Sentenza 8 luglio 2008
Massime • 2
In tema di circolazione stradale, la cosiddetta precedenza di fatto sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all'incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l'attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi.
In tema di circolazione stradale, il conducente del veicolo tenuto a cedere la precedenza nell'impegnare un crocevia deve usare la prudenza e diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall'obbligo di rallentare in prossimità dell'incrocio, giacché l'eccessiva velocità di questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso conducente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2008, n. 33385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33385 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 08/07/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 1396
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 17956/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dai difensori di:
EL QU, nato a [...] l'[...];
MO NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 12 febbraio 2007 dalla Corte di appello di Napoli;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto rigettarsi il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato MO e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato EL;
- udito il difensore della parte civile MO NI, avv. Umberto PAPPADIA di San Maria Capua Vetere, che ha concluso per il rigetto del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato EL;
- udito il difensore di fiducia dell'imputato MO, avv. PAPPADIA Umberto di San Maria Capua Vetere, presente anche in sostituzione dell'avv. Giuseppe STELLATO di San Maria Capua Vetere, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la condanna di QU EL e di MO NI (il primo alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, il secondo alla pena di anni uno di reclusione) per il concorso nei reati (art. 589 c.p., comma 3; ora comma 4 a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 1) di omicidio colposo in danno di AC IU e di HE RE e di lesioni personali colpose in danno di NA e NI MO, commessi, con violazione della disciplina della circolazione stradale, in S. Maria Capua Vetere il 19 agosto 2001.
1.1. Osservava la Corte, in punto di affermazione di responsabilità:
- che EL risultava aver tenuto una velocità "compresa tra il triplo ed il quadruplo consentito nella zona ove viaggiava, in prossimità di un incrocio ed in ora notturna", circostanze queste ultime che esigevano un aumento di attenzione;
- che la violazione da parte dell'imputato delle norme di comune prudenza e delle regole cautelari scritte di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 141 e 143 aveva "certamente sortito efficacia causale quanto ai cagionati eventi";
- che MO non aveva osservato l'obbligo, in presenza di segnalazione semaforica lampeggiante (che "invita a maggior senso di autodisciplina"), di dare la precedenza a EL, che proveniva da destra (la possibilità di avvistamento era ampia e, comunque, il MO avrebbe avuto un quadro completo della "situazione stradale a destra" se solo avesse percorso "appena un metro in avanti").
1.2. La Corte territoriale riteneva, poi, il trattamento sanzionatorio "perfettamente adeguato alla gravità oggettiva del fatto ed al grado di colpa di ciascun imputato".
Osservava al riguardo che il primo giudice:
- aveva omesso di operare gli aumenti di pena previsti, per il concorso formale, dal citato art. 589 c.p., comma 3;
- aveva concesso le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata circostanza aggravante.
2. Avverso l'anzidetta sentenza, hanno proposto ricorso per Cassazione entrambi gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori, chiedendone l'annullamento.
3. La difesa di EL sostiene che la sentenza impugnata sia mancante di motivazione in ordine alla "colpa" dell'imputato perché si soffermerebbe soltanto sulla velocità dal medesimo tenuta, senza considerare che l'evento non si sarebbe verificato se MO avesse ottemperato all'obbligo di dare la precedenza. Conclude, tuttavia, affermando che la pena avrebbe dovuto essere "più equa e proporzionata".
4. Il difensore di MO articola tre motivi.
4.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità.
Premette che la sentenza impugnata non "affronta le doglianze" contenute nei motivi di appello ed addebita all'imputato inesistenti violazioni di regole cautelari.
La Corte territoriale sostiene, invero - precisa la difesa - che l'autovettura di EL sarebbe stata visibile al MO se egli si fosse fermato "appena un metro oltre la linea di arresto". Ma siffatta condotta di ingombro dell'incrocio non poteva essere richiesta all'imputato perché "assolutamente vietata". Si chiede la difesa come abbia potuto essere affermata la responsabilità di chi, come il MO:
era giunto in vista dell'incrocio a velocità inferiore al limite esistente (30 chilometri orari);
- aveva, in prossimità dell'incrocio medesimo, rallentato, arrestando il veicolo in corrispondenza della linea esistente sul manto stradale;
- non era nelle condizioni di avvistare il veicolo antagonista;
- aveva iniziato ed ormai quasi ultimato la manovra di attraversamento allorquando l'autovettura di EL, sopraggiungente a velocità eccessiva, lo aveva "travolto". Non poteva, pertanto, affermarsi che avesse omesso di dare la precedenza a EL;
avendo impegnato l'incrocio, MO aveva acquisito una precedenza "di fatto".
