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Sentenza 13 dicembre 2023
Sentenza 13 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2023, n. 49502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49502 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RR RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 dl. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art.
5-duodecies dellal. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. LIDIA GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore del ricorrente Avv. GABRIELE VANCHERI che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. 19g Penale Sent. Sez. 4 Num. 49502 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 15/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17/3/2022 la Corte di Appello di Palermo, sul gravame nel merito proposto dall'imputato, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, il 7/10/2019, all'esito di giudizio ab- breviato, aveva condannato l'odierno ricorrente ED TT alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa, con condanna generica al risarcimento del danno alla costituita parte civile TA NC, oltre alle spese sostenute da quest'ultima, avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. [perché, introducendosi abusivamente nell'abitazione di TA NC, si impossessava di 1.000 euro in denaro contante, di una fede in oro giallo, di due bracciali in oro giallo, di due collane a maglia in oro giallo del valore complessivo di 2.500 euro, in data 29 maggio 20171 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione(ED TT, deducendo i motivi, di seguito enunciate& limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo si lamenta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, la mancata assunzione di una prova decisiva. Il ricorrente ricorda che con l'atto di appello aveva censurato la parte motiva della sentenza resa dal giudice di prime cure laddove lo stesso aveva ritenuto di inferire la prova della colpevolezza dell'odierno imputato, in ordine al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., esclusivamente dall'esito della prova dattiloscopica, ri- tenuta idonea a superare il limite dell'oltre ogni ragionevole dubbio ai fini dell'af- fermazione della penale responsabilità. A conforto della decisione adottata -si ricorda in ricorso- veniva precisato che la prova dattiloscopica risulta fondata su due assiomi indiscutibili costituiti dall'im- mutabilità e dall'individualità, secondo cui le impronte digitali di un soggetto non cambiano nel tempo e sono uniche. Sulla scorta di tali premesse, il giudice di primo grado aveva ritenuto che l'esito dell'indagine dattiloscopica, compendiata nella relazione tecnica del Gabi- netto Regionale di Polizia Scientifica del 17/1/2018, che concludeva per l'attribu- zione a TT ED dei frammenti di impronta papillare acquisiti come rilievi denominati RD4 ed RD5, fosse da sola sufficiente a sorreggere l'affermazione della penale responsabilità dell'odierno appellante. Ebbene, con il menzionato atto di gravame nel merito alla Corte palermitana veniva rimessa la valutazione di una specifica censura appuntata avverso la sen- tenza impugnata, sulla quale i giudici di secondo grado -ci si duole- non hanno fornito alcuna motivazione. In particolare, veniva evidenziata la singolarità dell'at- tribuzione a TT ED dell'impronta asseritamente corrispondente al 2 palmo della mano (rilievo RD4) a fronte della esclusione di alcuna corrispondenza in ordine alle impronte di due dita della stessa mano (rilievi RD2 ed RD3). Ed infatti, in sede di sopralluogo tecnico scientifico presso l'abitazione della persona offesa dal reato erano stati asportati, con idonei adesivi gommati neri, ben cinque frammenti di impronta papillare, indicati come reperti RD1, RD2, RD3, RD4 ed RD5 (viene richiamato l'allegato 1 della relazione tecnica del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica del 17 gennaio 2018 allegata al ricorso). Nella citata relazione tecnica veniva, altresì, dato atto della circostanza che «l'esame dattiloscopico per- metteva di determinare che, per qualità del tracciato papillare e numero di punti caratteristici rilevati, erano idonei per i successivi confronti i rilievi denominati RD2, RD3, PO4 ed RD5». Si era rilevata, pertanto, la carenza dell'indagine dattiloscopica laddove con- cludeva per l'attribuzione al TT del rilievo RD4, asseritamente corrispondente al palmo della mano destra, a fronte dell'esclusione di alcuna corrispondenza in ordine ai rilievi RD2 ed RD3, corrispondenti a due dita della stessa mano. Tutti e tre tali rilievi, invero, come emerge dalla lettura della relazione diso- pralluogo del Servizio di Polizia Scientifica nr. GRPSPA\2017\00204, costituiscono frammenti di impronte papillari asportati con adesivi gommati neri ed apparente- mente riconducibili alla mano di un unico individuo per il loro posizionamento sulla porta esterna dell'abitazione della persona offesa. Alla luce di tali contraddittorie conclusioni dell'indagine dattiloscopica era stata chiesta l'integrazione probatoria attraverso l'analisi genetica dei reperti acquisiti ed il conseguente confronto con il profilo genetico dell'imputato. Ebbene, ci si duole che la Corte territoriale, all'evidenza equivocando la spe- cifica censura, non abbia ritenuto di motivare sul rilievo avente ad oggetto tale insanabile contrasto, limitandosi a sostenere che «l'esclusione di alcuni frammenti rispetto al profilo dell'imputato dimostra, a fortiori, la correttezza e regolarità del procedimento tecnico seguito dagli operatori», senza tenere in debito conto la cir- costanza che i due frammenti esclusi di impronte papillari, per il loro posiziona- mento, risultavano apparentemente riconducibili alla mano di un unico individuo il cui palmo veniva attribuito con certezza al TT ED. Sostiene, inoltre, il ricorrente che sotto altro profilo i giudici di appello, ancora operando un fraintendimento delle doglianze difensive, abbiano ritenuto di respin- gere sia la richiesta di esperimento di una perizia dattiloscopica, sia la richiesta d verifica della compatibilità tra il profilo genetico delle impronte rilevate e quello dell'imputato, già avanzata dalla difesa innanzi al giudice drprime cure. Ed infatti, a fronte degli insanabili contrasti nelle conclusioni dell'indagine dattiloscopica e delle inequivocabili dichiarazioni dell'imputato in sede di esame, richiamate nel corpo della sentenza oggetto del presente gravame, erano state formalizzate le 3 predette richieste di prova a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico. E ciò, anche in ragione delle generiche conclusioni assunte nella citata re- lazione tecnica dattiloscopica («corrispondenza delle caratteristiche generali e la coincidenza di oltre 16 punti caratteristici uguali per forma e posizione») alla quale non sono neppure allegati gli elaborati tecnici che avrebbero dovuto dare conto dell'analisi effettuata, delle minuzie e dei punti caratteristici analizzati e ritenuti corrispondenti. La motivazione resa dalla Corte territoriale al fine di respingere entrambe le richieste risulterebbe apparente. Sotto un primo profilo, infatti, i giudici del gravame del merito non avrebbero tenuto in alcuna considerazione l'insanabile contrasto rilevato nelle conclusioni della relazione tecnica dattiloscopica e, pertanto, assumevano che «neppure può dirsi che l'esperimento di una perizia dattiloscopica, cui era subordinata la richiesta di accesso al rito abbreviato ex art. 438 cod. proc. pen.», avrebbe condotto ad esiti tali da ribaltare quelli raggiunti dai tecnici della polizia scientifica". Sotto altro profilo, fraintendendo la specifica richiesta della difesa, avente ad oggetto la comparazione del profilo genetico dell'imputato con quello ricavabile dai rilievi già acquisiti in sede di raccolta delle impronte digitali, assumevano che «l'e- ventuale nuova ricerca di residui genetici nell'abitazione del ET non avrebbe condotto ad alcun apprezzabile esito, stante il decorso del tempo dalla commis- sione del delitto». Ciò laddove, invece, la circostanza che i reperti siano stati acquisiti dalla po- lizia scientifica attraverso la tecnica di asportazione con adesivo gommato con- sente di ritenere ancora analizzabile, a prescindere dal decorso del tempo, il ma- teriale genetico prelevato e conservato presso il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo. Peraltro, ai soli fini di confortare la fondatezza della richiesta di accertamento della compatibilità del profilo genetico anche in presenza di impronte digitali, è sufficiente per il ricorrente richiamare la recente giurisprudenza di merito forma- tasi sull'analisi della prova dattiloscopica rispetto agli standard scientifici dell'im- pronta genetica. Si è osservato, invero, come «la prova dattiloscopica è, dal punto di vista scientifico, intrinsecamente debole, poiché, oltre al sempre possibile errore di la- boratorio dell'esperto che presenta i risultati dell'indagine, manca in letteratura la misurazione del random match probability, ossia della probabilità di una coinci- denza casuale tra due impronte digitali. In ogni caso, la sola prova scientifica - priva di robusti elementi di conferma - non è in grado di sorreggere la pronuncia di una sentenza di condanna» (il richiamo è ad una pronuncia del GUP di Milano del 18 giugno 2015 che ebbe ad assolvere, per non avere commesso il fatto, un 4 imputato di rapina a mano armata contro il quale il principale elemento d'accusa consisteva in un'impronta digitale trovata sul ciclomotore usato per la rapina e che la polizia scientifica aveva identificato come corrispondente a quella del pollice dell'imputato). In altri termini, secondo la tesi proposta in ricorso, quello che si è voluto ribadire con la sentenza sopra richiamata è che, in assenza di altri elementi di prova, non è possibile stabilire la rilevanza di un'impronta con un'attendibilità tale da poter superare la soglia del ragionevole dubbio. Conclusivamente, per il ricorrente, apparirebbe evidente, pertanto, che una più attenta valutazione di tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini, avrebbe consentito di ritenere non raggiunta la prova della colpevolezza del Tor- retta in relazione all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 624 bis cod. pen., al di là di ogni ragionevole dubbio. Con un secondo motivo si chiede in ogni caso a questa Corte, ai sensi degli artt. 56 e 58 della I. 689/81 di sostituire la pena in concreto inflitta al TT con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare. Ciò in quanto le disposizioni transitorie della riforma del processo penale e del relativo sistema