Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 2
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanze del 2 maggio 2025 (iscritte ai numeri 102 e 103 reg. ord. del 2025), del 7 maggio 2025 (iscritte ai numeri 104 e 105 reg. ord. del 2025), del 9 maggio 2025 (iscritte ai numeri 112, 113 e 114 reg. ord. del 2025) e del 7 agosto 2025 (iscritta al n. 177 reg. ord. del 2025), la Corte d'appello di Lecce, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/2025, n. 32342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32342 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativ, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
Composta da:
MO BO
EN SI
FILIPPO CASA
IA CA ZO
EN AL
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
-Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
32342-25
Sent. n. sez. 2667/2025 CC - 30/09/2025 R.G.N. 27349/2025
sul ricorso proposto da:
AD EV (CUI 079HQF2) nato il [...] IN UZBEKISTAN
avverso il decreto del 19/08/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere EN AL;
sentite le conclusioni del PG Giulio Romano che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. udito il difensore avv. PUPETTI Ivan che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.
ме
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 19 agosto 2025 la Corte di appello di Palermo ha rigettato l'istanza di riesame del provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. di Trapani -Milo emesso dal Questore di Trapani in data 15 luglio 2025 (convalidato dalla Corte di appello di Palermo il successivo 19 luglio) nei confronti di LL.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione AD LA, per mezzo del proprio difensore, articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge per inesistenza della motivazione con riguardo ai nuovi elementi addotti dalla difesa a supporto della richiesta di riesame e ai presupposti della decisione di convalida del provvedimento. La documentazione prodotta in sede di riesame era diversa e ulteriore rispetto a quella relativa all'originario procedimento di convalida. In particolare, si trattava del verbale di elezione di domicilio e della nomina del difensore, in uno con l'informazione relativa alla pendenza del procedimento per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 per avere fatto ingresso nel territorio dello Stato in violazione del predetto d.lgs. in data prossima al 15 luglio 2025. La rilevanza della documentazione afferiva direttamente alla gravità del reato per il quale lo straniero è indagato. Peraltro, per tale fattispecie, è prevista la sospensione del procedimento nell'ipotesi (ricorrente nella fattispecie) in cui l'indagato presenti istanza di protezione internazionale (comma 6 dell'art. 10-bis cit.). La valutazione della pericolosità del ricorrente per l'ordine e la sicurezza pubblica (posta a fondamento della convalida del trattenimento) avrebbe dovuto essere operata alla luce di tale nuova documentazione.
2.2. Con il secondo motivo è stata eccepita violazione di legge con riferimento all'art. 6, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 142 del 2015. L'assunto secondo cui il ricorrente sarebbe soggetto di interesse investigativo della locale Squadra Mobile per attività illecite potenzialmente pericolose per la sicurezza nazionale (circostanza posta a giustificazione del trattenimento) è stato contestato con l'istanza di riesame, a ragione della mancata documentazione di tale presupposto, anche a fronte dell'emerso coinvolgimento dello straniero nella commissione del reato sopra indicato che, certamente, non implica un'attività pericolosa per la sicurezza nazionale. Si tratta di disamina totalmente pretermessa dalla Corte di appello che ha
2
omesso di considerare che, a norma dell'art. 6, comma 2, cit., la valutazione di pericolosità che può legittimare il trattenimento è solo quella che si basa su condanne, anche non definitive, per determinate categorie di delitti ivi espressamente indicati.
3. All'odierna udienza il Procuratore generale ha concluso riportandosi alla memoria depositata e chiedendo l'annullamento con rinvio. Il difensore ha depositato memoria e ordinanza della Corte di appello di Palermo emessa il 9 settembre 2025 con la quale è stata rigettata la richiesta di proroga del trattenimento formulata dal Questore di Trapani l'8 settembre 2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Dal provvedimento impugnato e dalla documentazione in atti risulta che AD LA è entrato irregolarmente nel territorio italiano in data 11 luglio 2025 e che, il successivo 15 luglio, lo stesso ha proposto domanda di protezione
internazionale.
