Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2025, n. 36949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36949 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
36949-25
in caso di difuzone dol presomag ellimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 1003 in quanto: Disco dufficio Dricate di parte importe cala legge
Composta da
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
- Presidente -
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LA RE UR
Sent. 3205 n. sez. CC 12/11/2025 R.G.N. 35090/2025
AN RI NN
EV OS
- relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da MINISTERO DELL'INTERNO
nel procedimento relativo a:
EL LA ST (CUI 02TCHSE), nato in [...] il [...]
avverso il decreto del 23/10/2025 della Corte di appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere EV OS;
udito il Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'avv. per il Ministero ricorrente l'avv. Massarelli, presente unitamente all. avv. Giua, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
udito il difensore di El MA, avv. Guerriero in sostituzione dell'avv. Grosso, che ha insistito per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha convalidato il provvedimento di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino Brunelleschi di ST El MA (CUI 02TCHSE), disposto in data 21 ottobre 2025 dal Questore della stessa città ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015. Il provvedimento questorile dava atto del fatto che il richiedente che si trovava nel centro di permanenza, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, che era privo di documento d'identità e che aveva presentato domanda di protezione internazionale, reputata formulata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione. La Corte d'appello, confermato il giudizio sulla natura pretestuosa della domanda, ha convalidato il decreto di trattenimento e, nonostante il mancato possesso da parte dello straniero di un documento d'identità in corso di validità, ha ritenuto di applicare le misure alternative all'espulsione dell'obbligo di dimora in La Spezia e quello di presentazione presso la Questura di detta città. Ciò ha fatto, anche richiamando recente giurisprudenza di questa Corte, sul presupposto che, in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.lgs. 2024 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il giudice della convalida è tenuto a esprimere, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, così come interpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, un giudizio di proporzionalità della misura pre-espulsiva adottata, valutando, alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero, se possa essere applicata una misura meno afflittiva. Il trattenimento è, dunque ammissibile, solo se sussiste il pericolo di fuga o il cittadino evita o ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento. Nel caso di specie ha, dunque, ritenuto che i fatti evidenziati dalla difesa (ossia il radicale mutamento dello stile di vita, lo svolgimento di attività lavorativa in regime di semilibertà, infine l'ospitalità offerta da un collega di lavoro), consentissero di ritenere «non allarmante il pericolo di fuga e, come tale, scongiurabile con le misure alternative indicate.
2. Avverso il provvedimento ricorre per cassazione il Ministero
dell'Interno, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, e denuncia tre motivi.
2.1. Con il primo lamenta la violazione degli artt. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 e 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015, in punto di erronea applicazione delle misure alternative in assenza del possesso del passaporto. La mancanza di un documento in corso di validità integra essa stessa un'ipotesi di pericolo di fuga, sicché nel caso in esame non poteva essere adottata alcuna misura alternativa all'espulsione.
2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 6, comma 5, d.lgs. 142 del 2015 così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che le misure in parola possono essere disposte solo nei riguardi di stranieri che dispongano di un documento d'identità valido.
2.3. Con l'ultimo motivo denuncia che la sostituzione del trattenimento con la misura dell'obbligo di dimora non è conforme alle finalità del trattenimento di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015, volto a garantire la disponibilità dello straniero durante l'esame della domanda di protezione internazionale.
3. In data 11 novembre 2025 il difensore di El MA ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso del Ministero.
4. All'odierna udienza, fissata con le forme di cui all'art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 39 del 10 aprile 2025, il Sostituto Procuratore generale, anche attraverso il richiamo della memoria depositata il 31 ottobre 2025, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, nei suoi connessi motivi, è fondato per le ragioni che si espongono di seguito.
2. Il ricorrente è destinatario di un trattenimento cd. secondario, perché trovandosi in un centro di permanenza per i rimpatri ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, ha presentato domanda di protezione internazionale che è stata, però, ritenuta pretestuosa, sicché è seguito il trattenimento ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015.
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Ciò posto, è errata la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto di adottare misure alternative al trattenimento nonostante lo straniero non fosse nel possesso del passaporto o di un documento equipollente in corso di validità. L'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015 richiama espressamente l'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 che recita: «Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14. Tale ultima disposizione, a sua volta, stabilisce: *1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10 e dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni e orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente». La lettera della disposizione indica, quale uno dei requisiti indispensabili per l'adozione di misure alternative all'espulsione il possesso, da parte dello straniero, di un passaporto ovvero altro documento equipollente in corso di validità ed è in tal senso che essa è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro nel pieno rispetto di quelle sovranazionale. Segnatamente, si è chiarito che, in tema di convalida del trattenimento di cittadino extracomunitario, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, così come interpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, il giudice del merito è tenuto a esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero (Sez. 1 civ., n. 18409 del 28/06/2023, Rv. 668302 01; Sez. 1 civ., n. 28155 del 24/11/2017, Rv. 646213 01), ma in questi stessi arresti si è, altresì, precisato che il possesso del documento identificativo in corso di validità è requisito necessario per l'adozione di misure alternative al trattenimento. Il principio, che qui si condivide e riafferma, è stato recentemente ribadito da
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Sez. 1, n. 30357 del 04/09/2025, [...], Rv. 288220 01, in un caso in cui il Giudice di pace, nel convalidare il trattenimento ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 286 del1998, aveva escluso la possibilità di adottare misure alternative sulla base dell'affermazione che lo straniero fosse privo di passaporto, laddove invece questi aveva un passaporto originale in corso di validità al momento iniziale del trattenimento ed era stato identificato con certezza sia in ragione della conferma ricevuta dal Consolato del paese di origine in data 18 aprile 2025, sia in virtù del possesso di Carta di Identità italiana in corso di validità.
Il principio di proporzionalità va' pertanto riferito alla possibilità - attraverso gli elementi allegati ovvero risultanti dagli atti - di addivenire a una identificazione certa dello straniero, basata su documento che tanto consenta In ogni eventuale sede di controllo, elemento indispensabile e funzionale al rimpatrio.
3. Nel caso in scrutinio non è contestato che lo straniero sia privo di passaporto ovvero altro documento equipollente e che - come rilevato d'ufficio dal Collegio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. - lo stesso è inoltre destinatario di un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 2 let. c) d. lgs. N. 286 del 1998, ulteriore elemento ostativo - ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 - all'adozione di misure alternative al trattenimento.
4.Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento del provvedimento e, poiché correttamente la Corte di appello ha convalidato il provvedimento questorile, l'annullamento dev'essere fatto senza rinvio limitatamente alla non consentita applicazione delle misure alternative al trattenimento. In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
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P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnato provvedimento limitatamente all'applicazione di misure alternative al trattenimento. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore
EV OS
Il Presidente TE MO Stopic.
CONTE SUPREMA DI CASSAZIOME Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi
Roma,
Meigs LEANGELIS