sanzionatorio in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi (d.lgs. 150/22 e d.l. 162/22) consentono l'applicazione delle nuove norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 anche ai procedimenti pendenti in grado di appello. E la circostanza che la sentenza impugnata sia stata depositata in Cancelleria soltanto in data 16/1/2023, consente per il ricorrente di ritenere che il presente procedimento fosse pendente in grado di appello al mo- mento dell'entrata in vigore del 150/22. Ciò premesso, visto il consenso espressamente manifestato dal predetto im- putato nel corpo della procura speciale allegata al ricorso, si chiede a questa Corte di disporre la sostituzione della pena in concreto inflitta al TT ED con la detenzione domiciliare sostitutiva, quale pena sostitutiva maggiormente idonea alla rieducazione ed al reinserimento del condannato. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Le parti hann tERWA reso conclusioni scritte come riportato in epigrafe, CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati tendono a sollecitare a questa Corte una rivaluta- zione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, gli stessi si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. 5 Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. Il primo gruppo di doglianze si incentra, in sostanza, sulla contestazione della valenza probatoria delle impronte digitali, ritenute riferibili al ricorrente, e sul mal- governo della disciplina in tema di perizia in sede di abbreviato, a fronte dell'as- serita necessità di un approfondimento peritale (che avrebbe dovuto avere ad og- getto «l'analisi genetica dei reperti acquisiti ed il conseguente confronto con il profilo generici dell'imputato»: pag. 4 del ricorso), a cui era stato inizialmente subordinato il rito abbreviato (pag. 3 della decisione impugnata). Ci si duole che la Corte territoriale non abbia correttamente motivato in rela- zione alle contraddizioni che emergerebbero dalla effettuata perizia dattiloscopica e che, in ragione di quelle, non abbia disposto la chiesta rinnovazione istruttoria. Orbene, quanto al difetto di motivazione, va rilevato che il ricorrente ripro- pone una serie di questioni in fatto cui la Corte ha dato congrua e logica risposta nella sentenza impugnata. La Corte siciliana opera un buon governo della consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di apprezzamento delle impronte digitali e dì valenza dirimente del corrispondente dato processuale (cfr. pagg. 2-3, ove anche spende richiami a precedenti congrui, relativi tra l'altro proprio ad ipotesi di impronte digitali rilevate in occasione di un furto in appartamento, nonché l'ulteriore argomento -non ma- nifestamente illogico, a corretta chiusura di ragionamento indiziario- nel senso dell'assenza di "pari elementi di valenza dimostrativa liberatoria", con riferimento cioè alla spiegazione alternativa della presenza delle impronte sul luogo del fatto). Come condivisibilmente afferma Sez. 2, n. 9963 del 2/2/2022, Cosco, Rv. 282795-02 in un caso in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di condanna fondata sul rinvenimento di un'impronta papillare all'interno del furgone utilizzato dai rapinatori per portare via la cassaforte sottratta, secondo consolidato orienta- mento della giurisprudenza di legittimità in tema di prova penale, il rilievo, in un 6 appartamento ove sia stato commesso un furto, di impronte papillari, costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei riguardi di colui cui le impronte si riferiscono;
solo da costui, pertanto, può provenire una eventuale contraria dimostrazione (conf. Sez. 4, n. 792 del 9/11/1988, dep.1989, Bernaus, Rv. 180247 - 01). Parimenti corretto appare il richiamo al principio mai abbandonato, nella in- terpretazione della valenza indiziaria delle impronte digitali, secondo cui il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui esse siano relative all'impronta di un solo dito, purché evidenzino almeno sedici o di- ciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione (così, tra le altre, Sez. 2 n.11693 del 10/1/2012, Dabellonio, Rv. 252796). Con l'ulteriore precisazione che la verifica dattiloscopica è dotata di piena efficacia probatoria senza bisogno di elementi sussidiari di conferma (purché sia individuata la sussistenza di almeno 16 punti caratteristici uguali) in quanto essa fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale è stata effettuata si sia trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato;
