Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00443/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00358/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 358 del 2023, proposto da RI Libroia, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Francavilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pagani, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1. della nota prot. n. 0001227 del 10.1.2023 del Comune di Pagani, avente ad ogget-to:” Richiesta di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/01, per opere edili realizzate in assenza di titoli alla via Coralli n. 197, su suolo distinto in catasto al foglio 6 part. N. 236 sub 12” con la quale il Comune di Pagani ha respinto l'istanza presentata dal sig. RI Libroia;
2. nonché di ogni ulteriore atto anteriore o successivo, comunque ad esso connesso, consequenziale e, in ogni caso, richiamato nell'atto sub 1);
nonché per l'accertamento e per la declaratoria:
a.- dell'illegittimità del procedimento ex art. 36 DPR 380/2001 posto in essere dall'Amministrazione comunale e, conseguentemente
b. - del diritto del ricorrente a legittimare l'opera ed a conservarla, anche in ragione del c.d. diritto alla casa ex art. 8 C.E.D.U.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 10.02.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 marzo 2026 il dott. IC Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
CONSIDERATO che la suindicata dichiarazione di cui alla memoria depositata in data 10/2/2026 deve essere valutata (ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.) quale univoco argomento di prova della sopravventa carenza di interesse alla decisione del ricorso, ai fini della conseguente declaratoria di improcedibilità (di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.);
RITENUTO quindi che il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che, data la natura della causa, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Paolo Severini, Consigliere
IC Di AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC Di AR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO