CASS
Sentenza 1 febbraio 2023
Sentenza 1 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/02/2023, n. 4350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4350 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
Testo completo
udito il difensore SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ND nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/04/2022 del TRIBUNALE di MASSA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
~a il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO ehe ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 5 Num. 4350 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 05.04.2022, il Tribunale di Massa, su appello del P.M. e della parte civile, riformava la sentenza assolutoria emessa in data 08.10.2018 dal Giudice di Pace di Carrara, affermando la penale responsabilità di RE RO e condannandolo alla pena di euro 200,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., per avere minacciato DI AS di un male ingiusto ("ti ammazzo"), non potendosi non evidenziare la concretezza della minaccia all'integrità fisica della persona offesa, alla luce del contesto in cui tale circostanza fattuale si verificava. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RE, con atto a firma del proprio avvocato, affidando le proprie censure a tre motivi, con i quali ha dedotto: 2.1 con il primo motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'inosservanza dell'art. 603 co. 3 bis cod. proc. pen., per avere il Tribunale, investito dell'impugnazione dal Pubblico Ministero a ragione della asserita erronea valutazione delle prove dichiarative assunte, riformato la sentenza impugnata affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza aver proceduto, anche d'ufficio, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e alla rinnovazione, in particolare, dell'esame dei soggetti le cui deposizioni erano state ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio, risolvendosi la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in una insanabile lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito;
2.2 con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale indebitamente affermato la responsabilità penale del ricorrente, riconducendo la pronuncia della frase "ti ammazzo" alla condotta tipica descritta dalla fattispecie criminosa di cui all'art. 612 cod. pen., contraddittoriamente argomentando in tal senso,- avendo i giudici di merito espressamente qualificato la frase minacciosa pronunciata dal ricorrente quale voluta esagerazione ("iperbole"), sicchè avrebbero invero da tale assunto dovuto trarre quale logica conseguenza la non concreta attitudine intimidatoria della condotta posta in essere dall'imputato; 2.3 con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale condannato il ricorrente alla pena di euro 200,00 di multa, applicando il beneficio della sospensione condizionale della pena, in violazione dell'art. 60 d.lgs. n. 274 del 2000, atteso che la concessione del beneficio si configura come assolutamente pregiudizievole per il ricorrente, il quale potrebbe invero, in caso di nuova condanna, fruirne alle più stringenti condizioni di cui all'art. 164 cod. pen. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. Luigi Giordano, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del dl. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata . 4. La difesa della parte civile ha depositato conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo di ricorso, restando assorbiti i restanti motivi. 1.Merita accoglimento la deduzione dei ricorrenti relativa alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte del giudice d'appello, mediante l'esame dei testi escussi in primo grado, le dichiarazioni dei quali sono state poste a fondamento, sia del giudizio assolutorio del Giudice di Pace, che di quello di condanna dell'imputato in appello (cfr. dich. rese dalla p.o. DI AS, NI, Snguinetti, EL e FR). Invero, il giudice di appello che ribalti la precedente assoluzione, valorizzando in modo diverso il compendio dichiarativo, è tenuto a provvedere alla rinnovazione istruttoria di tale compendio (Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267489; Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269787, Sez. 4, n. 10491 del 19/01/2021; Sez.5, n. 15259 del 18/2/2020, Menna, Rv. 279255; Sez. 5, n. 32854 del 15/4/2019, Gatto, Rv. 277000). L'art. 603 comma 3 bis c.p.p., introdotto dalla L.103/2017, ha esattamente tradotto in norma tale principio, imponendo la presunzione di innocenza costituzionalmente tutelata al fine di giungere alla riforma in senso di condanna, la scelta del metodo di acquisizione probatoria epistennologicamente più affidabile per l'apprezzamento della prova dichiarativa (Sez. 5, n. 15627 del 15/02/2021), e cioè quello che si basa sui principi di oralità e immediatezza. La riforma in appello di una pronuncia assolutoria, pertanto, nel proporre un giudizio di colpevolezza conforme al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, deve corrispondere a due regulae iuris, entrambe necessarie: quella della costruzione di una motivazione rafforzata (ovvero maggiormente persuasiva), secondo i canoni espressi sin dalla sentenza Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231679 (cfr. in senso conforme Sez. 6, n. 51898 del 11/7/2019, P., Rv. 278056; Sez. 5, n. 54300 del 14/9/2017, Banchero, Rv. 272082), nonchè quella della rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, qualora la decisione scaturisca da una diversa valutazione di tale prova" (cfr. Sez. 6, n. 51898 del 2019,cit.)". 2. Il giudice d'appello non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio, attinente anche alla riforma ai soli effetti civili, pure considerata nella sentenza impugnata. Infatti, con la sentenza n. 22065 del 28/01/2021, RV 281228, Cremonini, è stato affermato il principio secondo cui il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, obbligo che non è limitato alle sole ipotesi in cui il soggetto impugnante sia il pubblico ministero e non la parte civile (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112), ma opera anche nel caso in cui la riforma della pronuncia assolutoria di primo grado sia sollecitata nella prospettiva degli interessi civili, a seguito di impugnazione della sola parte civile (Sez. 6, n. 37592 del 11/06/2013, Monna, Rv. 256332). 3. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Massa. 4. Restano assorbite nella nuova valutazione che dovrà compiere il giudice in sede di rinvio le ulteriori questioni proposte dal ricorrente.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Massa. Così deciso il 17.11.2022