pertanto, legittimamente, in mancanza di giustificazioni su tale presenza, viene utilizzata dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza (così, ex nnultis, oltre a Sez. 2 n. 11693/2012 sopra richiamata, anche Sez. 5, n. 54493/2018 e sez. 2, n. 2571/2022). Né i rilievi svolti dal ricorrente in merito alle impronte ritenute inidonee alla comparazione, o, a seconda dei casi, idonee ma non riconducibili al ricorrente (RD2 e RD3) appaiono decisivi in senso contrario alla valenza probatoria di cui sopra. Essi, invero, paiono sostanziarsi nel non consentito in questa sede tentativo di rilettura delle risultanze degli accertamenti dattiloscopici, i quali univocamente -in base alle argomentazioni dei giudici di primo e secondo grado (da leggersi unita- riamente, versandosi in ipotesi di doppia conforme)- esplicano la propria efficacia probatoria a carico del ricorrente. 3. Da quanto sin qui illustrato consegue la genericità e manifesta infondatezza della questione che involge il mancato espletamento dell'accertamento peritale all'esito della scelta del rito abbreviato secco e non essendo emersi elementi per ritenere decisivo il detto approfondimento, neanche come integrazione officiosa (cfr. pag. 4 della decisione di primo grado e pagg. 3 e 4 della decisione impugnata, ove l'accurata motivazione a sostegno del rigetto della rinnovata richiesta di prova integrativa). Allorché il ricorrente sembra invocare la necessità di trarre elementi di natura genetica dalle impronte, richiede un accertamento distinto rispetto a quello datti- loscopico, come rilevato dal giudice di prime cure (pag. 4) e che la Corte territoriale ritiene superfluo alla luce delle considerazioni correttamente svolte dai giudici di 7 merito all'esito dell'apprezzamento della prova desumibile dagli accertamenti dat- Peraltro, non va trascurato che la chiesta perizia aveva costituito oggetto dell'integrazione istruttoria richiesta in sede di originaria richiesta di giudizio ab- breviato condizionato. E che al rigetto di quella richiesta aveva fatto seguito la richiesta di rito abbreviato tout court. Ebbene, la sentenza impugnata si colloca nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, qualora l'imputato, a seguito del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, chieda di definire il processo con giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere de- dotta come motivo di gravame, ferma restando la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ex officio" ai sensi dell'art. 603, co. 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 42192 del 19/9/2023, Tranquilli, n. m.,; conf. Sez. 1, n. 12818 del 14/2/2020, Bergmann, Rv. 279324; conf. Sez. 3, n. 7012 del 05/12/2017 dep. 2018, B. Rv. 272579) E' stato anche sottolineato che l'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato secco, non può contestare la legittimità del precedente provvedimento reiettivo, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equi- parata al mancato rinnovo in limine litis della richiesta di accesso al rito subor- dinata all'assunzione di prove integrative" (così, tra le altre, Sez. 1, n. 25160/2022 e Sez. 2, n. 13368/2020). Inoltre, è stato di recente ribadito, in linea con orientamento consolidato, che la valutazione sull'inammissibilità dell'integrazione probatoria nel rito abbreviato, verificati i presupposti dell'incompletezza di un'informazione probatoria in atti e della prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'attività integrativa, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata (così, Sez. 5, n. 14927 del 22/2/2023i T. I Rv. 284576 - 01- in motivazione, ove il richiamo dei numerosi precedenti conformi). Nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex offi- cio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, co. 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2 n. 5629 del 30/11/2021 dep. 2022, Granato, Rv. 282585). E nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano 8 vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, co. 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Gianpà, Rv. 271163). Il che, alla luce dei motivi dedotti, non appare sussistere nel caso in esame. 4. Quanto alla richiesta di applicazione all'imputato ex art. 20bis cod. pen. della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, la stessa non è accoglibile in quanto per effetto dell'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022, in vigore dal 30/12/2022: «1. Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il con- dannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedi- mento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio». E questo giudice di legittimità, in un caso assolutamente sovrapponibile a quello che ci occupa (sentenza di secondo grado il cui dispositivo era stato letto in data antecedente al 30/12/2022 e la cui moti- vazione era stata depositata in data successiva) ha chiarito che ai fini dell'applica- bilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispo- sitivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cas- sazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'e- sito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 43975 del 26/9/2023, Lombardi, Rv. 285228; conf. Sez. 5, n. 37022 del 28/6/2023, Catalano, Rv. 285229). Nello stesso senso Sez. 6, n. 33027 del 10/5/2023, Agostino, Rv. 285090 ha affermato che, in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria con- tenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle 9 nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20- bis c.p., è ne- cessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessaria- mente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello. Sempre che ciò sia possibile in base alla fase del processo alla data dell'entrata in vigore, residuando la possibilità di richiedere l'applicazione delle pene sostitutive in sede di esecuzione. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2023 Il sigliere es nsore Il Presi:lente
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 dl. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall'art.