Inoltre, sotto il profilo causale, la circostanza che EL viaggiasse a velocità elevata era "assorbente", capace cioè di escludere ogni rilevanza alla condotta tenuta dal MO. Anche secondo il perito nominato non esisterebbe alcuna certezza "sulla distanza dall'incrocio" del veicolo di EL nel momento in cui MO aveva effettuato l'attraversamento. E tale dato di fatto sarebbe - secondo il perito - di decisiva importanza ai fini ricostruttivi.
4.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto concessione circostanze attenuanti generiche. Rileva che la Corte di merito aveva affermato che le circostanze attenuanti generiche erano state riconosciute al MO come prevalenti rispetto alla contestata circostanza aggravante. Sostiene che in realtà non sarebbe stata operata dal giudice di primo grado alcuna riduzione di pena per effetto dell'anzidetta prevalenza.
4.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena. Considerato "il minimo concorso di colpa del MO ed il prevalente contributo nella causazione dell'evento da parte del coimputato EL", la Corte territoriale avrebbe dovuto "contenere la pena entro i minimi edittali" o, comunque, fornire "adeguata motivazione su tale punto del gravame".
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato EL è inammissibile;
quello proposto dal coimputato MO merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
5.1. Va rilevato anzi tutto, che il ricorso per Cassazione dell'imputato EL è inammissibile, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), perché proposto tardivamente il 23 aprile 2007.
Il termine di trenta giorni (ex art. 585 c.p.p., comma 1, lettera b), decorreva, invero, dalla notificazione all'imputato contumace dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza, avvenuta il 9 marzo 2007, e scadeva, pertanto, l'8 aprile 2007.
5.2. In ogni caso, il primo motivo di entrambi i ricorsi, che attiene alle rispettive affermazioni di responsabilità, è inammissibile. È palese che la sentenza impugnata non difetti di logicità sul punto. All'esito della valutazione degli elementi acquisiti, i giudici di merito hanno ritenuto di attribuire rilievo nel determinismo causale sia alla velocità (di gran lunga superiore a quella consentita) con la quale l'imputato EL, pur vantando la "precedenza", aveva, di notte ed in presenza di un semaforo lampeggiante, impegnato l'incrocio, sia al fatto che MO, pur procedendo ad andatura moderata, si fosse avvicinato all'incrocio con attenzione insufficiente, noncurante del dovere di cedere la precedenza ai veicoli eventualmente sopraggiungenti dalla sua destra. Quanto a EL la Corte si è posta, dunque, in linea con una giurisprudenza costante nell'affermare la corresponsabilità del conducente del mezzo "favorito", soprattutto laddove questi abbia tenuto una velocità eccessiva approssimandosi ad un'intersezione (cfr. Cass. 4, 12 gennaio 1988, Spinelli, RV 180844). Con riguardo al MO, la Corte territoriale ha stigmatizzato, invece, che, tenuto a cedere la precedenza, si era immesso nell'area dell'incrocio senza impiegare la prudenza e diligenza che il caso richiedeva.
Aveva spazio e tempo per avvistare l'autovettura antagonista. Sarebbe stato sufficiente (ed in tal senso va intesa l'affermazione della Corte sulla quale maggiormente si concentrano le doglianze del difensore) che, anziché attraversare l'incrocio senza fermarsi, si fosse arrestato anche soltanto un metro "all'interno" del medesimo per poter avere una visuale completa dei veicoli provenienti dalla sua destra e, quindi, poter effettuare un calcolo della velocità di avvicinamento prima di intraprendere la manovra.
La norma che impone al conducente, nel crocevia, di dare la precedenza al veicolo che circola su strada con precedenza implica l'obbligo di accertarsi se da quella strada sopraggiungano veicoli. In tal caso, il conducente che giunga al crocevia è tenuto, pertanto, a non impegnare l'area per tutta la superficie, dovendo dare la precedenza ai veicoli sopravvenienti, e non può fare affidamento sul fatto che i veicoli con precedenza abbiano il dovere di rallentare in prossimità del crocevia (v. Cass. 4, 9 aprile 1976, Talamini, RV 134275).
