Sentenza 9 febbraio 2001
Massime • 1
L'onere della dichiarazione prevista dall'art. 3 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 sul riordinamento degli usi civici (a norma del quale chiunque pretenda di esercitare diritti di uso civico è tenuto a farne dichiarazione al commissario liquidatore entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, pena l'estinzione dei relativi diritti) non riguarda i diritti di uso civico sui terreni che, appartenendo al demanio universale o comunale, siano propri della stessa collettività degli utenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/2001, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - rel. Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. GIOVNA SCHERILLO - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI RE, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE, 9, presso lo studio dell'avvocato MATTINA G., difeso dagli avvocati GALATÀ IC, giusta delega in atti, GRECO SA, per procura nella memoria;
- ricorrente -
contro
COMUNE SAN GIOVANNI GEMINI, in persona del Sindaco IB CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M.MUSCO 81, difeso dall'avvocato MANGIAPANE SA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO C/O CA PALERMO;
- intimato con integrazione del contraddittorio -
e sul 2^ ricorso n.^ 02623/97 proposto da:
LA VI in proprio e quella qualità di procuratore di: LA IA SO, LA VI, LA RI, LA UR, tutti eredi del sig. SA LA, LA AT in proprio e nella qualità di procuratore di: LA CA, LA RU, LA BA, LA MI, LA SI, ON NA IA, tutti eredi di TE LA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato POTTINO GUIDO, che li difende unitamente all'avvocato SCIARRINO LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
OL VI nato il [...], UP CA VED OL, OL VI nato il [...], RR M. GIUSEPPA VED OL, OL IU, OL IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PASUBIO 11, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINA COGLITORE, difesi dall'avvocato ALFONSO NAPOLI, giusta delega in atti;
- resistenti -
nonché contro
COMUNE SAN GIOVANNI GEMINI, in persona del Sindaco p.t., COMUNE CAMMARATA, in persona del Sindaco p.t., OL IU, OL IC, RI RE, PROCURATORE GENERALE PRESSO CODAPPELLO PALERMO;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n.^ 03854/97 proposto da:
COMUNE SAN GIOVANNI GEMINI, in persona del Sindaco IB CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIO 81, difeso dall'avvocato MANGIAPANE SA, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
nonché contro
LA VI, LA AT;
- intimati -
avverso la sentenza n. 849/96 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 26/09/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/00 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato GALATÀ,(che deposita anche delega dell'Avv. GRECO e nota spese), difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento ricorso RI e rigetto degli altri ricorsi;
udito l'Avvocato MANGIAPANE, difensore del resistente che ha chiesto accoglimento ricorso del Comune di S.GIOVANNI GEMINI, e rigetto degli altri ricorsi;
udito l'Avvocato SCIARRINO, per LA, che ha chiesto accoglimento ricorso LA e rigetto degli altri ricorsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso rigetto dei due ricorsi principali e dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21 giugno 1989 il Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, in accoglimento di istanze dei Comuni di Cammarata e di San Giovanni Gemini, dichiarò che il terreno dell'estensione di mq. 1.200, posseduto dai fratelli DO, SE e IN AC, aventi causa a titolo particolare da OR e TE IO, e il fondo, accatastato alla particella n. 96 del foglio n. 9, posseduto da CE RI, facevano parte del demanio civico del Comune di San Giovanni Gemini, e, conseguentemente, ordinò la reintegrazione di quest'ultimo nel possesso di tali beni.
Contro tale pronuncia il RI propose reclamo.
Altro reclamo depositarono gli eredi di TE e OR IO.
I AC, nei cui confronti era stata disposta ed eseguita l'integrazione del contraddittorio, aderirono alla linea difensiva di questi ultimi.
Il Comune di San Giovanni Gemini chiese il rigetto del gravame, mentre l'altro ente pubblico rimase contumace.
Con sentenza del 26 settembre 1996 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado.
In ordine al gravame dei IO ha osservato che:
a) - la vendita per persona da nominare, conclusa il 15 giugno 1816 dal Comune con SE ME (le persone da costui nominate avevano poi ceduto il terreno ai IO, danti causa a loro volta dei AC), era avvenuta con il cd. privilegio delle strade ED e Maqueda;
e tale tipo di vendita, a differenza di quella conclusa con il "verboregio", non aveva avuto l'efficacia di estinguere i diritti feudali, e, quindi, gli usi civici, gravanti sul terreno ceduto;
b) - comunque, neanche la garanzia del privilegio delle strade si era perfezionata, perché della vendita non era stato eseguito l'intero pagamento al quale era condizionata l'efficacia del privilegio (trattavasi di vendita rateale); e, pertanto detta vendita era inidonea ad estinguere i diritti imprescrittibili d'uso civico. c) - questi rilievi erano assorbenti dell'argomento secondo cui i terreni oggetto della vendita dell'anno 1816 non erano gravati da diritti d'uso civico, perché di origine non feudale. Per quel che riguarda l'impugnazione del RI, ha osservato che il terreno dal medesimo detenuto apparteneva al demanio comunale d'uso civico, essendo risultato dalla relazione redatta dal perito- agrimensore, RN, che era compreso in un perimetro di terreni di tale natura.
