato e, dunque, pecca di aspecificità, in che modo e sotto quale profilo il Giudice di pace di Caltanissetta si sarebbe arrogato l'esercizio di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri. Il Giudice di merito, viceversa, non ha fatto altro che conformarsi alle disposizioni legislative di cui all'art. 14, commi 3 e 4, T.U.I. che gli impongono di procedere alla convalida del trattenimento disposto dal Questore ai sensi del comma 1 dello stesso articolo entro 48 ore dal pervenimento del provvedimento amministrativo. Palesemente infondata in diritto è la prospettata radicale alternativa, che peraltro atterrebbe alla discrezionalità amministrativa, tra respingimento "immediato" (art. 10, comma 1, T.U.I.) ed espulsione, atteso che, in materia di respingimento, l'alternativa prevista dalla legge al tipo "immediato" è quella del tipo c.d. "differito" di cui al comma 2 del citato art. 10, provvedimento che viene disposto dal Questore nei confronti degli stranieri: a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1 (cioè, presentazione ai valichi di frontiera senza i requisiti richiesti dal codice frontiere Schengen), sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso;
b- bis) che, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea, svoite ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sono condotti nelle zone di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Nel caso di specie, il decreto di respingimento emesso dal Questore di Agrigento il 21 luglio 2025 è stato emesso proprio ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. a) e b), essendo stato l'interessato, già rintracciato lungo la linea di confine (frontiera di Lampedusa), ammesso nel territorio per necessità di pubblico
soccorso.
Il suddetto Questore, in pari data, ha disposto il trattenimento dello straniero presso il C.P.R. di Caltanissetta per la impossibilità di eseguire con immediatezza il respingimento mediante accompagnamento alla frontiera, essendo necessario al soccorso del migrante, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità/nazionalità ed all'acquisizione di un documento valido per l'espatrio. Nel recepire i due provvedimenti amministrativi presupposti, il Giudice di pace non ha affatto invaso il campo della discrezionalità amministrativa, ma si è
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avvalso legittimamente della tecnica della motivazione per relationem escludendo, nella specie, a ragione, vizi di legittimità che avrebbero potuto, eventualmente, giustificare un provvedimento di non convalida. Né si può sostenere, come vorrebbe la difesa, che il provvedimento di respingimento sarebbe stato precluso dall'avere lo straniero presentato istanza di protezione internazionale, per quanto si dirà tra breve.
3. Manifestamente infondata è la censura, formulata in entrambi i motivi, con la quale si contesta l'apparenza della motivazione. Occorre ricordare e ribadire che «in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga della corte d'appello, limitata, tra l'altro, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter" logico seguito dal giudice» (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362-03). Nella richiamata pronuncia si è fatto ampio riferimento ai precedenti in tema di misure di prevenzione, ove pure i vizi deducibili in sede di legittimità sono limitati alla violazione di legge (fra le molte, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260246-01). Si tratta di principio che risale all'affermazione, ancora attuale, secondo la quale qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01: in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso con il quale si denunciava la sostanziale inesistenza della motivazione di un'ordinanza di liquidazione del compenso a difensore di imputato ammesso al patrocinio dei non abbienti)».
4. Giova, inoltre, rammentare che, in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l'obbligo di informativa di cui all'art. 10-ter, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, a seguito della contestazione dell'interessato, nulla emerge in ordine alla informativa dal foglio notizie o da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti
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dalla amministrazione, in particolare dovendosi apprezzare, al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite, i tempi e le modalità con cui l'informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata e alla presenza di un interprete o mediatore culturale (conf. Sez. 1 civ., n. 32070 del 2023, Rv. 669600-02).
5. Alla luce di tali principi, deve ritenersi che il Giudice di pace di Caltanissetta non sia incorso in alcuna radicale carenza motivazionale al punto da avere adottato uno schema giustificativo apparente. I temi posti dal ricorrente non sono stati elusi, trascurati o trattati con argomentazioni apodittiche.
5.1. Quanto al preteso mancato assolvimento dell'obbligo informativo attinente alla possibilità di richiedere la protezione internazionale, il giudice a quo ha spiegato, in coerenza con le risultanze in atti (scheda informativa e foglio notizie, compilati e sottoscritti lo stesso giorno del 21 luglio 2025 dal migrante, dal mediatore culturale e dall'operatore di P.S.), che l'SL aveva ben compreso l'informativa legale sulla protezione internazionale e di essa, tuttavia, non aveva inteso avvalersi, così come non aveva voluto richiedere un termine per la partenza verso il Paese d'origine. Soprattutto la presenza del mediatore culturale garantiva la piena comprensione, da parte dello straniero, della citata informativa e dei quesiti in essa riportati. Né l'indicazione contenuta sulla scheda di cui sopra può ritenersi smentita dalla dichiarazione, resa in udienza di convalida dall'interessato, di voler richiedere la protezione internazionale, data la formula ambigua con cui risulta verbalizzata. A sgombrare il campo da equivoci sul punto, è sufficiente rilevare che, come risulta da altro ricorso dell'SL trattato all'odierna udienza (n. 2583/2025 R.G.), lo straniero ha formalizzato l'istanza di protezione internazionale solo in data 25 luglio 2025, ovvero all'indomani dell'emissione del provvedimento di convalida oggi impugnato, sicché le censure mosse al riguardo debbono considerarsi
superate.
5.2. Non è ravvisabile un caso di motivazione apparente neppure con riferimento alla valutazione sulla possibilità, per l'Amministrazione, di concedere misure alternative al trattenimento. Al riguardo, del tutto correttamente, il giudice di merito ha osservato che il possesso del passaporto, pur costituendo requisito necessario per l'applicazione delle misure alternative ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, T.U.I., non è, di per sé, elemento sufficiente per escludere il trattenimento, incombendo al giudicante l'onere di verificare anche la sussistenza, tra le altre circostanze di fatto, del
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pericolo di fuga, ostativo all'adozione delle misure gradate (Sez. 1 civ., n. 7829 del 20/03/2019, Rv. 653231-02). Pericolo di fuga che, nella specie, è stato adeguatamente argomentato, tenuto conto che lo straniero non ha indicato alcun domicilio sul territorio nazionale, né la sua reperibilità presso strutture e contatti affidabili in Italia e ha dichiarato di non voler fare rientro nel Paese di origine, circostanza, quest'ultima, ritenuta ulteriormente rafforzante il rischio di irreperibilità dello straniero, in uno col pericolo di fuga.
6. Da quanto esposto discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ipotesi di esonero. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il "codice in materia di protezione dei dati personali".
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore Filippo Casa претс
SUPRE
CORTE
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Il Presidente
CORTE SUPPEMA DI CACCAZIONE Prime EZ Pen Deposit in Cancaturia oggi 30 SET 2025.
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