Sentenza 23 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2001, n. 6003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6003 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU RE6003/ 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO - Presidente R.G.N. 14500/98 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron. 12923 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere. Ud.14/02/01 Dott. Gianfranco SERVELLO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, FONZO FABIO, PONTURO DOMENICO, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 'elettivamente domiciliato in ROMAFALCO ALBERTO, presso l'ufficio del Patronato VIA XXIV MAGGIO 43, EPACA,Ke da ultimo2001 d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e 764 -1- difeso dall'avvocato COLLIDA' GIAN FRANCO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 189/98 del Tribunale di CUNEO, depositata il 12/06/98 R.G.N. 249/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 14500/98 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 17.1.1995 FA RT adiva il Pretore di Cuneo perché condannasse l'INPS a riammetterlo al riscatto, ai sensi dell'art. 11 1. 233/90, degli anni lavorativi prestati in qualità di coltivatore dal 1957 al 1961, nonostante lo stesso non avesse provveduto al pagamento del relativo onere in L. 14.983.042 entro il termine assegnatogli del 31.10.93. A motivo del ricorso il FA assumeva l'illegittimità della fissazione da parte dell'INPS dei termini per il versamento della somma dovuta. Si costituiva l'INPS sostenendo l'applicabilità nella fattispecie in questione dell'art. 1457 c.c. Con sentenza n. 140/97 il Pretore "dichiarava tenuto l'INPS a riammettere all'integrazione del riscatto dei contributi per gli anni 1957/1961 FA RT...". L'INPS proponeva appello avverso la sentenza, insistendo sull'applicabilità dell'art. 1475 c.c., data la natura negoziale della domanda di riscatto. Il Tribunale di Cuneo respingeva l'appello e, nel confermare la sentenza del Pretore, non ravvisava sostanzialmente elementi atti a far ritenere come essenziale il termine fissato dall'INPS per il versamento dell'onere di riscatto. Avverso detta pronuncia l'INPS ricorre per cassazione con unico motivo. Resiste il FA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamenta il ricorrente violazione degli artt. 1362 e 1457 c.c., violazione dell'art. 11 L. 233/90 in relazione all'art. 13 L. 1338/62, nonchè vizio di 3 هنا motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Sulla premessa dell'applicabilità agli atti amministrativi delle norme di ermeneutica contrattuale, il collegio di merito, osserva l'Istituto, erroneamente avrebbe escluso il carattere di essenzialità del termine, stabilito nell'interesse dell'INPS a vedersi assicurata la contribuzione e quindi anche nell'interesse pubblico. Del resto questa Corte, prosegue il ricorrente, ha deciso nel senso dell'essenzialità in relazione al riscatto del corso di laurea (sent. n. 708/1992) di cui al citato art. 13. Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata, premesso che l'essenzialità del termine se non espressamente o tacitamente convenuta dalle parti deriva “dalla natura del termine stesso o dalle modalità della prestazione" ritiene illegittima la reiezione della domanda di riscatto di FA RT per l'inosservanza del termine di pagamento (31.10.93) del relativo onere indicatogli dall'INPS con lettera del 23.8.93 e ciò in quanto difettano concreti elementi per indurre a ritenere che detto termine fosse essenziale. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il collegio di merito non nega affatto la facoltà dell'INPS di fissare un termine per l'adempimento, ma al contrario, proprio ragionando in termini di ermeneutica contrattuale, esclude, con iter logico del tutto conseguente ed immune da vizi, il carattere di essenzialità del termine stesso per come fissato dall'Istituto. Si deve inoltre rilevare che già in altra occasione, relativa specificamente al riscatto in argomento, questa Corte, investita dell'interrogativo circa il potere dell'INPS di fissare un termine di natura essenziale agli interessati per la presentazione dei documenti e di dichiarare costoro decaduti da quel diritto nel caso