Il provvedimento di trattenimento nei confronti del ricorrente è stato emesso nella stessa data del 15 luglio 2025 in ragione del fatto che lo stesso sarebbe oggetto di interesse investigativo da parte della locale Squadra Mobile «per attività illecite potenzialmente pericolose per la sicurezza nazionale» e, dunque, a norma dell'art. 6, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998 in base al quale il richiedente protezione internazionale è trattenuto nei centri di cui all'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 quando costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. La Corte di appello di Palermo ha convalidato il trattenimento con decreto del 19 luglio 2025 ritenendo che non vi fossero ragioni per dubitare della prospettazione degli organi di Polizia e stante la necessità di disporre la misura in attesa di accertamenti penali più approfonditi. Risulta, inoltre, che con l'istanza di riesame dell'11 agosto 2025, AD ha prospettato la mancanza di documentazione delle attività pericolose per la sicurezza nazionale e, dunque, il difetto dei presupposti di cui all'art. 6, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 142 del 2015 poiché indagato per il solo reato di cui all'art. 10- bis d.lgs. n. 286 del 1998. In sostanza l'elemento di novità prospettato alla Corte di appello di Palermo in sede di riesame è l'informazione circa la natura della pendenza giudiziaria in capo al ricorrente, ossia un procedimento per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, per avere fatto ingresso nel territorio dello Stato in violazione del
3
d.lgs. n. 286 del 1998, in data anteriore e prossima al 15 luglio 2025. Si tratta di documentazione non presente nel procedimento per la convalida del trattenimento. La Questura non ha rilevato alcunché nel giudizio di riesame e la Corte di appello è pervenuta alla decisione di rigetto evidenziando la sovrapponibilità degli atti del procedimento di convalida e di quello di riesame e la circostanza che il ricorrente, anziché mettere in evidenza elementi sopravvenuti alla convalida del trattenimento, ha segnalato circostanze ad essa preesistenti, ovvero vizi originari del provvedimento di trattenimento che come tali esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto del riesame>. In particolare, ha affermato che la statuizione della Corte di appello in sede di convalida deve ritenersi, ormai, coperta da giudicato, con conseguente preclusione della possibilità di far valere situazioni che avrebbero potuto essere dedotte in quella sede.
3. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. In ordine alla disciplina dell'istituto del riesame dei provvedimenti in materia di trattenimento, assume rilievo, in primo luogo, l'articolo 15 della direttiva 2008/115/CE, paragrafi 2 e 3 ove è previsto che:
2. Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie. Il trattenimento è disposto per iscritto ed è motivato in fatto e in diritto. Quando il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative, gli Stati membri: a) prevedono un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'inizio del trattenimento stesso, b) oppure accordano al cittadino di un paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre ad un pronto riesame giudiziario la legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'avvio del relativo procedimento. In tal caso gli Stati membri informano immediatamente il cittadino del paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso. Il cittadino di un paese terzo interessato è liberato immediatamente se il trattenimento non è legittimo.
3. In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al controllo di un'autorità giudiziaria». L'art. 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE stabilisce quanto segue: <
3. Se il trattenimento è disposto dall'autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria, d'ufficio e/o su domanda del richiedente, della legittimità del trattenimento. Se effettuata d'ufficio, tale verifica è disposta il più rapidamente possibile a partire dall'inizio del trattenimento stesso.
Se effettuata su domanda del richiedente, è disposta il più rapidamente possibile dopo l'avvio del relativo procedimento. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il termine entro il quale effettuare la verifica in sede giudiziaria d'ufficio e/o su domanda del richiedente. Se in seguito a una verifica in sede giudiziaria il trattenimento è ritenuto illegittimo, il richiedente interessato è rilasciato immediatamente.... 5. Il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verifichino circostanze o emergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità del trattenimento». Il regolamento n. 604/2013, infine, all'art. 28, paragrafo 4, prevede che «4. Per quanto riguarda le condizioni per il trattenimento delle persone e le garanzie applicabili alle persone trattenute, al fine di assicurare le procedure di trasferimento verso lo Stato membro competente, si applicano gli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2013/33».
4. La Corte di giustizia UE (Grande Camera, Sentenza dell'08/11/2022, cause riunite C-704/20 e C-39/21) ha affermato che «l'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l'articolo 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e l'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo deve condurre tale autorità a rilevare d'ufficio, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento contraddittorio dinanzi a essa, l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità non dedotto dall'interessato». Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 1, n. 15747 del 22/04/2025, Rv. 287838), «per la Corte sovranazionale, in considerazione dell'importanza del diritto alla libertà, della gravità dell'ingerenza in detto diritto
5
के му
costituita dal trattenimento di persone per motivi diversi dal perseguimento o dalla repressione di reati e del requisito, evidenziato dalle norme comuni stabilite dal legislatore dell'Unione, di una tutela giurisdizionale di livello elevato che consenta di conformarsi alla necessità imperativa di liberare una tale persona laddove i presupposti di legittimità del trattenimento non siano, o non siano più, soddisfatti, "l'autorità giudiziaria competente deve prendere in considerazione tutti gli elementi, in particolare fattuali, portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti nell'ambito di misure procedurali che essa ritenga necessario adottare in base al suo diritto nazionale, e, sulla base degli elementi in parola, rilevare, se del caso, la violazione di un presupposto di legittimità derivante dal diritto dell'Unione, anche qualora una simile violazione non sia stata dedotta dall'interessato">. Dunque, rimane impregiudicato l'obbligo, per l'autorità giudiziaria, di rilevare d'ufficio il presupposto di legittimità del trattenimento, anche mediante la sollecitazione, a ciascuna delle parti, a prendere posizione sul presupposto in parola, in conformità al principio del contraddittorio.