5-duodecies dellal. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. LIDIA GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore del ricorrente Avv. GABRIELE VANCHERI che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. 19g Penale Sent. Sez. 4 Num. 49502 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 15/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17/3/2022 la Corte di Appello di Palermo, sul gravame nel merito proposto dall'imputato, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, il 7/10/2019, all'esito di giudizio ab- breviato, aveva condannato l'odierno ricorrente ED TT alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa, con condanna generica al risarcimento del danno alla costituita parte civile TA NC, oltre alle spese sostenute da quest'ultima, avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. [perché, introducendosi abusivamente nell'abitazione di TA NC, si impossessava di 1.000 euro in denaro contante, di una fede in oro giallo, di due bracciali in oro giallo, di due collane a maglia in oro giallo del valore complessivo di 2.500 euro, in data 29 maggio 20171 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione(ED TT, deducendo i motivi, di seguito enunciate& limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo si lamenta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, la mancata assunzione di una prova decisiva. Il ricorrente ricorda che con l'atto di appello aveva censurato la parte motiva della sentenza resa dal giudice di prime cure laddove lo stesso aveva ritenuto di inferire la prova della colpevolezza dell'odierno imputato, in ordine al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., esclusivamente dall'esito della prova dattiloscopica, ri- tenuta idonea a superare il limite dell'oltre ogni ragionevole dubbio ai fini dell'af- fermazione della penale responsabilità. A conforto della decisione adottata -si ricorda in ricorso- veniva precisato che la prova dattiloscopica risulta fondata su due assiomi indiscutibili costituiti dall'im- mutabilità e dall'individualità, secondo cui le impronte digitali di un soggetto non cambiano nel tempo e sono uniche. Sulla scorta di tali premesse, il giudice di primo grado aveva ritenuto che l'esito dell'indagine dattiloscopica, compendiata nella relazione tecnica del Gabi- netto Regionale di Polizia Scientifica del 17/1/2018, che concludeva per l'attribu- zione a TT ED dei frammenti di impronta papillare acquisiti come rilievi denominati RD4 ed RD5, fosse da sola sufficiente a sorreggere l'affermazione della penale responsabilità dell'odierno appellante. Ebbene, con il menzionato atto di gravame nel merito alla Corte palermitana veniva rimessa la valutazione di una specifica censura appuntata avverso la sen- tenza impugnata, sulla quale i giudici di secondo grado -ci si duole- non hanno fornito alcuna motivazione. In particolare, veniva evidenziata la singolarità dell'at- tribuzione a TT ED dell'impronta asseritamente corrispondente al 2 palmo della mano (rilievo RD4) a fronte della esclusione di alcuna corrispondenza in ordine alle impronte di due dita della stessa mano (rilievi RD2 ed RD3). Ed infatti, in sede di sopralluogo tecnico scientifico presso l'abitazione della persona offesa dal reato erano stati asportati, con idonei adesivi gommati neri, ben cinque frammenti di impronta papillare, indicati come reperti RD1, RD2, RD3, RD4 ed RD5 (viene richiamato l'allegato 1 della relazione tecnica del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica del 17 gennaio 2018 allegata al ricorso). Nella citata relazione tecnica veniva, altresì, dato atto della circostanza che «l'esame dattiloscopico per- metteva di determinare che, per qualità del tracciato papillare e numero di punti caratteristici rilevati, erano idonei per i successivi confronti i rilievi denominati RD2, RD3, PO4 ed RD5». Si era rilevata, pertanto, la carenza dell'indagine dattiloscopica laddove con- cludeva per l'attribuzione al TT del rilievo RD4, asseritamente corrispondente al palmo della mano destra, a fronte dell'esclusione di alcuna corrispondenza in ordine ai rilievi RD2 ed RD3, corrispondenti a due dita della stessa mano. Tutti e tre tali rilievi, invero, come emerge dalla lettura della relazione diso- pralluogo del Servizio di Polizia Scientifica nr. GRPSPA\2017\00204, costituiscono frammenti di impronte papillari asportati con adesivi gommati neri ed apparente- mente riconducibili alla mano di un unico individuo per il loro posizionamento sulla porta esterna dell'abitazione della persona offesa. Alla luce di tali contraddittorie conclusioni dell'indagine dattiloscopica era stata chiesta l'integrazione probatoria attraverso l'analisi genetica dei reperti acquisiti ed il conseguente confronto con il profilo genetico dell'imputato. Ebbene, ci si duole che la Corte territoriale, all'evidenza equivocando la spe- cifica censura, non abbia ritenuto di motivare sul rilievo avente ad oggetto tale insanabile contrasto, limitandosi a sostenere che «l'esclusione di alcuni frammenti rispetto al profilo dell'imputato dimostra, a fortiori, la correttezza e regolarità del procedimento tecnico seguito dagli operatori», senza tenere in debito conto la cir- costanza che i due frammenti esclusi di