Il RI e i IO hanno proposto ricorsi per cassazione sorretti, rispettivamente, da tre e da cinque motivi. Il Comune di San Giovanni Gemini ha resistito con due distinti controricorsi e ha proposto ricorso incidentale nei confronti dei IO.
È stata eseguita ritualmente la disposta integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo mediante notifica del ricorso principale e dell'incidentale del Comune di San Giovanni Gemini;
e, nei confronti degli eredi di DO, SE e IN AC, mediante notifica del ricorso proposto dai IO.
Gli eredi dei AC (FR LU, RI PP UA, SE, IN AC (nato il [...]), LI e IN AC (nato il [...]) hanno depositato controricorso con il quale hanno chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale dei IO.
Il RI e il Comune di San Giovanni Gemini hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente si dispose la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 del codice di procedura civile. 1. - Con il primo motivo del ricorso principale (ric. RI n. 2151 del 1997) si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello violato le norme dell'intero capo primo del titolo primo del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 sul riordinamento dei diritti d'uso civico. E, in particolare, si sostiene che: 1) - ha immotivatamente respinto le conclusioni con le quali il perito AR, sulla base dei risultati della relazione RN dell'anno 1816, aveva escluso il fondo del RI dal demanio del Comune di San Giovanni Gemini;
2) - per la determinazione dei confini dell'area demaniale non ha tenuto presente la stessa relazione AR e ha fatto, invece, riferimento all'erronea planimetria della perizia Lemmo;
3) - ha omesso di esaminare l'accertamento eseguito dall'ufficio tecnico del Comune, comunicato al ricorrente con nota n. 12064 del 1989.
Il motivo è infondato in quanto la Corte d'appello ha giustificato l'inattendibilità della relazione del AR con il rilievo che in essa non erano state indicate le ragioni per le quali il terreno del RI non rientrava nel demanio comunale d'uso civico, e ha poi esposto il proprio convincimento contrario, che è insindacabile in questa sede di legittimità, essendo sorretto da una motivazione adeguata e logica. Infatti, ha osservato che dalla planimetria allegata alla perizia del Lemmo, risultava che il vallone denominato San Giovanni delimitava il demanio comunale dal lato nord, e che l'eventuale esclusione del fondo del RI da tale zona, "oltre a determinare la formazione di una figura geometrica incongruente con lo stato dei luoghi e con la confinazione residua, avrebbe comportato l'inserimento nella proprietà privata di fondi compresi incontestabilmente nel demanio comunale". La stessa Corte ha, inoltre, motivatamente negato valore probatorio al certificato prodotto in giudizio dal RI per dimostrare che il terreno occupato era di natura privata, richiamando anche a questo proposito la relazione del Lemmo.
2. - Con il secondo motivo, denunziandosi la violazione degli art. 3 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e 112 del codice di procedura civile in relazione all'art. 360 n. 3 di quest'ultimo codice, si sostiene che la Corte d'appello ha confermato con la sentenza impugnata la pronuncia di primo grado, perché non ha considerato che il Comune aveva riconosciuto espressamente l'inesistenza di diritti di uso civico sul fondo posseduto dal RI.
Questo motivo è, invece, fondato perché la Corte d'appello nella sua pronuncia non ha in alcun modo considerata l'adesione che nella fase di gravame il Comune avrebbe dato alla linea difensiva del RI, secondo cui il fondo era di natura privata, pur potendo dalla valutazione di tale comportamento dell'ente pubblico, risultare incontroversa l'esclusione del bene dal demanio comunale d'uso civico.
3. - Il terzo motivo resta assorbito perché con esso si prospetta una questione (il fondo sarebbe di natura privata, essendo stato assegnato al dante causa del RI con la sentenza/giudicato del Tribunale di Agrigento, datata 11 giugno 1935, conclusiva di un procedimento per esecuzione immobiliare) superata dall'accoglimento del motivo che precede.