di non ottemperanza all'ordine impartito, è 4 جھنا pervenuta a conclusioni negative (sent.n. 1940/2000). Si è in proposito distinto il rapporto esterno previdenziale (regolato da una normativa di natura inderogabile in relazione ai singoli diritti riconosciuti ai lavoratori) dalla fase, interna e di mera organizzazione, nella quale i poteri regolamentari dell'Istituto devono ispirarsi ai principi di efficienza e di buona amministrazione e non possono certamente vanificare i diritti riconosciuti dalla legge. La citata sentenza ha quindi respinto il ricorso avverso la decisione del Tribunale che aveva escluso il potere dell'Istituto di assegnare un termine perentorio agli istanti, facendo addirittura derivare dallo scadere del termine medesimo, unilateralmente stabilito in giorni 90 e niente affatto concordato dalle parti, la reiezione della domanda di riscatto. "In una fattispecie, a tipico contenuto amministrativo, osserva la sentenza, era infatti da ritenersi l'inapplicabilita' della disciplina dettata per i contratti in punto di risoluzione del negozio e in particolare l'art. 1457 c.c. sul termine essenziale". Ma anche a voler prescindere dalla affermata inapplicabilità della norma citata per la diversa valenza che il versamento degli oneri contributivi fa assumere all'adempimento, rispetto al caso del deposito di documenti, è agevole rilevare come il collegio di merito, muovendo dall'astratta apponibilità del termine, ne abbia poi in concreto comunque negato l'essenzialità, in ragione delle previsione di una rateizzazione del pagamento. Così argomentando il Tribunale si è conformato all'insegnamento di questa Corte, secondo il quale il termine per l'adempimento puo' essere ritenuto essenziale solo quando, all'esito di indagini istituzionalmente 5 riservate al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti, ma soprattutto della natura dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volonta' delle parti di ritenere perduta l'utilita' economica del contratto stesso, con l'inutile decorso del termine medesimo (Cass n.2491/1999), volontà che non puo' neppure desumersi unicamente da formule di stile, come, fra le altre, quella "entro e non oltre", non accompagnate da altri dati che esplicitamente o implicitamente rivelino che il soggetto interessato non ha piu' interesse all'adempimento dopo il termine indicato (Cass. n. 1537/1996). Del resto l'Istituto, a fronte dell'inadempimento dell'assicurato, ben avrebbe potuto avvalersi degli ordinari strumenti processuali per rendere coercibile il proprio credito, anziché costruire un'ipotesi di decadenza dalla facoltà di riscatto. Resta da rilevare come la peculiarità del procedimento in discorso, previsto ونا per coltivatori diretti, mezzadri e coloni in riferimento a periodo scoperti da contribuzione e caratterizzato, tra l'altro, dalla perentorietà del termine per inoltrare la relativa domanda (31/12/1991), non consenta analogie con l'ipotesi, del tutto diversa, del riscatto del periodo di laurea. Il richiamo all'art. 13 della legge 12/8/1962, n. 1338, contenuto nel citato art. 11, va inteso nell'evidente senso di rinvio alle modalità procedimentali ed agli oneri probatori circa il pregresso rapporto che la prima disposizione prevede. E proprio la decisione di questa Corte -allegata dal ricorrente a sostegno dell'estensione analogica alla fattispecie del riscatto del corso di laurea- espressamente conferma l'incensurabilità in cassazione dell'indagine compiuta dl giudice di merito circa la natura essenziale del termine. Il ricorso va in conclusione respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'INPS a rimborsare al FA le spese del presente giudizio, liquidate in complessive £. 19.000. oltre a £ 3.000.000 per onorari, da distrarsi in favore dell'avv. Collidà. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2001. Il Presidente Il Relatore Jerome Suallar Hhappeni Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 23 APR. 2001 I oggi, D A , 0 S 1 S A 3 O M . L 3 A E IL CANCELLIERE L T T 5 R , O R P . U A B A S ' S I N E L T D P L R I O T 3 N A S E O A 7 I D G - T N S I 8 - G S O 1 O N P 1 E A M S I D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T N S I E R E A I L E E D L R E O D