Sentenza 24 novembre 2025
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- 1. Incidente all’incrocio, precedenza non esclude obbligo di prudenza.Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 19 gennaio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2025, n. 37986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37986 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
37 986-25
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
EMANUELE DI SA IA AL
IE CA
QUARTA SEZIONE PENALE
-Presidente -
Sent. n. sez. 898/2025 UP 09/10/2025
R.G.N. 13807/2025
CE EZ
IA NO
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
dalla parte civile OM ME nato a [...] il [...]
nel procedimento a carico di: OS YL nato a [...] il [...]
inoltre:
Axa Assicurazioni Spa
avverso la sentenza del 20/11/2024 della Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;
lette le conclusioni del Procuratore Generale
TR
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21/2/2020, il Tribunale di Castrovillari ha ritenuto OS YL colpevole dei reati di cui agli artt. 189, commi 6 e 7, cod. strada condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita, OM ME, da liquidarsi in separato giudizio. Ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 590 cod. pen. per non avere commesso il fatto. Con sentenza del 20/11/2024, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Castrovillari, ha assolto OS YL dal reato di cui all'art. 189 cod. strada perché il fatto non sussiste;
ha dichiarato estinto il reato di cui all'art. 593 cod. pen., essendo maturato il termine massimo di prescrizione;
ha confermato le statuizioni civili. All'imputato erano originariamente contestati i reati di cui agli artt. 590 cod. pen. (capo A della rubrica); 189, commi 6 e 7 cod. strada, 593 cod. pen. (capo B della rubrica) in danno di OM ME, parte civile costituita nel giudizio.
2. OM ME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in grado di appello, ai soli effetti civili, impugnando la decisione nella parte in cui è pervenuta all'assoluzione dell'imputato per il reato di lesioni colpose. I motivi di ricorso possono essere riassunti come segue. 1) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame. Omessa motivazione con riferimento a specifiche deduzioni della parte civile aventi carattere di decisività nella ricostruzione dei fatti. La Corte d'appello avrebbe trascurato di considerare i risultati estratti dalla c.d. scatola nera del veicolo condotto dalla persona offesa, che individuava in 60 km/h la velocità serbata in occasione del sinistro, affatto "elevata" come sostenuto apoditticamente dai giudici in sentenza. Vi sarebbe carenza di motivazione in ordine ai diversi profili di censura elevati nell'atto di appello con riferimento all'attendibilità dei testi a discarico
Indicati dall'imputato. In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato le dichiarazioni di OS OS, moglie dell'imputato, senza soffermarsi sui numerosi profili di inverosimiglianza riscontrabili nel suo narrato con riferimento alla dinamica del sinistro. Peraltro, i giudici di merito hanno trascurato di considerare che OM ME e OM IC hanno sempre ribadito come, all'atto del sinistro, l'imputato si trovasse da solo alla guida del veicolo. Non si comprenderebbe, quindi, l'affidabilità delle dichiarazioni della teste OS, la cui collocazione sul luogo del sinistro al momento del fatto rimane dubbia. La manifesta illogicità della motivazione della sentenza risulterebbe evidente nella parte dedicata alla ricostruzione della dinamica dell'incidente. In sentenza si dice che "l'imputato necessariamente aveva superato l'incrocio e svoltato a destra, stante la collocazione dell'ostacolo fisso". Non si chiarisce in motivazione quale sia l'ostacolo fisso di cui si tratta. L'affermazione secondo cui non è ipotizzabile che la manovra d'immissione nel flusso della circolazione potesse essere stata compiuta dall'imputato ad alta velocità ed in modo repentino è del tutto congetturale ed ipotetica. Ulteriori profili d'illogicità e contraddittorietà della motivazione si evincono nei passaggi argomentativi in cui si attribuisce all'esclusiva responsabilità della parte civile la causazione dell'incidente. II) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 145, comma 6 e 154, commi 1 e 3, cod. strada, da cui dipende l'applicazione degli artt. 113 e 590 cod.
pen.
L'imputato, sulla base di quanto emerso dalla compiuta istruttoria, è incorso nella violazione delle regole prudenziali risultanti dal combinato disposto degli articoli del codice della strada sopra richiamati, ponendo in essere una manovra incauta. La Corte di merito, pertanto, avrebbe dovuto individuare nei fatti quanto meno un concorso di colpa dell'imputato e della persona offesa nella causazione del sinistro stradale.