In caso di dubbio, il conducente tenuto a cedere la precedenza deve astenersi dall'intraprendere una manovra di esito incerto ed attendere il momento più propizio per eseguirla: ogni errore di calcolo deve, in tal senso, essere posto a suo carico (cfr. Cass. 4, 2 febbraio 1989, Bandini, RV 181116). E, comunque, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. 4, 2 febbraio 1989, Bandini, RV 181115; Cass. 4, 9 aprile 1976,
Talamini, cit.), la velocità irregolare o imprudente del veicolo favorito, qualunque essa sia, a meno di non costituire un fatto sopravvenuto, come nel caso di forte accelerazione successiva al momento di inizio della manovra da parte di quello sfavorito, può rappresentare soltanto una ragione di colpa concorrente ma giammai di esclusione della responsabilità di quest'ultimo o di interruzione del nesso causale tra la sua condotta e l'evento.
Dal canto suo, il difensore dell'imputato MO ha prospettato esclusivamente censure tendenti ad accreditare una diversa e meramente assertiva ricostruzione dei fatti, che presupporrebbe che l'imputato avesse iniziato l'attraversamento dell'incrocio assai prima del sopraggiungere dell'autovettura condotta da EL, che gli sarebbe in sostanza "piombata" addosso proprio perché procedeva a velocità elevatissima.
Si tratta - è opportuno ripeterlo - di circostanze meramente asserite e, in ogni caso, occorre rammentare che la c.d. precedenza di fatto sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all'incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l'attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi (cfr. Cass. 4, 23 novembre 1993, Baschizzorre, RV 196381; Cass. 4, 19 marzo 1991, Zanapa, RV 188212). Ma la prova di dette circostanze grava sul conducente che invochi in suo favore la precedenza di fatto (v. Cass. 4 8 novembre 1982, Tanno, RV 158769).
In ogni caso, il giudizio espresso sulla dinamica dell'incidente dalla Corte di merito attiene al merito dei fatti e non è sindacabile in sede di legittimità perché frutto di un apprezzamento delle emergenze processuali, in ordine alla condotta di guida dei ricorrenti, ai profili di colpa ravvisati nelle stesse ed alla loro incidenza sotto il profilo causale, del quale è stata data congrua e coerente giustificazione. La ricostruzione di un incidente è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione. E nessuna doglianza può essere, sotto il profilo della congruità e della logicità, mossa alla sentenza impugnata che si avvale dei dati certi a disposizione per delineare argomentazioni persuasive in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alle regole cautelari violate.
5.3. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse dell'imputato MO sono fondati nei limiti di seguito precisati.
Come si è detto (v. supra 4.2 e 4.3), l'imputato si duole del fatto che la sentenza impugnata abbia erroneamente affermato che le circostanze attenuanti generiche gli erano state riconosciute con giudizio di prevalenza e, in generale, della mancanza di motivazione in relazione alla commisurazione della pena.
La doglianza è fondata nel senso che l'affermazione dei giudici di appello secondo cui era stata dal giudice di primo grado riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e non era stato applicato l'aumento per il concorso formale di reati non trova conforto nella relativa pronuncia.
Dalla stessa si evince, invero, che le affermazioni anzidette riguardano l'imputato EL, ma non certamente MO, in relazione al quale si riconoscono effettivamente le circostanze attenuanti generiche ma nulla si dice ne' in ordine al giudizio di comparazione con la contestata circostanza aggravante, ne' con riguardo al modo in cui la pena di un anno di reclusione è stata commisurata.
6. In conclusione, l'imputato QU EL va altresì condannato, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare in Euro 1000,00 (mille,00). La decisione impugnata va, invece, annullata, nei confronti dell'imputato NI MO, limitatamente al capo relativo alla pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Nel resto il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato MO va rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di EL e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di Euro 1000,00 (mille,00) alla Cassa delle ammende.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MO NI limitatamente al capo relativo alla pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Rigetta nel resto il ricorso di MO.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2008