impronte papillari, per il loro posiziona- mento, risultavano apparentemente riconducibili alla mano di un unico individuo il cui palmo veniva attribuito con certezza al TT ED. Sostiene, inoltre, il ricorrente che sotto altro profilo i giudici di appello, ancora operando un fraintendimento delle doglianze difensive, abbiano ritenuto di respin- gere sia la richiesta di esperimento di una perizia dattiloscopica, sia la richiesta d verifica della compatibilità tra il profilo genetico delle impronte rilevate e quello dell'imputato, già avanzata dalla difesa innanzi al giudice drprime cure. Ed infatti, a fronte degli insanabili contrasti nelle conclusioni dell'indagine dattiloscopica e delle inequivocabili dichiarazioni dell'imputato in sede di esame, richiamate nel corpo della sentenza oggetto del presente gravame, erano state formalizzate le 3 predette richieste di prova a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico. E ciò, anche in ragione delle generiche conclusioni assunte nella citata re- lazione tecnica dattiloscopica («corrispondenza delle caratteristiche generali e la coincidenza di oltre 16 punti caratteristici uguali per forma e posizione») alla quale non sono neppure allegati gli elaborati tecnici che avrebbero dovuto dare conto dell'analisi effettuata, delle minuzie e dei punti caratteristici analizzati e ritenuti corrispondenti. La motivazione resa dalla Corte territoriale al fine di respingere entrambe le richieste risulterebbe apparente. Sotto un primo profilo, infatti, i giudici del gravame del merito non avrebbero tenuto in alcuna considerazione l'insanabile contrasto rilevato nelle conclusioni della relazione tecnica dattiloscopica e, pertanto, assumevano che «neppure può dirsi che l'esperimento di una perizia dattiloscopica, cui era subordinata la richiesta di accesso al rito abbreviato ex art. 438 cod. proc. pen.», avrebbe condotto ad esiti tali da ribaltare quelli raggiunti dai tecnici della polizia scientifica". Sotto altro profilo, fraintendendo la specifica richiesta della difesa, avente ad oggetto la comparazione del profilo genetico dell'imputato con quello ricavabile dai rilievi già acquisiti in sede di raccolta delle impronte digitali, assumevano che «l'e- ventuale nuova ricerca di residui genetici nell'abitazione del ET non avrebbe condotto ad alcun apprezzabile esito, stante il decorso del tempo dalla commis- sione del delitto». Ciò laddove, invece, la circostanza che i reperti siano stati acquisiti dalla po- lizia scientifica attraverso la tecnica di asportazione con adesivo gommato con- sente di ritenere ancora analizzabile, a prescindere dal decorso del tempo, il ma- teriale genetico prelevato e conservato presso il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo. Peraltro, ai soli fini di confortare la fondatezza della richiesta di accertamento della compatibilità del profilo genetico anche in presenza di impronte digitali, è sufficiente per il ricorrente richiamare la recente giurisprudenza di merito forma- tasi sull'analisi della prova dattiloscopica rispetto agli standard scientifici dell'im- pronta genetica. Si è osservato, invero, come «la prova dattiloscopica è, dal punto di vista scientifico, intrinsecamente debole, poiché, oltre al sempre possibile errore di la- boratorio dell'esperto che presenta i risultati dell'indagine, manca in letteratura la misurazione del random match probability, ossia della probabilità di una coinci- denza casuale tra due impronte digitali. In ogni caso, la sola prova scientifica - priva di robusti elementi di conferma - non è in grado di sorreggere la pronuncia di una sentenza di condanna» (il richiamo è ad una pronuncia del GUP di Milano del 18 giugno 2015 che ebbe ad assolvere, per non avere commesso il fatto, un 4 imputato di rapina a mano armata contro il quale il principale elemento d'accusa consisteva in un'impronta digitale trovata sul ciclomotore usato per la rapina e che la polizia scientifica aveva identificato come corrispondente a quella del pollice dell'imputato). In altri termini, secondo la tesi proposta in ricorso, quello che si è voluto ribadire con la sentenza sopra richiamata è che, in assenza di altri elementi di prova, non è possibile stabilire la rilevanza di un'impronta con un'attendibilità tale da poter superare la soglia del ragionevole dubbio. Conclusivamente, per il ricorrente, apparirebbe evidente, pertanto, che una più attenta valutazione di tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini, avrebbe consentito di ritenere non raggiunta la prova della colpevolezza del Tor- retta in relazione all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 624 bis cod. pen., al di là di ogni ragionevole dubbio. Con un secondo motivo si chiede in ogni caso a questa Corte, ai sensi degli artt. 56 e 58 della I. 689/81 di sostituire la pena in concreto inflitta al TT con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare. Ciò in quanto le disposizioni transitorie della riforma del processo penale e del relativo sistema sanzionatorio in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi (d.lgs. 150/22 e d.l. 162/22) consentono l'applicazione delle nuove norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689 anche ai procedimenti pendenti in grado di appello. E la circostanza che la sentenza impugnata sia stata depositata in Cancelleria soltanto in data 16/1/2023, consente per il ricorrente di ritenere che il presente procedimento fosse pendente in grado di appello al mo- mento dell'entrata in vigore del 150/22. Ciò premesso, visto il consenso espressamente manifestato dal predetto im- putato nel corpo della procura speciale allegata al ricorso, si chiede a questa Corte di disporre la sostituzione della pena in concreto inflitta al TT ED con la detenzione domiciliare sostitutiva, quale pena sostitutiva maggiormente idonea alla rieducazione ed al reinserimento del condannato. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Le parti hann tERWA reso conclusioni scritte come riportato in epigrafe, CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati tendono a sollecitare a questa Corte una rivaluta- zione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, gli stessi si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. 5 Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. Il primo gruppo di doglianze si incentra, in sostanza, sulla contestazione della valenza probatoria delle impronte digitali, ritenute riferibili al ricorrente, e sul mal- governo della disciplina in tema di perizia in sede di abbreviato, a fronte dell'as- serita necessità di un approfondimento peritale (che avrebbe dovuto avere ad og- getto «l'analisi genetica dei reperti acquisiti ed il conseguente confronto con il profilo generici dell'imputato»: pag. 4 del ricorso), a cui era stato inizialmente subordinato il rito abbreviato (pag. 3 della decisione impugnata). Ci si duole che la Corte territoriale non abbia correttamente motivato in rela- zione alle contraddizioni che emergerebbero dalla effettuata perizia dattiloscopica e che, in ragione di quelle, non abbia disposto la chiesta rinnovazione istruttoria. Orbene, quanto al difetto di motivazione, va rilevato che il ricorrente ripro- pone una serie di questioni in fatto cui la Corte ha dato congrua e logica risposta nella sentenza impugnata. La Corte siciliana opera un buon governo della consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di apprezzamento delle impronte digitali e dì valenza dirimente del corrispondente dato processuale (cfr. pagg. 2-3, ove anche spende richiami a precedenti congrui, relativi tra l'altro proprio ad ipotesi di impronte digitali rilevate in occasione di un furto in appartamento, nonché l'ulteriore argomento -non ma- nifestamente illogico, a corretta chiusura di ragionamento indiziario- nel senso dell'assenza di "pari elementi di valenza dimostrativa liberatoria", con riferimento cioè alla spiegazione alternativa della presenza delle impronte sul luogo del fatto). Come condivisibilmente afferma Sez. 2, n. 9963 del 2/2/2022, Cosco, Rv. 282795-02 in un caso in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di condanna fondata sul rinvenimento di un'impronta papillare all'interno del furgone utilizzato dai rapinatori per portare via la cassaforte sottratta, secondo consolidato orienta- mento della giurisprudenza di legittimità in tema di prova penale, il rilievo, in un 6 appartamento ove sia stato commesso un furto, di impronte papillari, costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei riguardi di colui cui le impronte si riferiscono;
solo da costui, pertanto, può provenire una eventuale contraria dimostrazione (conf. Sez. 4, n. 792 del 9/11/1988, dep.1989, Bernaus, Rv. 180247 - 01). Parimenti corretto appare il richiamo al principio mai abbandonato, nella in- terpretazione della valenza indiziaria delle impronte digitali, secondo cui il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui esse siano relative all'impronta di un solo dito, purché evidenzino almeno sedici o di- ciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione (così, tra le altre, Sez. 2 n.11693 del 10/1/2012, Dabellonio, Rv. 252796). Con l'ulteriore precisazione che la verifica dattiloscopica è dotata di piena efficacia probatoria senza bisogno di elementi sussidiari di conferma (purché sia individuata la sussistenza di almeno 16 punti caratteristici uguali) in quanto essa fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale è stata effettuata si sia trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato;
pertanto, legittimamente, in mancanza di giustificazioni su tale presenza, viene utilizzata dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza (così, ex nnultis, oltre a Sez. 2 n. 11693/2012 sopra richiamata, anche Sez. 5, n. 54493/2018 e sez. 2, n. 2571/2022). Né i rilievi svolti dal ricorrente in merito alle impronte ritenute inidonee alla comparazione, o, a seconda dei casi, idonee ma non riconducibili al ricorrente (RD2 e RD3) appaiono decisivi in senso contrario alla valenza probatoria di cui sopra. Essi, invero, paiono sostanziarsi nel non consentito in questa sede tentativo di rilettura delle risultanze degli accertamenti dattiloscopici, i quali univocamente -in base alle argomentazioni dei giudici di primo e secondo grado (da leggersi unita- riamente, versandosi in ipotesi di doppia conforme)- esplicano la propria efficacia probatoria a carico del ricorrente. 