3. 11 P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato OS ha depositato memoria scritta nella quale ha invocato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso con vittoria di spese. La difesa di parte civile ha depositato una memoria di replica alla requisitoria del P.G., insistendo nell'accoglimento del ricorso.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di doglianza della parte civile sono fondati e devono essere accolti.
2. La Corte d'appello ha confermato l'assoluzione resa dal primo giudice nei confronti dell'imputato per il reato di lesioni colpose in danno di OM ME, commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, segnatamente delle norme che regolano i comportamenti di guida all'approssimarsi delle intersezioni stradali, nell'impegnare gli incroci e nell'effettuare manovre di svolta (artt. 145 e 154 cod. strada). Nella imputazione elevata a carico di OS YL, benché non siano stati citati gli articoli del codice della strada appena richiamati, si contestava all'imputato, proveniente dalla via Verdi, di essersi immesso su viale della Repubblica, strada percorsa da OM, senza concedere a quest'ultimo la precedenza, e di avere intrapreso una manovra di svolta da Viale della Repubblica a Via Malagodi senza assicurarsi che da tergo non provenissero altri veicoli già impegnati nel sorpasso. Nel compiere dette manovre imprudenti, si legge nella imputazione, OS costringeva OM - il quale, a sua volta, manteneva una velocità inadeguata - a sterzare ed invadere l'opposta corsia di marcia, terminando la sua corsa contro un albero. Dall'impatto con l'albero derivavano alla persona offesa lesioni personali giudicate guaribili in gg. 15.
3. Nel mantenere ferma la dinamica del sinistro ricostruita dal primo giudice, la Corte territoriale ha ritenuto accertato che OM, alla guida della sua vettura, stesse percorrendo viale della Repubblica e che l'imputato, provenendo dalla via Verdi, strada che incrocia viale della Repubblica, creando una intersezione, si fosse immesso sull'arteria percorsa da OM. Ebbene, nell'escludere la responsabilità di OS nella determinazione del sinistro, ha così argomentato: "E' certo che la parte civile stava percorrendo, a bordo della sua autovettura, viale della Repubblica nel comune di Mirto. E' altrettanto certo che l'imputato proveniva da via Verdi, strada che incrocia viale della Repubblica, come agevolmente inferibile dalle fotografie allegate in atti. Stando alla ricostruzione offerta dalla parte civile, l'autovettura del OS aveva costituito un ostacolo. Ma, se così è, l'imputato necessariamente aveva superato l'incrocio e svoltato destra, stante anche la collocazione dell'ostacolo fisso. Manovra che, certamente non è ipotizzabile fosse stata compiuta ad alta velocità, vuoi, per le condizioni della strada, vuoi poiché diversamente l'imputato
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avrebbe verosimilmente invaso l'altra corsia, ciò di cui non vi è traccia in atti. Tanto precisato, non convince la ricostruzione della parte civile, valorizzata dall'appellante, secondo la quale per evitare di impattare contro la vettura dell'imputato, il OM aveva semplicemente sterzato verso sinistra, non appena si era avveduto della presenza del mezzo. Ed infatti, dal materiale fotografico versato in atti, è dato osservare come l'albero contro il quale la vettura del OM è andata violentemente ad impattare, è collocato molto più avanti rispetto all'incrocio superato dal OS". Il passaggio argomentativo richiamato (pag. 4 della sentenza impugnata) offre il fianco alle critiche elevate dalla difesa di parte civile nel ricorso: non si comprende, leggendo la motivazione, quale possa essere stato "l'ostacolo fisso" posto sulla traiettoria del veicolo dell'imputato; non si comprende realmente da quali elementi la Corte d'appello abbia tratto il convincimento che l'immissione della vettura condotta dall'imputato sulla strada percorsa da OM non potesse essere avvenuta repentinamente (la spiegazione offerta dalla Corte d'appello sul punto, ricondotta alle condizioni della strada ed alla verosimile invasione dell'altra corsia di marcia, oltre ad essere apodittica, risulta scarsamente comprensibile). Anche i successivi passaggi argomentativi non apportano un contributo logicamente conferente a sostegno della decisione assunta (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata: "La manovra ipotizzata dalla parte civile, inoltre, presuppone che il OM stesse viaggiando a velocità consentita dalle condizioni della strada, comunque, a velocità moderata. Ma, qualora il OM avesse effettivamente