1.4 - Con i connessi motivi primo e quarto del ricorso incidentale dei IO, denunziandosi la violazione delle norme istitutive dei privilegi di ED e ED e dell'art. 3 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, e il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di procedura civile, si adduce che la Corte d'appello ha omesso di esaminare il motivo di reclamo con il quale si era negata la demanialità d'uso civico dei terreni controversi e affermato che il Comune non aveva fornito alcuna prova di tale demanialità.
Si soggiunge che la Corte d'appello non ha considerato che: a) - "il Comune" non aveva dimostrato l'avvenuta presentazione della denunzia di esistenza "degli usi civici sui terreni" entro il termine di decadenza fissato dall'art. 3 della legge n. 1766 del 1927; b) -"oggetto della vendita del 15 giugno 1816 erano beni del demanio comunale e, pertanto, le sole pretese possibili erano quelle che avrebbero potuto fare valere i creditori dei Comuni titolari delle terre".
I motivi sono infondati.
È vero che i IO con uno dei motivi del reclamo criticarono la decisione del Commissario negando in radice l'esistenza dei diritti d'uso civico sui fondi dei quali avevano la materiale disponibilità ("nelle conclusioni si legge: 'Dire e dichiarare che sulle terre oggetto dell'atto 13 giugno 1816 non grava alcun uso civico'), ma nessun argomento essi esposero a sostegno della loro tesi contro l'elaborata motivazione della sentenza del Commissario, che aveva riconosciuto l'esistenza di tali diritti, e, per questa ragione, la Corte del merito ha fatto proprie le conclusioni del Giudice di primo grado, senza aggiungere ulteriori argomenti a quelli da quest'ultimo adoperati.
Neppure può imputarsi alla Corte d'appello di non avere tratto le dovute conseguenze dall'omessa dichiarazione richiesta dall'art. 3 della legge n. 1766 del 1927, in quanto l'onere della sua presentazione entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione di tale legge, non riguarda i diritti d'uso civico sui terreni che, appartenendo al demanio comunale, siano propri della stessa collettività degli utenti (sent. n. 10645 del 1993). 2.3 - Con il secondo e il terzo motivo, anch' essi strettamente connessi, denunziandosi la violazione degli artt. 1353, 1362, 1470 e 2697 del codice civile e il vizio di insufficienza e contraddittorietà di motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di procedura civile, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello ritenuto che il contratto di vendita rateale dell'anno 1816, adottato con il privilegio delle strade ED e Marcqueda, non aveva prodotto i suoi effetti, essendo questi condizionati al pagamento del prezzo che non risultava essere stato interamente eseguito. Si sostiene, invece, che nel contratto non erano contenute condizioni di nessun tipo e che, comunque, la Corte d'appello aveva omesso di valutare gli elementi indiziari dai quali si evinceva che il prezzo era stato pagato.
Anche questi motivi sono infondati.
È decisivo rilevare che la Corte d'appello ha basato la sua pronuncia sullo argomento principale che dalla vendita con il privilegio delle terre, come era anche quella in questione, non sarebbe potuta derivare l'estinzione dei diritti d'uso civico gravanti sulle terre, e che, contro tale argomento di per sè sufficiente a sorreggere la decisione, i IO non hanno esposto alcuna censura in sede di legittimità e hanno addirittura ammesso che questo tipo di contratto garantisse soltanto dalle pretese di eventuali creditori sequestratari o titolari di privilegi sui beni oggetto della vendita". Lo stesso Giudice d'appello ha, comunque, affermato che nessun elemento, neanche indiziario, era stato fornito come dimostrazione del pagamento del prezzo e che vi era anche la prova del contrario, in quanto l'ente pubblico "aveva continuato a pagare la rendita alla cui estinzione il prezzo era vincolato". Nemmeno sono fondati il quinto e ultimo motivo del ricorso dei IO e l'unico motivo del ricorso incidentale del Comune nei confronti di costoro proposto, essendosi con essi censurata la statuizione di compensazione delle spese processuali con la formula della sussistenza di giusti motivi, espressione di una valutazione insindacabile in sede di legittimità, perché affidata al suo potere discrezionale.
Conseguono l'accoglimento del secondo motivo e l'assorbimento del terzo motivo del ricorso principale, il rigetto del suo primo motivo e dei ricorsi incidentali;
la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio della causa alla sezione usi civici della Corte d'appello di Palermo, che valuterà il comportamento processuale del Comune di San Giovanni Gemini e motiverà, in modo esauriente e logico, la statuizione che dovrà sul punto deliberare.
Si dispone la compensazione delle spese di questo giudizio per la sussistenza di giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie del ricorso principale il secondo motivo, dichiara assorbito il terzo motivo, e rigetta il primo motivo e i due ricorsi incidentali. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla sezione usi civici della Corte d'appello di Palermo. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2001