3. Da quanto sin qui illustrato consegue la genericità e manifesta infondatezza della questione che involge il mancato espletamento dell'accertamento peritale all'esito della scelta del rito abbreviato secco e non essendo emersi elementi per ritenere decisivo il detto approfondimento, neanche come integrazione officiosa (cfr. pag. 4 della decisione di primo grado e pagg. 3 e 4 della decisione impugnata, ove l'accurata motivazione a sostegno del rigetto della rinnovata richiesta di prova integrativa). Allorché il ricorrente sembra invocare la necessità di trarre elementi di natura genetica dalle impronte, richiede un accertamento distinto rispetto a quello datti- loscopico, come rilevato dal giudice di prime cure (pag. 4) e che la Corte territoriale ritiene superfluo alla luce delle considerazioni correttamente svolte dai giudici di 7 merito all'esito dell'apprezzamento della prova desumibile dagli accertamenti dat- Peraltro, non va trascurato che la chiesta perizia aveva costituito oggetto dell'integrazione istruttoria richiesta in sede di originaria richiesta di giudizio ab- breviato condizionato. E che al rigetto di quella richiesta aveva fatto seguito la richiesta di rito abbreviato tout court. Ebbene, la sentenza impugnata si colloca nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, qualora l'imputato, a seguito del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, chieda di definire il processo con giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere de- dotta come motivo di gravame, ferma restando la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ex officio" ai sensi dell'art. 603, co. 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 42192 del 19/9/2023, Tranquilli, n. m.,; conf. Sez. 1, n. 12818 del 14/2/2020, Bergmann, Rv. 279324; conf. Sez. 3, n. 7012 del 05/12/2017 dep. 2018, B. Rv. 272579) E' stato anche sottolineato che l'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato secco, non può contestare la legittimità del precedente provvedimento reiettivo, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equi- parata al mancato rinnovo in limine litis della richiesta di accesso al rito subor- dinata all'assunzione di prove integrative" (così, tra le altre, Sez. 1, n. 25160/2022 e Sez. 2, n. 13368/2020). Inoltre, è stato di recente ribadito, in linea con orientamento consolidato, che la valutazione sull'inammissibilità dell'integrazione probatoria nel rito abbreviato, verificati i presupposti dell'incompletezza di un'informazione probatoria in atti e della prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'attività integrativa, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata (così, Sez. 5, n. 14927 del 22/2/2023i T. I Rv. 284576 - 01- in motivazione, ove il richiamo dei numerosi precedenti conformi). Nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex offi- cio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, co. 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2 n. 5629 del 30/11/2021 dep. 2022, Granato, Rv. 282585). E nei casi in cui si proceda con giudizio abbreviato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per assumere d'ufficio, anche se su sollecitazione di parte, prove sopravvenute che non siano 8 vietate dalla legge o non siano motivatamente ritenute manifestamente superflue o irrilevanti, può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, co. 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Gianpà, Rv. 271163). Il che, alla luce dei motivi dedotti, non appare sussistere nel caso in esame. 4. Quanto alla richiesta di applicazione all'imputato ex art. 20bis cod. pen. della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, la stessa non è accoglibile in quanto per effetto dell'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022, in vigore dal 30/12/2022: «1. Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il con- dannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedi- mento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio». E questo giudice di legittimità, in un caso assolutamente sovrapponibile a quello che ci occupa (sentenza di secondo grado il cui dispositivo era stato letto in data antecedente al 30/12/2022 e la cui moti- vazione era stata depositata in data successiva) ha chiarito che ai fini dell'applica- bilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispo- sitivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cas- sazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'e- sito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 43975 del 26/9/2023, Lombardi, Rv. 285228; conf. Sez. 5, n. 37022 del 28/6/2023, Catalano, Rv. 285229). Nello stesso senso Sez. 6, n. 33027 del 10/5/2023, Agostino, Rv. 285090 ha affermato che, in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria con- tenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle 9 nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20- bis c.p., è ne- cessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessaria- mente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello. Sempre che ciò sia possibile in base alla fase del processo alla data dell'entrata in vigore, residuando la possibilità di richiedere l'applicazione delle pene sostitutive in sede di esecuzione. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2023 Il sigliere es nsore Il Presi:lente