mantenuto una velocità moderata, egli certamente avrebbe potuto semplicemente spostarsi sulla corsia di sinistra, posto che, come ammesso dallo stesso imputato e documentato dal materiale fotografico in atti, le condizioni della strada consentivano che due vetture si muovessero anche affiancate, e poi rientrare nella corsia di provenienza, tanto già ben prima del tratto su cui insiste l'albero colpito. Oltretutto, qualora effettivamente il OM avesse semplicemente sterzato nel mentre viaggiava a velocità moderata, l'impatto con l'albero certamente sarebbe stato meno violento, e tale da non produrre danni fisici e materiali della portata di quelli accertati. Sicchè, proprio la posizione dell'albero contro il quale la vettura del OM risulta aver impattato - collocato molto più avanti dell'incrocio vale a corroborare la ricostruzione effettuata dalla p.g., ovvero che il OM, avvedutosi della presenza della vettura del OS - che già si era immesso su viale della Repubblica - ha effettuato un sorpasso ad alta velocità"). Ebbene, il fatto che OM viaggiasse ad alta velocità, circostanza peraltro indicata anche nella contestazione, non esclude che il sinistro possa essere
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conseguenza di un concorso di colpa di entrambi i conducenti dei veicoli, tema rimasto assolutamente inesplorato in motivazione. Altrettanto inesplorata in motivazione è l'analisi della condotta serbata dall'imputato, essendo la decisione tutta incentrata sulla condotta di guida di OM, da cui la Corte territoriale prende le mosse per ipotizzare una determinata dinamica del sinistro stradale basata su riferimenti scarsamente comprensibili (distanza dell'albero dall'incrocio, possibilità che sulla strada due vetture potessero muoversi affiancate).
4. E' d'uopo rilevare come le norme che sovrintendono alle manovre da effettuarsi in prossimità di intersezioni stradali richiedano massima prudenza da parte di tutti i conducenti dei veicoli, sia di quello favorito dalla precedenza, sia di quello non favorito. In base a consolidato orientamento di questa Sezione, il conducente che impegni un crocevia deve prefigurarsi anche la possibilità che un veicolo possa sopraggiungere a velocità eccessiva e porsi nelle condizioni di fronteggiare simili evenienze [cfr. Sez. 4, n. 12361 del 07/02/2008, [...], Rv. 239258:"In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità (Fattispecie in cui la sentenza d'appello, pur riconoscendo la violazione da parte del conducente di un ciclomotore dell'obbligo di dare la precedenza ad un incrocio, aveva ritenuto imprevedibile l'eccessiva velocità con cui era sopraggiunto un altro veicolo con il quale aveva colliso. La Corte pur riconoscendo l'esigenza di pervenire ad un rimprovero colposo personalizzato, che impedisce di ritenere costituita la colpa sulla base della mera violazione della norma cautelare specifica, ha annullato la sentenza affermando il principio sopra descritto)"]. Si è anche osservato come il conducente del veicolo tenuto a cedere la precedenza, nell'impegnare un crocevia, debba usare la prudenza e la diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall'obbligo di rallentare in prossimità dell'incrocio, giacché l'eccessiva velocità di questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso (cfr. Sez. 4, n. 33385 del 08/07/2008, [...], Rv. 240899). Per altro verso, in plurime pronunce di questa Corte si è affermato come la c.d. precedenza di fatto sussista soltanto quando un veicolo si presenti ad un incrocio con largo anticipo, in modo da non costringere il conducente a cui spetti
il diritto di precedenza ad effettuare manovre di emergenza (cfr. Sez. 4, n. 53304 del 29/09/2016, [...], Rv. 268691, così massimata: "In tema di circolazione stradale, la cosiddetta precedenza di fatto sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all'incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l'attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi"). Ebbene, i principi espressi nelle pronunce richiamate sono stati del tutto trascurati nella motivazione della sentenza impugnata, pur rivestendo carattere di significativa rilevanza nella vicenda che occupa.
5. In ragione di quanto precede la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello cui è demandata altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in data 9/10/2025
Il Consigliere estensore Mariarosaria Bruno Авало
Il Presidente
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
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2A NOV. 2025 Funzionario picanc Dr. Gianfranco Gatenazzo