5. Peraltro, anche in base al diritto interno (Corte costituzionale sentenza n. 105 del 2001), il giudice della convalida deve eseguire un controllo giurisdizionale pieno, e non un riscontro meramente esteriore, quale si avrebbe se potesse limitarsi ad accertare l'esistenza di un provvedimento di espulsione purchessia, tant'è che egli deve <<rifiutare la convalida tanto nel caso in cui un provvedimento di espulsione con accompagnamento manchi del tutto, quanto in quello in cui tale provvedimento, ancorché esistente, sia stato adottato al di fuori delle condizioni previste dalla legge...». Come segnalato nel citato arresto di questa Corte, la giurisprudenza della Corte di cassazione civile ha più volte precisato che è sempre consentita la richiesta di riesame del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), in conformità all'art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE (direttamente applicabile nel nostro ordinamento, quale disposizione self-executing), senza che abbia rilievo il precedente rigetto di analoga istanza o la mancata impugnazione del provvedimento di convalida o di proroga, non sussistendo in materia il limite del ne bis in idem, poiché le misure in questione hanno natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esse non è idoneo alla formazione del giudicato, tant'è che le relative statuizioni sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., non per la natura decisoria delle stesse, ma perché si tratta di atti che incidono sulla libertà personale (Sez.
6-1 civ., n. 29152 del 06/10/2022; Sez. 1 civ., n. 24721 del 14/09/2021, Rv. 662478-01).
we
Pertanto, è consentito all'interessato, nel corso del procedimento di proroga del trattenimento, chiedere il riesame dei presupposti per procedere al trattenimento, anche in assenza dell'impugnazione del provvedimento di espulsione o della convalida stessa già effettuata, il cui accertamento deve comunque essere effettuato dal giudice. Analoga facoltà è consentita, per l'identità di ratio, alla luce dell'art. 9 della direttiva 2013/33/UE (anch'essa direttamente applicabile nel nostro ordinamento, quale disposizione self-executing), per i richiedenti protezione internazionale, già trattenuti ai sensi dell'art. 14 T.U.I., come l'odierno ricorrente.
6. Nel caso di specie, la Corte di appello, ha doppiamente violato i principi che governano la materia fornendo, da un lato, una motivazione meramente apparente rispetto alla nuova prospettazione offerta dal ricorrente che ha allegato, incontestatamente, alla domanda di riesame, una circostanza precedentemente non prospettata giacché, in sede di convalida, non era stato fatto riferimento alla pendenza del procedimento per il reato di cui al citato art. 10-bis, avendo la Corte di appello ritenuto corretta la deduzione della Questura circa la commissione di condotte pericolose per la sicurezza nazionale e, quindi, ricadenti nell'ambito dell'art. 6, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 142 del 2015. Del tutto mancante è, quindi, la motivazione sul punto, per come rilevato anche dal Procuratore generale. A ciò si aggiunga che il vizio attiene anche alla natura del procedimento di riesame erroneamente ritenuto incompatibile, alla luce della normativa e della giurisprudenza sopra citata, con la prospettazione di elementi incidenti sulla legittimità del trattenimento per il solo fatto che gli stessi avrebbero potuto essere fatti valere in sede di convalida. Tanto sulla scorta della mancanza di una efficacia preclusiva derivante dal giudicato, nel senso sopra precisato. Sull'esistenza dei presupposti di cui all'art. 6, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 142 del 2015, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello di Palermo, non si è formato alcun giudicato per effetto della mancata impugnazione del provvedimento di convalida, suscettibile di essere rimesso in discussione con l'istanza di riesame che deve essere valutata nel merito, laddove prospetti, come nella fattispecie, una situazione non rappresentata al giudice della convalida. D'altronde, alla rappresentazione di elementi inediti al giudice incaricato della trattazione della domanda di riesame, non è corrisposta l'allegazione, da parte della Questura, di alcuna circostanza in grado di chiarire ulteriormente la posizione dello straniero, pur dovendosi considerare che in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l.
7
ще
11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la richiesta di riesame del provvedimento di trattenimento pre- espulsivo promanante dal destinatario della misura ex art. 15, par. 3, direttiva 2008/115/CE, ovvero dal richiedente protezione internazionale, ai sensi dell'art. 9, par. 5, direttiva 2013/33/UE, in quanto volta a verificare i profili di permanenza dei presupposti di legittimità del titolo, con conseguente eventuale apertura anche a elementi di valutazione nuovi, implica l'apprezzamento di tutti i dati sopravvenuti idonei a giustificare la misura di trattenimento, ivi inclusi quelli sfavorevoli al migrante addotti dall'amministrazione» (Sez. 1, n. 23935 del 26/06/2025, L., Rv. 288042-01).
8. Da quanto esposto discende l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Palermo. Non osta a tale decisione la circostanza che, con ordinanza del 9 settembre 2025, la Corte palermitana non abbia convalidato la proroga del trattenimento atteso che, da un lato, il ricorrente ha insistito (con memoria del 29 settembre 2025) nella richiesta di accoglimento del ricorso, né risulta che, abbia avuto concreta esecuzione la remissione in libertà del ricorrente disposta dalla Corte di appello nella parte motiva dell'ordinanza. Va ordinata, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 30/09/2025
Il Consigliere estensore Vincenzo Gala
REMA DIC
CORTE
Il Presidente
Monica NI,
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositaja in Cancelleria oggi
Roma, li
L'Astente EZ Dolores DE ACELIS Dolores sele