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
~a il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO ehe ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 5 Num. 4350 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 05.04.2022, il Tribunale di Massa, su appello del P.M. e della parte civile, riformava la sentenza assolutoria emessa in data 08.10.2018 dal Giudice di Pace di Carrara, affermando la penale responsabilità di RE RO e condannandolo alla pena di euro 200,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., per avere minacciato DI AS di un male ingiusto ("ti ammazzo"), non potendosi non evidenziare la concretezza della minaccia all'integrità fisica della persona offesa, alla luce del contesto in cui tale circostanza fattuale si verificava. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RE, con atto a firma del proprio avvocato, affidando le proprie censure a tre motivi, con i quali ha dedotto: 2.1 con il primo motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'inosservanza dell'art. 603 co. 3 bis cod. proc. pen., per avere il Tribunale, investito dell'impugnazione dal Pubblico Ministero a ragione della asserita erronea valutazione delle prove dichiarative assunte, riformato la sentenza impugnata affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza aver proceduto, anche d'ufficio, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e alla rinnovazione, in particolare, dell'esame dei soggetti le cui deposizioni erano state ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio, risolvendosi la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in una insanabile lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito;
2.2 con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale indebitamente affermato la responsabilità penale del ricorrente, riconducendo la pronuncia della frase "ti ammazzo" alla condotta tipica descritta dalla fattispecie criminosa di cui all'art. 612 cod. pen., contraddittoriamente argomentando in tal senso,- avendo i giudici di merito espressamente qualificato la frase minacciosa pronunciata dal ricorrente quale voluta esagerazione ("iperbole"), sicchè avrebbero invero da tale assunto dovuto trarre quale logica conseguenza la non concreta attitudine intimidatoria della condotta posta in essere dall'imputato; 2.3 con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale condannato il ricorrente alla pena di euro 200,00 di multa, applicando il beneficio della sospensione condizionale della pena, in violazione dell'art. 60 d.lgs. n. 274 del 2000, atteso che la concessione del beneficio si configura come assolutamente pregiudizievole per il ricorrente, il quale potrebbe invero, in caso di nuova condanna, fruirne alle più stringenti condizioni di cui all'art. 164 cod. pen. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. Luigi Giordano, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del dl. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata . 4. La difesa della parte civile ha depositato conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo di ricorso, restando assorbiti i restanti motivi. 1.Merita accoglimento la deduzione dei ricorrenti relativa alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte del giudice d'appello, mediante l'esame dei testi escussi in primo grado, le dichiarazioni dei quali sono state poste a fondamento, sia del giudizio assolutorio del Giudice di Pace, che di quello di condanna dell'imputato in appello (cfr. dich. rese dalla p.o. DI AS, NI, Snguinetti, EL e FR). Invero, il giudice di appello che ribalti la precedente assoluzione, valorizzando in modo diverso il compendio dichiarativo, è tenuto a provvedere alla rinnovazione istruttoria di tale compendio (Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267489; Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, Patalano, Rv. 269787, Sez. 4, n. 10491 del 19/01/2021; Sez.5, n. 15259 del 18/2/2020, Menna, Rv. 279255; Sez. 5, n. 32854 del 15/4/2019, Gatto, Rv. 277000). L'art. 603 comma 3 bis c.p.p., introdotto dalla L.103/2017, ha esattamente tradotto in norma tale principio, imponendo la presunzione di innocenza costituzionalmente tutelata al fine di giungere alla riforma in senso di condanna, la scelta del metodo di acquisizione probatoria epistennologicamente più affidabile per l'apprezzamento della prova dichiarativa (Sez. 5, n. 15627 del 15/02/2021), e cioè quello che si basa sui principi di oralità e immediatezza. La riforma in appello di una pronuncia assolutoria, pertanto, nel proporre un giudizio di colpevolezza conforme al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, deve corrispondere a due regulae iuris, entrambe necessarie: quella della costruzione di una motivazione rafforzata (ovvero maggiormente persuasiva), secondo i canoni espressi sin dalla sentenza Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231679 (cfr. in senso conforme Sez. 6, n. 51898 del 11/7/2019, P., Rv. 278056; Sez. 5, n. 54300 del 14/9/2017, Banchero, Rv. 272082), nonchè quella della rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, qualora la decisione scaturisca da una diversa valutazione di tale prova" (cfr. Sez. 6, n. 51898 del 2019,cit.)". 2. Il giudice d'appello non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio, attinente anche alla riforma ai soli effetti civili, pure considerata nella sentenza impugnata. Infatti, con la sentenza n. 22065 del 28/01/2021, RV 281228, Cremonini, è stato affermato il principio secondo cui il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, obbligo che non è limitato alle sole ipotesi in cui il soggetto impugnante sia il pubblico ministero e non la parte civile (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112), ma opera anche nel caso in cui la riforma della pronuncia assolutoria di primo grado sia sollecitata nella prospettiva degli interessi civili, a seguito di impugnazione della sola parte civile (Sez. 6, n. 37592 del 11/06/2013, Monna, Rv. 256332). 3. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Massa. 4. Restano assorbite nella nuova valutazione che dovrà compiere il giudice in sede di rinvio le ulteriori questioni proposte dal ricorrente.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Massa. Così deciso il 17.11.2022